5 provisions
Art. 1
Allacciamento alla canalizzazione pubblica o al ricettore naturale
L'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica o nel
ricettore naturale avviene tramite una o due condotta/e d'allacciamento, a
dipendenza del sistema di smaltimento, a partire da 1/i pozzetto/i privato/i,
ubicato/i nelle adiacenze del confine con il suolo pubblico, sino al punto
d'innesto nel collettore pubblico, rispettivamente al punto di immissione
nel ricettore.
2 In zone di smaltimento a sistema misto si deve prevedere un solo
allacciamento per ogni particella, due in zone a sistema separato.
3 Pri fondi non edificati il Comune, in occasione di lavori pubblici per la
posa d'infrastrutture, può predisporre I'/gli allacciamento/i nella posizione
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1- Città di Lugano Regolamento 3.1
tecnicamente migliore, a cui il proprietario del fondo è tenuto a far capo
al momento dell'edificazione.
Le spese d'esecuzione della/e condotta/e d'allacciamento sono a carico
del proprietario, anche quando il fondo non è ancora edificato.
5 Nel caso d'interventi su suolo pubblico, le condotte d'allacciamento
esistenti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono
essere adeguate a spese del proprietario ed eseguite di principio
nell'ambito del cantiere e dall'impresa in loco. Il proprietario viene
preventivamente avvisato ed orientato sull'entità della spesa, che gli viene
direttamente fatturata dall'impresa. 11 Comune garantisce l'esecuzione a
regola d'arte e la correttezza del costo.
6 L'esecuzione del/degli allacciamenti al collettore pubblico o al ricettore
naturale è soggetta ad una tassa di cui all'art. 40 del presente
Regolamento.
CAPITOLO 11
PROCEDURA
Art. 11 Domanda per fabbricati esistenti
1 pgetto di smaltimento delle acque residuali dei fabbricati esistenti
deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica
prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia del
9 dicembre 1992 (RLE).
2 pgetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere,
la provenienza, il sistema d'evacuazione delle acque residuali ed essere
corredato dai piani giusta l'art. 13 RLE.
3 Lallacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal
Municipio, secondo la procedura indicata al cpv. 1, previo preavviso del
Consorzio competente.
4 Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la
domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1.
Art. 12 Domanda per nuovi fabbricati
1 pgetto di smaltimento delle acque residuali di nuovi fabbricati è
approvato nell'ambito della procedura prevista dalla Legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 per il rilascio della licenza di costruzione.
2 L'allacciamento può essere eseguito solo dopo presentazione ed
approvazione di una specifica richiesta da parte del servizio comunale
competente, comprendente il progetto quotato, nonché sezioni e profili
necessari a dimostrarne la fattibilità secondo le prescrizioni. Gli atti
devono pure comprendere tutte le altre infrastrutture presenti posizionate
e dimensionate conformi alla realtà secondo i dettagli forniti dai rispettivi
enti (Al, Swisscom, Cablecom, ecc.).
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3 Nel caso in cui, per allacciare una proprietà, è necessario il passaggio su
sedime/i di terzi, la domanda di costruzione deve comprendere copia
dell'accordo preventivo o della convenzione tra le parti interessate.
Art. 13 Diniego della licenza
1 La licenza di costruzione può essere negata per motivi tecnici,
incompatibilità con i concetti espressi dal PGS, non conformità dei
quantitativi o della qualità delle acque.
2 diniego della licenza, motivato, è comunicato all'interessato con
l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti
da cantieri
1 on lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il
deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono
inquinare il suolo e le acque. Inoltre, il corretto funzionamento delle
canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.
2 Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella
canalizzazione pubblica; quando non è possibile, le stesse devono essere
raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
3 L'immissione d'acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni
pubbliche oppure in acque sotterranee o di superfici deve essere
autorizzata dal Municipio.
La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione
tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque ed i
provvedimenti adottati per il loro trattamento.
5 L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso e di
una tassa di allacciamento, nel caso in cui si renda necessaria anche
l'esecuzione di uno specifico allacciamento.
Art. 15 Esecuzione e esercizio degli impianti di smaltimento durante i
cantieri
(v. raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" /
Raccomandazioni SIA 431)
Se, durante i lavori, il livello delle acque sotterranee deve essere
abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da
parte dell'autorità cantonale.
2 Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotteranee non
previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da
terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.
Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore
superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche.
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo
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eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere
evacuate, queste acque devono attraversare un dissabiatore
sufficientemente dimensionato.
3 In assenza di un bacino di decantazione di sufficiente grandezza, lo scarico
d'acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di
trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc., è vietato. Secondo i
casi, deve essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione.
4 La committenza deve regolarmente pulire a propri costi, durante ed alla
fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche
sporcate.
5 I casi particolari, il Municipio può richiedere la stesura di un rapporto a
futura memoria del collettore pubblico interessato, comprendente se del
caso l'impiego di telecamere. Ad opera terminata viene allestito un
verbale, in cui vengono definite eventuali responsabilità. Tutte le spese
sono a carico del proprietario del fondo.
6 La necessità di smaltimento di acque di falda durante lo svolgimento di un
cantiere deve essere notificata in sede di presentazione del progetto;
nella relazione tecnica si devono citare i presumibili quantitativi, le
modalità di smaltimento previste (trattamenti, posizione dello scarico,
ecc.) e la durata della fase di pompaggio. Nei piani di progetto, in
particolare nelle sezioni verticali, deve essere indicato il livello della falda.
Art. 16 Collaudo delle canalizzazioni, dell'allacciamento e degli impianti
Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli
impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. 1
controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche
in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva
autorizzazione del Municipio.
2 I casi particolari, può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova
di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma
S
I
A
.
3 Il C|laudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro
dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta
esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun
modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di
durata delle installazioni.
AI momento della richiesta di collaudo il proprietario deve consegnare al
Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione, se possibile pure in
formato CAD. In caso di mancata consegna dei piani di rilievo il Municipio
è autorizzato a far allestire la documentazione da terzi, addebitando le
relative spese di esecuzione e quelle amministrative al proprietario
inadempiente.
5 Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4
Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i
contributi e le tasse.
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6 I caso d'inosservanza delle disposizioni procedurali od esecutive
imputabili al progettista, alla DL o all'impresa relative all'impianto privato,
il Municipio può ordinarne l'esame per mezzo d'apposita telecamera. 1
costi derivanti dal citato esame, nonché eventuali costi procedurali, sono a
carico del proprietario.
Per il colaudo il proprietario/richiedente deve garantire la presenza di
personale munito degli attrezzi necessari.
Art. 17 Catasto degli impianti
L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e
privati è di competenza del Comune.
I proprietari di costruzioni e/0 d'installazioni con acque residuali devono
mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni
necessarie, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di
sopralluogo.
2 Pr l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei
singoli documenti, fanno stato le specifiche direttive comunali e della VSA.
CAPITOLO Ili
PRESCRIZIONI TECNICHE
Normative di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque
meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)
Art. 18 Smaltimento delle acque residuali
1 Le acque residuali provenienti dai fondi devono essere opportunamente
evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori naturali o tramite infiltrazione. È
vietato lasciare defluire in superficie le acque residuali su suolo pubblico.
Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite
separatamente. Nelle zone con canalizzazione a sistema misto, ove il PGS
non prevede sistemi di smaltimento conformi alla legge federale
(infiltrazione), le stesse possono essere convogliate, al di fuori della
costruzione, in un unico collettore.
11 GS determina le modalità, gli eventuali limiti di smaltimento ed il punto
d'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
4 Per ridurre le Portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi
d'acqua per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le
falde, devono essere adottate misure di ritenzione e/0 di infiltrazione nelle
acque meteoriche e chiare, da realizzare per mezzo di impianti
appropriati. 11 PGS dà indicazioni su dove queste tecniche, in base a
specifici studi, devono di principio essere adottate.
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Art. 19 Modalità di smaltimento
1 Acque luride o di rifiuto
Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione
conformemente alle indicazioni del PGS.
Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno
immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.
2 Acque meteoriche
Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con
infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto
riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione,
immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/0 di
ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque
meteoriche" del 2002.
Nelle zone idonee o parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque
meteoriche devono essere eliminate, per quanto possibile, in loco. È
ammessa l'immissione nella canalizzazione pubblica o in un ricettore
naturale, nel caso in cui venga dimostrato, con una documentazione
appropriata, la parziale o totale impossibilità di infiltrazione.
Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono
essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per
acque meteoriche o miste con l'adozione, se del caso, di misure di
ritenzione e trattamento.
Nelle zone "con limitazione d'immissione" è stabilito un quantitativo
massimo d'acque meteoriche rapportato alla superficie del territorio
convogliabili a collettori e/0 ricettori naturali.
Non è permessa l'immissione d'acque meteoriche nel collettore per sole
acque luride.
3 Acque chiare
Nelle zone idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere
eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle
acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un
ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una
documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
Nelle zone parzialmente idonee o non idonee all'infiltrazione, le acque
chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È
autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o
chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
Non è permessa l'immissione d'acque chiare in una canalizzazione per
acque luride o miste.
Le acque chiare captate a lago, provenienti dalla rete di distribuzione di
acqua industriale, sono da restituire dopo l'uso nelle canalizzazioni per
acque meteoriche pubbliche. L'eventuale restituzione nel ricettore
naturale necessita dell'autorizzazione cantonale.
Le acque provenienti dalla falda usate come vettore energetico,
prelevate previa concessione cantonale, devono di principio esservi
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1- Città di Lugano Regolamento 3.1
reimmesse con le modalità prescritte. È vietata la loro reimmissione,
dopo l'uso, nelle canalizzazioni pubbliche.
4 Acque di falda
Di principio, le acque di falda provenienti dai cantieri devono essere
smaltite nella rete per acque meteoriche. Solo in casi eccezionali è
ammessa l'immissione nella rete per acque miste, riservate eventuali
restrizioni o condizioni tecniche e preavviso favorevole del Consorzio
competente.
Propose a changeArt. 2
Materiali
Per |'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati
solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato d'idoneità
rilasciato dalla VSA.
2 L scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo
d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione
particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di
temperatura, terreni acidi, ecc.).
3 Per l'evacuazione delle acque residuali possono essere impiegati tubi a
tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC,
calcestruzzo speciale, grès e ghisa.
In caso d'utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle
acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli
d'incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con
particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati
forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.
Art. 21 Allacciamento diretto sulla condotta
Di regla, allacciamento al collettore pubblico deve avvenire
direttamente sulla condotta.
Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura.
Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti d'allacciamento alle
canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna.
3 Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti
in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da eseguire
con i rispettivi pezzi speciali.
4 Le aperture per il raccordo delle condotte d'allacciamento alla
canalizzazione in calcestruzzo, in grès o in fibrocemento (comunque non in
materiale plastico), devono essere eseguite mediante carotaggi (e non
con punta e mazzotto). Le aperture nei tubi in materiale plastico devono
essere eseguite, per quanto possibile, con seghetto alternativo.
5 Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti perpendicolari all'asse
del collettore. Si raccomanda un'angolazione d'allacciamento a 45° se il
rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta d'allacciamento è
inferiore a 2:1. Le condotte d'allacciamento devono essere raccordate
nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°,
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rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di
deflusso siano sufficienti.
6 Gli allacciamenti devono essere eseguiti sopra il livello del deflusso per
tempo secco.
Art. 22 Allacciamento con pozzetto d'accesso
1 I casi speciali, per motivi tecnici giustificati ed accettati dal Municpio,
l'allacciamento può avvenire in un pozzetto esistente o può essere
richiesta la costruzione di uno nuovo a carico del proprietario
dell'allacciamento.
2 Nel caso in cui il pozzetto pubblico sia in materiale plastico l'esecuzione
deve essere fatta da una ditta specializzata. Negli altri casi, di principio, il
foro d'entrata deve essere eseguito mediante carotaggio ed uso dello
speciale raccordo.
3 Gli allacciamenti devono entrare almeno all'altezza della banchina. Nel
caso in cui l'entrata debba avvenire ad altezze maggiori, di principio il
tubo deve essere accompagnato fino sul fondo, adeguatamente fissato a
parete in modo da non intralciare interventi di manutenzione.
4 Nel sistema separato, per evitare errori d'allacciamento, occorre
esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.
Art. 23 Pendenze e diametri
1 Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La
pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3%-5%.
Pendenze:
Tipo di condotte Minimo (%) Ideale (%) Massimo (%)
Condotte per acque luride 2 3 5
fino a DN 200
Condotte per acque luride 1.5 3 5
oltre a DN 200
Condotte per acque 1 3 5
meteoriche
È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le
pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti
possibilità d'ispezione e di pulizia.
2 Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra
dovessero causare delle difficoltà tecniche e/0 spese sproporzionate.
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Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:
- collettori di fondo DN 100 mm (ma al minimo il
diametro della colonna di scarico
allacciata)
- condotte d'allacciamento alle
canalizzazioni
D
N
m
m
n
s
s
t
m
s
p
t
o
DN 200 mm in sistema misto
Art. 24 Posa
Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA
come pure quelle delle autorità competenti.
2 Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del
fabbricante e delle autorità competenti.
3 Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti
difettosi, ecc.) devono essere scartati.
4 Tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici,
vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati
U4 e V4 della Norma SIA 190.
5 Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo,
generalmente con una copertura di almeno 50 cm.
6 L sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe
trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua
potabile.
Art. 25 Pozzetti d'accesso
1 Nell'immediata vicinanza del confine con la proprietà pubblica devono
localizzarsi il/i pozzo/i di confine; per l'ubicazione degli altri pozzetti fanno
stato le apposite direttive.
Secondo la profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni
minimi:
Profondità pozzetto Dimensione
d'accesso
fino a 0.6 m
da 0.6 fino a 1.5 m
oltre 1.5 m
60 cm o con cono di riduzione 80/60
80 cm e con cono di riduzione 80/60
100 cm e con cono di riduzione 80/60
3 I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1.2 m devono essere
equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4 Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti deve essere
modellato a forma concava (vedi tipi normali).
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5 I pozzetti d'accesso su suolo pubblico devono essere muniti di coperchi
come quelli in uso normalmente con resistenza al carico adeguata alla
situazione.
Art. 26 Pompe
Ove la situazione lo richiede, il proprietario è tenuto ad installare un
impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti e sicurezze d'uso
per l'evacuazione delle acque residuali poste a quota inferiore al
collettore pubblico.
2 I ogni caso, a confine deve essere predisposto un pozzetto e
l'allacciamento al collettore in caduta.
Art. 27 Rigurgito
Lo smaltimento delle acque residuali può essere soggetto a rigurgito.
2 11 Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito ed è compito
dei proprietari mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitarlo.
3 Nel caso in cui in una condotta pubblica, in base alle conoscenze tecniche,
si presumesse una possibilità di rigurgito, il Municipio è tenuto a darne
comunicazione al proprietario al quale spetta il compito di predisporre i
necessari accorgimenti tecnici per evitarlo.
Art. 28 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento
1 L costruzione d'impianti di depurazione individuali deve essere
autorizzata dall'autorità cantonale.
2 Entro il perimetro del PGS devono essere adottati impianti individuali,
finchè la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando
l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3 Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono
per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di
nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete
delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza,
difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4 Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti
conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'autorità competente.
La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di
rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti
proprietà:
sostanze in sospensione e/0 sostanze decantabili in grandi quantità;
olii o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità;
veleni;
acidi o basi;
alte temperature;
punta di carico;
germi patogeni in quantità pericolose;
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1- Città di Lugano Regolamento 3.1
sostanze radioattive.
5 Il raCC091itore fanghi posto prima di un impianto d'infiltrazione o di un
pozzo perdente deve essere munito di sifone per evitare il passaggio
d'elementi solidi.
Art. 29 Progettazione impianti d'infiltrazione e di ritenzione
per |'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di
ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle
acque meteoriche".
2 Pr la progettazione d'impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario
conoscere la composizione del suolo. Lo studio idrogeologico elaborato
nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla sua natura e la sua
idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova
d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene
alla definizione delle capacità d'infiltrazione e i parametri per il
dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual
volta sussistono dubbi riguardo al corretto funzionamento.
Propose a changeArt. 3
Impianti di ritenzione
1 pOSSOo essere impiegati tetti piani, depressioni del terreno, parcheggi, o
possono essere costruiti appositi bacini.
2 OCCorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della
situazione locale;
eventuali conseguenze in caso d'intasamenti e incidenti.
Art. 31 Impianti d'infiltrazione
L'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di
evacuazione delle acque di rifiuto e non sono permessi scarichi di troppo
pieno verso la rete di smaltimento per acque miste.
2 Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione,
devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa in
uscita.
3 Pr evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire
nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti
d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
quota coperchi dei pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm),
coperchi avvitati;
coperchi avvitati e a tenuta stagna per pozzi alla medesima quota del
terreno;
distinzione adeguata dei coperchi.
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Art. 32 Zone di protezione
1 Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le
canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per
quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2 In zona Sll di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che
rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di
trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete
doppia, ecc.).
CAPITOLO IV
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI
Normative tecniche di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle
acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992)
Art. 33 Obbligo generale di manutenzione
1 proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e
dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque residuali sino al
collettore pubblico. Nel caso in cui egli stesso non fosse in grado di
eseguire i lavori, deve affidare l'incarico ad una ditta specializzata.
2 Gli impianti (pozzetti o manufatti normali o quali ad es. dissabbiatori,
separatori, fosse settiche, ecc.) devono essere accessibili in ogni momento
per la loro manutenzione, pulizia lavaggio e disinfezione.
3 Gli impianti di smaltimento delle acque residuali situate in zona di
protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento
della zona di protezione.
Quando il Municipio constata delle situazioni che possono mettere in
pericolo la qualità delle acque, può obbligare i proprietari ad eseguire
tutte le opere necessarie per rendere il sistema di smaltimento privato,
compreso l'allacciamento, conforme alle direttive.
Art. 34 Canalizzazioni
1 Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso
regolare delle acque fino al collettore pubblico.
2 auspicabile Puso d'apparecchi ad alta pressione (siluro). Se necessario, le
fosse, pozzetti ecc. possono essere vuotati con apparecchi d'aspirazione.
Di regola, la pulizia è effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da
un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso sono pulite
tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.
4 Nel caso in cui l'allacciamento non risultasse in prescrizione, in particolare
per quanto attiene al rispetto della protezione delle acque, il Municipio
può ordinarne la sostituzione. Il risanamento senza scavo sotto il suolo
pubblico non è autorizzato, fatta eccezione nei casi dove un intervento
con scavo sia inattuabile dal profilo tecnico.
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Art. 35 Impianti di depurazione
Le fosse di chiarificazione e biologiche devono essere vuotati secondo
necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare
nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per
consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia
periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di
fango superficiale.
2 I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione
centrale.
3 11 Municipio deve essere informato tramite notifica e documentazione
dell'avvenuta manutenzione.
Art. 36 Impianti di pretrattamento e separazione
Gli impianti di pretrattamento e di separazione con le loro annesse
installazioni, devono essere puliti periodicamente e in modo confacente
all'attività dell'azienda da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.
Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con tali ditte.
Art. 37 Pozzetti raccoglitori, sifoni, impianti di pompaggio ecc.
I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure
antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poichè le sotanze che vi si
depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.
Art. 38 Impianti d'infiltrazione
1 Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente,
senza arrecare disturbi a terzi.
2 Se durante il controllo dell'impianto è constatata una permeabilità
insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito
parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere
depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto
e riutilizzato.
3 Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima
dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o
eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate
manualmente.
Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso. Gli
intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di
scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.
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CAPITOLO V
CONTRIBUTI E TASSE
Art. 39 Contributi di costruzione
11 Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere
serviti dall'opera e/0 dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un
incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione
conformemente agli art. 96 ss LALIA e al Decreto esecutivo 3 febbraio 1977
concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.
Propose a changeArt. 4
Tassa di allacciamento 1
1 La tassa di allacciamento è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno
dell'amministrazione comunale e varia da CHF 150.-- a CHF 2'000.--. Le
prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento. La
tassa è dovuta quando vengono esaminati allacciamenti provvisori li
cantiere), nuovi allacciamenti o in caso di modifica/sostituzione di
allacciamenti esistenti.
2 L tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla
canalizzazione pubblica o al ricettore naturale.
3 Per il Computo della tassa si rimanda all'apposita Ordinanza e al relativo
tariffario.
Art. 41 Tassa d'uso
L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato
da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune.
2 L tassa deve coprire i costi di esercizio e manutenzione degli impianti
comunali e la quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili,
compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria. 11
20% di dette spese è assunto dal Comune.
3 L tassa annua è fissata annualmente dal Municipio tramite Ordinanza
sulla base dei seguenti criteri:
Acqua potabile:
quando il consumo d'acqua è definibile, da CHF 0.65 a CHF 0.90 per
ogni m d'acqua consumata, secondo i rilievi dell'Azienda Acqua
potabile;
quando il consumo d'acqua non è definibile, dallo 0.05 allo 0.15%o del
valore di stima aggiornato dell'elemento allacciato alla canalizzazione.
Acqua industriale:
da CHF 0.05 a CHF 0.20 per ogni m d'acqua fornita.
4 Sono soggetti al pagamento della tassa i proprietari di fondi ed i titolari di
diritti reali limitati.
5 L tassa è esigibile dal momento in cui viene rilasciato il permesso di
abitabilità o di agibilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione
effettiva dello stesso.
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6 LOrdinanza di cui al cpv. 3 prescrive le modalità d'incasso, ritenuto che
l'emissione della stessa può essere fatta dal Comune in base ai consumi
d'acqua misurati dall'Azienda Acqua potabile oppure, previo accordo, da
terzi, applicando i principi contenuti nell'Ordinanza.
Art. 42 Casi speciali
Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del DE del 3 febbraio 1977 la tassa per il singolo
proprietario può essere proporzionalmente aumentata o diminuita quando vi
sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo l'art. 41 cpv. 3 e
l'intensità dell'uso degli impianti.
Art. 43 Immissioni di acque provenienti da cantieri
Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola,
all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
Se per l'immissione delle acque dai cantieri nel collettore pubblico è
necessaria la posa di uno specifico allacciamento è applicata la tassa
d'allacciamento di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
3 La tassa d'uso per lo smaltimento delle acque residuali è basata sul
quantitativo stabilito dal contatore dell'acqua potabile.
4 La tassa d'uso per lo smaltimento delle acque provenienti dalla falda viene
prelevata in modo differenziato in funzione del volume costruito immerso
(differenza del livello medio della falda e la profondità di scavo per
l'estensione della costruzione) e del tipo di rete in cui le acque
defluiranno:
da CHF 1.-- a CHF 2.-- per le acque allacciate all'impianto di
depurazione:
da CHF 0.15 a CHF 0.30 per le acque destinate ai ricettori naturali.
Art. 44 Casi particolari
La tassa d'allacciamento e la tassa d'uso non sono prelevate quando l'utente
smaltisce le acque residuali mediante pozzo perdente, senza connessioni alla
rete pubblica. Vengono invece applicate le tariffe previste per il trattamento
del caso e le relative procedure d'esame ed approvazione.
Art. 45 Esecutività dei contributi e tasse
La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è
parificata a sentenza ai fini della LEF.
Art. 46 Interessi di mora
Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è
dovuto un interesse di mora del 5%.
NORME TRANSITORIE E FINALI
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CAPITOLO VI
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1 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono
punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e sono notificate al
Dipartimento.
2 Sono riservate eventuali azioni civili e/0 penali.
Art. 48 Provvedimenti coattivi
1 Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso
può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la
comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e
dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese
dell'obbligato.
Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il
Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di
un'adeguata garanzia.
Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle
sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i
necessari provvedimenti d'urgenza a spese dell'obbligato.
Art. 49 Eliminazione impianti difettosi
11 Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli
affidano, è tenuto ad imporre in termini di tempo adeguati l'eliminazione e/0
la sostituzione degli impianti (condotte, pozzetti o manufatti) non conformi al
presente Regolamento e ad altre disposizioni. È riservato il risarcimento per
eventuali danni causati agli impianti pubblici.
Propose a changeArt. 5
Notifica al Dipartimento
11 Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla
protezione delle acque.
Art. 51 Contenzioso
Contro le decisioni dei Servizi dell'Amministrazione comunale è data facoltà
di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni. Contro le decisioni del
Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini
definiti dalla LOC e dalla LPamm. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
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Art. 52 Eliminazione impianti singoli
1 Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o
consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta
eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella
canalizzazione pubblica.
2 Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili
direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un
termine fissato dal Municipio, comunicato mediante singolo aviso
raccomandato.
3 Gli impianti devono essere vuotati, disinfettati e riempiti con materiale
idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in
pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4 I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla direttiva VSA
"Smaltimento delle acque meteoriche", sono da mantenere regolarmente
in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.
5 Nel caso in cui l'allacciamento al collettore risultasse inutile (per esempio
nel caso di demolizione della costruzione), esso deve essere integralmente
eliminato. In particolare, l'innesto sul collettore deve essere sigillato e la
tubazione su suolo pubblico eliminata o riempita con sistema adeguato
approvato dai servizi tecnici. Le spese sono a carico del proprietario
dell'allacciamento.
Art. 53 Rinvio
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le
norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la
norma SN 592 000 e relativi aggiornamenti, nonché le pubblicazioni del
Cantone e della Confederazione.
Art. 54 Abrogazioni
Il presente Regolamento sostituisce ed annulla il Regolamento per il prelievo
della tassa di allacciamento e della tassa d'uso delle canalizzazioni del 4
ottobre 2005, come pure i Regolamenti comunali delle canalizzazioni di:
Breganzona del 9 settembre 2002;
Cureggia del 1° settembre 1977;
Davesco-Soragno del 17 giugno 1983;
Pambio-Noranco del 22 aprile 1986;
Pazzallo del 27 marzo 1984;
Pregassona del 18 dicembre 1978;
Viganello del 15 giugno 2000;
Barbengo del 7 maggio 2007;
Carabbia del 3 marzo 1999;
Villa Luganese del 2 marzo 1982/27 settembre 1983;
come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione
comunale in materia incompatibile o contraria.
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Art. 55 Entrata in vigore
L'entrata in vigore è decisa dal Municipio dopo l'approvazione da parte
dell'autorità cantonale.
Per il Consiglio comunale
11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori
F. Unternährer lic. jur. M. Delorenzi S. Gilardi
L. Leggeri
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 novembre 2011.
Pubblicato nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 16 gennaio 2012.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137-RE-11807 del 13 luglio
2012.
Allegato:
1 Allegato A: Basi giuridiche e direttive
Allegato 1
Elenco delle leggi e ordinanze federali
LPAc Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque, del 28 ottobre 1998
LEF Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
Elenco delle leggi e regolamenti cantonali
LALIA Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque
dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975
DE Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i
contributi e le tasse, del 3 febbraio 1977
LE
RLE
Lcoord
LPamm
LOC
Legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991
Regolamento d'applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992
Legge sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005
L
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Legge organica comunale, del 10 marzo 1987
Norme, direttive e istruzioni
VSA Direttiva per la manutenzione di condotte ed impianti delle canalizzazioni
e di quelli dello smaltimento delle acque dei fondi (1992)
SIA 190 Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)
SN 592 000 Norma SN 592 000(2000) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici
Depurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera
Lattonieri e Installatori, Zurigo)
VSA Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque
meteoriche nelle aree edificate (2002)
UFAFP Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI Catasto delle canalizzazioni: istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di
costruzione (2000)
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Città di Lugano Regolamento 3.1
Note
1 Cpv. 2 modificato d'ufficio dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione n. 137-RE-11807 in
data 13 luglio 2012, esposta al pubblico dal 26 luglio al 10 agosto 2012.
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