1Sono nulle le schede che:
a) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all’elezione;
b) non sono ufficiali;
c) sono illeggibili;
d) sono compilate o modificate non a mano;
e) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.
2Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che:
a) portano il nome di persona che non è tra i candidati;
b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.
3Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali
non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a
quello dei seggi da attribuire.
4Nell’elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l’inserimento di
più schede nella busta.
5Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:
a) arrivate all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
b) votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.
Art. 42 Pubblicazione dei risultati
1La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all’albo comunale comprende:
a) nelle votazioni e nelle elezioni:
– il numero degli aventi diritto di voto;
– il numero dei votanti;
– il numero delle schede valide, nulle e bianche;
b) nelle votazioni:
– il numero di «sì» e di «no» e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il
numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli «senza risposta»;
c) nelle elezioni con il sistema maggioritario:
– il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per
l’ammissione al turno di ballottaggio;
– il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;
d) nelle elezioni con il sistema proporzionale:
– il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
– il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
– il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
– il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
– la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;
– la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
– gli eletti.
2Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone e, nelle
elezioni comunali, per l’intero Comune:
– per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con
preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati
della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
– per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra
lista;
– per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.
3II Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:
– i motivi di nullità delle schede;
– il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;
– il numero degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e votanti;
– le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con
varianti.
4Il Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.
Art. 43 Conservazione e distruzione del materiale di voto
1Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di
Stato o dall’autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal
Municipio; il materiale di voto deve essere conservato in modo sicuro e tenuto a disposizione del
Consiglio di Stato.
2L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.
3Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita
in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.
4Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione.
TITOLO VI
Elezioni
Capitolo primo
Presentazione delle proposte di lista e di candidatura
Art. 44 Principio
1Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la
proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.
2Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la
distingua dalle altre o da partiti esistenti.
3Nelle elezioni con il sistema maggioritario l’indicazione della denominazione è facoltativa.
4Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate,
riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 45 Proponenti
1La proposta deve essere firmata:
a) per le elezioni comunali:
– da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori;
– da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;
– da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori;
– da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori;
b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della
Costituente da cinquanta elettori;
c) per ogni altra elezione da trenta elettori.
2I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data
completa di nascita e il domicilio.
3Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.
4Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta
depositata.
Art. 46 Rappresentanza dei proponenti
1Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei
proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo
proponente è impedito.
Art. 47 Candidature
1Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli
eleggendi.
2I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data di nascita e domicilio;
è ammesso l’uso del cognome d’affinità.1
3Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:
– la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
– l’estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 e
nell’elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari;
– un documento ufficiale dal quale risultino il numero e l’importo totale degli eventuali attestati di
carenza di beni nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio; il regolamento disciplina i
particolari.2
4Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste; un candidato non può figurare tra i
proponenti della propria o di un’altra lista.
5Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura
è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.
6Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.
Art. 48 Deposito della proposta
1La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.
2Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l’ora, la data e il numero progressivo
del deposito.
3All’atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:
– 300 franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari;
1 Cpv. modificato dalla L 24.1.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 212.
2 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
– 500 franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;
– 2’000 franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.
4Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due
per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l’elezione avviene in forma tacita o è
prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato
eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l’elezione avviene in forma tacita.
Art. 49 Esame della proposta
1Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna
al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano
definitive:
a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
b) per stralciare candidati eccedenti;
c) per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
d) per rimediare a semplici vizi formali.
2La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della
cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio
della stessa. L’imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo
riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta solo lo stralcio
dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l’autorità competente ne
stralcia gli ultimi eccedenti.
3Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro
deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una
copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma
elettronica.
4I candidati stralciati d’ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni
dell’elezione del Consiglio nazionale.
5Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un
numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la
proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 47
capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per
l’elezione prorogata.
Art. 50 Ritiro di proposte e candidati
I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con
il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei
candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì
successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.
Art. 51 Liste e candidature
1Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo
lunedì successivo a quello di deposito.
2Le proposte definitive prendono il nome di liste.
3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l’ordine di
successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.
4In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.
5L’ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione
della proposta.
6Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-
5.
Art. 52 Pubblicazione delle liste e delle candidature
1Le liste e le candidature definitive, i nomi dei proponenti, le eventuali iscrizioni figuranti
nell’estratto del casellario giudiziale e il numero e l’importo totale degli attestati di carenza di beni
sono pubblicati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all’albo comunale.3
2Esse possono essere pubblicate in forma elettronica.
Art. 53 Norme di applicazione
Il Consiglio di Stato disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce
il luogo e il termine per il deposito.
3 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
Capitolo secondo
Disposizioni generali
Art. 54 Elezione tacita
1Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono
proclamati eletti.
2Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero
è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo caso, è indetta un’elezione complementare.
3Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell’elezione e la revoca dell’assemblea sono
pubblicate all’albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.
Art. 55 Elezione prorogata
1Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il
numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l’elezione è annullata e il Consiglio
di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data per
l’elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni
generali.
2Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato
adotta le misure necessarie.
Art. 56 Facoltà di designazione dopo la ripartizione
1Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i
tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono
stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve
essere depositata con la documentazione prescritta nell’articolo 47 capoverso 3.4
2La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o,
nelle elezioni comunali, dal Municipio.
3Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti
è indetta un’elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del
Municipio.
Art. 57 Candidati eletti e subentranti
1Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al
circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
2In caso di parità di voti determinante per l’elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la
graduatoria è stabilita per sorteggio.
Art. 58 Dimissioni e rinuncia al subingresso
L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il
candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.
Subingresso
Art. 59 a) nelle elezioni con il sistema proporzionale
1Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è
proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia
entro il termine di dieci giorni dalla notifica del subingresso; sono riservate le norme speciali.
2Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di
candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro
il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni
comunali, dal Municipio.
3Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
4Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni
comunali secondo l’articolo 62, il Municipio indice un’elezione complementare.
Art. 60 b) nelle elezioni con il sistema maggioritario
Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema maggioritario, il Consiglio
di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un’elezione complementare.
Elezione complementare
4 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
Art. 61 a) con il sistema proporzionale
1Ha luogo con il sistema proporzionale l’elezione complementare di due o più membri
delle autorità elette con il sistema proporzionale.
2Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti
variazioni:
a) in tutte le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al
risultato della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da
assegnare, aumentato di uno;
b) per la ripartizione dei seggi si applica l’articolo 71;
c) non sono istituiti circondari elettorali.
Art. 62 b) con il sistema maggioritario
1Ha luogo con il sistema maggioritario l’elezione complementare:
a) di un membro delle autorità elette con il sistema proporzionale;
b) dei membri di autorità elette con il sistema maggioritario.
2Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.
3La data delle elezioni complementari comunali con il sistema maggioritario è fissata dal Municipio.
Art. 63 Maggioranza assoluta
1La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale
superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide.
2Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della
maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati
superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero
maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.
Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa
Art. 64
1Nelle elezioni con il sistema maggioritario, se non tutti i seggi sono stati assegnati al
primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della
maggioranza relativa (turno di ballottaggio).
2Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il
Municipio mediante pubblicazione all’albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle
operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.
3Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il
numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.
4I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento
delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio
un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti
e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli
altri candidati.
5Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l’elezione fra due o più
candidati, l’elezione è determinata per sorteggio.
Art. 65 Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto
1Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato, tre quinti dei proponenti di una
lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione
del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni
di voto.
2Se il numero dei candidati rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano
le disposizioni dell’elezione tacita.
Art. 66 Decesso di un candidato
1Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato.
Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante
della lista possono presentare un candidato sostituto, con la documentazione prescritta nell’articolo
47 capoverso 3; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.5
2Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se
richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del
materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.
3Queste disposizioni si applicano per analogia anche alle elezioni con il sistema maggioritario.
5 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.
Art. 67 Entrata in carica delle persone elette
1Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi.
2Al momento dell’entrata in carica dei membri di un’autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano
la funzione.
3Sono riservate le disposizioni speciali.
Capitolo terzo
Elezione del Gran Consiglio
Art. 68 Ripartizione
1La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero
intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente
elettorale.
2Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.
3Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
4Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste aventi le maggiori
frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già
assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
5In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di
voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.
6I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero
maggiore di voti.
Art. 69 Rappresentanza regionale
1Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le
candidature in circondari elettorali.
2Sono stabiliti i seguenti circondari:
1. Distretto di Mendrisio;
2. Comune di Lugano;
3. Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. Distretto di Locarno;
6. Distretto di Vallemaggia;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.
3Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi
a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.
4La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il
risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto
costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.
5Nella prima ripartizione, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
6Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti:
a) qualora il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, ai circondari
che, pur non avendo raggiunto il quoziente, hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un
terzo del quoziente elettorale;
b) alle liste aventi le maggiori frazioni; la maggiore frazione è costituita dal numero di voti del
circondario meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
7L’articolo 68 capoversi 5 e 6 è applicabile per analogia.
Art. 70 Rilascio delle credenziali
1Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento.
2In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono
rilasciate dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
Capitolo quarto
Elezione del Consiglio di Stato
Art. 71 Ripartizione
1La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente
superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.
2Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
3Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la
procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:
a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno;
b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.
4In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso
di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.
Art. 72 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
1I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale
di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito
dell’accettazione del subingresso.
2Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la
funzione.
3Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal
presidente del Tribunale di appello.
Capitolo quinto
Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati
Art. 73 Sistema di elezione
1I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema
maggioritario.
2L’elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall’intero Cantone, contemporaneamente
all’elezione dei deputati al Consiglio nazionale.
Capitolo sesto
Elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti
Art. 74 Sistema di elezione
I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo nel comprensorio
corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema maggioritario.
Art. 75 Data dell’elezione
Le elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo ogni dieci anni entro il 30
aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.
Capitolo settimo
Elezione del Consiglio comunale e del Municipio
Elezione del Consiglio comunale
Art. 76 a) ripartizione
1La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il
risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto
costituisce il quoziente elettorale.
2Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.
3Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
4Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le
maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei
seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.
5In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di
voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.
6I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero
maggiore di voti.
Art. 77 b) circondari
1Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede,
nell’elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari
elettorali.
2I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.
3La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell’articolo 69 capoversi 3-
7.
Art. 78 Elezione del Municipio: ripartizione
1La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare,
aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce
il quoziente elettorale.
2Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.
3Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la
procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:
a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno;
b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.
4In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso
di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.
Art. 79 Designazione dei membri supplenti del Municipio
1Se i supplenti sono più di due, le cariche di membro supplente del Municipio sono
assegnate alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell’elezione del Municipio, applicando per
analogia l’articolo 78.
2Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero
maggiore di voti.
3Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati
alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i
seggi sono attribuiti per sorteggio.
4Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro
rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del
Municipio spettanti alla lista.
5Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del
capoverso 4 possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al
rappresentante della lista dal Municipio.
6Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto
è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
Art. 80 a) Consiglio comunale
1I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio
comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.
2Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di
accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario,
esse sono rilasciate dal Municipio.