Controlli
1 L'azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle
installazioni interne per effettuare controlli.
2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conferme alle prescrizioni,
oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su
intimazione del gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il
termine fissatogli.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'azienda può far
eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la
fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle
esigenze minime vitali.
Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono
solidalmente nei confronti dell'azienda, del Comune e del gestore per
tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria,
sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei
loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato
ad usare le loro installazioni.
Impianti di trattamento dell'acqua
1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva
autorizzazione del gestore.
2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati
dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e
l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati
dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3 Essi devono essere muniti di adeguato organo di protezione che
impedisca ogni ritorno di acqua in rete, conformemente alle direttive del
settore.
Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio
Entro due anni dall'intimazione da parte del gestore, i titolari di allacciamenti
fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le
proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché
conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo.
CAPITOLO VII
Principi
1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2 L'utente s'impegna a utilizzare in modo razionale e parsimonioso l'acqua
fornita. Il gestore vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure
necessarie volte ad interrompere lo spreco, potendo limitare o
sospendere la fornitura dell'acqua ai sensi dell'art. 48 del presente
Regolamento.
3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la
sua estensione.
4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero
stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla
posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di
sovrapressione.
5 Il gestore garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme
della legislazione in materia di derrate alimentari.
6 L'azienda, il Comune e il gestore non garantiscono la costanza della
composizione, della durezza, della temperatura e della pressione
dell'acqua erogata.
7 L'azienda, il Comune e il gestore non garantiscono la potabilità dell'acqua
fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito
dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.
Obbligo di prelievo
1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete
dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri
autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche
concernenti l'acqua potabile.
2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'azienda; è vietato ad
altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. Fanno
eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non
permette l'allacciamento all'acquedotto, possono essere autorizzate altre
aziende a fornire l'acqua.
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4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di
distribuzione alimentate da acquedotti privati.
Divieto di cessione dell'acqua
È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere
acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva
autorizzazione del gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori
autorizzati.
Limitazione o sospensione della fornitura 21
1 Il gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura
dell'acqua nei seguenti casi:
a. forza maggiore;
b. eventi atmosferici straordinari;
c. carenza d'acqua;
d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di
derrate alimentari;
g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente
Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate
dall'azienda.
h. Pericolo potenziale di danni a cose o persone o di contaminazione e
inquinamento dell’acqua nella rete di distribuzione.
2 Il gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle
interruzioni.
3 Il gestore può, in particolare in caso di carenza di acqua, differenziare le
limitazioni e i divieti d’uso in funzione della tipologia di utenti e delle
utilizzazioni.
4 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo
agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell’abbonato
avvertire tempestivamente gli utenti. In caso di guasti e interventi urgenti
e non programmati, il gestore non è tenuto a notificare con anticipo
l’interruzione.
Esclusione della responsabilità
1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'azienda, del Comune o del
gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati
all'art. 48 o per qualsiasi altra ragione che dovessero comportare danni
materiali, immateriali o patrimoniali di qualsiasi genere, sia diretti che
indiretti.
2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare
ogni misura adeguata per evitare l'insorgere di danni derivanti dal
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successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire
tempestivamente l'utente.
Prelievo abusivo 22
1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il
danno cagionato all'azienda, al Comune o al gestore.
2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
e. non osservando le limitazioni e i divieti stabiliti dal gestore giusta l’art.
48.
3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al
Capitolo XII.
4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.
Forniture temporanee di acqua e acqua per cantieri
1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori
necessita di un'autorizzazione rilasciata dal gestore.
2 Il gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo
di acqua dagli idranti.
3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili
manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente
risponde di ogni eventuale danno.
Disdetta dell'abbonamento 23
1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve
comunicarlo per iscritto al gestore con almeno 30 giorni di anticipo,
indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei
rivenditori autorizzati.
2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua
consumata fino al momento della lettura del contatore. Il gestore effettua
la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella
disdetta.
4 Trascorsi tre anni dalla disdetta, il gestore provvede alla messa fuori
esercizio dell’allacciamento, secondo la procedura prevista dall’art. 34.
Ripristino dell'abbonamento
1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la
richiesta al gestore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.
Limitazione di portata per installazioni speciali
L'azienda, tramite il gestore, può limitare la portata erogata a installazioni
quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di
climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di
prelievo con punte elevate.
Piscine
1 Il gestore può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di
piscine.
2 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 1 0 mc.
3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le
stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4 L'acqua consumata per le piscine va conteggiata e pagata in base alla
tariffa standard e misurata tramite il contatore.
Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad
autorizzazione
1 La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure
con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione
speciale tra utente e azienda.
2 Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.
Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere
notificato al gestore.
2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o
grigie è assolutamente vietato qualsiasi collegamento con la rete di
distribuzione idrica dell'azienda.
3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete
idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
CAPITOLO VIII
In generale
1 L'azienda, tramite il gestore, può fornire acqua all'ingrosso a rivenditori.
2 Le condizioni di base della fornitura sono stabilite dal presente
Regolamento.
3 Le condizioni specifiche sono contenute in appositi contratti, rispettosi del
presente Regolamento.
4 Per i rivenditori responsabili di reti private fuori zona edificabile si
applicano le condizioni per la vendita al dettaglio.
Deroghe
1 I rivenditori che intendono rinunciare alla fornitura di acqua devono
comunicarlo al gestore con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno
civile (31 dicembre).
2 Il rivenditore è autorizzato a rivendere l'acqua al dettaglio e all'ingrosso.
Contenuto dei contratti di fornitura
1 I contratti specifici, sottoscritti dal gestore e dal rivenditore, devono
indicare in particolare:
a. l'inizio e la durata della fornitura;
b. la potabilità dell'acqua erogata;
c. il potenziale massimo di fornitura;
d. la presenza di collegamenti di emergenza;
e. la presenza di ulteriori rivenditori.
2 Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali necessita della forma
scritta.
Responsabilità del rivenditore
1 Il rivenditore è responsabile per qualsiasi danno derivante dalla fornitura
di acqua a terzi, sia al dettaglio sia all'ingrosso. Il rivenditore veglia
affinché l'acqua da lui fornita sia conforme alle disposizioni applicabili.
2 L'azienda risponde per la fornitura di acqua fino al contatore.
Proprietà
1 L'azienda è proprietaria della condotta di allacciamento fino al punto di
fornitura che coincide con il contatore. Per la proprietà di eventuali altri
manufatti fa stato l'iscrizione a registro fondiario.
2 Il contatore e i relativi accessori sono di proprietà del gestore.
Costruzione, modifiche e manutenzione
1 L'azienda, il gestore e il rivenditore sono responsabili, per quanto di loro
spettanza, e si assumono pertanto tutti i costi derivanti, per la costruzione,
le modifiche e la manutenzione delle proprie installazioni e allacciamenti
relativi al punto di fornitura.
2 Prima di eseguire qualsiasi intervento su installazioni, condotte,
allacciamenti e manufatti relativi al punto di fornitura, è fatto obbligo di
reciproca notifica.
Misura e lettura
1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato tramite il contatore messo
a disposizione dal gestore, che ne assicura la lettura periodica.
2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i
dati rilevati al gestore.
Art 66 bis Protezione dei dati personali, contatori intelligenti (smart
meter) e telelettura 24
1 L’impiego di contatori dell’acqua in grado di registrare e di trasmettere
all’Azienda, tramite moduli di comunicazione oppure contatori intelligenti
dell’elettricità, i dati relativi al consumo idrico, è autorizzato.
2 Il trattamento delle seguenti categorie di dati personali è autorizzato:
a. flusso idrico effettivo e sua variazione nel tempo;
b. interruzioni dell’approvvigionamento idrico;
c. direzione del flusso;
d. rilevamento acustico;
e. rottura del contatore;
f. manomissione del contatore;
g. temperatura.
3 La raccolta e la trasmissione dei dati relativi al consumo idrico su base
oraria è autorizzata. Frequenze maggiori sono ammesse, previo consenso
espresso e informato dell’Utente dove necessario per erogare servizi
supplementari.
4 I dati relativi al consumo possono essere trattati per le seguenti finalità:
a. fatturazione del consumo idrico e relativa contabilità;
b. fatturazione della tassa d’uso delle canalizzazioni;
c. gestione di mutazioni e trapassi contrattuali;
d. pianificazione delle risorse e degli investimenti, in particolare per
ottimizzare i dimensionamenti degli impianti di approvvigionamento,
stoccaggio e distribuzione dell’acquedotto;
e. rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa;
f. adempimento di servizi supplementari richiesti dall’utente, quali in
particolare servizi di consulenza e analisi di consumo, nonché
rilevamento di perdite sugli impianti dell’Utente.
5 I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end.
L’Azienda raccoglie e tratta i dati sul consumo idrico sotto pseudonimo e
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li conserva in maniera cifrata o con misure simili, sempreché vi sia la
garanzia della cifratura dei dati nella comunicazione. Il dato relativo al
consumo può essere ricondotto a un Utente identificato solo nell’ambito
di quanto necessario per il perseguimento delle finalità di trattamento di
cui al cpv. 4 o in ossequio di un obbligo di legge.
6 Una volta conseguite le finalità in virtù delle quali sono stati raccolti, i dati
relativi al consumo devono essere distrutti oppure anonimizzati. È
riservata la conservazione dei dati in ossequio agli obblighi di
conservazione stabiliti dalla legge, in particolare in ambito contabile e
finanziario.
7 Di principio, i dati personali relativi al consumo idrico non sono trasmessi a
terzi. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente
dalla legge. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati
possono essere trasmessi, limitatamente a quanto strettamente necessario
per adempiere alla richiesta, nel rispetto del diritto processuale e
materiale applicabile.
8 L’Azienda è autorizzata a delegare a terzi, mediante contratto scritto che
contempli adeguate clausole di protezione dei dati personali, specifiche
attività di trattamento di dati personali. I dati personali devono essere
trattati in Svizzera.
9 L’Azienda garantisce, l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e
l’autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e
organizzative corrispondenti allo stato della tecnica, all’entità del
trattamento dei dati, come pure ai rischi per la personalità e i diritti
fondamentali delle persone interessate. Devono inoltre essere limitati gli
accessi ai dati all’interno dell’Azienda tramite credenziali di accesso
personalizzate. Gli accessi ai dati personali devono essere verbalizzati. È
vietato l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti che non abbiano
superato una verifica della sicurezza dei dati.
1 0 Il Gestore subentra nella posizione dell’Azienda in relazione a tutti i
trattamenti di dati necessari nell’ambito della gestione delle infrastrutture
e dei beni aziendali, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e
l’accesso ai dati di consumo dell’Utente da parte del personale addetto. È
data facoltà al Gestore di delegare a terzi specifiche attività di trattamento
di dati personali mediante contratto scritto. Gli accordi dovranno
contemplare adeguate clausole di protezione dei dati personali, i quali
dovranno essere trattati in Svizzera.
1 1 Per aspetti della misurazione intelligente del consumo idrico che non sono
disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale
sulla protezione dei dati personali (LPDP) con il relativo regolamento
d’applicazione (RLPDP).
Proprietà e manutenzione 25
La proprietà del contatore è del gestore, che ne garantisce la manutenzione
e la sostituzione a proprie spese secondo le regole del settore.
Ubicazione
1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal gestore, tenuto conto delle
esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione
gratuitamente lo spazio necessario.
2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni
meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve
essere facilmente accessibile in ogni momento.
3 Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere
predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve
conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del gestore.
Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono,
relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti
alla normale usura, quali ad esempio danni del gelo e del fuoco, danni
dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a
difetti di funzionamento delle installazioni interne.
2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
Prescrizioni tecniche
1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione.
Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed
eventuali disposizioni interne del gestore.
2 In caso di inosservanza si applica l'art. 37 cpv. 2.
Contestazioni
1 Qualora l'abbonato avesse dubbi sull'esattezza delle misurazioni può
chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal
gestore e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di
tolleranza (per contatore in esercizio: +/- 1 0% alla portata Q1 e +/- 4% alle
portate Q2 e Q3), tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico
dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del
contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese
sono sopportate dal gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione
dell'apparecchio.
Disfunzioni 26
1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere
tempestivamente annunciata al gestore.
2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo di riferimento
da fatturare viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente
negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche
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intervenute nel frattempo nell’impianto interno e nella sua utilizzazione,
ammesso che in tale periodo la misurazione sia stata corretta. In caso di
assenza di informazioni e dati affidabili, il consumo viene definito dal
gestore in base alla tipologia di utenza o ai consumi di riferimento pro
capite indicati dalla SVGW.
3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio
implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle
verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si
estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito
di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da
parte di terzi.
Sotto-contatori
1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese
d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le
prescrizioni tecniche.
2 Il gestore ha il diritto ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sottocontatori.
CAPITOLO X
Autonomia finanziaria
1 L'azienda deve essere finanziariamente autosufficiente
2 Il Finanziamento dell'azienda è assicurato da:
a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. sussidi ufficiali;
e. altre partecipazioni di terzi
f. contributi di miglioria.
3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese
d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
4 I rapporti finanziari ed economici tra l'azienda e il gestore sono disciplinati
dal mandato di prestazioni.
Determinazione delle tasse
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, su proposta del
gestore, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente
Regolamento.
Spese per le condotte di trasporto, principali e di
approvvigionamento 27
Le spese di posa delle condotte di trasporto, principali e di
approvvigionamento vengono sopportate di regola dall’azienda.
Costi di realizzazione 28
1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. la tassa di allacciamento;
b. i costi di posa delle condotte;
c. le spese di collaudo.
2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio
per la posa delle condotte di approvvigionamento.
3 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione
dell'allacciamento è il titolare dello stesso.
Casistica e criteri di calcolo 29
1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale
partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già
esistenti:
a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene
addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta,
secondo le specifiche direttive della SVGW.
Costi di posa degli allacciamenti 30
1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo
d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a
carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia
per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal gestore.
2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal
titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal gestore. I
relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte
sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.