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8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020

Lugano · 16174898 · communal act

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Organi dell'azienda
  9. Art. 9
  10. Art. 10 P. 6 di 34
  11. Art. 11 Conti
  12. Art. 12
  13. Art. 13 P. 7 di 34
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Impianti di distribuzione
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 P. 8 di 34
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Allacciamenti
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 P. 1 1 di 34
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Installazioni interne
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 P. 1 4 di 34
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 P. 1 5 di 34
  45. Art. 45 Fornitura dell'acqua
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 P. 1 8 di 34
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Fornitura a rivenditori
  59. Art. 59 P. 1 9 di 34
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 20 di 34
  66. Art. 66 Apparecchi di misura
  67. Art. 67
  68. Art. 68 P. 22 di 34
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Finanziamento
  75. Art. 75
  76. Art. 76 P. 24 di 34
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 rubinetti
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Cauzioni
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 P. 30 di 34
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Multe, contestazioni e procedure
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Disposizioni finali
  98. Art. 98

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98 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Definizioni 1 Ai sensi del presente regolamento si definiscono: a. abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente; b. titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttario o avente diritto di superficie sul fondo; c. utente: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale; d. acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze; e. acqua greggia: acqua che non ha beneficiato di trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità (non potabile); f. azienda: Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano (AAP); g. condotte di trasporto: condotte che collegano tra di loro captazioni e impianti di potabilizzazione, serbatoi per l’acqua potabile e settori di distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze; h. condotte principali: condotte di distribuzione principale in un settore di distribuzione, in generale senza allacciamenti diretti alle utenze; i. condotte di approvvigionamento: condotte posate all’interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento; j. condotte di allacciamento: raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; k. dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili, posta prevalentemente su suolo privato (non in anello) e avente un diametro inferiore a 1 00mm; l. gestore: società di diritto privato o pubblico a cui è delegata la gestione dell'azienda; 1- 7 P. 2 di 34 m. installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione; n. contatore: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato; o. idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio; p. SVGW: Associazione per l’acqua, il gas e il calore; q. rivenditore: ente pubblico, azienda distributrice o responsabile di una rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua; r. rete privata fuori zona edificabile: insieme di condotte e/o dorsali situate fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore. Esse sono definite e autorizzate dal Gestore. s. smart meter: sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema dell’azienda.

Propose a change

Art. 2

Basi legali 2 1 Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive. a. Leggi e ordinanze: - Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), - Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, del 1 6 dicembre 201 6 (ODerr), - Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, del 1 6 dicembre 201 6 (OPPD), - Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari, del 1 6 dicembre 201 6 (Ordinanza sui materiali e gli oggetti) - Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1 991 (LPAc), - Ordinanza federale sulla protezione delle acque, del 28 ottobre 1 998, (OPAc), - Legge sull'approvigionamento idrico, del 22 giugno 1 994 (LApprI), - Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) e Regolamento di applicazione (RLPDP), b. Direttive della SVGW: - Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1) - Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3) - Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 1 26) - Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4) - Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6) - Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W1 0) P. 3 di 34 - Nota tecnica, Impiego di contatori dell’acqua elettronici con lettura remota (smart meter) da parte delle aziende dell’acqua potabile (W1 0034) 2 Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12). 3 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'azienda, il gestore, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti. 4 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia. 5 L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore. 6 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare cartaceo del presente Regolamento e delle tariffe. Tali documenti sono reperibili sul sito internet del gestore e del Comune.

Propose a change

Art. 3

Costituzione e scioglimento 1 È costituita un'azienda comunale (in seguito azienda) ai sensi dell'art. 1 92b e seguenti LOC che assume, con diritto di privativa, la fornitura di acqua potabile. 2 L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente regolamento e del Regolamento comunale della Città di Lugano. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali. 3 Il Municipio amministra l'azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; 4 L'amministrazione dell'azienda è distinta da quella degli altri rami dell'amministrazione comunale e la contabilità è tenuta separata, secondo le modalità stabilite dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni del 30 giugno 1 987 (RGFCC), riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali; 5 Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'azienda è affidata, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato controllata dal Comune di Lugano e dotata di personale proprio (in seguito gestore). I suoi compiti sono definiti dall'art. 7. 6 La costituzione e lo scioglimento dell'azienda sono decisi dal Consiglio comunale.

Propose a change

Art. 4

Scopo e campo di applicazione 1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'azienda e ne regola i rapporti con il gestore, gli abbonati, gli utenti e i terzi. P. 4 di 34 2 La fornitura di acqua industriale non è disciplinata dal presente Regolamento. 3 L'azienda, tramite il gestore, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua. 4 L'azienda sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà, progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Propose a change

Art. 5

Zona di distribuzione 3 1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore del Comune di Lugano e dei Comuni nei quali l'azienda assicura la distribuzione di acqua. 2 Al di fuori della zona edificabile l'azienda è tenuta a fornire l'acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa. 3 Riservato il parere dell’autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell’allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità. 4 Nel resto del comprensorio l’azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

Propose a change

Art. 6

Compiti dell'azienda 1 L'azienda distribuisce acqua potabile e acqua greggia al dettaglio nella zona di distribuzione, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni previste dal presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. 2 L'azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. 3 L'azienda può fornire acqua potabile e greggia ad altri enti di distribuzione secondo quanto disposto al Capitolo VIII.

Propose a change

Art. 7

Compiti del gestore 1 Il gestore provvede in particolare a: a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; P. 5 di 34 d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 45 e 47). 2 Il gestore può delegare a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori i compiti relativi alle installazioni interne. Il gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari. 3 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento. CAPITOLO II

Propose a change

Art. 8 Organi dell'azienda

Organizzazione 1 Gli organi dell'azienda sono: - il Consiglio comunale - il Municipio 2 La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione.

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Art. 9

Competenze del Consiglio comunale 1 L'organo legislativo dell'azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività dell'azienda: - adotta i regolamenti dell'azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; - approva le tariffe e le tasse applicabili all'utenza; - esercita l'alta vigilanza sulla gestione dell'azienda; - esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo; - autorizza le spese d'investimento; - decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari; - autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; - decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'azienda; - destinazione degli utili; - approva il mandato di Gestione. 2 Per il resto è applicabile l'art. 1 3 cpv. 1 LOC. 3 Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC. 4 Per le deleghe ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore dell'azienda si rinvia all'art. 9bis del Regolamento comunale.

Propose a change

Art. 10 P. 6 di 34

Competenze del Municipio 4 1 Il Municipio è l'organo esecutivo dell'azienda. Esso è responsabile dell'amministrazione dell'azienda, delle sue infrastrutture e la rappresenta in giudizio. 2 Il consenso del Consiglio comunale per stare in causa non è necessario per le vertenze amministrative e quelle relative all'incasso delle bollette per forniture o prestazioni, nelle procedure sommarie, nonché per le azioni possessorie o provvisionali. 3 In particolare il Municipio: - sottopone al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'azienda; - sottopone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture dell'azienda, sulla base di progetti e preventivi definiti; - allestisce il regolamento dell'azienda e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale; - stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse; - può emanare direttive tecniche e regolamenti interni; - sorveglia il gestore nell'ambito del mandato di prestazioni; - esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono ad altri organi; - stabilisce i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità; - garantisce la sicurezza dei dati raccolti, in particolare la limitazione degli accessi ai dati all’interno dell’Azienda tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato. 4 Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9bis del Regolamento comunale della Città di Lugano. CAPITOLO III

Propose a change

Art. 11 Conti

Contabilità La contabilità è allestita in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (RGFCC).

Propose a change

Art. 12

Preventivi I conti preventivi sono allestiti dal Municipio e sono sottoposti al Consiglio comunale unitamente al preventivo generale del Comune.

Propose a change

Art. 13 P. 7 di 34

Consuntivi 1 I conti consuntivi e i relativi bilanci sono sottoposti al Consiglio comunale unitamente al consuntivo generale del Comune. 2 Contemporaneamente alla decisione sui conti, il Consiglio comunale stabilisce la destinazione degli utili nell'ambito di quanto previsto dall'articolo successivo.

Propose a change

Art. 14

Proventi 1 L'azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. 2 L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio. 3 La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio. È applicabile per analogia l'art. 1 59 cpv. 3 LOC. CAPITOLO IV

Propose a change

Art. 15 Impianti di distribuzione

Piano generale acquedotto Gli impianti dell'azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Propose a change

Art. 16

Rete di distribuzione 5 1 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di approvvigionamento, come pure gli idranti. 2 La classificazione delle condotte e degli impianti all’interno del comprensorio del sistema di approvvigionamento è di competenza del gestore.

Propose a change

Art. 17

Condotte di trasporto e condotte principali 6 1 Le condotte di trasporto (o adduttrici) sono condotte senza stacchi e portano l’acqua all’interno del settore di approvvigionamento. Le condotte principali alimentano le condotte di approvvigionamento. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del piano regolatore, in conformità con il PGA. 2 Di regola su queste condotte non possono essere eseguiti allacciamenti.

Propose a change

Art. 18

Condotte di approvvigionamento 7 Le condotte di approvvigionamento sono posate all’interno della zona di cui all’art. 5 e servono alla distribuzione al dettaglio della zona di approvvigionamento. Da esse partono gli allacciamenti, le dorsali e gli stacchi agli idranti.

Propose a change

Art. 19 P. 8 di 34

Costruzione 8 1 L’azienda, tramite il gestore, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche direttive della SVGW. 2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al gestore. 3 Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dall'azienda.

Propose a change

Art. 20

Idranti 9 1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all’art. 18 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1 996 (LLI): a. definisce, previa consultazione con il gestore, la rete degli idranti; b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario; c. incarica il gestore della posa degli idranti. 2 Il gestore assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Propose a change

Art. 21

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 1 0 1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. 2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal gestore. 3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del gestore per impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. 4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base della procedura di contravvenzione prevista dal presente Regolamento.

Propose a change

Art. 22

Messa a terra 1 1 1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche provenienti da impianti, parafulmini, ecc. 2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale o di approvvigionamento. 3 L'azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici. P. 9 di 34 CAPITOLO V

Propose a change

Art. 23 Allacciamenti

Domanda di allacciamento 1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti devono essere richieste al gestore, tramite l'apposito formulario. 2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Propose a change

Art. 24

Rifiuto di allacciamento 1 2 1 L’azienda, tramite il gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi: a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche direttive della SVGW e ad altre normative vigenti in materia o non possiedono omologazioni o certificazioni di conformità alla SVGW. b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'azienda o del gestore; c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte o da persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal gestore; d. quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non sono dati i presupposti per l’allacciamento a una rete di distribuzione dell’azienda. 2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento. 3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Propose a change

Art. 25

Tracciato e caratteristiche Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal gestore, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Propose a change

Art. 26

Condizioni tecniche 1 3 1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento. 2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale. 3 In casi eccezionali, stabiliti dal gestore, uno stabile può essere provvisto di più allacciamenti. 4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di approvvigionamento o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione a P. 1 0 di 34 saracinesca, installato il più vicino possibile alla condotta di approvvigionamento e posato, per quanto possibile, su area pubblica, in un luogo sempre accessibile.

Propose a change

Art. 27

Utilizzazione di proprietà private, servitù 1 Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. 2 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di consentire all'azienda, per il tramite del gestore, l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. 3 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1 ,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con l'azienda, tramite il gestore. 4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità. 5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare: - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati; - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari; - l'iscrizione a registro fondiario. 6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. 7 Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere trasmesso al gestore prima dell'inizio dei lavori. 8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù. 9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Propose a change

Art. 28 P. 1 1 di 34

Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsale 1 4 1 L’allacciamento, fino al passaggio murale compreso e l’eventuale dorsale, sono di regola realizzati dal gestore. In casi particolari quest’ultimo può delegarne l’esecuzione, totale o parziale, a installatori da esso autorizzati. 2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Propose a change

Art. 29

Proprietà dell'allacciamento e dorsale 1 5 1 Le parti di allacciamento e di dorsale su area pubblica, così come il dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta di approvvigionamento sono di proprietà dell'azienda. 2 La parte rimanente di allacciamento e di dorsale appartengono ai titolari degli stabili allacciati. 3 La dorsale fuori zona edificabile, indipendentemente se su suolo pubblico o privato, è di regola da considerare di proprietà dei titolari degli allacciamenti. 4 Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi rivenditori.

Propose a change

Art. 30

Vetustà delle condotte Una condotta d'allacciamento o una dorsale che ha raggiunto i 40 anni è considerata vetusta. Ad essa si applicano i principi di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. c).

Propose a change

Art. 31

Sostituzione allacciamento e dorsale 1 6 1 Il gestore, secondo gli ambiti di competenza fissati dall’art. 29, può intervenire direttamente o rispettivamente intimare al titolare la sostituzione dell’allacciamento o della dorsale nei seguenti casi: a. limitata capacità di trasporto; b. non conformità alle vigenti normative; c. vetustà della condotta; d. ripetute perdite d'acqua; e. deterioramento accertato della condotta, tale da comprometterne la tenuta; f. per altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari. 2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Propose a change

Art. 32

Manutenzione allacciamento e dorsale 1 7 1 Il gestore può intervenire direttamente per la manutenzione puntuale dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi: a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto; b. non conformità alle vigenti normative; P. 1 2 di 34 c. perdite d'acqua; d. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari. 2 I costi per gli interventi di manutenzione dell’allacciamento o della dorsale sono regolati al Capitolo X.

Propose a change

Art. 33

Modalità di intervento 1 8 1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al gestore. 2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione o di sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza. 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse all’intimazione di sostituzione o alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute in sua vece dall’azienda per qualsiasi motivo, l’azienda – tramite il gestore – può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 1 0 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Propose a change

Art. 34

Messa fuori esercizio 1 9 Nell’eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell’allacciamento, il gestore provvede alla separazione fisica dalla condotta di approvvigionamento a spese del titolare dell’allacciamento, secondo quanto previsto dal Capitolo X. CAPITOLO VI

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Art. 35 Installazioni interne

Esecuzione 1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne. 2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal gestore. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

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Art. 36

Prescrizioni tecniche 20 1 Le installazioni interne devono essere eseguite, mantenute e regolarmente controllate secondo le regole dell’arte e lo stato della tecnica, conformemente alle specifiche direttive e prescrizioni tecniche della SVGW e alle prescrizioni emanate dal gestore. P. 1 3 di 34 2 Nell’ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma prima di qualsiasi deviazione, deve obbligatoriamente essere posato un sistema di protezione anti riflusso adeguato alle necessità e ai rischi, conforme alle direttive SVGW. 3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del gestore rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa. 4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'azienda entro un congruo termine. 5 Se entro tale termine il titolare non da seguito a quanto richiesto, l’azienda può far eseguire le trasformazioni o interrompere o limitare la fornitura di acqua. 6 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

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Art. 37

Collaudo 1 Il gestore o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune. 2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il gestore si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo, che sono poste a carico dell'installatore. 3 Con il collaudo l'azienda, il Comune e il gestore non si assumono alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore. 4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

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Art. 38

Obblighi del titolare dell'allacciamento Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

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Art. 39

Pericolo di gelo Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

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Art. 40 P. 1 4 di 34

Dovere di informazione 1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al gestore preventivamente e per iscritto. 2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'azienda. 3 Tutti i costi che dovessero derivare all'azienda, al Comune e/o al gestore dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle loro responsabilità.

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