Art. 41 d) numero dei vicedirettori
Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile. Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti (art. 34 Lsc)
Ticino · 400.110 · regulation
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Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile. Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti (art. 34 Lsc)
L’istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile.
1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dall’autorità di nomina. c) requisiti 2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.
Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall’autorità di nomina, riservate le disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 della legge.
1La funzione di membro del consiglio di direzione comporta: a) una riduzione settimanale dell’onere d’insegnamento, oppure55 b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.56 2Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l’autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso. 3Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.57
1Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento, l’autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso. 2…58 3Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell’inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
…59 Il consiglio di direzione 52 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282. 53 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329. 54 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 1996, 417. 55 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282. 56 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282. 57 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329. 58 Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370. 59 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2012, 282.
Valgono le disposizioni previste dall’art. 23 del presente regolamento.
Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento. Capitolo terzo
…61 Capitolo quarto Organi pedagogico-didattici Il consiglio di classe (art. 38 Lsc)
Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.
Il consiglio di classe ha i seguenti compiti: a) assicura l’informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe; b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo; c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi; d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti; e) prende, presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole postobbligatorie.63
1Il consiglio di classe si riunisce: a) all’inizio dell’anno scolastico; b) alla fine di ogni periodo scolastico; c) alla fine dell’anno scolastico. 2Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe. 3Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe.64
1La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle materie obbligatorie. 2La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori scolastici specializzati è definita nei regolamenti delle leggi speciali.65
La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande. 60 Capitolo abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369. 61 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369. 62 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369. 63 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 64 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340. 65 Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
1Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri. 2Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.66 3I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto. 4Delle decisioni prese si stende un verbale. Il docente di classe (art. 38 Lsc)
1A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe. 2A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe. 3Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell’orario di insegnamento prevista dai regolamenti di applicazione delle leggi speciali.
I compiti del docente di classe sono: a) riunire e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all’art. 52 lett. e) del presente regolamento; b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per apprendisti, con i maestri di tirocinio; c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio; d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli; e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi; f) collaborare con l’orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico e con altri servizi. Gruppi di docenti per materie
1A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia d’insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto. 2I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali. Capitolo quinto Organi di rappresentanza L’assemblea degli allievi (art. 39 e 40 Lsc)
1A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea. 2La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto. 3Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate. 4Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione. 5Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell’assemblea. b) regolamento 66 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 67 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 68 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
L’assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione. Riunioni degli allievi di una o più classi (art. 43 cpv. 2 Lsc)
1Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse. b) riunioni 2Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell’orario di lezione; esse possono essere indette a partire dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano. 3Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti. L’assemblea dei genitori (art. 41 e 42 Lsc)
1I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea. 2La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto. 3Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.
1L’assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato: a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;70 b) dagli ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali.71 2Tutti i detentori dell’autorità parentale hanno diritto di voto. Il consiglio d’istituto (art. 26 Lsc)
1Il consiglio d’istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti: a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell’assemblea dei genitori e dell’assemblea degli allievi;72 b) nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell’assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione o della direzione di istituto.73 2Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.
I compiti assegnati al consiglio d’istituto sono definiti dall’art. 26 della legge.
I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.
1Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l’istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro. 69 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 70 Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369. 71 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 72 Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369. 73 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 74 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 2Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell’istituto vi fa parte di diritto. 3Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri. 4I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.
1Nella prima seduta dell’anno scolastico il consiglio d’istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili. 2Di ogni seduta viene redatto un verbale.
1Il consiglio d’istituto è convocato dal presidente per iniziativa: a) del presidente stesso; b) del consiglio di direzione; c) di un terzo dei suoi membri; d) del Dipartimento. 2La prima seduta dell’anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione. Disposizioni comuni
1Le disposizioni comuni indicate all’art. 44 della legge valgono per i seguenti organi: a) assemblea degli allievi; b) assemblea dei genitori; c) consiglio d’istituto. 2La possibilità di riconvocarsi secondo l’art. 44 lett. c) della legge vale solo per l’assemblea dei genitori.
…76 Capitolo sesto Regolamento degli istituti Regolamento interno
Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno, preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati. TITOLO III Insegnamento privato Lingua d’insegnamento
1La lingua di insegnamento nelle scuole dell’obbligo private è l’italiano. 2Il Dipartimento può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua secondo i seguenti parametri massimi: a) alla scuola dell’infanzia alcune attività ludiche in francese, tedesco o inglese, ma al massimo per 1/6 dell’orario settimanale; 75 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 76 Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003, 77 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 78 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2005, 13; BU 2014, 340. b) alla scuola elementare insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 1/3 dell’orario settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/4 dell’orario settimanale; c) alla scuola media insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 2/3 dell’orario settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/2 dell’orario settimanale. 3L’autorizzazione di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concessa su istanza motivata corredata dall’indicazione: a) della scelta della seconda lingua di insegnamento; b) di una descrizione qualitativa e quantitativa della parte di insegnamento che verrebbe impartito nella seconda lingua; c) dell’indicazione dei docenti incaricati dell’insegnamento nella seconda lingua, comprese le loro competenze linguistiche. 4L’autorizzazione ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata; il Dipartimento decide anche sulla sua eventuale limitazione o sulla sua revoca. 5È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento. Deroga temporanea all’insegnamento in italiano (art. 80 cpv. 3 LSc) Art. 73a79 1La deroga prevista dall’art. 80 cpv. 3 della legge è concessa annualmente dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente in Ticino e dopo il primo anno può essere rinnovata al massimo per cinque anni. 2Durante tale periodo agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento deve essere impartito in lingua italiana almeno nella misura di 1/5 dell’orario settimanale. 3Dopo il quinto rinnovo la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d’obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata nella quale l’insegnamento sia impartito giusta l’art. 73. 4L’istanza di richiesta della prima deroga deve essere inoltrata al Dipartimento dai genitori dell’allievo mediante l’apposito modulo non più tardi di un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico o di due mesi dopo il trasferimento in Ticino, mentre l’istanza di rinnovo della richiesta di deroga va inoltrata entro il 31 luglio precedente il nuovo anno scolastico. 5Nell’istanza i genitori devono motivare la loro richiesta dimostrando la loro intenzione di risiedere solo temporaneamente nel Cantone e quali siano i bisogni dell’allievo che renderebbero necessaria la deroga. 6È riservata l’applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge. Apertura ed esercizio di scuole private Art. 73b80 1L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un’istanza motivata distinta per grado scolastico.81 2Per le scuole dell’obbligo l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere: a) la descrizione del progetto pedagogico che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge, comprensiva di piano di studio, orari, organizzazione della scuola e sistema di valutazione. Per le scuole parificate il piano di studio è quello approvato dal Consiglio di Stato per le scuole pubbliche; gli orari, l’organizzazione della scuola e il sistema di valutazione devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche; b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine; c) un documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario giudiziale svizzero del direttore, dei membri della direzione, dei docenti; per le persone straniere, svizzere residenti all’estero e per persone residenti in Svizzera da meno di cinque anni è necessario presentare anche l’estratto del casellario giudiziale del paese di ultima residenza. La validità di tutti gli estratti dei casellari è di sei mesi dalla data del rilascio. d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti, nonché la materia insegnata; per le scuole parificate i titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche. In via subordinata, per le scuole elementari è possibile assumere un docente di materia per la lingua francese che disponga di una certificazione riconosciuta livello B2 secondo la Scala globale del Portfolio europeo delle lingue. e) un’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.82 79 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340. 80 Art. introdotto dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166. 81 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252. 82 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252. 3Per le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere: a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere adeguato a preparare gli studenti all’ottenimento del titolo, comprensiva di piano di studi, orari, organizzazione della scuola; b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine; c) un documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario giudiziale svizzero del direttore, dei membri della direzione, dei docenti; per le persone straniere, svizzere residenti all’estero e per persone residenti in Svizzera da meno di cinque anni è necessario presentare anche l’estratto del casellario giudiziale del paese di ultima residenza. La validità di tutti gli estratti dei casellari è di sei mesi dalla data del rilascio; d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti, nonché la materia insegnata; e) un’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.83 3bisLe scuole medie superiori preparatorie alla maturità private che intendono preparare gli studenti ad una maturità estera possono essere autorizzate all’apertura e all’esercizio solo a condizione che il loro progetto pedagogico sia congruente con l’iter formativo estero che porta al conseguimento della maturità estera. Il Dipartimento può richiedere tutta la documentazione necessaria per una verifica in tal senso e, se del caso, porre condizioni adeguate a garantire la qualità della formazione.84 4La decisione sul rilascio dell’autorizzazione all’apertura e sulla sua revoca è decisa dal Dipartimento.85 4bisLa decisione sul rilascio all’autorizzazione all’esercizio, che ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al Dipartimento; la procedura di rinnovo è semplificata per le scuole per le quali il progetto pedagogico non cambia.86 5È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento. Termini per l’inoltro dell’istanza e pubblicità Art. 73c87 1L’istanza di cui all’art. 73b contenente il progetto pedagogico, il piano finanziario ed i documenti inerenti alle persone incaricate della direzione dell’ente deve essere inoltrata al Dipartimento entro il 31 ottobre. Entro il 30 aprile dell’anno successivo l’istanza dovrà essere completata con tutti i documenti necessari ai vari ordini di scuola, secondo la lista fornita dal Dipartimento, con un termine ultimo del 1° luglio per la consegna dei dossier definitivi dei docenti e dell’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità. L’autorità competente potrà chiedere in ogni momento un ulteriore complemento della documentazione presentata. 2Per i rinnovi di autorizzazione la documentazione necessaria deve essere inviata entro il 30 aprile con un termine ultimo del 1° luglio per la consegna dei dossier definitivi dei docenti. 3La pubblicità sull’apertura e sul rinnovo dell’autorizzazione non deve essere ingannevole. Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate
1Nell’ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti. 2La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.89 83 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252; precedente modifica: BU 2020, 124. 84 Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124. 85 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2019, 244. 86 Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124. 87 Art. introdotto dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252. 88 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282. 89 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124. 3Il Dipartimento vigila anche affinché nell’esercizio dell’attività scolastica le scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all’insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all’organizzazione dell’anno scolastico. 4La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private. Vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate
1Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti. 2La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.91
Il Dipartimento pubblica annualmente l’elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie parificate e non parificate. Vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private
1Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti. 2La vigilanza è di regola esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi, degli iscritti agli esami di maturità e dei promossi.
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…95 Passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate