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Regolamento della legge della scuola

Ticino · 400.110 · regulation

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Contents: 88 provisions
  1. Art. 1 (art. 8 Lsc)
  2. Art. 2 a) proposte
  3. Art. 3 b) presentazione e preavviso
  4. Art. 4 c) contenuto ed eccezioni
  5. Art. 5 d) rapporto descrittivo e annuale
  6. Art. 6 e) revoca
  7. Art. 7
  8. Art. 8 (art. 27 cpv. 1 Lsc)
  9. Art. 9 a) compiti
  10. Art. 10 b) requisiti
  11. Art. 11 c) onere d’insegnamento
  12. Art. 12 d) rientro nell’insegnamento
  13. Art. 13 a) compiti
  14. Art. 14 b) requisiti
  15. Art. 15 c) riduzione d’orario
  16. Art. 16 d) numero dei vicedirettori
  17. Art. 17 a) designazione
  18. Art. 18 b) numero dei membri
  19. Art. 19 c) riduzione d’orario
  20. Art. 20 Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Base di calcolo
  23. Art. 23 a) compiti
  24. Art. 24 a) membri del collegio
  25. Art. 25 b) compiti
  26. Art. 26 c) presidenza
  27. Art. 27 d) riunioni
  28. Art. 28 e) partecipazione delle altre componenti alle sedute
  29. Art. 29 f) convocazione
  30. Art. 30 g) quorum
  31. Art. 31 h) deliberazioni e verbale
  32. Art. 32 (art. 24 Lsc)
  33. Art. 33
  34. Art. 34 a) compiti
  35. Art. 35 b) vigilanza e consulenza
  36. Art. 36 c) attività educative e insegnamento
  37. Art. 37 d) requisiti
  38. Art. 38 e) onere di lavoro
  39. Art. 39 a) compiti
  40. Art. 40
  41. Art. 41 d) numero dei vicedirettori
  42. Art. 42 a) istituzione del consiglio di direzione
  43. Art. 43 b) designazione
  44. Art. 44 d) numero dei membri
  45. Art. 45 e) riduzione dell’onere d’insegnamento
  46. Art. 46 f) sostituzione, orario e termine del mandato
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Il collegio dei docenti
  50. Art. 50 …60
  51. Art. 51 a) composizione
  52. Art. 52 b) compiti
  53. Art. 53 c) riunioni
  54. Art. 54 d) partecipazione
  55. Art. 55 e) modalità di funzionamento
  56. Art. 56 f) decisioni sulla promozione degli allievi
  57. Art. 57 a) attribuzione
  58. Art. 58 b) compiti
  59. Art. 59 (art. 10 cpv. 2 lett. c Lsc)
  60. Art. 60 a) costituzione e riunioni
  61. Art. 61
  62. Art. 62 a) scopo
  63. Art. 63 a) costituzione e riunioni
  64. Art. 64 b) regolamento
  65. Art. 65 a) Istituzione
  66. Art. 66 b) compiti
  67. Art. 67 c) modalità di elezione
  68. Art. 68 d) rappresentanti dei comuni
  69. Art. 69 e) modalità di funzionamento
  70. Art. 70 f) convocazione
  71. Art. 71 (art. 44 Lsc)
  72. Art. 71a
  73. Art. 72 (art. 24 cpv. 7 Lsc)
  74. Art. 73 (art. 80 cpv. 2 e 3 Lsc)
  75. Art. 74 (art. 82, 83 e 96 Lsc)
  76. Art. 75 (art. 82 e 85 Lsc)
  77. Art. 76 Elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie
  78. Art. 77 (art. 86 Lsc)
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80 (art. 85 cpv. 2 Lsc)
  82. Art. 81
  83. Art. 82 a) campo di applicazione
  84. Art. 83 (art. 96 cpv. 2 Lsc)
  85. Art. 84 (art. 92 Lsc)
  86. Art. 85 Evasione dei ricorsi
  87. Art. 90 Disposizioni transitorie e finali
  88. Art. 91 Pubblicazione ed entrata in vigore

88 provisions

Art. 80 (art. 85 cpv. 2 Lsc)

1Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento. 2…97 3Le prove di accertamento sono organizzate dagli ispettorati tramite le direzioni di istituto per le scuole dell’infanzia e elementari, rispettivamente dalle direzioni di istituto per le scuole medie, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.98 Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche (art. 85 cpv. 3 e 86 cpv. 4 Lsc) 90 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282. 91 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124. 92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286: precedente modifica: BU 2012, 282. 93 Art. reintrodotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedenti modifiche: BU 2003, 417; BU 2012, 282; BU 2015, 199. 94 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedenti modifiche: BU 1994, 77; BU 2002, 76; BU 2003, 369. 95 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417. 96 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282; BU 2014, 340. 97 Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54. 98 Cpv. modificato dal R 21.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 309.

Art. 81

Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione in base a quanto previsto dal regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016. Insegnamento presso le famiglie Art. 81a100 La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione. Tasse Art. 81abis101 1Per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione e per le altre incombenze sono dovute le seguenti tasse: a) 3’000 franchi per autorizzazione all’apertura e/o all’esercizio di una scuola privata di un solo ordine scolastico; b) 1’500 franchi per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una scuola privata di un solo ordine scolastico; c) 500 franchi per analisi di istanze supplementari; d) 800 franchi per la revoca o la limitazione di un’autorizzazione di cui alle lett. a) e b); e) 200 franchi per la concessione di una deroga giusta l’art. 73a e per il suo rinnovo; f) da 200 a 1’000 franchi per un’ispezione straordinaria giustificata da concreti indizi di anomalie.102 2Per le tasse di cui al cpv. 1 lett. a), b), d) ed e) è possibile chiedere l’anticipo da parte dell’istante dell’importo minimo; in questo caso l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento dell’anticipo.103 Contravvenzioni (art. 91 LSc) Art. 81ater104 Le contravvenzioni sono perseguite dalla Sezione amministrativa del DECS. TITOLO IV Banca dati scolastica105 Competenze Art. 81b106 1Il Centro di competenze GAGI (di seguito centro GAGI) è l’organo responsabile della banca dati GAGI di cui agli art. 91a e segg. della legge. Esso decide le modalità di elaborazione dei dati, decide e gestisce i diritti di accesso tenendo conto in particolare delle necessità degli utenti per l’esecuzione di specifici compiti legali, assicura il controllo dell’uso da parte degli utenti autorizzati e garantisce la sicurezza dei dati adottando le opportune misure tecniche. 2Il Dipartimento è l’autorità di vigilanza sull’attività del centro GAGI. Immissione e catalogo dei dati Art. 81c107 1Tutti gli istituti scolastici della scuola pubblica aggiornano costantemente i dati dei loro allievi nella banca dati GAGI. 2Gli istituti privati possono chiedere di usare la banca dati GAGI presentando un’istanza al centro GAGI, che decide positivamente se sono garantiti gli standard validi per gli istituti della scuola pubblica. 3I dati sono di proprietà del Cantone. 4La registrazione inerente ad ogni allievo contiene i seguenti dati: 99 Art. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003, 100 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 101 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2020, 124. 102 Cpv. modificato dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252. 103 Cpv. modificato dal R 23.2.2022; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 53. 104 Art. introdotto dal R 5.8.2026; in vigore dal 7.8.2026 - BU 2026, 252. 105 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. 106 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. 107 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. a) cognome e nome; b) data di nascita; c) sesso; d) numero AVS; e) nazionalità; f) attinenza; g) luogo e indirizzo di domicilio; h) lingua madre e altre lingue conosciute; i) madre (cognome, nome, data di nascita, professione); j) padre (cognome, nome, data di nascita, professione); k) autorità parentale; l) datore di lavoro e contratto se apprendista; m) numero fratelli/sorelle; n) paese e luogo di nascita se nato/a all’estero; o) data di entrata in Svizzera se straniero/a; p) permesso se straniero/a (tipo, data di rilascio, data scadenza); q) identificativo per le statistiche federali della formazione; r) fotografia; s) codice SBT; t) tutti i dati scolastici, segnatamente inerenti ad iscrizioni, ammissioni, orientamento scolastico e professionale, stage, servizi attivati, dispense, esoneri, percorso scolastico, assenze, giudizi, pagelle, promozioni, titoli, trasporti, sanzioni scolastiche, eventuali dati medici per accesso alle scuole sanitarie; u) tutti i dati concernenti le attività inerenti al rispetto dell’obbligo formativo tra quelle previste dall’art. 2a cpv. 2 del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.108 5Oltre ai dati elencati al cpv. 4, per l’adempimento dei loro compiti legali, gli istituti, il Servizio dell’educazione precoce speciale e il Servizio di sostegno pedagogico possono raccogliere anche i seguenti dati dell’allievo: a) rappresentante legale (tutore, curatore); b) ente di accoglienza; c) malattie, allergie e/o disabilità; d) medico/i da allertare se necessario, altri operatori o professionisti significativi; e) assicurazioni e/o cassa malattia; f) riconoscimenti o prestazioni dell’assicurazione invalidità; g) tappe dello sviluppo; h) anamnesi, diagnosi, piano terapeutico; i) medicamenti ed eventuali ospedalizzazioni; j) disturbi comportamentali, di autoregolazione, di adattamento, dello sviluppo o di apprendimento, disfunzioni cognitive e altre tipologie di difficoltà o disturbo; k) svantaggi socio-economico-culturali; l) problematiche inerenti ai genitori; m) scolarizzazione pregressa irregolare o insufficiente. 6Nel singolo caso possono essere elaborati altri dati personali, se ciò è necessario per l’adempimento di specifici compiti legali. Mancato rispetto dell’obbligo scolastico e formativo Art. 81cbis109 1La banca dati GAGI segnala al servizio designato dal Dipartimento se un allievo fino ai quindici anni di età non risulta iscritto ad una scuola. 2Parimenti essa segnala se un minorenne tra i quindici anni e la maggiore età non sta frequentando una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, un pretirocinio, oppure un’attività formativa tra quelle previste all’art. 2 lett. a) e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014. Diritti di immissione e di richiamo Art. 81d110 1Il centro GAGI gestisce l’elenco delle persone che per funzione hanno un diritto personale all’immissione dei dati nella banca dati GAGI, dei dati che queste persone possono 108 Lett. introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174. 109 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174. 110 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. inserire o modificare, rispettivamente delle persone che hanno un diritto a richiamare dei dati e a vederli. L’autorità di vigilanza è regolarmente informata. 2Su istanza il centro GAGI può eccezionalmente estrarre per conto terzi dei dati dalla banca dati GAGI nella misura in cui: a) la richiesta avviene a seguito di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici; b) la richiesta è limitata ai dati necessari a svolgere o adempiere allo scopo; c) viene garantita l’anonimità dei dati. 3L’istanza di cui al cpv. 2 deve contenere: a) le indicazioni sul richiedente; b) i dati richiesti; c) la prova dell’esistenza di una base legale o di un compito legale o di un interesse legittimo; d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati. Diritto alle informazioni e agli estratti Art. 81e111 I genitori dell’allievo minorenne e l’allievo maggiorenne hanno il diritto di ottenere dall’autorità di vigilanza su semplice richiesta scritta qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che concerne i dati personali dell’allievo. TITOLO V Procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche112 Capitolo primo Generalità Ricorso contro le valutazioni scolastiche (art. 96 Lsc)

Art. 82 a) campo di applicazione

1Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate. 2Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d’esame. b) autorità di ricorso (art. 11 e 27 Lsc) 3Il ricorso è proponibile: a) all’ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell’infanzia ed elementare;113 b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;114 c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.115 Capitolo secondo Ricorsi in prima istanza Ricorsi all’ispettorato e alla direzione di istituto116

Art. 83 (art. 96 cpv. 2 Lsc)

1Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali. 2…117 3…118 Ricevibilità e irricevibilità

Art. 84 (art. 92 Lsc)

1I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato. 2Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall’art. 92 Lsc. 111 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. 112 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. 113 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009, 309; BU 2012, 282; BU 2014, 340. 114 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 115 Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309. 116 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 117 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118. 118 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Art. 85 Evasione dei ricorsi

1I ricorsi sono trasmessi d’ufficio per decisione all’autorità competente secondo la legge (ispettorato o direzione di istituto).120 2L’ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.121 3Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l’urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell’allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe. 4La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.122 Art. 86-87 ...123 Capitolo terzo …124 Art. 88-89 …125 TITOLO VI126

Art. 90 Disposizioni transitorie e finali

…127

Art. 91 Pubblicazione ed entrata in vigore

1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione. 2Con l’entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisione governative anteriori al presente regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta. Pubblicato nel BU 1992, 177. Norma transitoria della modifica del 26 giugno 2019 Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 4 tutte le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di scuole private scadono il 31 luglio 2020. Rimane riservata la facoltà del Dipartimento di prorogarle per un massimo di due anni e del beneficiario di richiederne il rinnovo. BU 2019, 244. Norma transitoria della modifica dell’8 marzo 2020 Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 2, 3, 3bis, 4 e 4bis tutti i rinnovi delle autorizzazioni precedenti sono trattati la prima volta come autorizzazioni all’apertura e all’esercizio. BU 2020, 124. 119 Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303. 120 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 121 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340. 122 Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309. 123 Art. abrogati dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303. 124 Capitolo abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118. 125 Art. abrogati dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009, 309. 126 Titolo introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341. 127 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

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