1La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali,
all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di
revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.
2Essa si applica alle votazioni popolari federali, all’elezione del Consiglio nazionale e all’esercizio
del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione
federale.
3È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell’intero Cantone o nel
Circolo.
4La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali.
TITOLO II
Diritti politici
Diritto di voto
Art. 2 a) in materia comunale
Ha diritto di voto in materia comunale:
a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del
Cantone;
b) ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della
legislazione federale è nel Cantone.
Art. 3 b) in materia cantonale
Ha diritto di voto in materia cantonale:
a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del
Cantone;
b) ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della
legislazione federale è nel Cantone.
Art. 4 c) in materia federale
Ha diritto di voto in materia federale:
a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone,
che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
b) ogni cittadino svizzero all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della
legislazione federale è nel Cantone.
Catalogo elettorale
Art. 5 a) principio
1Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale,
cantonale e comunale.
2Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto
giorno prima di ogni votazione o elezione.
3Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.
4Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del
catalogo elettorale.
Art. 6 b) iscrizione e radiazione
1L’avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.
2Il cittadino svizzero all’estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione
federale.
3Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in
quello di un altro.
4Dell’iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.
Art. 7 c) cambiamento di domicilio
1Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l’acquisto del diritto di voto
in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del
Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.
2Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto
nel Comune del precedente domicilio.
Art. 8 d) pubblicazione
Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell’amministrazione comunale, pubblica:
a) il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli
orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all’albo comunale; la pubblicazione
include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell’anno per il quale il catalogo è allestito;
b) ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all’albo comunale.
Diritto di eleggibilità
Art. 9 a) elezioni cantonali
1Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono
riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.
2L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla
pubblicazione dei risultati.
3Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.
Art. 10 b) elezioni comunali
Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti
domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai
diritti politici.
Art. 11 Ineleggibilità
1È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per
crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del
Consiglio comunale.
2Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del
casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.
3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità.
Art. 12 Esclusione dai diritti politici
Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di
discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno
designato con mandato precauzionale.
TITOLO III
Esercizio del diritto di voto
Capitolo primo
Luogo di voto
Art. 13 Principio
1Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino
svizzero all’estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni
stabilite dalla legge.
2Il Municipio attribuisce l’avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l’esercizio
del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il
voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l’avente diritto di voto.
Capitolo secondo
Convocazione delle assemblee
Convocazione per le votazioni o le elezioni
Art. 14 a) cantonali e federali
1Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel
Foglio ufficiale:
a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione,
il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la
documentazione da depositare.
3Il Municipio pubblica all’albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o
dell’elezione la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto.
4Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.
5Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni
o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.
Art. 15 b) comunali
1Il Municipio convoca l’assemblea mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale:
a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora, il luogo delle operazioni di voto e,
in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte
di candidati e la documentazione da depositare.
3Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale.
4Il Municipio fissa la data di convocazione dell’assemblea coordinandola con altre votazioni o
elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.
Capitolo terzo
Locali di voto
Art. 16 Edifici e locali di voto
1Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici
pubblici designati dal Municipio.
2Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un’urna di voto.
Capitolo quarto
Materiale di voto
Art. 17 Preparazione
1L’autorità competente per la votazione o l’elezione prepara il materiale di voto e se ne
assume i costi, riservato il capoverso 2.
2Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono
assunte dal Comune.
3Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le
spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.
4Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
5Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.
6Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.
Art. 18 Invio
1La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di
voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno
della votazione o dell’elezione.
2Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è
ridotto a dieci giorni.
Capitolo quinto
Operazioni di voto
Art. 19 Giorni e orari di voto
1Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici
elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.
2Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.
3Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.
Art. 20 Accesso ai locali di voto
1Durante le operazioni di voto, l’accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi
diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai
loro ausiliari e ai delegati.
2Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda.
Capitolo sesto
Esercizio del voto
Art. 21 Voto di persona all’ufficio elettorale
1L’avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell’urna, presentandosi
all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di
legittimazione.
2L’ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché
l’elettore possa compilare la scheda in una cabina.
Art. 22 Voto accompagnato
L’avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il
voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.
Art. 23 Voto per corrispondenza
1Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l’invio alla cancelleria comunale delle
schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata.
2Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria
comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale.
Art. 24 Voto elettronico
1Il Consiglio di Stato può, con l’autorizzazione del Consiglio federale e d’intesa con i
Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo
territoriale, temporale e materiale.
2Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire
che:
a) possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione
al voto);
b) ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità
del voto);
c) terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti
espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare);
d) terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica
(segreto del voto);
e) possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).
3Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per
analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.
4Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della
presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle
disposizioni federali.
Capitolo settimo
Espressione del voto
Art. 25 Votazioni
Il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni
con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.
Elezioni
Art. 26 a) in generale
1L’elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati
prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione
della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale.
2In ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei
seggi da attribuire.
Art. 27 b) con il sistema proporzionale
1Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa
lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto
non emesso alla lista di appartenenza del candidato.
2L’elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia
espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.
3La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia
espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.
4Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i
voti preferenziali sono annullati.
TITOLO IV
Uffici elettorali
Art. 28 Composizione e funzionamento
1L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti,
designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel
catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del
Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale.
2Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale.
3Le cariche sono obbligatorie.
4Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.
Art. 29 Numero; ufficio elettorale principale
1Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale almeno trenta
giorni prima dell’elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.
2Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.
3Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l’ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire
il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti,
ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede.
Art. 30 Delegati
1In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare
un delegato che partecipa alle attività dell’ufficio elettorale e un supplente.
2In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l’occasione.
3Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell’ufficio elettorale per
il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione.
4Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di
elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia
cantonale.
5I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro
osservazioni e contestazioni.
Art. 31 Compiti
1L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel
Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide
sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le
decisioni sono prese a maggioranza.
2L’ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.
3L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei
votanti.
4Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.
5L’ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ordine, l’assistenza degli uscieri e degli
agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.
TITOLO V
Spoglio e accertamento del risultato
Art. 32 Competenza
1Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio
nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.
2Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.
3Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l’ufficio elettorale le può aprire per registrare
l’avente diritto di voto.
4La mattina della domenica del voto, l’ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le
schede e, quando prescritto, numerare le schede.
5Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.
6Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.
Compiti dell’ufficio elettorale
Art. 33 a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale
1Dopo la chiusura delle operazioni di voto,
a) l’ufficio elettorale:
– effettua lo spoglio delle schede;
– adotta le decisioni di sua competenza;
– stabilisce i risultati;
– redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;
– consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio;
b) l’ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali:
– stabilisce il risultato complessivo nel Comune;
– redige il verbale;
– stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
– nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati
nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.
2Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l’ufficio elettorale
ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.
3Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del
verbale all’autorità designata dal Consiglio di Stato.
4Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati
alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.
Art. 34 b) nelle elezioni con spoglio cantonale
1L’ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli
elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.
2L’ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco dei votanti e le schede
votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio.
3Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.
Art. 35 Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio
1Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un
magistrato dell’ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici
cantonali di spoglio e ne designa i componenti.
2I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.
3L’ufficio cantonale di spoglio:
– verifica i verbali degli uffici elettorali;
– effettua lo spoglio delle schede;
– redige il verbale delle operazioni di spoglio.
4Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.
Art. 36 Consiglio di Stato
Ad eccezione dei casi di competenza dell’ufficio elettorale (art. 33 cpv. 2) e dell’Ufficio
cantonale di accertamento (art. 37 cpv. 1), il Consiglio di Stato:
– stabilisce i risultati;
– nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
– rilascia le credenziali;
– pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.
Ufficio cantonale di accertamento
Art. 37 a) composizione
1Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con
spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l’Ufficio cantonale di
accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di
appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.
2La composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno
trenta giorni prima dell’elezione.
3In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste
alle attività dell’ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del
supplente all’Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.
4I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro
osservazioni e contestazioni.
Art. 38 b) compiti
L’Ufficio cantonale di accertamento:
– vigila sulle operazioni di spoglio;
– decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati;
– stabilisce i risultati;
– redige il verbale delle operazioni di spoglio;
– nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i
circondari elettorali;
– stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
– nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati
nel Foglio ufficiale;
– nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.
Art. 39 Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale
1Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei
voti non emessi.
2I voti emessi sono costituiti dalla somma:
– dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista;
– dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.
3I voti non emessi sono costituiti dalla somma:
– dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè
con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non
emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati
proposti;
– dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.
4Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma:
– dei voti preferenziali attribuiti al candidato;
– dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.
5La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è
ridotto del numero dei voti non espressi.
Art. 40 Schede non computabili
Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del
risultato.