1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è
competente per l’applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del
presente regolamento.
2Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono:
a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
b) con il termine sezioni dell’insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali,
la Sezione dell’insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione
dell’insegnamento medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale
e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione
sanitaria e sociale e l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione.4
Competenze decisionali in materia finanziaria
Art. 1a5 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come
segue:
a) al caposezione o al responsabile CRB fino a fr. 10’000.–;6
b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.- e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
Obbligo scolastico e formativo
Art. 1b7 Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie e l’obbligo
formativo sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.
Ammissione alle scuole cantonali
a) condizioni del domicilio
Art. 1c8 1Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è
richiesta l’attestazione del Comune di domicilio.
1 Titolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003,
2 Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.
3 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
4 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
5 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
1994, 607; BU 2014, 340.
6 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
7 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174; precedenti modifiche: BU 1994,
607; BU 2014, 340 e 594.
8 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
2È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di
polizia degli stranieri.
3Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle
ragioni invocate e commisurandole con l’aggravio che ne deriva all’istituto scolastico; per gli stranieri
è inoltre necessaria l’autorizzazione come al cpv. 2.
4L’ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole,
congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al
Consiglio di Stato.
b) tasse9
(art. 4 e 7 cpv. 1bis Lsc)
Art. 1d10 1Per l’ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente:
a) scuola media fr. 8’250.–;
b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 16’500.–;
c) scuole speciali fr. 48’400.–;
d) scuole dell’infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.11
2Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.
3La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti
nell’ambito di scambi scolastici; nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, qualora il
medesimo principio venga applicato dal Cantone partner, la tassa non è percepita per gli allievi del
Cantone partner che frequentano la scuola per un anno al massimo.12
Collaborazioni con altre scuole
Art. 1e13 Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole
ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell’interesse degli allievi e del sistema
scolastico.
Programmi e piani di studio delle scuole professionali
Art. 1f14 L’approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non
previsto da norme federali, compete al Dipartimento.
Innovazioni e sperimentazioni
(art. 13 Lsc)
Art. 2 a) proposte
1Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono
proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di
determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.
2Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti
del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.16
Art. 3 b) presentazione e preavviso
1Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi
competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali
le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo
progetto.
9 Nota marginale modificata dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica:
BU 2014, 340.
10 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
2014, 53 e 340.
11 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.
12 Cpv. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
13 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU
2014, 340.
14 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU
2014, 340.
15 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002,
195; BU 2012, 282.
16 Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
17 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
2Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli
organi di conduzione degli istituti interessati.
Art. 4 c) contenuto ed eccezioni
1Le proposte devono indicare:
a) i motivi che stanno alla base del progetto;
b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
c) i destinatari;
d) i modi e le tecniche di attuazione;
e) i tempi di realizzazione;
f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
h) le forme di assistenza richieste;
i) le modalità di verifica e di valutazione;
l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
n) il nominativo dei responsabili.
2L’obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati
ad assumere direttamente l’attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare
almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.
Art. 5 d) rapporto descrittivo e annuale
Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo
e valutativo all’autorità o all’organo che l’ha autorizzata.
Art. 6 e) revoca
Un’eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell’anno scolastico.
Concessione deroga temporanea
Art. 6a18 La concessione della deroga temporanea prevista dall’art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge
spetta alle Divisioni.
Eccezioni al mercoledì pomeriggio
Art. 6b19 La concessione delle eccezioni previste dall’art. 15 cpv. 6 della legge spetta alle rispettive
sezioni dell’insegnamento e della formazione; è data facoltà di reclamo alla sezione che ha
concesso l’eccezione.
Comprensori di frequenza
Art. 6c20 La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall’art. 16 della legge spetta al
Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
Art. 7
…21
TITOLO II
Organi degli istituti scolastici
Capitolo primo
Organi di conduzione degli istituti cantonali
Composizione
Art. 8 (art. 27 cpv. 1 Lsc)
La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall’art. 27 cpv. 1 della legge.
18 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
19 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.
20 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
21 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
22 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Il direttore
(art. 28 e 29 Lsc)
Art. 9 a) compiti
1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 29 della legge.23
2L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) l’insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali;
b) i rapporti fra le componenti dell’istituto;
c) la partecipazione alla vita dell’istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.24
3Per quanto riguarda l’insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il
direttore:
a) assicura contributi e verifiche all’attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed
esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali;
b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
c) richiede all’occorrenza l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti
dall’art. 11 della legge.25
Art. 10 b) requisiti
1Il direttore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e
nell’ordine della scuola che dirige, dell’abilitazione all’insegnamento, di regola di un’esperienza
d’insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti
dallo specifico carattere di determinati istituti.
2In difetto dell’abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.
Art. 11 c) onere d’insegnamento
1L’onere d’insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.
2Il Dipartimento può concedere l’esonero per ragioni attinenti alla situazione dell’istituto o per
l’esecuzione di compiti speciali.
Art. 12 d) rientro nell’insegnamento
Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l’insegnamento
nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto
ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
Il vicedirettore
(art. 28 e 29 Lsc)
Art. 13 a) compiti
Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di
assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
Art. 14 b) requisiti
1Il vicedirettore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e
nell’ordine di scuola in cui opera, dell’abilitazione all’insegnamento e, di regola, di un’esperienza
d’insegnamento di almeno 4 anni.
2In difetto dell’abilitazione all’insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.
Art. 15 c) riduzione d’orario
1La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola media comporta una riduzione
dell’orario settimanale d’insegnamento di 5 ore-lezione oltre a un’ora-lezione ogni 65 allievi o
frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 12 ore-lezione.
2La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario
settimanale d’insegnamento di 16 ore-lezione.
3La riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento per i vicedirettori degli istituti del settore
postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
4Le modalità di rientro nell’insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.
23 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
24 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
25 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
26 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2007,
695; BU 2016, 346.
Art. 16 d) numero dei vicedirettori
1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha un vicedirettore.
2Il numero dei vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di
direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti
(art. 34 Lsc)
Art. 17 a) designazione
1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la
designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.
2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o
incaricati almeno a metà tempo, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la
sede di servizio nella sede interessata.
3L’attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev’essere
equivalente ad almeno 3/4 dell’onere d’insegnamento a orario completo.
Art. 18 b) numero dei membri
1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha due membri del consiglio di
direzione eletti dai docenti.
2Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore
postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
Art. 19 c) riduzione d’orario
1La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola
media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 2 ore-lezione oltre a un’oralezione ogni 68 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di
9 ore-lezione.
2La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola speciale
comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 8 ore-lezione.
3La riduzione dell’orario settimanale per i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli
istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui
all’art. 20.
4Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati
nella funzione da loro occupata all’inizio dello stesso, con precedenza rispetto ai docenti entrati
successivamente nell’istituto.31
Art. 20 Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio
1Gli istituti del settore postobbligatorio dispongono di una dotazione oraria di direzione
che comprende le riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei direttori, vicedirettori, dei
membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del
direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
2La dotazione oraria di direzione è di 25 ore-lezione di base per ogni istituto; oltre alla dotazione di
base il Dipartimento attribuisce ad ogni singolo istituto secondo le necessità un numero di ore pari
ad un massimo complessivo di 36 ore-lezione per ogni istituto dell’intero settore postobbligatorio.
3La dotazione oraria di direzione viene definita dal Dipartimento ogni due anni, prima di iniziare la
procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno
in carica per il nuovo quadriennio.
4Nel caso di istituti o centri professionali con esigenze particolari, il Dipartimento può derogare ai
parametri indicati ai capoversi 2 e 3.
Ripartizione delle riduzioni d’orario
27 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2016, 346.
28 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
29 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
30 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
31 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
32 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007,
695.
Art. 20a33 1Nel contesto definito dalle disposizioni precedenti, prima di iniziare la procedura per la
designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il
nuovo biennio, i consigli di direzione degli istituti del settore postobbligatorio decidono, con l’avvallo
della Divisione competente, la ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento tra
i vicedirettori e i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo
o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
2Analogamente a quanto previsto al cpv. 1, i consigli di direzione delle scuole medie e delle scuole
speciali possono decidere, con l’avvallo della Divisione della scuola, una diversa ripartizione delle
riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei vicedirettori e dei membri del consiglio di
direzione eletti dai docenti.
Conversione delle risorse
Art. 20b34 1Il consiglio di direzione può chiedere alla Divisione di convertire delle ore-lezione
attribuite ai vicedirettori e ai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti in ore lavorative del
personale amministrativo con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato.
2La conversione non genera costi supplementari ed è stabilita a tempo determinato; per determinare
il grado di assunzione del personale amministrativo di cui al cpv. 1 fa stato l’onere finanziario delle
ore-lezione convertite secondo modalità definite dal Dipartimento.
3Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d’incarico previsto dall’art. 15 della legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Art. 21
…35
Art. 22 Base di calcolo
Richiamato l’art. 9 del regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti del 23 maggio
2018, la durata effettiva dell’attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di
direzione eletto dai docenti, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse
per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola in base a una normativa stabilita dal
Dipartimento.
Il consiglio di direzione
(art. 35 Lsc)
Art. 23 a) compiti
1I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall’art. 35 della legge.37
2La ripartizione dei compiti all’interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione
stesso.
b) riunioni e verbali
3Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.
4Di ogni seduta viene tenuto un verbale.
Il collegio dei docenti
(art. 36 e 37 Lsc)
Art. 24 a) membri del collegio
1I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo
collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.
2Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i
bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli
educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano
in più sedi, il Dipartimento definisce l’istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti.
3I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell’istituto, come pure i
docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo
consultivo, compatibilmente con i propri impegni d’insegnamento.
4Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.
33 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007,
695.
34 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
35 Art. abrogato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
36 Art. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
37 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
38 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
Art. 25 b) compiti
I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall’art. 37 della legge. Compiti particolari
possono essere previsti dal regolamento interno dell’istituto.
Art. 26 c) presidenza
1Il collegio dei docenti designa all’inizio di ogni anno scolastico un presidente cui
compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un
segretario.
2Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di
direzione.
Art. 27 d) riunioni
1Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno.
2La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.
3Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono
ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della
formazione possono concedere delle deroghe.40
Art. 28 e) partecipazione delle altre componenti alle sedute
Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio
a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di
partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell’istituto.
Art. 29 f) convocazione
1Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del
consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.
2La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza;
la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.
Art. 30 g) quorum
1Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.
Art. 31 h) deliberazioni e verbale
1Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’elenco delle trattande;
in casi urgenti, all’inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della
maggioranza assoluta dei membri presenti.
2Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate
secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell’istituto.
3A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
4Di ogni seduta viene steso un verbale.
Istituti di scuola speciale
Art. 32 (art. 24 Lsc)
Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della
pedagogia speciale del 14 giugno 2017.
Capitolo secondo
Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare
Composizione e finanziamento42
(art. 27 Lsc)
39 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
40 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU
2003, 369; BU 2014, 340.
41 Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.
42 Nota marginale modificata dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.
Art. 33
1La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio,
rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all’art. 27
cpv. 3 e 4 della legge.43
2I relativi oneri sono interamente a carico dell’autorità di nomina.
Il direttore
(art. 30 e 31 Lsc)
Art. 34 a) compiti
1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 31 della legge; negli istituti dove non
esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall’art. 35 della legge.44
2Il direttore inoltre:
a) coordina l’organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;45
b) coordina l’utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.
Art. 35 b) vigilanza e consulenza
L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) le attività educative e l’insegnamento;
b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
c) la vita dell’istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.46
Art. 36 c) attività educative e insegnamento
Per quanto riguarda le attività educative e l’insegnamento, il direttore:
a) collabora con l’ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce
sulla base delle indicazioni cantonali;47
b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
c) richiede, all’occorrenza, l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti
dall’art. 11 della legge.48
Art. 37 d) requisiti
1Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un’abilitazione
all’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia.49
2Egli deve inoltre possedere, di regola, un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali
altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.
Art. 38 e) onere di lavoro
1Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà
tempo.
2In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie
speciali nell’istituto di cui è direttore.51
Il vicedirettore
(art. 30 e 31 Lsc)
Art. 39 a) compiti
Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di
assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
b) requisiti
43 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
44 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
45 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
46 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
47 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
48 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
49 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001,
370.
50 Disposizione transitoria:
L’Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all’art. 38 cpv. 2 per il solo anno
scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
51 Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
Art. 40
1Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 37 cpv. 1 del
presente regolamento.
c) onere di lavoro
2Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione
dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall’autorità
di nomina.52
3Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.53