1I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla
pubblicazione dei risultati.
2Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il
Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.
3Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in
caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate
dal giudice di pace.
Capitolo ottavo
Elezione del Sindaco
Art. 82 Data e sistema di elezione
1Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta
domenica successiva a quella fissata per l’elezione del Municipio.
2Nel caso di elezione tacita del Municipio, l’elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è
fissata l’elezione per il Municipio.
Art. 83 Convocazione dell’assemblea
1L’avviso di convocazione dell’assemblea con l’indicazione della data dell’elezione e del
termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all’albo comunale con i risultati
dell’elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti;
l’articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
2Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del
giovedì successivo all’elezione del Municipio.
3Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro
le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti.
4Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di
deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della
candidatura.
5Nell’elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.
Art. 84 Sindaco ad interim
1Prima dell’elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio
che ha ottenuto il numero maggiore di voti.
2In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni
sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso
contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del
Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per
età.
Art. 85 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
1Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla
pubblicazione dei risultati.
2Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace.
Capitolo nono
Disposizioni varie
Art. 86 Incompatibilità per parentela
1Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o
più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero
maggiore di voti.
2In caso di parità di voti, l’elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o
dall’Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3Se in occasione di un subingresso o di un’elezione complementare risulta eletto un candidato in
grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest’ultima.
4Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado
di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un’elezione complementare.
5Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
6Qualora l’incompatibilità sopraggiunga successivamente, si applicano per analogia i capoversi 1-
4.
7Sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali.
Art. 87 Incompatibilità per funzione
1Nell’elezione del Gran Consiglio, l’eletto o il subentrante che occupa una funzione
incompatibile o l’eletto nel caso in cui l’incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla
carica sei mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia
caduta.
2Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.
Art. 88 Incompatibilità per carica e diritto di opzione
1L’autorità che rilascia le credenziali fissa all’eletto che occupa una carica incompatibile
un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la
dichiarazione di esercizio del diritto di opzione.
2Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.
3Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.
Art. 89 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
L’eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi e firma l’attestato che gli viene consegnato dall’autorità designata, del
seguente tenore:
«Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e
ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio».
Notifica dei contributi
Art. 90 a) obbligo di notifica
1I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il
31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente
l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in
particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso,
nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.
2I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori
e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine
di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato
dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
3I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome
dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000
franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio
ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento
del versamento.
4La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.
5I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai
candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche
sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di
quindici giorni.
Art. 91 b) sanzioni
1Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi,
riservato il capoverso 2.
2Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90
capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla
base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se
il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1.
La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è
impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.
3Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al
Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
4Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli
articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Art. 92 Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici
1Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni
mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il
finanziamento della campagna di una votazione.
2Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione
all’albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della
campagna di una votazione.
TITOLO VII
Iniziativa popolare
Art. 93 Promotori
1La domanda di iniziativa popolare deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato
da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.
2Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e
a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 94 Esame della domanda
1La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della
legge.
2Se il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria
dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.
3In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono contrari all’ordine
pubblico, la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.
4Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio
ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.
5È riservato l’esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.
Art. 95 Requisiti della lista
1La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
b) il titolo e il testo dell’iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il
testo, può essere riportato un breve riassunto;
c) l’indicazione della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale;
d) una clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori;
e) i nomi dei promotori, indicando il loro rappresentante;
f) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette
i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282
Codice penale svizzero).
2La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.
Art. 96 Apposizione della firma
1L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le
quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una
persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni
ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con
l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato
con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale
svizzero.
Art. 97 Raccolta delle firme
1La raccolta delle firme è libera.
2I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a
disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.
3La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l’avvenuto deposito, nonché gli orari
di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all’albo.
4L’uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l’autorizzazione preventiva
del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L’uso del suolo pubblico
a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi
emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni.
5Le firme apposte non possono essere ritirate.
Art. 98 Attestazione di validità delle firme
1Il funzionario del Comune:
a) attesta la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune
con diritto di voto in materia cantonale;
b) annulla gli spazi non riempiti da firme;
c) attesta il numero di firme valide;
d) segnala alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell’attestazione del
diritto di voto;
e) registra le firme già vidimate.
2È nulla:
a) la firma illeggibile;
b) la firma di persona non identificabile;
c) la firma ripetuta;
d) la firma di stessa mano;
e) la sottoscrizione che riporta il nome o la firma non manoscritta;
f) la firma di persona non iscritta nel catalogo elettorale;
g) la sottoscrizione senza la firma autografa;
h) la sottoscrizione che riporta la data di nascita errata;
i) la firma già stralciata al momento del deposito della lista.
3La lista e le firme senza l’attestazione comunale sono nulle.
Art. 99 Termine per la consegna delle liste
1Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato
o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle
firme.
2Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste
consegnate entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.
3Le liste depositate dopo le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.
Art. 100 Accertamento del risultato
1La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta
delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.
2Essa può procedere presso l’interessato a controlli dell’effettiva personale sottoscrizione della lista.
Art. 101 Pubblicazione del risultato
1La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la
domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto,
dichiara la domanda non riuscita.
2Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per
visione le liste con le firme stralciate.
3Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la
data della votazione preliminare.
Art. 102 Ricevibilità
Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la
conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla
pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
Art. 103 Ritiro della domanda
1La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino
al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.
2La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della
Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della
decisione del Gran Consiglio.
3La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi
ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.
4Il ritiro dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.
Iniziativa costituzionale
Art. 104 a) riforma totale
1Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di
Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no
rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran
Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l’elezione
del Gran Consiglio.
2Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque
anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.
Art. 105 b) riforma parziale
1La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di
progetto elaborato.
2Se la domanda di iniziativa per l’adozione o per la modifica o abrogazione di più articoli riguarda
materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.
3La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di
Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.
4Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un
termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
Art. 106 c) procedura
1Se l’iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto di
riforma parziale nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.
2Il Gran Consiglio può contrapporre al progetto di iniziativa popolare un proprio progetto sulla stessa
materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.
3Se l’iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene
sottoposto alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio
può elaborare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare
contemporaneamente a quello dei promotori dell’iniziativa.
4Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.
5In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa,
dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro diciotto
mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
6Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato,
entro otto giorni, con l’indicazione della data della votazione.
Iniziativa legislativa
Art. 107 a) modalità
1L’iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie
diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un’iniziativa distinta.
3La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di
Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.
4Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un
termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
Art. 108 b) procedura
1Se la domanda di iniziativa popolare non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene
sottoposta al voto popolare.
2Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora un progetto
nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.
3Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo
l’accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.
4Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.
5In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio
ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.
Art. 109 c) ritiro
1Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi
ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa o quando essa è accettata dal Gran Consiglio.
2È riservato il diritto di referendum.
Art. 110 Domanda di riforma totale della Costituzione
1La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve
avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.
2Nella votazione sono posti i quesiti seguenti:
«Volete la riforma totale della Costituzione?».
e in caso affermativo:
«Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?».
3Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le
assemblee per l’elezione della Costituente secondo le modalità per l’elezione del Gran Consiglio.
Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione
Art. 111
1La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di
iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del
Gran Consiglio.
2Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto
di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto
al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere
la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle
domande lasciate senza risposta.
4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della domanda
sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero
maggiore di voti.
TITOLO VIII
Referendum
Art. 112 Requisiti della lista
La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
b) il titolo dell’atto contro il quale il referendum è proposto;
c) l’indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;
d) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette
i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282
Codice penale svizzero).
Art. 113 Procedura: norme applicabili
1La raccolta delle firme, l’attestazione comunale, l’accertamento e il controllo delle firme
avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.
2I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.
3Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.
Art. 114 Pubblicazione del risultato
1La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.
2Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.
3Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.
TITOLO IX
Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni
Art. 115 Autorità competente
1La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa
dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.
2Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio.
Iniziativa
Art. 116 a) presentazione della domanda
1I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo,
firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame
preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.
2I promotori devono designare un loro rappresentante.
3La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori
autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.
Art. 117 b) esame della domanda
Per l’esame della domanda valgono le disposizioni dell’articolo 94.
Art. 118 Deposito delle adesioni
Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.
Art. 119 Altre disposizioni
1Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.
2Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.
TITOLO X
Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio
Art. 120 Presentazione della proposta di revoca
1La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori;
essa è presentata all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.
2La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell’articolo
45 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all’albo comunale.
3La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di
pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.