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Legge sull’esercizio dei diritti politici

Ticino · 150.100 · statute

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Contents: 142 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione; definizione
  2. Art. 2 a) in materia comunale
  3. Art. 3 b) in materia cantonale
  4. Art. 4 c) in materia federale
  5. Art. 5 a) principio
  6. Art. 6 b) iscrizione e radiazione
  7. Art. 7 c) cambiamento di domicilio
  8. Art. 8 d) pubblicazione
  9. Art. 9 a) elezioni cantonali
  10. Art. 10 b) elezioni comunali
  11. Art. 11 Ineleggibilità
  12. Art. 12 Esclusione dai diritti politici
  13. Art. 13 Principio
  14. Art. 14 a) cantonali e federali
  15. Art. 15 b) comunali
  16. Art. 16 Edifici e locali di voto
  17. Art. 17 Preparazione
  18. Art. 18 Invio
  19. Art. 19 Giorni e orari di voto
  20. Art. 20 Accesso ai locali di voto
  21. Art. 21 Voto di persona all’ufficio elettorale
  22. Art. 22 Voto accompagnato
  23. Art. 23 Voto per corrispondenza
  24. Art. 24 Voto elettronico
  25. Art. 25 Votazioni
  26. Art. 26 a) in generale
  27. Art. 27 b) con il sistema proporzionale
  28. Art. 28 Composizione e funzionamento
  29. Art. 29 Numero; ufficio elettorale principale
  30. Art. 30 Delegati
  31. Art. 31 Compiti
  32. Art. 32 Competenza
  33. Art. 33 a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale
  34. Art. 34 b) nelle elezioni con spoglio cantonale
  35. Art. 35 Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio
  36. Art. 36 Consiglio di Stato
  37. Art. 37 a) composizione
  38. Art. 38 b) compiti
  39. Art. 39 Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale
  40. Art. 40 Schede non computabili
  41. Art. 41 Nullità delle schede
  42. Art. 42 Pubblicazione dei risultati
  43. Art. 43 Conservazione e distruzione del materiale di voto
  44. Art. 44 Principio
  45. Art. 45 Proponenti
  46. Art. 46 Rappresentanza dei proponenti
  47. Art. 47 Candidature
  48. Art. 48 Deposito della proposta
  49. Art. 49 Esame della proposta
  50. Art. 50 Ritiro di proposte e candidati
  51. Art. 51 Liste e candidature
  52. Art. 52 Pubblicazione delle liste e delle candidature
  53. Art. 53 Norme di applicazione
  54. Art. 54 Elezione tacita
  55. Art. 55 Elezione prorogata
  56. Art. 56 Facoltà di designazione dopo la ripartizione
  57. Art. 57 Candidati eletti e subentranti
  58. Art. 58 Dimissioni e rinuncia al subingresso
  59. Art. 59 a) nelle elezioni con il sistema proporzionale
  60. Art. 60 b) nelle elezioni con il sistema maggioritario
  61. Art. 61 a) con il sistema proporzionale
  62. Art. 62 b) con il sistema maggioritario
  63. Art. 63 Maggioranza assoluta
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto
  66. Art. 66 Decesso di un candidato
  67. Art. 67 Entrata in carica delle persone elette
  68. Art. 68 Ripartizione
  69. Art. 69 Rappresentanza regionale
  70. Art. 70 Rilascio delle credenziali
  71. Art. 71 Ripartizione
  72. Art. 72 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
  73. Art. 73 Sistema di elezione
  74. Art. 74 Sistema di elezione
  75. Art. 75 Data dell’elezione
  76. Art. 76 a) ripartizione
  77. Art. 77 b) circondari
  78. Art. 78 Elezione del Municipio: ripartizione
  79. Art. 79 Designazione dei membri supplenti del Municipio
  80. Art. 80 a) Consiglio comunale
  81. Art. 81 b) Municipio
  82. Art. 82 Data e sistema di elezione
  83. Art. 83 Convocazione dell’assemblea
  84. Art. 84 Sindaco ad interim
  85. Art. 85 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
  86. Art. 86 Incompatibilità per parentela
  87. Art. 87 Incompatibilità per funzione
  88. Art. 88 Incompatibilità per carica e diritto di opzione
  89. Art. 89 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
  90. Art. 90 a) obbligo di notifica
  91. Art. 91 b) sanzioni
  92. Art. 92 Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici
  93. Art. 93 Promotori
  94. Art. 94 Esame della domanda
  95. Art. 95 Requisiti della lista
  96. Art. 96 Apposizione della firma
  97. Art. 97 Raccolta delle firme
  98. Art. 98 Attestazione di validità delle firme
  99. Art. 99 Termine per la consegna delle liste
  100. Art. 100 Accertamento del risultato
  101. Art. 101 Pubblicazione del risultato
  102. Art. 102 Ricevibilità
  103. Art. 103 Ritiro della domanda
  104. Art. 104 a) riforma totale
  105. Art. 105 b) riforma parziale
  106. Art. 106 c) procedura
  107. Art. 107 a) modalità
  108. Art. 108 b) procedura
  109. Art. 109 c) ritiro
  110. Art. 110 Domanda di riforma totale della Costituzione
  111. Art. 111
  112. Art. 112 Requisiti della lista
  113. Art. 113 Procedura: norme applicabili
  114. Art. 114 Pubblicazione del risultato
  115. Art. 115 Autorità competente
  116. Art. 116 a) presentazione della domanda
  117. Art. 117 b) esame della domanda
  118. Art. 118 Deposito delle adesioni
  119. Art. 119 Altre disposizioni
  120. Art. 120 Presentazione della proposta di revoca
  121. Art. 121 Requisiti della lista
  122. Art. 122 Deposito delle firme
  123. Art. 123 Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda
  124. Art. 124 Votazione
  125. Art. 125 Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio
  126. Art. 126 Assunzione della carica e periodo di elezione
  127. Art. 127 Diritto suppletorio
  128. Art. 128 a) in generale
  129. Art. 129 b) nei casi di urgenza
  130. Art. 130 a) in generale
  131. Art. 131 b) nella presentazione delle candidature
  132. Art. 132 Ricorso contro il catalogo elettorale
  133. Art. 133 Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria
  134. Art. 134 Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni
  135. Art. 135
  136. Art. 136 Impugnabilità delle decisioni
  137. Art. 137 Sanzioni disciplinari
  138. Art. 138 Obbligatorietà della carica
  139. Art. 139 Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio
  140. Art. 140 Disposizioni esecutive
  141. Art. 141 Abrogazione del diritto previgente
  142. Art. 142 Entrata in vigore

142 provisions

Art. 121 Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) il testo della domanda; b) l’indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all’albo comunale; c) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Art. 122 Deposito delle firme

1Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato. 2Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.

Art. 123 Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda

1L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale. 2La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all’albo comunale. 3Gli articoli 100 e 101 sono applicabili per analogia.

Art. 124 Votazione

Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.

Art. 125 Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio

1Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell’elezione e convoca le assemblee; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione. 2Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell’elezione e il Municipio convoca l’assemblea; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione. 3Per l’elezione del Sindaco si applicano gli articoli 82 e seguenti.

Art. 126 Assunzione della carica e periodo di elezione

1Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all’entrata in carica dei nuovi membri. 2I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

Art. 127 Diritto suppletorio

Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum. TITOLO XI Pubblicazioni Pubblicazioni

Art. 128 a) in generale

1Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale. 2Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell’ufficio elettorale sono effettuate all’albo comunale. 3Sono riservate le disposizioni speciali.

Art. 129 b) nei casi di urgenza

Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità. TITOLO XII Termini e rimedi di diritto Capitolo primo Termini Termini

Art. 130 a) in generale

1I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie. 2Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l’autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa. 3Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. 4Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell’intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

Art. 131 b) nella presentazione delle candidature

Le proposte di candidati, le modifiche delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all’autorità o all’ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza. Capitolo secondo Rimedi di diritto

Art. 132 Ricorso contro il catalogo elettorale

1Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

Art. 133 Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria

1Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. 2Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale. 4Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 5Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione. 6Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d’urgenza, riservato il ricorso secondo l’articolo 134.

Art. 134 Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni

1Le decisioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale. 2I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati. 3I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l’entrata in carica delle persone elette. Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale

Art. 135

I ricorsi contro le votazioni federali o l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 136 Impugnabilità delle decisioni

Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge. TITOLO XIII Sanzioni disciplinari

Art. 137 Sanzioni disciplinari

1Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5’000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione. 2Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili dal Consiglio di Stato con una multa fino a un massimo di 1’000 franchi. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 138 Obbligatorietà della carica

1Ogni eletto dal popolo a una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla, a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati. 2Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino a un massimo di 5’000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. TITOLO XIV Strumenti tecnici e informatici

Art. 139 Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio

Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l’impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali. Raccolta di informazioni Art. 139a6 1La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio. 2Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone. TITOLO XV Disposizioni finali 6 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 - BU 2022, 18.

Art. 140 Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.

Art. 141 Abrogazione del diritto previgente

La legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.

Art. 142 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ricevuta l’approvazione della Confederazione,7 la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.8 Pubblicata nel BU 2019, 265. 7 Approvata dalla Cancelleria federale: il 30 aprile 2019 - BU 2019, 265. 8 Entrata in vigore: 1° settembre 2019 - BU 2019, 265.

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