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8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020

Lugano · 16174898 · communal act

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Organi dell'azienda
  9. Art. 9
  10. Art. 10 P. 6 di 34
  11. Art. 11 Conti
  12. Art. 12
  13. Art. 13 P. 7 di 34
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Impianti di distribuzione
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 P. 8 di 34
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Allacciamenti
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 P. 1 1 di 34
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Installazioni interne
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 P. 1 4 di 34
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 P. 1 5 di 34
  45. Art. 45 Fornitura dell'acqua
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 P. 1 8 di 34
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Fornitura a rivenditori
  59. Art. 59 P. 1 9 di 34
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 20 di 34
  66. Art. 66 Apparecchi di misura
  67. Art. 67
  68. Art. 68 P. 22 di 34
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Finanziamento
  75. Art. 75
  76. Art. 76 P. 24 di 34
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 rubinetti
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Cauzioni
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 P. 30 di 34
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Multe, contestazioni e procedure
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Disposizioni finali
  98. Art. 98

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98 provisions

Art. 81

Spese di collaudo Le spese di collaudo vengono stabilite dal gestore e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

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Art. 82

Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione 1 Il gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione. 2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il gestore provvede all'emissione della relativa fattura. 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il gestore ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati. 4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Propose a change

Art. 83

Altri costi 31 1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal gestore. P. 26 di 34 2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 80 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata. 3 I costi di manutenzione dell’allacciamento sono posti a carico del proprietario della parte interessata secondo quanto definito dall’art. 29.

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Art. 84

Costi della dorsale 32 1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento o secondo eventuali altri accordi tra i proprietari. 2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti, i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento. 3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire, ovvero il contributo iniziale dedotto l'ammortamento. Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione. 4 I costi per gli interventi di manutenzione delle dorsali in zona edificabile sono a carico dell’azienda, mentre quelli di manutenzione sulle dorsali fuori zona edificabile sono integralmente posti a carico dei titolari degli allacciamenti.

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Art. 85

Tasse Tassa di utilizzazione 1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue: - per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base annua e da una tassa di consumo (tabelle A e B); - per il consumo generato da impianti di consumo costante (tariffa FS) e per il consumo temporaneo con prelievo da idranti (tariffa FT), da una tassa forfetaria (tabella C); - per il consumo di acqua fuori zona edificabile, fino alla posa di un contatore, da una tassa forfettaria (tabella D, tariffa FF). 2 L'importo delle tasse di utilizzazione è definito dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella. 3 Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa. 4 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse. P. 27 di 34 A. Tassa base annua tariffa fornitura calcolo unità min. mass. CS standard in base alla portata nominale del contatore Qn* CHF/m³/h 60.-- 1 20.-- CT temporanea per impianti di cantiere in base alla portata nominale del contatore Qn* CHF/m³/h 1 20.-- 240.-- CR all'ingrosso a rivenditori (tranne rete privata fuori zona) in base al potenziale massimo definito nella specifica Convenzione CHF/l/s 450.-- 900.-- * Per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn, conformemente alla seguente tabella di corrispondenza, con i valori della direttiva MID (Measurement Instruments Directive). Diametro nominale [mm] Q3 [m3/h] (MID) Qn [m3/h] 1 5 2.5 1 .5 20 4.0 2.5 25 6.3 3.5 32 1 0.0 6.0 40 1 6.0 1 0.0 50 25.0 1 5.0 B. Tassa di consumo tipo di acqua vendita unità minimo massimo acqua potabile al dettaglio CHF/m³ 0.80 2.-- acqua greggia al dettaglio CHF/m³ 0.75 1 .90 acqua potabile a rivenditori (tranne rete privata fuori zona) CHF/m³ 0.50 1 .-- acqua greggia a rivenditori (tranne rete privata fuori zona) CHF/m³ 0.45 0.90 P. 28 di 34 C. Tasse forfetarie per punto di prelievo tariffa fornitura calcolo unità minimo massimo oss. FS standard per impianti a consumo costante (es. fontane) in base alla portata massima limitata da un diaframma CHF/l/min/ anno 450.-- 900.-- FT temporanea con prelievo da idranti in base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo) CHF/giorno 20.-- 4.-- 2.-- 1 .-- 40.-- 8.-- 4.-- 2.-- i primi 7g i succ. 23g i succ. 60g i succ. g D. Tassa forfetaria fuori zona edificabile in assenza di contatore tariffa fornitura calcolo unità minimo massimo oss. FF acqua potabile FZ in base al numero di rubinetti CHF / rubinetti / anno 1 00.-- 200.-- tassa base e primo rubinetto 20.-- 40.-- successivi rubinetti FFg acqua greggia FZ in base al numero di rubinetti CHF / rubinetti / anno 95.-- 1 90.-- tassa base e primo rubinetto 1 8.-- 38.-- successivi

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Art. 86 rubinetti

Contributo di solidarietà 1 Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo ammonta a 1 cts/m3 e viene prelevato per le categorie CS e CT. 2 Il gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

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Art. 87

Fatturazione e acconti per costi di fornitura 1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal gestore. 2 Il gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo. P. 29 di 34 3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Propose a change

Art. 88

Incasso ed esecuzione 1 Il gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. 2 L'azienda, tramite il gestore, ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. 3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'azienda o per il gestore è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione. CAPITOLO XI

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Art. 89 Cauzioni

In generale 1 L'azienda, tramite il gestore, richiede all'abbonato il versamento di una cauzione. 2 Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali e i liberi professionisti. 3 Devono inoltre versare una cauzione: - gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino; - gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'azienda o per il gestore; - gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del gestore; - gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino. 4 Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.

Propose a change

Art. 90

Deroghe Il gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Propose a change

Art. 91

Importo e genere della cauzione 1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato. 2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) dell'8 novembre 1 934.

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Art. 92 P. 30 di 34

Inadempienza L'azienda, tramite il gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Propose a change

Art. 93

Restituzione 1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. 2 Il gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Propose a change

Art. 94

Acquisizione cauzioni 1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal gestore dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento. 2 Decorso tale termine, il gestore provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari). 3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il gestore corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino per conti di risparmio. CAPITOLO XII

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Art. 95 Multe, contestazioni e procedure

Contravvenzioni 1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del gestore, fino ad un importo di CHF 1 0'000.--. 2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 23 settembre 201 3. 3 Il gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del gestore per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

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Art. 96

Contestazioni e procedure 33 1 Le contestazioni contro le decisioni del gestore devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni dalla ricezione. P. 31 di 34 2 Entro 1 5 giorni dalla ricezione, il gestore trasmette la contestazione con le proprie osservazioni al Municipio, che decide in merito. 3 Contro le decisioni del Municipio sono dati i rimedi di diritto previsti dalla legge. Gli stessi devono essere indicati nella decisione. 4 Restano riservati i giudizi della SVGW per le contestazioni di ordine tecnico e del laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza. CAPITOLO XIII

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Art. 97 Disposizioni finali

Disposizioni incompatibili Il presente Regolamento abroga il Regolamento organico delle aziende municipalizzate del 5 luglio 1 983 e il Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile dell'1 1 novembre 2008 e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

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Art. 98

Entrata in vigore L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita dal Municipio, dopo l'approvazione da parte della Sezione enti locali. Per il Consiglio comunale Il Presidente M. Malfanti Il Segretario R. Bregy Gli scrutatori L. Méar L. Aliprandi Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 luglio 2020. Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. del 1 3 ottobre 2020. P. 32 di 34 1 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 2 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 3 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 4 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 6 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 7 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 8 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 9 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 0 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 1 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 2 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 3 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 4 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali Note P. 33 di 34 a 1 5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 6 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 7 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 8 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 1 9 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 20 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 21 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 22 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 23 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 24 Articolo adottato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 25 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 26 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 27 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 28 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 29 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali P. 34 di 34 a 30 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 31 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 32 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali 33 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 1 7 dicembre 2024, pubblicato agli albi comunali

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