1Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle
scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di
accertamento.
2…97
3Le prove di accertamento sono organizzate dagli ispettorati tramite le direzioni di istituto per le
scuole dell’infanzia e elementari, rispettivamente dalle direzioni di istituto per le scuole medie, in
base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.98
Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie
alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche
(art. 85 cpv. 3 e 86 cpv. 4 Lsc)
90 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012,
282.
91 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286: precedente modifica: BU 2012,
282.
93 Art. reintrodotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedenti modifiche: BU 2003,
417; BU 2012, 282; BU 2015, 199.
94 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedenti modifiche: BU 1994,
77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.
95 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.
96 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
97 Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54.
98 Cpv. modificato dal R 21.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 309.
Art. 81
Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori
preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al
superamento di esami d’ammissione in base a quanto previsto dal regolamento delle scuole medie
superiori del 15 giugno 2016.
Insegnamento presso le famiglie
Art. 81a100 La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 90 della legge spetta alla Divisione
della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.
Tasse
Art. 81abis101 1Per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione e per le altre
incombenze sono dovute le seguenti tasse:
a) 3’000 franchi per autorizzazione all’apertura e/o all’esercizio di una scuola privata di un solo
ordine scolastico;
b) 1’500 franchi per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una scuola privata di un solo
ordine scolastico;
c) 500 franchi per analisi di istanze supplementari;
d) 800 franchi per la revoca o la limitazione di un’autorizzazione di cui alle lett. a) e b);
e) 200 franchi per la concessione di una deroga giusta l’art. 73a e per il suo rinnovo;
f) da 200 a 1’000 franchi per un’ispezione straordinaria giustificata da concreti indizi di
anomalie.102
2Per le tasse di cui al cpv. 1 lett. a), b), d) ed e) è possibile chiedere l’anticipo da parte dell’istante
dell’importo minimo; in questo caso l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la
ricezione del giustificativo del pagamento dell’anticipo.103
Contravvenzioni
(art. 91 LSc)
Art. 81ater104 Le contravvenzioni sono perseguite dalla Sezione amministrativa del DECS.
TITOLO IV
Banca dati scolastica105
Competenze
Art. 81b106 1Il Centro di competenze GAGI (di seguito centro GAGI) è l’organo responsabile
della banca dati GAGI di cui agli art. 91a e segg. della legge. Esso decide le modalità di elaborazione
dei dati, decide e gestisce i diritti di accesso tenendo conto in particolare delle necessità degli utenti
per l’esecuzione di specifici compiti legali, assicura il controllo dell’uso da parte degli utenti
autorizzati e garantisce la sicurezza dei dati adottando le opportune misure tecniche.
2Il Dipartimento è l’autorità di vigilanza sull’attività del centro GAGI.
Immissione e catalogo dei dati
Art. 81c107 1Tutti gli istituti scolastici della scuola pubblica aggiornano costantemente i dati dei
loro allievi nella banca dati GAGI.
2Gli istituti privati possono chiedere di usare la banca dati GAGI presentando un’istanza al centro
GAGI, che decide positivamente se sono garantiti gli standard validi per gli istituti della scuola
pubblica.
3I dati sono di proprietà del Cantone.
4La registrazione inerente ad ogni allievo contiene i seguenti dati:
99 Art. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003,
100 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003,
101 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2020,
124.
102 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
103 Cpv. modificato dal R 23.2.2022; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 53.
104 Art. introdotto dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252.
105 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
106 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
107 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) sesso;
d) numero AVS;
e) nazionalità;
f) attinenza;
g) luogo e indirizzo di domicilio;
h) lingua madre e altre lingue conosciute;
i) madre (cognome, nome, data di nascita, professione);
j) padre (cognome, nome, data di nascita, professione);
k) autorità parentale;
l) datore di lavoro e contratto se apprendista;
m) numero fratelli/sorelle;
n) paese e luogo di nascita se nato/a all’estero;
o) data di entrata in Svizzera se straniero/a;
p) permesso se straniero/a (tipo, data di rilascio, data scadenza);
q) identificativo per le statistiche federali della formazione;
r) fotografia;
s) codice SBT;
t) tutti i dati scolastici, segnatamente inerenti ad iscrizioni, ammissioni, orientamento scolastico
e professionale, stage, servizi attivati, dispense, esoneri, percorso scolastico, assenze, giudizi,
pagelle, promozioni, titoli, trasporti, sanzioni scolastiche, eventuali dati medici per accesso alle
scuole sanitarie;
u) tutti i dati concernenti le attività inerenti al rispetto dell’obbligo formativo tra quelle previste
dall’art. 2a cpv. 2 del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio
2014.108
5Oltre ai dati elencati al cpv. 4, per l’adempimento dei loro compiti legali, gli istituti, il Servizio
dell’educazione precoce speciale e il Servizio di sostegno pedagogico possono raccogliere anche i
seguenti dati dell’allievo:
a) rappresentante legale (tutore, curatore);
b) ente di accoglienza;
c) malattie, allergie e/o disabilità;
d) medico/i da allertare se necessario, altri operatori o professionisti significativi;
e) assicurazioni e/o cassa malattia;
f) riconoscimenti o prestazioni dell’assicurazione invalidità;
g) tappe dello sviluppo;
h) anamnesi, diagnosi, piano terapeutico;
i) medicamenti ed eventuali ospedalizzazioni;
j) disturbi comportamentali, di autoregolazione, di adattamento, dello sviluppo o di
apprendimento, disfunzioni cognitive e altre tipologie di difficoltà o disturbo;
k) svantaggi socio-economico-culturali;
l) problematiche inerenti ai genitori;
m) scolarizzazione pregressa irregolare o insufficiente.
6Nel singolo caso possono essere elaborati altri dati personali, se ciò è necessario per
l’adempimento di specifici compiti legali.
Mancato rispetto dell’obbligo scolastico e formativo
Art. 81cbis109 1La banca dati GAGI segnala al servizio designato dal Dipartimento se un allievo
fino ai quindici anni di età non risulta iscritto ad una scuola.
2Parimenti essa segnala se un minorenne tra i quindici anni e la maggiore età non sta frequentando
una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, un pretirocinio, oppure un’attività
formativa tra quelle previste all’art. 2 lett. a) e segg. del regolamento della formazione professionale
e continua del 1° luglio 2014.
Diritti di immissione e di richiamo
Art. 81d110 1Il centro GAGI gestisce l’elenco delle persone che per funzione hanno un diritto
personale all’immissione dei dati nella banca dati GAGI, dei dati che queste persone possono
108 Lett. introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
109 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
110 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
inserire o modificare, rispettivamente delle persone che hanno un diritto a richiamare dei dati e a
vederli. L’autorità di vigilanza è regolarmente informata.
2Su istanza il centro GAGI può eccezionalmente estrarre per conto terzi dei dati dalla banca dati
GAGI nella misura in cui:
a) la richiesta avviene a seguito di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici;
b) la richiesta è limitata ai dati necessari a svolgere o adempiere allo scopo;
c) viene garantita l’anonimità dei dati.
3L’istanza di cui al cpv. 2 deve contenere:
a) le indicazioni sul richiedente;
b) i dati richiesti;
c) la prova dell’esistenza di una base legale o di un compito legale o di un interesse legittimo;
d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati.
Diritto alle informazioni e agli estratti
Art. 81e111 I genitori dell’allievo minorenne e l’allievo maggiorenne hanno il diritto di ottenere
dall’autorità di vigilanza su semplice richiesta scritta qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto
che concerne i dati personali dell’allievo.
TITOLO V
Procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche112
Capitolo primo
Generalità
Ricorso contro le valutazioni scolastiche
(art. 96 Lsc)
Art. 82 a) campo di applicazione
1Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si
applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.
2Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d’esame.
b) autorità di ricorso
(art. 11 e 27 Lsc)
3Il ricorso è proponibile:
a) all’ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell’infanzia ed elementare;113
b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;114
c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.115
Capitolo secondo
Ricorsi in prima istanza
Ricorsi all’ispettorato e alla direzione di istituto116
Art. 83 (art. 96 cpv. 2 Lsc)
1Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno
compiuto il diciottesimo anno d’età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.
2…117
3…118
Ricevibilità e irricevibilità
Art. 84 (art. 92 Lsc)
1I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 sono rinviati al ricorrente per
completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.
2Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall’art. 92 Lsc.
111 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
112 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
113 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009,
309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
114 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
115 Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
116 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
117 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
118 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Art. 85 Evasione dei ricorsi
1I ricorsi sono trasmessi d’ufficio per decisione all’autorità competente secondo la legge
(ispettorato o direzione di istituto).120
2L’ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la
possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.121
3Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi
compatibilmente con l’urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell’allievo, in sua vece può
essere sentito il solo docente di classe.
4La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere
comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.122
Art. 86-87 ...123
Capitolo terzo
…124
Art. 88-89 …125
TITOLO VI126
Art. 90 Disposizioni transitorie e finali
…127
Art. 91 Pubblicazione ed entrata in vigore
1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è
il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.
2Con l’entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisione governative anteriori al presente
regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta.
Pubblicato nel BU 1992, 177.
Norma transitoria della modifica del 26 giugno 2019
Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 4 tutte le autorizzazioni all’apertura e
all’esercizio di scuole private scadono il 31 luglio 2020. Rimane riservata la facoltà del Dipartimento
di prorogarle per un massimo di due anni e del beneficiario di richiederne il rinnovo.
BU 2019, 244.
Norma transitoria della modifica dell’8 marzo 2020
Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 2, 3, 3bis, 4 e 4bis tutti i rinnovi delle
autorizzazioni precedenti sono trattati la prima volta come autorizzazioni all’apertura e all’esercizio.
BU 2020, 124.
119 Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
120 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
121 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
122 Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
123 Art. abrogati dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
124 Capitolo abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
125 Art. abrogati dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009,
309.
126 Titolo introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
127 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.