Law

Legge sull’esercizio dei diritti politici

Ticino · 150.100 · statute

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 3056a5b296805eca5c876f114bc4091acb72cf4e71644e9011144b10942a31db

Contents: 142 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione; definizione
  2. Art. 2 a) in materia comunale
  3. Art. 3 b) in materia cantonale
  4. Art. 4 c) in materia federale
  5. Art. 5 a) principio
  6. Art. 6 b) iscrizione e radiazione
  7. Art. 7 c) cambiamento di domicilio
  8. Art. 8 d) pubblicazione
  9. Art. 9 a) elezioni cantonali
  10. Art. 10 b) elezioni comunali
  11. Art. 11 Ineleggibilità
  12. Art. 12 Esclusione dai diritti politici
  13. Art. 13 Principio
  14. Art. 14 a) cantonali e federali
  15. Art. 15 b) comunali
  16. Art. 16 Edifici e locali di voto
  17. Art. 17 Preparazione
  18. Art. 18 Invio
  19. Art. 19 Giorni e orari di voto
  20. Art. 20 Accesso ai locali di voto
  21. Art. 21 Voto di persona all’ufficio elettorale
  22. Art. 22 Voto accompagnato
  23. Art. 23 Voto per corrispondenza
  24. Art. 24 Voto elettronico
  25. Art. 25 Votazioni
  26. Art. 26 a) in generale
  27. Art. 27 b) con il sistema proporzionale
  28. Art. 28 Composizione e funzionamento
  29. Art. 29 Numero; ufficio elettorale principale
  30. Art. 30 Delegati
  31. Art. 31 Compiti
  32. Art. 32 Competenza
  33. Art. 33 a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale
  34. Art. 34 b) nelle elezioni con spoglio cantonale
  35. Art. 35 Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio
  36. Art. 36 Consiglio di Stato
  37. Art. 37 a) composizione
  38. Art. 38 b) compiti
  39. Art. 39 Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale
  40. Art. 40 Schede non computabili
  41. Art. 41 Nullità delle schede
  42. Art. 42 Pubblicazione dei risultati
  43. Art. 43 Conservazione e distruzione del materiale di voto
  44. Art. 44 Principio
  45. Art. 45 Proponenti
  46. Art. 46 Rappresentanza dei proponenti
  47. Art. 47 Candidature
  48. Art. 48 Deposito della proposta
  49. Art. 49 Esame della proposta
  50. Art. 50 Ritiro di proposte e candidati
  51. Art. 51 Liste e candidature
  52. Art. 52 Pubblicazione delle liste e delle candidature
  53. Art. 53 Norme di applicazione
  54. Art. 54 Elezione tacita
  55. Art. 55 Elezione prorogata
  56. Art. 56 Facoltà di designazione dopo la ripartizione
  57. Art. 57 Candidati eletti e subentranti
  58. Art. 58 Dimissioni e rinuncia al subingresso
  59. Art. 59 a) nelle elezioni con il sistema proporzionale
  60. Art. 60 b) nelle elezioni con il sistema maggioritario
  61. Art. 61 a) con il sistema proporzionale
  62. Art. 62 b) con il sistema maggioritario
  63. Art. 63 Maggioranza assoluta
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto
  66. Art. 66 Decesso di un candidato
  67. Art. 67 Entrata in carica delle persone elette
  68. Art. 68 Ripartizione
  69. Art. 69 Rappresentanza regionale
  70. Art. 70 Rilascio delle credenziali
  71. Art. 71 Ripartizione
  72. Art. 72 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
  73. Art. 73 Sistema di elezione
  74. Art. 74 Sistema di elezione
  75. Art. 75 Data dell’elezione
  76. Art. 76 a) ripartizione
  77. Art. 77 b) circondari
  78. Art. 78 Elezione del Municipio: ripartizione
  79. Art. 79 Designazione dei membri supplenti del Municipio
  80. Art. 80 a) Consiglio comunale
  81. Art. 81 b) Municipio
  82. Art. 82 Data e sistema di elezione
  83. Art. 83 Convocazione dell’assemblea
  84. Art. 84 Sindaco ad interim
  85. Art. 85 Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
  86. Art. 86 Incompatibilità per parentela
  87. Art. 87 Incompatibilità per funzione
  88. Art. 88 Incompatibilità per carica e diritto di opzione
  89. Art. 89 Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
  90. Art. 90 a) obbligo di notifica
  91. Art. 91 b) sanzioni
  92. Art. 92 Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici
  93. Art. 93 Promotori
  94. Art. 94 Esame della domanda
  95. Art. 95 Requisiti della lista
  96. Art. 96 Apposizione della firma
  97. Art. 97 Raccolta delle firme
  98. Art. 98 Attestazione di validità delle firme
  99. Art. 99 Termine per la consegna delle liste
  100. Art. 100 Accertamento del risultato
  101. Art. 101 Pubblicazione del risultato
  102. Art. 102 Ricevibilità
  103. Art. 103 Ritiro della domanda
  104. Art. 104 a) riforma totale
  105. Art. 105 b) riforma parziale
  106. Art. 106 c) procedura
  107. Art. 107 a) modalità
  108. Art. 108 b) procedura
  109. Art. 109 c) ritiro
  110. Art. 110 Domanda di riforma totale della Costituzione
  111. Art. 111
  112. Art. 112 Requisiti della lista
  113. Art. 113 Procedura: norme applicabili
  114. Art. 114 Pubblicazione del risultato
  115. Art. 115 Autorità competente
  116. Art. 116 a) presentazione della domanda
  117. Art. 117 b) esame della domanda
  118. Art. 118 Deposito delle adesioni
  119. Art. 119 Altre disposizioni
  120. Art. 120 Presentazione della proposta di revoca
  121. Art. 121 Requisiti della lista
  122. Art. 122 Deposito delle firme
  123. Art. 123 Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda
  124. Art. 124 Votazione
  125. Art. 125 Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio
  126. Art. 126 Assunzione della carica e periodo di elezione
  127. Art. 127 Diritto suppletorio
  128. Art. 128 a) in generale
  129. Art. 129 b) nei casi di urgenza
  130. Art. 130 a) in generale
  131. Art. 131 b) nella presentazione delle candidature
  132. Art. 132 Ricorso contro il catalogo elettorale
  133. Art. 133 Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria
  134. Art. 134 Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni
  135. Art. 135
  136. Art. 136 Impugnabilità delle decisioni
  137. Art. 137 Sanzioni disciplinari
  138. Art. 138 Obbligatorietà della carica
  139. Art. 139 Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio
  140. Art. 140 Disposizioni esecutive
  141. Art. 141 Abrogazione del diritto previgente
  142. Art. 142 Entrata in vigore

142 provisions

Art. 1 Campo di applicazione; definizione

1La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio. 2Essa si applica alle votazioni popolari federali, all’elezione del Consiglio nazionale e all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale. 3È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell’intero Cantone o nel Circolo. 4La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali. TITOLO II Diritti politici Diritto di voto

Art. 2 a) in materia comunale

Ha diritto di voto in materia comunale: a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone; b) ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Art. 3 b) in materia cantonale

Ha diritto di voto in materia cantonale: a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone; b) ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Art. 4 c) in materia federale

Ha diritto di voto in materia federale: a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone; b) ogni cittadino svizzero all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone. Catalogo elettorale

Art. 5 a) principio

1Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale. 2Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. 3Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale. 4Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.

Art. 6 b) iscrizione e radiazione

1L’avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio. 2Il cittadino svizzero all’estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale. 3Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in quello di un altro. 4Dell’iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

Art. 7 c) cambiamento di domicilio

1Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l’acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo. 2Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.

Art. 8 d) pubblicazione

Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell’amministrazione comunale, pubblica: a) il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all’albo comunale; la pubblicazione include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell’anno per il quale il catalogo è allestito; b) ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all’albo comunale. Diritto di eleggibilità

Art. 9 a) elezioni cantonali

1Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici. 2L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati. 3Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 10 b) elezioni comunali

Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.

Art. 11 Ineleggibilità

1È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale. 2Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero. 3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità.

Art. 12 Esclusione dai diritti politici

Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. TITOLO III Esercizio del diritto di voto Capitolo primo Luogo di voto

Art. 13 Principio

1Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino svizzero all’estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. 2Il Municipio attribuisce l’avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l’esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l’avente diritto di voto. Capitolo secondo Convocazione delle assemblee Convocazione per le votazioni o le elezioni

Art. 14 a) cantonali e federali

1Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale: a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione; b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione. 2Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare. 3Il Municipio pubblica all’albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto. 4Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale. 5Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.

Art. 15 b) comunali

1Il Municipio convoca l’assemblea mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale: a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione; b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione. 2La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare. 3Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale. 4Il Municipio fissa la data di convocazione dell’assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni. Capitolo terzo Locali di voto

Art. 16 Edifici e locali di voto

1Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici pubblici designati dal Municipio. 2Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un’urna di voto. Capitolo quarto Materiale di voto

Art. 17 Preparazione

1L’autorità competente per la votazione o l’elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2. 2Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune. 3Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo. 4Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto. 5Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro. 6Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.

Art. 18 Invio

1La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell’elezione. 2Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni. Capitolo quinto Operazioni di voto

Art. 19 Giorni e orari di voto

1Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente. 2Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto. 3Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

Art. 20 Accesso ai locali di voto

1Durante le operazioni di voto, l’accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati. 2Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda. Capitolo sesto Esercizio del voto

Art. 21 Voto di persona all’ufficio elettorale

1L’avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell’urna, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione. 2L’ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l’elettore possa compilare la scheda in una cabina.

Art. 22 Voto accompagnato

L’avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

Art. 23 Voto per corrispondenza

1Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l’invio alla cancelleria comunale delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata. 2Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale.

Art. 24 Voto elettronico

1Il Consiglio di Stato può, con l’autorizzazione del Consiglio federale e d’intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. 2Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che: a) possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto); b) ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto); c) terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare); d) terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto); e) possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme). 3Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale. 4Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali. Capitolo settimo Espressione del voto

Art. 25 Votazioni

Il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità. Elezioni

Art. 26 a) in generale

1L’elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale. 2In ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

Art. 27 b) con il sistema proporzionale

1Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato. 2L’elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato. 3La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato. 4Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati. TITOLO IV Uffici elettorali

Art. 28 Composizione e funzionamento

1L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale. 2Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale. 3Le cariche sono obbligatorie. 4Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.

Art. 29 Numero; ufficio elettorale principale

1Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale almeno trenta giorni prima dell’elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali. 2Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato. 3Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l’ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede.

Art. 30 Delegati

1In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell’ufficio elettorale e un supplente. 2In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l’occasione. 3Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell’ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione. 4Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale. 5I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Art. 31 Compiti

1L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza. 2L’ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune. 3L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti. 4Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio. 5L’ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ordine, l’assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale. TITOLO V Spoglio e accertamento del risultato

Art. 32 Competenza

1Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune. 2Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone. 3Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l’ufficio elettorale le può aprire per registrare l’avente diritto di voto. 4La mattina della domenica del voto, l’ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede. 5Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. 6Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio. Compiti dell’ufficio elettorale

Art. 33 a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale

1Dopo la chiusura delle operazioni di voto, a) l’ufficio elettorale: – effettua lo spoglio delle schede; – adotta le decisioni di sua competenza; – stabilisce i risultati; – redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio; – consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio; b) l’ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali: – stabilisce il risultato complessivo nel Comune; – redige il verbale; – stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato. 2Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l’ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale. 3Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all’autorità designata dal Consiglio di Stato. 4Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.

Art. 34 b) nelle elezioni con spoglio cantonale

1L’ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale. 2L’ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco dei votanti e le schede votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio. 3Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.

Art. 35 Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio

1Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un magistrato dell’ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici cantonali di spoglio e ne designa i componenti. 2I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio. 3L’ufficio cantonale di spoglio: – verifica i verbali degli uffici elettorali; – effettua lo spoglio delle schede; – redige il verbale delle operazioni di spoglio. 4Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Art. 36 Consiglio di Stato

Ad eccezione dei casi di competenza dell’ufficio elettorale (art. 33 cpv. 2) e dell’Ufficio cantonale di accertamento (art. 37 cpv. 1), il Consiglio di Stato: – stabilisce i risultati; – nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – rilascia le credenziali; – pubblica i risultati nel Foglio ufficiale. Ufficio cantonale di accertamento

Art. 37 a) composizione

1Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l’Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato. 2La composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell’elezione. 3In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell’ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all’Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione. 4I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Art. 38 b) compiti

L’Ufficio cantonale di accertamento: – vigila sulle operazioni di spoglio; – decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati; – stabilisce i risultati; – redige il verbale delle operazioni di spoglio; – nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i circondari elettorali; – stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti; – nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati nel Foglio ufficiale; – nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.

Art. 39 Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale

1Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi. 2I voti emessi sono costituiti dalla somma: – dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista; – dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata. 3I voti non emessi sono costituiti dalla somma: – dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti; – dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata. 4Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma: – dei voti preferenziali attribuiti al candidato; – dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza. 5La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

Art. 40 Schede non computabili

Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

← Find another law