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8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020

Lugano · 16174898 · communal act

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Organi dell'azienda
  9. Art. 9
  10. Art. 10 P. 6 di 34
  11. Art. 11 Conti
  12. Art. 12
  13. Art. 13 P. 7 di 34
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Impianti di distribuzione
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 P. 8 di 34
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Allacciamenti
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 P. 1 1 di 34
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Installazioni interne
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 P. 1 4 di 34
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 P. 1 5 di 34
  45. Art. 45 Fornitura dell'acqua
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 P. 1 8 di 34
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Fornitura a rivenditori
  59. Art. 59 P. 1 9 di 34
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 P. 20 di 34
  66. Art. 66 Apparecchi di misura
  67. Art. 67
  68. Art. 68 P. 22 di 34
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Finanziamento
  75. Art. 75
  76. Art. 76 P. 24 di 34
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 rubinetti
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Cauzioni
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 P. 30 di 34
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95 Multe, contestazioni e procedure
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Disposizioni finali
  98. Art. 98

Proposed changes to this act

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98 provisions

Art. 41

Controlli 1 L'azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli. 2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conferme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. 3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Propose a change

Art. 42

Responsabilità 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'azienda, del Comune e del gestore per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni. 2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Propose a change

Art. 43

Impianti di trattamento dell'acqua 1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del gestore. 2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. 3 Essi devono essere muniti di adeguato organo di protezione che impedisca ogni ritorno di acqua in rete, conformemente alle direttive del settore.

Propose a change

Art. 44 P. 1 5 di 34

Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio Entro due anni dall'intimazione da parte del gestore, i titolari di allacciamenti fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo. CAPITOLO VII

Propose a change

Art. 45 Fornitura dell'acqua

Principi 1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore. 2 L'utente s'impegna a utilizzare in modo razionale e parsimonioso l'acqua fornita. Il gestore vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, potendo limitare o sospendere la fornitura dell'acqua ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento. 3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione. 4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrapressione. 5 Il gestore garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari. 6 L'azienda, il Comune e il gestore non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata. 7 L'azienda, il Comune e il gestore non garantiscono la potabilità dell'acqua fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.

Propose a change

Art. 46

Obbligo di prelievo 1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile. 2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati. 3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, possono essere autorizzate altre aziende a fornire l'acqua. P. 1 6 di 34 4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Propose a change

Art. 47

Divieto di cessione dell'acqua È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Propose a change

Art. 48

Limitazione o sospensione della fornitura 21 1 Il gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi: a. forza maggiore; b. eventi atmosferici straordinari; c. carenza d'acqua; d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti); f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'azienda. h. Pericolo potenziale di danni a cose o persone o di contaminazione e inquinamento dell’acqua nella rete di distribuzione. 2 Il gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. 3 Il gestore può, in particolare in caso di carenza di acqua, differenziare le limitazioni e i divieti d’uso in funzione della tipologia di utenti e delle utilizzazioni. 4 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell’abbonato avvertire tempestivamente gli utenti. In caso di guasti e interventi urgenti e non programmati, il gestore non è tenuto a notificare con anticipo l’interruzione.

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Art. 49

Esclusione della responsabilità 1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'azienda, del Comune o del gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 48 o per qualsiasi altra ragione che dovessero comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti. 2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata per evitare l'insorgere di danni derivanti dal P. 1 7 di 34 successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

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Art. 50

Prelievo abusivo 22 1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'azienda, al Comune o al gestore. 2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati: a. posando derivazioni prima del contatore; b. azionando saracinesche d'arresto piombate; c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione; d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche; e. non osservando le limitazioni e i divieti stabiliti dal gestore giusta l’art. 48. 3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XII. 4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

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Art. 51

Forniture temporanee di acqua e acqua per cantieri 1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal gestore. 2 Il gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti. 3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

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Art. 52

Disdetta dell'abbonamento 23 1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al gestore con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei rivenditori autorizzati. 2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato. 3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il gestore effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta. 4 Trascorsi tre anni dalla disdetta, il gestore provvede alla messa fuori esercizio dell’allacciamento, secondo la procedura prevista dall’art. 34.

Propose a change

Art. 53

Ripristino dell'abbonamento 1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al gestore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. 2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Propose a change

Art. 54 P. 1 8 di 34

Limitazione di portata per installazioni speciali L'azienda, tramite il gestore, può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Propose a change

Art. 55

Piscine 1 Il gestore può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di piscine. 2 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 1 0 mc. 3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua. 4 L'acqua consumata per le piscine va conteggiata e pagata in base alla tariffa standard e misurata tramite il contatore.

Propose a change

Art. 56

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione 1 La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione speciale tra utente e azienda. 2 Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.

Propose a change

Art. 57

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie 1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato al gestore. 2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie è assolutamente vietato qualsiasi collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'azienda. 3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi. CAPITOLO VIII

Propose a change

Art. 58 Fornitura a rivenditori

In generale 1 L'azienda, tramite il gestore, può fornire acqua all'ingrosso a rivenditori. 2 Le condizioni di base della fornitura sono stabilite dal presente Regolamento. 3 Le condizioni specifiche sono contenute in appositi contratti, rispettosi del presente Regolamento. 4 Per i rivenditori responsabili di reti private fuori zona edificabile si applicano le condizioni per la vendita al dettaglio.

Propose a change

Art. 59 P. 1 9 di 34

Deroghe 1 I rivenditori che intendono rinunciare alla fornitura di acqua devono comunicarlo al gestore con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile (31 dicembre). 2 Il rivenditore è autorizzato a rivendere l'acqua al dettaglio e all'ingrosso.

Propose a change

Art. 60

Contenuto dei contratti di fornitura 1 I contratti specifici, sottoscritti dal gestore e dal rivenditore, devono indicare in particolare: a. l'inizio e la durata della fornitura; b. la potabilità dell'acqua erogata; c. il potenziale massimo di fornitura; d. la presenza di collegamenti di emergenza; e. la presenza di ulteriori rivenditori. 2 Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali necessita della forma scritta.

Propose a change

Art. 61

Responsabilità del rivenditore 1 Il rivenditore è responsabile per qualsiasi danno derivante dalla fornitura di acqua a terzi, sia al dettaglio sia all'ingrosso. Il rivenditore veglia affinché l'acqua da lui fornita sia conforme alle disposizioni applicabili. 2 L'azienda risponde per la fornitura di acqua fino al contatore.

Propose a change

Art. 62

Proprietà 1 L'azienda è proprietaria della condotta di allacciamento fino al punto di fornitura che coincide con il contatore. Per la proprietà di eventuali altri manufatti fa stato l'iscrizione a registro fondiario. 2 Il contatore e i relativi accessori sono di proprietà del gestore.

Propose a change

Art. 63

Costruzione, modifiche e manutenzione 1 L'azienda, il gestore e il rivenditore sono responsabili, per quanto di loro spettanza, e si assumono pertanto tutti i costi derivanti, per la costruzione, le modifiche e la manutenzione delle proprie installazioni e allacciamenti relativi al punto di fornitura. 2 Prima di eseguire qualsiasi intervento su installazioni, condotte, allacciamenti e manufatti relativi al punto di fornitura, è fatto obbligo di reciproca notifica.

Propose a change

Art. 64

Uso razionale e parsimonioso Il rivenditore s'impegna a vigilare affinché l'acqua fornita venga utilizzata in modo razionale e parsimonioso.

Propose a change

Art. 65 P. 20 di 34

Rinvio Per tutto quanto non specificato nel presente capitolo sono applicabili le disposizioni generali. CAPITOLO IX

Propose a change

Art. 66 Apparecchi di misura

Misura e lettura 1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato tramite il contatore messo a disposizione dal gestore, che ne assicura la lettura periodica. 2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al gestore. Art 66 bis Protezione dei dati personali, contatori intelligenti (smart meter) e telelettura 24 1 L’impiego di contatori dell’acqua in grado di registrare e di trasmettere all’Azienda, tramite moduli di comunicazione oppure contatori intelligenti dell’elettricità, i dati relativi al consumo idrico, è autorizzato. 2 Il trattamento delle seguenti categorie di dati personali è autorizzato: a. flusso idrico effettivo e sua variazione nel tempo; b. interruzioni dell’approvvigionamento idrico; c. direzione del flusso; d. rilevamento acustico; e. rottura del contatore; f. manomissione del contatore; g. temperatura. 3 La raccolta e la trasmissione dei dati relativi al consumo idrico su base oraria è autorizzata. Frequenze maggiori sono ammesse, previo consenso espresso e informato dell’Utente dove necessario per erogare servizi supplementari. 4 I dati relativi al consumo possono essere trattati per le seguenti finalità: a. fatturazione del consumo idrico e relativa contabilità; b. fatturazione della tassa d’uso delle canalizzazioni; c. gestione di mutazioni e trapassi contrattuali; d. pianificazione delle risorse e degli investimenti, in particolare per ottimizzare i dimensionamenti degli impianti di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell’acquedotto; e. rilevamento di perdite e guasti della rete o parti della stessa; f. adempimento di servizi supplementari richiesti dall’utente, quali in particolare servizi di consulenza e analisi di consumo, nonché rilevamento di perdite sugli impianti dell’Utente. 5 I dati in transito sono adeguatamente cifrati con il metodo end to end. L’Azienda raccoglie e tratta i dati sul consumo idrico sotto pseudonimo e P. 21 di 34 li conserva in maniera cifrata o con misure simili, sempreché vi sia la garanzia della cifratura dei dati nella comunicazione. Il dato relativo al consumo può essere ricondotto a un Utente identificato solo nell’ambito di quanto necessario per il perseguimento delle finalità di trattamento di cui al cpv. 4 o in ossequio di un obbligo di legge. 6 Una volta conseguite le finalità in virtù delle quali sono stati raccolti, i dati relativi al consumo devono essere distrutti oppure anonimizzati. È riservata la conservazione dei dati in ossequio agli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge, in particolare in ambito contabile e finanziario. 7 Di principio, i dati personali relativi al consumo idrico non sono trasmessi a terzi. Rimangono riservati obblighi di assistenza previsti esplicitamente dalla legge. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi, limitatamente a quanto strettamente necessario per adempiere alla richiesta, nel rispetto del diritto processuale e materiale applicabile. 8 L’Azienda è autorizzata a delegare a terzi, mediante contratto scritto che contempli adeguate clausole di protezione dei dati personali, specifiche attività di trattamento di dati personali. I dati personali devono essere trattati in Svizzera. 9 L’Azienda garantisce, l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l’autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e organizzative corrispondenti allo stato della tecnica, all’entità del trattamento dei dati, come pure ai rischi per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate. Devono inoltre essere limitati gli accessi ai dati all’interno dell’Azienda tramite credenziali di accesso personalizzate. Gli accessi ai dati personali devono essere verbalizzati. È vietato l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti che non abbiano superato una verifica della sicurezza dei dati. 1 0 Il Gestore subentra nella posizione dell’Azienda in relazione a tutti i trattamenti di dati necessari nell’ambito della gestione delle infrastrutture e dei beni aziendali, in particolare per quanto riguarda la comunicazione e l’accesso ai dati di consumo dell’Utente da parte del personale addetto. È data facoltà al Gestore di delegare a terzi specifiche attività di trattamento di dati personali mediante contratto scritto. Gli accordi dovranno contemplare adeguate clausole di protezione dei dati personali, i quali dovranno essere trattati in Svizzera. 1 1 Per aspetti della misurazione intelligente del consumo idrico che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) con il relativo regolamento d’applicazione (RLPDP).

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Art. 67

Proprietà e manutenzione 25 La proprietà del contatore è del gestore, che ne garantisce la manutenzione e la sostituzione a proprie spese secondo le regole del settore.

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Art. 68 P. 22 di 34

Ubicazione 1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal gestore, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario. 2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento. 3 Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del gestore.

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Art. 69

Responsabilità 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura, quali ad esempio danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne. 2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

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Art. 70

Prescrizioni tecniche 1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del gestore. 2 In caso di inosservanza si applica l'art. 37 cpv. 2.

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Art. 71

Contestazioni 1 Qualora l'abbonato avesse dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal gestore e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. 2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di tolleranza (per contatore in esercizio: +/- 1 0% alla portata Q1 e +/- 4% alle portate Q2 e Q3), tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

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Art. 72

Disfunzioni 26 1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al gestore. 2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo di riferimento da fatturare viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche P. 23 di 34 intervenute nel frattempo nell’impianto interno e nella sua utilizzazione, ammesso che in tale periodo la misurazione sia stata corretta. In caso di assenza di informazioni e dati affidabili, il consumo viene definito dal gestore in base alla tipologia di utenza o ai consumi di riferimento pro capite indicati dalla SVGW. 3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione. 4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione. 5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Propose a change

Art. 73

Sotto-contatori 1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche. 2 Il gestore ha il diritto ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sottocontatori. CAPITOLO X

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Art. 74 Finanziamento

Autonomia finanziaria 1 L'azienda deve essere finanziariamente autosufficiente 2 Il Finanziamento dell'azienda è assicurato da: a. tasse di allacciamento; b. tasse di utilizzazione; c. fatturazione di forniture speciali; d. sussidi ufficiali; e. altre partecipazioni di terzi f. contributi di miglioria. 3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. 4 I rapporti finanziari ed economici tra l'azienda e il gestore sono disciplinati dal mandato di prestazioni.

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Art. 75

Determinazione delle tasse Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, su proposta del gestore, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Propose a change

Art. 76 P. 24 di 34

Spese per le condotte di trasporto, principali e di approvvigionamento 27 Le spese di posa delle condotte di trasporto, principali e di approvvigionamento vengono sopportate di regola dall’azienda.

Propose a change

Art. 77

Costi di realizzazione 28 1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono: a. la tassa di allacciamento; b. i costi di posa delle condotte; c. le spese di collaudo. 2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa delle condotte di approvvigionamento. 3 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione dell'allacciamento è il titolare dello stesso.

Propose a change

Art. 78

Casistica e criteri di calcolo 29 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti: a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato; b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento. 2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche direttive della SVGW.

Propose a change

Art. 79

Limiti minimi e massimi 1 L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella. 2 Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa. Diametro esterno (polietilene) [mm] Diametro interno (ghisa duttile) [mm] Importo minimo [CHF] Importo massimo [CHF] 32 600.-- 1 '200.-- 40 1 '000.-- 2'000.-- 50 1 '500.-- 3'000.-- 63 2'400.-- 4'800.-- 75 4'000.-- 8'000.-- 90 80 5'000.-- 1 0'000.-- P. 25 di 34 1 1 0 7'500.-- 1 5'000.-- 1 25 1 00 9'600.-- 1 9'000.-- 1 40 1 2'000.-- 24'000.-- 1 60 1 5'000.-- 30'000.-- 1 80 1 50 20'000.-- 40'000.-- 200 24'000.-- 48'000.-- 225 32'000.-- 64'000.-- 250 200 39'000.-- 78'000.--

Propose a change

Art. 80

Costi di posa degli allacciamenti 30 1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal gestore. 2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal gestore. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

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8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020