La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il testo della domanda;
b) l’indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all’albo comunale;
c) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette
i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282
Codice penale svizzero).
Art. 122 Deposito delle firme
1Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere
depositate alla Cancelleria dello Stato.
2Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini
iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all’albo
comunale, esclusi i cittadini all’estero.
Art. 123 Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda
1L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda
di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.
2La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il
risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all’albo comunale.
3Gli articoli 100 e 101 sono applicabili per analogia.
Art. 124 Votazione
Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.
Art. 125 Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio
1Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l’Ufficio presidenziale del Gran
Consiglio fissa la data dell’elezione e convoca le assemblee; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla
pubblicazione del risultato della votazione.
2Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell’elezione e
il Municipio convoca l’assemblea; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato
della votazione.
3Per l’elezione del Sindaco si applicano gli articoli 82 e seguenti.
Art. 126 Assunzione della carica e periodo di elezione
1Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all’entrata in carica
dei nuovi membri.
2I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.
Art. 127 Diritto suppletorio
Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum.
TITOLO XI
Pubblicazioni
Pubblicazioni
Art. 128 a) in generale
1Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono
effettuate nel Foglio ufficiale.
2Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell’ufficio elettorale sono effettuate all’albo
comunale.
3Sono riservate le disposizioni speciali.
Art. 129 b) nei casi di urgenza
Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante
sia effettuata con altre modalità.
TITOLO XII
Termini e rimedi di diritto
Capitolo primo
Termini
Termini
Art. 130 a) in generale
1I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né
prorogati; non vi sono ferie.
2Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l’autorità riceve tale
atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della
procedura amministrativa.
3Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto
come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
4Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell’intimazione, della pubblicazione o del
fatto per cui si ricorre.
Art. 131 b) nella presentazione delle candidature
Le proposte di candidati, le modifiche delle proposte medesime, le notifiche di candidati,
nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all’autorità o
all’ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza.
Capitolo secondo
Rimedi di diritto
Art. 132 Ricorso contro il catalogo elettorale
1Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il
catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di
pubblicazione.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
Art. 133 Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria
1Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle
operazioni di voto.
2Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura
preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere
interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria
delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto
reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale.
4Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo.
5Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare
o dalla scoperta del motivo di impugnazione.
6Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i
provvedimenti d’urgenza, riservato il ricorso secondo l’articolo 134.
Art. 134 Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni
1Le decisioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono
definitive, riservato il diritto federale.
2I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale
amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.
3I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.
Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale
Art. 135
I ricorsi contro le votazioni federali o l’elezione del Consiglio nazionale devono essere
inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più
tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.
Art. 136 Impugnabilità delle decisioni
Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.
TITOLO XIII
Sanzioni disciplinari
Art. 137 Sanzioni disciplinari
1Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5’000 franchi
ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle
norme di applicazione.
2Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili dal Consiglio di Stato con una multa
fino a un massimo di 1’000 franchi.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 138 Obbligatorietà della carica
1Ogni eletto dal popolo a una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla, a meno che non
vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.
2Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino a
un massimo di 5’000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati
motivi.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
TITOLO XIV
Strumenti tecnici e informatici
Art. 139 Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio
Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l’impiego di strumenti
tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.
Raccolta di informazioni
Art. 139a6 1La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita,
alla ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e
delle domande di revoca del Municipio.
2Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone.
TITOLO XV
Disposizioni finali
6 Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 - BU 2022, 18.
Art. 140 Disposizioni esecutive
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.
Art. 141 Abrogazione del diritto previgente
La legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.
Art. 142 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ricevuta l’approvazione della
Confederazione,7 la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.8
Pubblicata nel BU 2019, 265.
7 Approvata dalla Cancelleria federale: il 30 aprile 2019 - BU 2019, 265.
8 Entrata in vigore: 1° settembre 2019 - BU 2019, 265.