Cure termoclimatiche o di riposo
Le cure termoclimatiche o di riposo sono di regola computate quale vacanza,
anche se ordinate dal medico, quando il collaboratore può muoversi
liberamente o con limitazioni insignificanti. Esse sono considerate quale
malattia se prescritte dal medico e comprovate dal relativo certificato
medico che attesta l’assoluta necessità della cura per una completa
guarigione dalla malattia o dall’infortunio.
CAPITOLO 3
Congedi pagati o non pagati 27 28
1 Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati:
a. per matrimonio 8 giorni di lavoro, da effettuare entro 6 mesi dalla
celebrazione del rito civile;
b. per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un
figlio o di un genitore 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte;
c. per decesso di un fratello o di una sorella, 3 giorni lavorativi consecutivi
dalla morte;
d. per paternità 20 giorni lavorativi: 1 0 giorni da godere in giornate intere
entro 6 mesi dall’evento e 10 giorni da godere in mezze giornate o
giornate intere entro 12 mesi dall’evento;
e. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o
abiatici, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti, zii, per analoghi gradi di
parentela del partner registrato o del convivente e per il trasloco 1 giorno;
f. per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio, il tempo
strettamente necessario;
g. per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione
sindacale e per il volontariato sociale di regola 8 giorni;
h. per l'attività di sportivo di élite, in possesso della Swiss Olympic Card, per
la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, per corsi organizzati dalla Città
o da enti attivi ritenuti di interesse comunale da parte del Municipio, di
regola 8 giorni;
i. per assenze di breve durata non altrimenti programmabili, quali visite
mediche o dentistiche, convocazioni o citazioni di un’autorità o terapie
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prescritte dal medico, il tempo necessario; chi lavora a tempo parziale o a
turni deve di principio programmare queste assenze durante il tempo
libero.
2 Il Municipio ha la facoltà di concedere congedi pagati o non pagati o da
dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi personali o familiari,
per solidarietà intergenerazionale, per ragioni di studio o di
riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica.
3 Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto dalle
lettere f., g. e h. si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il diritto
del collaboratore al congedo.
4 L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura
in cui questi versa lo stipendio al collaboratore.
Congedo per maternità 29
1 In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18
settimane, di cui al massimo due prima del termine. Le 1 8 settimane
possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di
lavoro a tempo parziale, almeno del 50% per un massimo di 8 settimane.
2 In caso di degenza ospedaliera del neonato della durata di almeno due
settimane consecutive, la collaboratrice può prolungare il congedo per
maternità per al massimo altre 4 settimane.
3 La collaboratrice può beneficiare in caso di parto di un congedo non
pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa il
congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.
4 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in
base alla legislazione federale sul lavoro.
Congedo per adozione
1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il collaboratore, per
giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 18
settimane. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima
settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%,
per un massimo di 8 settimane.
2 Il collaboratore può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non
pagato per un massimo di 9 mesi.
3 I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori
sono collaboratori del Comune. In questo caso essi possono comunque
ripartirsi liberamente il periodo di congedo.
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CAPITOLO 4
Assicurazione
1 Il Comune assicura tutti i collaboratori contro i rischi degli infortuni
professionali e non professionali e delle malattie professionali nel rispetto
della legislazione federale.
2 I premi sono a carico del Comune, ad eccezione di quello relativo
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, che è a
completo carico del collaboratore.
3 Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del
salario eccedente le prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi
il pagamento dei relativi premi. Non vengono stipulate altre assicurazioni
a favore dei collaboratori, ad eccezione dei casi speciali in cui il rischio
professionale è più elevato.
4 La copertura obbligatoria ai sensi della LAINF per gli infortuni non
professionali termina allo spirare del 31 esimo giorno susseguente a quello
in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario. Entro tale termine è
possibile tuttavia prolungare la citata copertura fino ad un massimo di
ulteriori 6 mesi dietro pagamento di un premio, mediante accordi speciali
presi direttamente dai collaboratori con l’assicuratore LAINF del Comune.
Stipendio in caso di assenze per malattia o infortunio
1 In caso di assenza per malattia non professionale, infortunio professionale
e non professionale, malattia professionale o evento coperto in base alla
Legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1 992 (LAM), il
collaboratore ha diritto allo stipendio intero per i primi 360 giorni di
assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso
l’indennità per figli non subisce riduzioni, riservate le disposizioni della
Legge sugli assegni familiari.
2 Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo
da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.
3 Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il collaboratore
ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave
negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha
compiuto un’azione temeraria, oppure ha commesso un crimine o un
delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37, 39 della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1 981
(LAINF) e 65 della Legge federale sull’assicurazione militare.
Surrogazione 30
1 Le indennità versate dall’assicurazione o le rendite dell’assicurazione
invalidità spettano al Comune sino a copertura dello stipendio corrisposto
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o dell’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 88 cpv. 3. Se esse sono
superiori spettano al collaboratore.
2 Le indennità in capitale versate dall’Assicurazione contro gli infortuni o
dall’Assicurazione militare federale in caso di menomazione dell’integrità
spettano direttamente al collaboratore.
3 Il Comune subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti
del collaboratore contro il terzo responsabile.
Disposizioni particolari 31
1 Se dall’ultima assenza per malattia e/o infortunio il collaboratore riprende
il lavoro per almeno 1 80 giorni consecutivi, nel caso di nuova assenza egli
riacquista il diritto di ricevere lo stipendio ai sensi dell’art. 72 cpv. 1.
2 I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione
di quelli che precedono la ripresa del lavoro.
3 In caso di capacità lavorativa limitata, il grado di presenza sul lavoro o la
limitazione delle prestazioni devono essere precisati dal medico.
4 Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa il Municipio
stabilisce speciali condizioni di impiego. Qualora fosse necessario un
trasferimento si procede come all’art. 23.
Cariche pubbliche
1 I collaboratori possono assumere cariche pubbliche che comportino
assenze durante gli orari di lavoro solo con il consenso del Municipio.
2 Il consenso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano
limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; il Municipio può far
dipendere il consenso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione
temporanea del grado di occupazione.
Formazione professionale 32
1 Il Municipio promuove la formazione e il perfezionamento professionale
del collaboratore in considerazione delle esigenze dell’amministrazione.
Le relative modalità sono disciplinate da un’apposita Ordinanza.
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2 Al Municipio è riservata la facoltà, secondo apposita Ordinanza
municipale, di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti durante il
periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel caso di interruzione
della formazione o in caso di successivo scioglimento del rapporto
d’impiego secondo i disposti della relativa Ordinanza.
Attrezzi di lavoro e mezzi di trasporto 33
1 I mezzi di lavoro e di trasporto sono messi a disposizione dal Comune.
Possono essere considerate soluzioni alternative o sostitutive contro
indennizzo da parte del Comune.
2 L’utilizzo di mezzi di lavoro e di trasporto propri è disciplinato da apposita
Ordinanza municipale.
Protezione della sfera personale
1 I collaboratori hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro
integrità fisica e psichica.
2 A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie
psicologiche e sessuali, il Municipio adotta le necessarie misure di
informazione e di prevenzione.
TITOLO V
Cassa pensioni 34
1 I collaboratori sono affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano alle condizioni
delle relative disposizioni. Restano riservate le assunzioni ai sensi dell’art.
1 5b e altri casi particolari concordati con la Cassa pensioni di Lugano.
2 Il Municipio adotta le decisioni che competono ai datori di lavoro.
3 I docenti dell’Istituto scolastico comunale sono affiliati all’Istituto di
previdenza del Canton Ticino.
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TITOLO VI
Casistica
Il rapporto d’impiego cessa per:
a. raggiunti limiti di età;
b. dimissioni;
c. decesso;
d.
abrogato;
e. disdetta;
f. disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell’art. 7 del presente
Regolamento;
g. invalidità;
h. scadenza dell'incarico.
Limiti di età 35
1 Il rapporto di impiego cessa per limiti di età tra i 60 e i 65 anni e al più
tardi alla fine del mese in cui raggiungono questo limite d’età.
2 Il collaboratore che cessa l’impiego per limiti d’età passa al beneficio della
pensione secondo le disposizioni della Cassa pensioni. Devono essere
osservati i termini di preavviso prescritti dalla Cassa pensioni.
3 Il collaboratore ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai
sensi delle disposizioni della Cassa pensioni.
4 Il rapporto d’impiego può sussistere solo a titolo eccezionale fino al limite
massimo di 70 anni di età e regolato secondo le disposizioni
dell’Ordinanza municipale che disciplina le altre tipologie di impiego
previste dall’art. 15b ROCCL.
Scadenza dell'incarico
1 Il rapporto d’impiego del collaboratore incaricato a tempo determinato
cessa alla scadenza senza disdetta.
2 Le parti possono disdire il rapporto di incarico con preavviso scritto di
dieci giorni per la fine di un mese; in casi gravi, il Municipio può dare la
disdetta con effetto immediato.
Dimissioni
1 Il collaboratore incaricato per funzione stabile ha il diritto di rassegnare le
proprie dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese:
a. con un termine di dieci giorni se l’incarico dura da meno di sei mesi;
b. con un termine di un mese se l’incarico dura da più di sei mesi, ma da
meno di un anno;
c. con un termine di due mesi se l’incarico dura da più di un anno;
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d. con un termine di tre mesi se l’incarico dura da più di cinque anni; se il
collaboratore è inserito nelle prime 4 fasce (XXII-XIX), il termine è di sei
mesi.
2 Il collaboratore nominato ha il diritto di rassegnare le dimissioni con
disdetta scritta per la fine di ogni mese:
a. con un termine di sei mesi per i collaboratori inseriti nelle prime 4 fasce
(XXII-XIX);
b. con un termine di tre mesi per gli altri collaboratori.
Disdetta
1 Il Municipio può sciogliere il rapporto d’incarico per funzione stabile per la
fine di un mese, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso
è:
a. di dieci giorni nei confronti dei collaboratori incaricati da meno di sei
mesi;
b. di un mese nei confronti del collaboratore incaricato da più di sei mesi,
ma da meno di un anno;
c. di due mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di un anno;
d. di tre mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque
anni;
e. di sei mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque
anni, inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX).
2 Il Municipio può sciogliere il rapporto d’impiego di un collaboratore
nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi
di giustificati motivi. Il termine di preavviso è di sei mesi nei confronti del
collaboratore con almeno 1 5 anni di servizio o 45 anni di età, come pure
di quelli che sono inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX).
3 Sono considerati giustificati motivi:
a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di
trasferimento o di pensionamento per limiti di età;
b. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi
senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la
loro frequenza;
c. le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle
prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti;
d. il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra
funzione ai sensi dell’art. 23 cpv. 3;
e. qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può
pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il
rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione
adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti.
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4 In caso di violazioni gravi dei doveri di servizio inconciliabili con la funzione
esercitata, il Municipio può disdire immediatamente il rapporto di lavoro.
Procedura
1 La procedura di disdetta è condotta dal Municipio, che può delegare tale
competenza alla Divisione risorse umane o ad altri collaboratori
espressamente designati. Il Municipio può anche far capo a consulenti
esterni.
2 Il collaboratore deve essere sentito e può farsi assistere.
3 Durante la procedura di disdetta il collaboratore può essere sospeso
provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello
stipendio se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige.
4 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata
immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Conciliazione
1 Il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un
anno al quale si prospetta la disdetta del rapporto d’impiego può
sottoporre il suo caso, entro un termine di 1 5 giorni, alla Commissione
conciliativa. Un’apposita ordinanza municipale ne stabilisce composizione,
competenze e funzionamento.
2 La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 1 5 giorni,
un’udienza di conciliazione e a formulare al più presto alle parti eventuali
proposte di accordo.
3 Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla
parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all’esperimento di
conciliazione conformemente alla Legge di applicazione della legge
federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico del 24 giugno
2010; l’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra.
4 Durante la fase di conciliazione la procedura rimane sospesa. Resta
riservato l’art. 86a cpv. 3 e 4.
Indennità d’uscita in caso di disdetta 36 37
1 In caso di scioglimento del rapporto di impiego per disdetta secondo l’art.
86 cpv. 3 lett. a) e b) il collaboratore nominato o incaricato per funzione
stabile da più di un anno ha diritto a un’indennità di uscita.
Nel caso di disdetta del rapporto di impiego in base all'art. 86 cpv. 3 lett.
e) l'indennità di uscita è versata solo se le circostanze oggettive e
soggettive non sono imputabili al collaboratore.
2 L’indennità riconosciuta al collaboratore è calcolata secondo la formula
seguente:
1 8 mensilità x anni interi di servizio prestati / 30 anni.
Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile percepito.
P. 33 di 42
3 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del
60° anno di età, sono applicabili le norme riguardanti l’Istituto di
previdenza.
4 Nel caso in cui il collaboratore non sia affiliato alla Cassa Pensioni di
Lugano, si procede al calcolo dell’indennità secondo cpv. 2.
Attestato di servizio 40
1 Il collaboratore può richiedere in ogni momento un attestato che indichi la
natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronunci sulle sue
prestazioni e la sua condotta. Tale diritto si estingue dopo 1 0 anni dalla
conclusione del rapporto d’impiego.
2 A richiesta esplicita del collaboratore l’attestato deve essere limitato alla
natura e alla durata del rapporto d’impiego.
Procedura
1 Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all’applicazione del presente
Regolamento sono decise dal Municipio.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 208 a 21 3 LOC.
3 Sono riservati agli art. 40 e 87.
TITOLO VII
Composizione e funzionamento 41
1 La Commissione del personale, rappresentativa dei collaboratori dei
diversi settori dell’amministrazione comunale, nonché delle organizzazioni
sindacali, è l’organo consultivo del Municipio per i problemi inerenti ai
rapporti di servizio.
2 Essa è composta di regola di 1 5 membri, di cui 3 designati dalle
organizzazioni sindacali. Il suo funzionamento è stabilito da un’apposita
Ordinanza.
3 Nelle trattative con il Municipio a sostegno delle proprie decisioni la
Commissione è rappresentata da due membri eletti dal personale (di
regola il presidente e il segretario) e dai 3 membri designati dalle
organizzazioni sindacali.
P. 34 di 42
4 Indipendentemente dalle delibere della Commissione del personale resta
impregiudicata la libertà d’azione delle organizzazioni sindacali.
Competenze 42
La CdP esprime il suo preavviso non vincolante per questioni di ordine
generale riguardanti il personale e in particolare l’adozione e/o la modifica
delle disposizioni che lo concernono e in particolare:
a. l’adozione e la modifica dei regolamenti organici, delle ordinanze e delle
disposizioni concernenti il personale;
b. le questioni di principio riguardanti i rapporti fra l’Amministrazione
comunale e il personale;
c. i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al
miglioramento del servizio;
d. i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale,
l’istruzione professionale e gli esami;
e. le questioni di carattere generale concernenti il personale
dell’Amministrazione;
f. l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione della salute
contenute nella legislazione federale sul lavoro per quanto applicabile ai
rapporti di pubblico impiego;
g. le disposizioni esecutive relative alla protezione dei dati e alla
sorveglianza.
TITOLO VIII
Elaborazione dei dati 43
1 La Divisione risorse umane ha la responsabilità dell'elaborazione dei dati
necessari alla gestione del personale e dei salari. Essa elabora i dati
necessari alle sue attività, in particolare per:
a. la gestione delle candidature ai concorsi pubblici;
b. l'elaborazione e gestione dei salari;
c. la gestione e l'amministrazione del personale;
d. l'allestimento di statistiche.
2 Le direzioni delle divisioni possono accedere ai dati personali
limitatamente a quanto necessario per l'adempimento dei loro rispettivi
compiti legali o di servizio.
3 I dati elaborati sono quelli relativi alla candidatura, alla carriera
professionale, alle procedure amministrative, ai salari, alla gestione delle
presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare
protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute,
alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle
procedure e sanzioni disciplinari e penali.
P. 35 di 42
4 Nel caso l'elaborazione dati avvenga tramite sistemi informativi, la loro
gestione e sicurezza tecnica è garantita dalla Divisione informatica.
Digitalizzazione dei documenti cartacei 44
La Divisione risorse umane può digitalizzare e riprendere nei sistemi
informativi i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le
necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all'originale cartaceo.
In seguito, l'originale cartaceo può essere distrutto, fatte salve altre esigenze
legali.
Trasmissione sistematica di dati 45
1 La Divisione risorse umane può trasmettere regolarmente, se del caso
tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all'adempimento
dei seguenti compiti legali:
a. al Municipio per l'espletamento delle sue competenze di legge in base
alla Legge organica comunale, alle leggi settoriali e ai regolamenti
comunali;
b. ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la
gestione del personale attribuito;
c. all'istituto di previdenza designato, per la gestione della previdenza
professionale degli assicurati;
d. agli enti esterni che affidano la gestione dei salari alla Divisione risorse
umane della Città;
e. ai soggetti incaricati per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi
informativi contenenti dati dei collaboratori, nella misura del
necessario.
2 È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.
Trasmissione puntuale di dati 46
La Divisione risorse umane può trasmettere, in singoli casi, dati personali ad
organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità
per l'adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo
consenso scritto, libero e informato.
Altre elaborazioni di dati 47 48
1 La Divisione risorse umane può elaborare dati del personale per scopi che
esulano da quelli previsti all'art. 93 cpv. 1 , se ciò è necessario per
l'adempimento di compiti legali o in garanzia d'interessi legittimi dei
collaboratori o del Comune.
2 Il Municipio può elaborare i dati necessari per l’esame della denuncia ai
sensi dell’art. 28b cpv. 2.
Dati personali relativi alla salute 49
1 Il medico di fiducia del Comune può elaborare dati personali sulla salute
dei collaboratori, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro
idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.
2 Egli può comunicare alla Divisione risorse umane unicamente le
informazioni attinenti all'idoneità rispettivamente all'inidoneità lavorativa
della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile
dell'inabilità lavorativa e eventuali altri dati necessari all'assunzione e alla
gestione del rapporto d'impiego.
Sorveglianza sul posto di lavoro 50
1 Non è ammesso l'impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole
e in tempo reale della sfera privata o personale dei collaboratori sul posto
di lavoro.
2 La violazione di direttive interne sull'uso delle risorse informatiche, o il
relativo sospetto, va constatato tramite una sorveglianza non nominativa
dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.
3 È ammessa l'analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite
sistemi di sorveglianza, in caso di constatazione o di relativi sospetti
concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.
4 Il Municipio adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per
prevenire gli abusi.
5 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni,
devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute
e la libertà di movimento dei collaboratori.
Conservazione dei dati 51 52
1 I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine
della procedura di assunzione, ad eccezione del verbale di apertura e dei
dati anagrafici ivi contenuti.
2 I dati personali dei collaboratori sono conservati per dieci anni dalla fine
del rapporto d’impiego; altri dati possono essere conservati oltre questo
termine con il consenso scritto, libero e informato del collaboratore.
4 I dati dei candidati o dei collaboratori possono essere conservati in forma
anonimizzata a scopo statistico.
Diritto suppletivo 53
Rimangono riservate le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati
personali del 9 marzo 1 987 e, limitatamente all'archiviazione dei dati, quelle
della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 1 5 marzo 201 1 .