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Legge sull’esercizio dei diritti politici

Ticino · 150.100 · statute

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Contents: 142 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione; definizione
  2. Art. 2 a) in materia comunale
  3. Art. 3 b) in materia cantonale
  4. Art. 4 c) in materia federale
  5. Art. 5 a) principio
  6. Art. 6 b) iscrizione e radiazione
  7. Art. 7 c) cambiamento di domicilio
  8. Art. 8 d) pubblicazione
  9. Art. 9 a) elezioni cantonali
  10. Art. 10 b) elezioni comunali
  11. Art. 11 Ineleggibilità
  12. Art. 12 Esclusione dai diritti politici
  13. Art. 13 Principio
  14. Art. 14 a) cantonali e federali
  15. Art. 15 b) comunali
  16. Art. 16 Edifici e locali di voto
  17. Art. 17 Preparazione
  18. Art. 18 Invio
  19. Art. 19 Giorni e orari di voto
  20. Art. 20 Accesso ai locali di voto
  21. Art. 21 Voto di persona all’ufficio elettorale
  22. Art. 22 Voto accompagnato
  23. Art. 23 Voto per corrispondenza
  24. Art. 24 Voto elettronico
  25. Art. 25 Votazioni
  26. Art. 26 a) in generale
  27. Art. 27 b) con il sistema proporzionale
  28. Art. 28 Composizione e funzionamento
  29. Art. 29 Numero; ufficio elettorale principale
  30. Art. 30 Delegati
  31. Art. 31 Compiti
  32. Art. 32 Competenza
  33. Art. 33 a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale
  34. Art. 34 b) nelle elezioni con spoglio cantonale
  35. Art. 35 Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio
  36. Art. 36 Consiglio di Stato
  37. Art. 37 a) composizione
  38. Art. 38 b) compiti
  39. Art. 39 Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale
  40. Art. 40 Schede non computabili
  41. Art. 41 Nullità delle schede
  42. Art. 42 Pubblicazione dei risultati
  43. Art. 43 Conservazione e distruzione del materiale di voto
  44. Art. 44 Principio
  45. Art. 45 Proponenti
  46. Art. 46 Rappresentanza dei proponenti
  47. Art. 47 Candidature
  48. Art. 48 Deposito della proposta
  49. Art. 49 Esame della proposta
  50. Art. 50 Ritiro di proposte e candidati
  51. Art. 51 Liste e candidature
  52. Art. 52 Pubblicazione delle liste e delle candidature
  53. Art. 53 Norme di applicazione
  54. Art. 54 Elezione tacita
  55. Art. 55 Elezione prorogata
  56. Art. 56 Facoltà di designazione dopo la ripartizione
  57. Art. 57 Candidati eletti e subentranti
  58. Art. 58 Dimissioni e rinuncia al subingresso
  59. Art. 59 a) nelle elezioni con il sistema proporzionale
  60. Art. 60 b) nelle elezioni con il sistema maggioritario
  61. Art. 61 a) con il sistema proporzionale
  62. Art. 62 b) con il sistema maggioritario
  63. Art. 63 Maggioranza assoluta
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto
  66. Art. 66 Decesso di un candidato
  67. Art. 67 Entrata in carica delle persone elette
  68. Art. 68 Ripartizione
  69. Art. 69 Rappresentanza regionale
  70. Art. 70 Rilascio delle credenziali
  71. Art. 71 Ripartizione
  72. Art. 72 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
  73. Art. 73 Sistema di elezione
  74. Art. 74 Sistema di elezione
  75. Art. 75 Data dell’elezione
  76. Art. 76 a) ripartizione
  77. Art. 77 b) circondari
  78. Art. 78 Elezione del Municipio: ripartizione
  79. Art. 79 Designazione dei membri supplenti del Municipio
  80. Art. 80 a) Consiglio comunale
  81. Art. 81 b) Municipio
  82. Art. 82 Data e sistema di elezione
  83. Art. 83 Convocazione dell’assemblea
  84. Art. 84 Sindaco ad interim
  85. Art. 85 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
  86. Art. 86 Incompatibilità per parentela
  87. Art. 87 Incompatibilità per funzione
  88. Art. 88 Incompatibilità per carica e diritto di opzione
  89. Art. 89 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
  90. Art. 90 a) obbligo di notifica
  91. Art. 91 b) sanzioni
  92. Art. 92 Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici
  93. Art. 93 Promotori
  94. Art. 94 Esame della domanda
  95. Art. 95 Requisiti della lista
  96. Art. 96 Apposizione della firma
  97. Art. 97 Raccolta delle firme
  98. Art. 98 Attestazione di validità delle firme
  99. Art. 99 Termine per la consegna delle liste
  100. Art. 100 Accertamento del risultato
  101. Art. 101 Pubblicazione del risultato
  102. Art. 102 Ricevibilità
  103. Art. 103 Ritiro della domanda
  104. Art. 104 a) riforma totale
  105. Art. 105 b) riforma parziale
  106. Art. 106 c) procedura
  107. Art. 107 a) modalità
  108. Art. 108 b) procedura
  109. Art. 109 c) ritiro
  110. Art. 110 Domanda di riforma totale della Costituzione
  111. Art. 111
  112. Art. 112 Requisiti della lista
  113. Art. 113 Procedura: norme applicabili
  114. Art. 114 Pubblicazione del risultato
  115. Art. 115 Autorità competente
  116. Art. 116 a) presentazione della domanda
  117. Art. 117 b) esame della domanda
  118. Art. 118 Deposito delle adesioni
  119. Art. 119 Altre disposizioni
  120. Art. 120 Presentazione della proposta di revoca
  121. Art. 121 Requisiti della lista
  122. Art. 122 Deposito delle firme
  123. Art. 123 Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda
  124. Art. 124 Votazione
  125. Art. 125 Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio
  126. Art. 126 Assunzione della carica e periodo di elezione
  127. Art. 127 Diritto suppletorio
  128. Art. 128 a) in generale
  129. Art. 129 b) nei casi di urgenza
  130. Art. 130 a) in generale
  131. Art. 131 b) nella presentazione delle candidature
  132. Art. 132 Ricorso contro il catalogo elettorale
  133. Art. 133 Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria
  134. Art. 134 Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni
  135. Art. 135
  136. Art. 136 Impugnabilità delle decisioni
  137. Art. 137 Sanzioni disciplinari
  138. Art. 138 Obbligatorietà della carica
  139. Art. 139 Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio
  140. Art. 140 Disposizioni esecutive
  141. Art. 141 Abrogazione del diritto previgente
  142. Art. 142 Entrata in vigore

142 provisions

Art. 81 b) Municipio

1I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati. 2Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione. 3Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal giudice di pace. Capitolo ottavo Elezione del Sindaco

Art. 82 Data e sistema di elezione

1Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l’elezione del Municipio. 2Nel caso di elezione tacita del Municipio, l’elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l’elezione per il Municipio.

Art. 83 Convocazione dell’assemblea

1L’avviso di convocazione dell’assemblea con l’indicazione della data dell’elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all’albo comunale con i risultati dell’elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l’articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile. 2Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all’elezione del Municipio. 3Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti. 4Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura. 5Nell’elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.

Art. 84 Sindaco ad interim

1Prima dell’elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti. 2In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per età.

Art. 85 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

1Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati. 2Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace. Capitolo nono Disposizioni varie

Art. 86 Incompatibilità per parentela

1Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti. 2In caso di parità di voti, l’elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall’Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio. 3Se in occasione di un subingresso o di un’elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest’ultima. 4Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un’elezione complementare. 5Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti. 6Qualora l’incompatibilità sopraggiunga successivamente, si applicano per analogia i capoversi 1- 4. 7Sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali.

Art. 87 Incompatibilità per funzione

1Nell’elezione del Gran Consiglio, l’eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile o l’eletto nel caso in cui l’incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla carica sei mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta. 2Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.

Art. 88 Incompatibilità per carica e diritto di opzione

1L’autorità che rilascia le credenziali fissa all’eletto che occupa una carica incompatibile un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione. 2Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione. 3Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.

Art. 89 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

L’eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l’attestato che gli viene consegnato dall’autorità designata, del seguente tenore: «Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio». Notifica dei contributi

Art. 90 a) obbligo di notifica

1I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali. 2I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento. 3I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento. 4La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale. 5I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.

Art. 91 b) sanzioni

1Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi, riservato il capoverso 2. 2Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 3Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 4Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 92 Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici

1Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione. 2Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione all’albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione. TITOLO VII Iniziativa popolare

Art. 93 Promotori

1La domanda di iniziativa popolare deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa. 2Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 94 Esame della domanda

1La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge. 2Se il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione. 3In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono contrari all’ordine pubblico, la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato. 4Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme. 5È riservato l’esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

Art. 95 Requisiti della lista

1La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto; b) il titolo e il testo dell’iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il testo, può essere riportato un breve riassunto; c) l’indicazione della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale; d) una clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori; e) i nomi dei promotori, indicando il loro rappresentante; f) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero). 2La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.

Art. 96 Apposizione della firma

1L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 2L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma. 3Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 4Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

Art. 97 Raccolta delle firme

1La raccolta delle firme è libera. 2I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale. 3La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l’avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all’albo. 4L’uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l’autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L’uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni. 5Le firme apposte non possono essere ritirate.

Art. 98 Attestazione di validità delle firme

1Il funzionario del Comune: a) attesta la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune con diritto di voto in materia cantonale; b) annulla gli spazi non riempiti da firme; c) attesta il numero di firme valide; d) segnala alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell’attestazione del diritto di voto; e) registra le firme già vidimate. 2È nulla: a) la firma illeggibile; b) la firma di persona non identificabile; c) la firma ripetuta; d) la firma di stessa mano; e) la sottoscrizione che riporta il nome o la firma non manoscritta; f) la firma di persona non iscritta nel catalogo elettorale; g) la sottoscrizione senza la firma autografa; h) la sottoscrizione che riporta la data di nascita errata; i) la firma già stralciata al momento del deposito della lista. 3La lista e le firme senza l’attestazione comunale sono nulle.

Art. 99 Termine per la consegna delle liste

1Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme. 2Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile per la raccolta delle firme. 3Le liste depositate dopo le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.

Art. 100 Accertamento del risultato

1La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide. 2Essa può procedere presso l’interessato a controlli dell’effettiva personale sottoscrizione della lista.

Art. 101 Pubblicazione del risultato

1La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita. 2Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate. 3Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

Art. 102 Ricevibilità

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 103 Ritiro della domanda

1La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale. 2La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio. 3La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza. 4Il ritiro dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale. Iniziativa costituzionale

Art. 104 a) riforma totale

1Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l’elezione del Gran Consiglio. 2Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

Art. 105 b) riforma parziale

1La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato. 2Se la domanda di iniziativa per l’adozione o per la modifica o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa. 3La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale. 4Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 106 c) procedura

1Se l’iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto di riforma parziale nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato. 2Il Gran Consiglio può contrapporre al progetto di iniziativa popolare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare. 3Se l’iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell’iniziativa. 4Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto. 5In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. 6Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l’indicazione della data della votazione. Iniziativa legislativa

Art. 107 a) modalità

1L’iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato. 2Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un’iniziativa distinta. 3La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale. 4Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 108 b) procedura

1Se la domanda di iniziativa popolare non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare. 2Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato. 3Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l’accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia. 4Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto. 5In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 109 c) ritiro

1Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa o quando essa è accettata dal Gran Consiglio. 2È riservato il diritto di referendum.

Art. 110 Domanda di riforma totale della Costituzione

1La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme. 2Nella votazione sono posti i quesiti seguenti: «Volete la riforma totale della Costituzione?». e in caso affermativo: «Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?». 3Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l’elezione della Costituente secondo le modalità per l’elezione del Gran Consiglio. Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione

Art. 111

1La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio. 2Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati. 3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero maggiore di voti. TITOLO VIII Referendum

Art. 112 Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto; b) il titolo dell’atto contro il quale il referendum è proposto; c) l’indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato; d) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Art. 113 Procedura: norme applicabili

1La raccolta delle firme, l’attestazione comunale, l’accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative. 2I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative. 3Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

Art. 114 Pubblicazione del risultato

1La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. 2Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita. 3Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione. TITOLO IX Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni

Art. 115 Autorità competente

1La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. 2Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio. Iniziativa

Art. 116 a) presentazione della domanda

1I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale. 2I promotori devono designare un loro rappresentante. 3La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.

Art. 117 b) esame della domanda

Per l’esame della domanda valgono le disposizioni dell’articolo 94.

Art. 118 Deposito delle adesioni

Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

Art. 119 Altre disposizioni

1Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari. 2Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità. TITOLO X Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio

Art. 120 Presentazione della proposta di revoca

1La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale. 2La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell’articolo 45 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all’albo comunale. 3La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

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