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Regolamento della legge della scuola

Ticino · 400.110 · regulation

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Contents: 88 provisions
  1. Art. 1 (art. 8 Lsc)
  2. Art. 2 a) proposte
  3. Art. 3 b) presentazione e preavviso
  4. Art. 4 c) contenuto ed eccezioni
  5. Art. 5 d) rapporto descrittivo e annuale
  6. Art. 6 e) revoca
  7. Art. 7
  8. Art. 8 (art. 27 cpv. 1 Lsc)
  9. Art. 9 a) compiti
  10. Art. 10 b) requisiti
  11. Art. 11 c) onere d’insegnamento
  12. Art. 12 d) rientro nell’insegnamento
  13. Art. 13 a) compiti
  14. Art. 14 b) requisiti
  15. Art. 15 c) riduzione d’orario
  16. Art. 16 d) numero dei vicedirettori
  17. Art. 17 a) designazione
  18. Art. 18 b) numero dei membri
  19. Art. 19 c) riduzione d’orario
  20. Art. 20 Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Base di calcolo
  23. Art. 23 a) compiti
  24. Art. 24 a) membri del collegio
  25. Art. 25 b) compiti
  26. Art. 26 c) presidenza
  27. Art. 27 d) riunioni
  28. Art. 28 e) partecipazione delle altre componenti alle sedute
  29. Art. 29 f) convocazione
  30. Art. 30 g) quorum
  31. Art. 31 h) deliberazioni e verbale
  32. Art. 32 (art. 24 Lsc)
  33. Art. 33
  34. Art. 34 a) compiti
  35. Art. 35 b) vigilanza e consulenza
  36. Art. 36 c) attività educative e insegnamento
  37. Art. 37 d) requisiti
  38. Art. 38 e) onere di lavoro
  39. Art. 39 a) compiti
  40. Art. 40
  41. Art. 41 d) numero dei vicedirettori
  42. Art. 42 a) istituzione del consiglio di direzione
  43. Art. 43 b) designazione
  44. Art. 44 d) numero dei membri
  45. Art. 45 e) riduzione dell’onere d’insegnamento
  46. Art. 46 f) sostituzione, orario e termine del mandato
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Il collegio dei docenti
  50. Art. 50 …60
  51. Art. 51 a) composizione
  52. Art. 52 b) compiti
  53. Art. 53 c) riunioni
  54. Art. 54 d) partecipazione
  55. Art. 55 e) modalità di funzionamento
  56. Art. 56 f) decisioni sulla promozione degli allievi
  57. Art. 57 a) attribuzione
  58. Art. 58 b) compiti
  59. Art. 59 (art. 10 cpv. 2 lett. c Lsc)
  60. Art. 60 a) costituzione e riunioni
  61. Art. 61
  62. Art. 62 a) scopo
  63. Art. 63 a) costituzione e riunioni
  64. Art. 64 b) regolamento
  65. Art. 65 a) Istituzione
  66. Art. 66 b) compiti
  67. Art. 67 c) modalità di elezione
  68. Art. 68 d) rappresentanti dei comuni
  69. Art. 69 e) modalità di funzionamento
  70. Art. 70 f) convocazione
  71. Art. 71 (art. 44 Lsc)
  72. Art. 71a
  73. Art. 72 (art. 24 cpv. 7 Lsc)
  74. Art. 73 (art. 80 cpv. 2 e 3 Lsc)
  75. Art. 74 (art. 82, 83 e 96 Lsc)
  76. Art. 75 (art. 82 e 85 Lsc)
  77. Art. 76 Elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie
  78. Art. 77 (art. 86 Lsc)
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80 (art. 85 cpv. 2 Lsc)
  82. Art. 81
  83. Art. 82 a) campo di applicazione
  84. Art. 83 (art. 96 cpv. 2 Lsc)
  85. Art. 84 (art. 92 Lsc)
  86. Art. 85 Evasione dei ricorsi
  87. Art. 90 Disposizioni transitorie e finali
  88. Art. 91 Pubblicazione ed entrata in vigore

88 provisions

Art. 1 (art. 8 Lsc)

1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del presente regolamento. 2Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono: a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale; b) con il termine sezioni dell’insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali, la Sezione dell’insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione dell’insegnamento medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione sanitaria e sociale e l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione.4 Competenze decisionali in materia finanziaria Art. 1a5 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: a) al caposezione o al responsabile CRB fino a fr. 10’000.–;6 b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.- e fino a fr. 30’000.–; c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–; d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–. Obbligo scolastico e formativo Art. 1b7 Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie e l’obbligo formativo sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione. Ammissione alle scuole cantonali a) condizioni del domicilio Art. 1c8 1Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è richiesta l’attestazione del Comune di domicilio. 1 Titolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003, 2 Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594. 3 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 4 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462. 5 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340. 6 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462. 7 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340 e 594. 8 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340. 2È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri. 3Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle ragioni invocate e commisurandole con l’aggravio che ne deriva all’istituto scolastico; per gli stranieri è inoltre necessaria l’autorizzazione come al cpv. 2. 4L’ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato. b) tasse9 (art. 4 e 7 cpv. 1bis Lsc) Art. 1d10 1Per l’ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente: a) scuola media fr. 8’250.–; b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 16’500.–; c) scuole speciali fr. 48’400.–; d) scuole dell’infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.11 2Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi. 3La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti nell’ambito di scambi scolastici; nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, qualora il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner, la tassa non è percepita per gli allievi del Cantone partner che frequentano la scuola per un anno al massimo.12 Collaborazioni con altre scuole Art. 1e13 Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell’interesse degli allievi e del sistema scolastico. Programmi e piani di studio delle scuole professionali Art. 1f14 L’approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non previsto da norme federali, compete al Dipartimento. Innovazioni e sperimentazioni (art. 13 Lsc)

Art. 2 a) proposte

1Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti. 2Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.16

Art. 3 b) presentazione e preavviso

1Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo progetto. 9 Nota marginale modificata dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2014, 340. 10 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 2014, 53 e 340. 11 Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348. 12 Cpv. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166. 13 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340. 14 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340. 15 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282. 16 Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. 17 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 2Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli organi di conduzione degli istituti interessati.

Art. 4 c) contenuto ed eccezioni

1Le proposte devono indicare: a) i motivi che stanno alla base del progetto; b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi; c) i destinatari; d) i modi e le tecniche di attuazione; e) i tempi di realizzazione; f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi; g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione; h) le forme di assistenza richieste; i) le modalità di verifica e di valutazione; l) le prospettive di estensione o di generalizzazione; m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.; n) il nominativo dei responsabili. 2L’obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l’attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.

Art. 5 d) rapporto descrittivo e annuale

Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all’autorità o all’organo che l’ha autorizzata.

Art. 6 e) revoca

Un’eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell’anno scolastico. Concessione deroga temporanea Art. 6a18 La concessione della deroga temporanea prevista dall’art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge spetta alle Divisioni. Eccezioni al mercoledì pomeriggio Art. 6b19 La concessione delle eccezioni previste dall’art. 15 cpv. 6 della legge spetta alle rispettive sezioni dell’insegnamento e della formazione; è data facoltà di reclamo alla sezione che ha concesso l’eccezione. Comprensori di frequenza Art. 6c20 La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall’art. 16 della legge spetta al Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

Art. 7

…21 TITOLO II Organi degli istituti scolastici Capitolo primo Organi di conduzione degli istituti cantonali Composizione

Art. 8 (art. 27 cpv. 1 Lsc)

La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall’art. 27 cpv. 1 della legge. 18 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 19 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340. 20 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 21 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 22 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. Il direttore (art. 28 e 29 Lsc)

Art. 9 a) compiti

1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 29 della legge.23 2L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda: a) l’insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali; b) i rapporti fra le componenti dell’istituto; c) la partecipazione alla vita dell’istituto; d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.24 3Per quanto riguarda l’insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il direttore: a) assicura contributi e verifiche all’attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali; b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti; c) richiede all’occorrenza l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall’art. 11 della legge.25

Art. 10 b) requisiti

1Il direttore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e nell’ordine della scuola che dirige, dell’abilitazione all’insegnamento, di regola di un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti. 2In difetto dell’abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.

Art. 11 c) onere d’insegnamento

1L’onere d’insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali. 2Il Dipartimento può concedere l’esonero per ragioni attinenti alla situazione dell’istituto o per l’esecuzione di compiti speciali.

Art. 12 d) rientro nell’insegnamento

Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l’insegnamento nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto. Il vicedirettore (art. 28 e 29 Lsc)

Art. 13 a) compiti

Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

Art. 14 b) requisiti

1Il vicedirettore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e nell’ordine di scuola in cui opera, dell’abilitazione all’insegnamento e, di regola, di un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni. 2In difetto dell’abilitazione all’insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.

Art. 15 c) riduzione d’orario

1La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 5 ore-lezione oltre a un’ora-lezione ogni 65 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 12 ore-lezione. 2La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 16 ore-lezione. 3La riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento per i vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20. 4Le modalità di rientro nell’insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore. 23 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 24 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345. 25 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 26 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2007, 695; BU 2016, 346.

Art. 16 d) numero dei vicedirettori

1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha un vicedirettore. 2Il numero dei vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20. Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti (art. 34 Lsc)

Art. 17 a) designazione

1Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato. 2I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata. 3L’attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev’essere equivalente ad almeno 3/4 dell’onere d’insegnamento a orario completo.

Art. 18 b) numero dei membri

1Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha due membri del consiglio di direzione eletti dai docenti. 2Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.

Art. 19 c) riduzione d’orario

1La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 2 ore-lezione oltre a un’oralezione ogni 68 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 9 ore-lezione. 2La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 8 ore-lezione. 3La riduzione dell’orario settimanale per i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20. 4Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata all’inizio dello stesso, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.31

Art. 20 Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio

1Gli istituti del settore postobbligatorio dispongono di una dotazione oraria di direzione che comprende le riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei direttori, vicedirettori, dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11. 2La dotazione oraria di direzione è di 25 ore-lezione di base per ogni istituto; oltre alla dotazione di base il Dipartimento attribuisce ad ogni singolo istituto secondo le necessità un numero di ore pari ad un massimo complessivo di 36 ore-lezione per ogni istituto dell’intero settore postobbligatorio. 3La dotazione oraria di direzione viene definita dal Dipartimento ogni due anni, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo quadriennio. 4Nel caso di istituti o centri professionali con esigenze particolari, il Dipartimento può derogare ai parametri indicati ai capoversi 2 e 3. Ripartizione delle riduzioni d’orario 27 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2016, 346. 28 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190. 29 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190. 30 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190. 31 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329. 32 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007, 695. Art. 20a33 1Nel contesto definito dalle disposizioni precedenti, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo biennio, i consigli di direzione degli istituti del settore postobbligatorio decidono, con l’avvallo della Divisione competente, la ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento tra i vicedirettori e i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11. 2Analogamente a quanto previsto al cpv. 1, i consigli di direzione delle scuole medie e delle scuole speciali possono decidere, con l’avvallo della Divisione della scuola, una diversa ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti. Conversione delle risorse Art. 20b34 1Il consiglio di direzione può chiedere alla Divisione di convertire delle ore-lezione attribuite ai vicedirettori e ai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti in ore lavorative del personale amministrativo con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato. 2La conversione non genera costi supplementari ed è stabilita a tempo determinato; per determinare il grado di assunzione del personale amministrativo di cui al cpv. 1 fa stato l’onere finanziario delle ore-lezione convertite secondo modalità definite dal Dipartimento. 3Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d’incarico previsto dall’art. 15 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 21

…35

Art. 22 Base di calcolo

Richiamato l’art. 9 del regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018, la durata effettiva dell’attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola in base a una normativa stabilita dal Dipartimento. Il consiglio di direzione (art. 35 Lsc)

Art. 23 a) compiti

1I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall’art. 35 della legge.37 2La ripartizione dei compiti all’interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso. b) riunioni e verbali 3Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana. 4Di ogni seduta viene tenuto un verbale. Il collegio dei docenti (art. 36 e 37 Lsc)

Art. 24 a) membri del collegio

1I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio. 2Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano in più sedi, il Dipartimento definisce l’istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti. 3I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell’istituto, come pure i docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni d’insegnamento. 4Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti. 33 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007, 695. 34 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190. 35 Art. abrogato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329. 36 Art. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329. 37 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 38 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

Art. 25 b) compiti

I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall’art. 37 della legge. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento interno dell’istituto.

Art. 26 c) presidenza

1Il collegio dei docenti designa all’inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario. 2Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione.

Art. 27 d) riunioni

1Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno. 2La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio. 3Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe.40

Art. 28 e) partecipazione delle altre componenti alle sedute

Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell’istituto.

Art. 29 f) convocazione

1Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente. 2La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.

Art. 30 g) quorum

1Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. 2In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.

Art. 31 h) deliberazioni e verbale

1Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’elenco delle trattande; in casi urgenti, all’inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti. 2Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell’istituto. 3A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto. 4Di ogni seduta viene steso un verbale. Istituti di scuola speciale

Art. 32 (art. 24 Lsc)

Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017. Capitolo secondo Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell’infanzia e della scuola elementare Composizione e finanziamento42 (art. 27 Lsc) 39 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 40 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340. 41 Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340. 42 Nota marginale modificata dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.

Art. 33

1La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all’art. 27 cpv. 3 e 4 della legge.43 2I relativi oneri sono interamente a carico dell’autorità di nomina. Il direttore (art. 30 e 31 Lsc)

Art. 34 a) compiti

1I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 31 della legge; negli istituti dove non esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall’art. 35 della legge.44 2Il direttore inoltre: a) coordina l’organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;45 b) coordina l’utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.

Art. 35 b) vigilanza e consulenza

L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda: a) le attività educative e l’insegnamento; b) i rapporti con gli allievi e i genitori; c) la vita dell’istituto; d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.46

Art. 36 c) attività educative e insegnamento

Per quanto riguarda le attività educative e l’insegnamento, il direttore: a) collabora con l’ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce sulla base delle indicazioni cantonali;47 b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti; c) richiede, all’occorrenza, l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall’art. 11 della legge.48

Art. 37 d) requisiti

1Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un’abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia.49 2Egli deve inoltre possedere, di regola, un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

Art. 38 e) onere di lavoro

1Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo. 2In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie speciali nell’istituto di cui è direttore.51 Il vicedirettore (art. 30 e 31 Lsc)

Art. 39 a) compiti

Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità. b) requisiti 43 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 44 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 45 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286. 46 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345. 47 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 48 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 49 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001, 370. 50 Disposizione transitoria: L’Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all’art. 38 cpv. 2 per il solo anno scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286. 51 Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

Art. 40

1Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 37 cpv. 1 del presente regolamento. c) onere di lavoro 2Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall’autorità di nomina.52 3Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.53

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