Campo di applicazione
1 Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutte le
collaboratrici e a tutti i collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali.
2 Le denominazioni professionali utilizzate nel presente Regolamento si
intendono al maschile e al femminile.
CAPITOLO 2
Politica del Personale
L'Ente promuove la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi; a tale
scopo:
a. attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi;
b. valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli
obiettivi che ha loro posto;
c. favorisce lo sviluppo professionale dei collaboratori;
d. rende attrattiva la funzione pubblica sul mercato del lavoro, così da
stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato.
1- 7
Politica del Personale
1 La politica del personale, definita dal Consiglio di amministrazione, è
subordinata prioritariamente al rispetto dei compiti istituzionali e si
realizza tramite l'impiego dei collaboratori in modo adeguato, economico
e socialmente responsabile.
2 Essa tende in particolare a:
a. considerare le esigenze dei collaboratori, promuovendo nel contempo
il loro sviluppo personale e professionale, la motivazione, il
coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;
b. favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei quadri;
c. garantire un trattamento salariale adeguato a tutti collaboratori;
d. assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;
e. garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro
integrazione;
f. garantire la protezione della personalità e della salute, nonché la
sicurezza dei collaboratori sul posto di lavoro;
g. favorire un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di lavoro;
h. incentivare l'offerta di posti di tirocinio e di formazione;
i. assicurare un'informazione adeguata ai collaboratori.
3 L'Ente favorisce l'impiego a tempo parziale e/o il lavoro ripartito (job
sharing), con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a
tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento
delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti).
CAPITOLO 3
Competenza per assunzioni
L'intera procedura compresa la decisione di assunzione, di tutto il personale
dell'Ente è di competenza della direzione, riservata la ratifica del Consiglio di
amministrazione. Fanno eccezione le decisioni di assunzione del direttore,
dei suoi diretti subordinati e dei capi, di esclusiva competenza del Consiglio
di amministrazione.
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TITOLO II
Costituzione del rapporto di impiego
CAPITOLO 1
Requisiti
1 I candidati alla nomina devono adempiere ai seguenti requisiti:
a. cittadinanza svizzera, riservata l'applicazione dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC);
b. condotta ineccepibile e documentata;
c. idoneità psicofisica alla funzione;
d. formazione, preparazione e attitudini idonee alla funzione da occupare
(mansionario).
2 In presenza di candidati con requisiti equivalenti, il domicilio a Lugano e la
conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle
istituzioni possono essere valutati quali titolo preferenziale per la nomina.
Modalità 1
1 La nomina dei collaboratori avviene mediante concorso pubblico esposto
agli albi del Comune di Lugano per un periodo di almeno 1 4 giorni e una
volta sul Foglio Ufficiale Cantonale.
2 Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna, l’autorità di nomina
può prescindere dalla pubblicazione del concorso pubblico. In questo
caso, deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri
collaboratori, il cui rapporto di impiego è regolato dagli art. 4 o 1 1 o –
purché conferito tramite concorso pubblico - da incarico ai sensi dell’art.
1 4.
3 Il capitolato di concorso indica la funzione, i requisiti, le mansioni di
questa ed i relativi documenti e certificati da produrre. La partecipazione
al concorso implica l’accettazione delle condizioni previste dal capitolato.
4 L’assunzione può essere subordinata all’esito di una visita eseguita dal
medico di fiducia dell’Ente che attesti l’idoneità psicofisica del candidato
allo svolgimento della funzione, come pure ad un eventuale esame
attitudinale.
5 Con la conferma della nomina il neoassunto riceve il mansionario e le
condizioni di stipendio.
Periodi di prova
1 Sono considerati periodo di prova il primo anno d'impiego e il primo anno
di assegnazione a nuova funzione.
2 Periodo di prova per prima nomina: durante questo periodo di prova, il
rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di
preavviso. Analogo diritto di disdetta spetta al collaboratore.
3 Periodo di prova per il primo anno di assegnazione a una nuova funzione:
per il collaboratore assegnato ad altra funzione esiste il periodo di prova
di un anno; durante questo periodo egli può essere trasferito al posto
precedentemente occupato, o in altro di analogo livello salariale al
precedente, esclusa, in questo caso, la facoltà di avvalersi della disdetta
prevista al cpv. 2.
4 Nei casi dubbi il periodo di prova può essere prolungato sino ad un
massimo di due anni.
Nomina a tempo parziale
1 L'Ente può procedere alla nomina di collaboratori a tempo parziale, a
condizione che il grado di occupazione non sia inferiore al 50% dell'orario
completo, che siano rispettati i doveri di servizio e che l'orario ridotto sia
compatibile con le esigenze del servizio.
Entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni possono essere concessi una
riduzione del grado di occupazione a collaboratori già nominati.
2 Stipendio e indennità saranno corrisposti proporzionalmente al grado di
occupazione.
Nullità e annullabilità della nomina
1 È nulla la nomina ottenuta con la frode o con l'inganno o sottacendo
elementi determinanti per la decisione.
2 È annullabile la nomina decisa a condizioni diverse da quelle stabilite dalla
legge, dal presente regolamento e dal capitolato di concorso.
CAPITOLO 2
Incarico
Sezione 1
Definizione
1 Mediante pubblico concorso l'Ente può assumere un candidato,
conferendogli un incarico per funzione stabile, qualora questi non
adempia ai requisiti richiesti dall'art. 6 cpv. 1 lett. a. o d. del presente
Regolamento; l'art. 6 cpv. 2 è applicabile per analogia.
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2 L'incarico per funzione stabile può essere conferito anche qualora
l'occupazione fosse inferiore al 50% dell'orario completo.
Trasformazione in nomina
1 Il Consiglio di amministrazione trasforma in nomina l'incarico per funzione
stabile quando si realizzano i requisiti mancanti al momento
dell'assuzione.
2 Il Consiglio di amministrazione, ritenuto l'adempimento dei requisiti di cui
all'art. 6 cpv. 1 lett. a., può procedere alla nomina dopo almeno cinque
anni di servizio ininterrotto, se constata che i requisiti mancanti previsti
dall'art. 6 cpv. 1 lett. d. sono compensati dall'esperienza acquisita.
3 I congedi non pagati parentali e per motivi familiari con un cumulo
complessivo fino a dodici mesi non interrompono il computo dei cinque
anni.
Sezione 2
Definizione
1 Il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega, la Direzione, può
procedere senza pubblico concorso all'assunzione di collaboratori per
funzioni istituite a titolo provvisorio o per le quali non si può garantire un
impiego duraturo, conferendo un incarico temporaneo di una durata
massima di un anno.
2 L'incarico temporaneo può essere rinnovato per un massimo di un
ulteriore anno.
Durata e modalità 2
1 La durata dell'incarico è definita dalla natura stessa dell'attività per la
quale si procede all'assunzione.
2 Se la funzione assume carattere permanente il Consiglio di
amministrazione o, nel caso di delega per l’assunzione, la Direzione, può
procedere alla nomina o al conferimento di un incarico per funzione
stabile, per il tramite di un concorso pubblico.
Tipologie
1 Altre assunzioni sono possibili nel rispetto del quadro legale di riferimento
o nell'ambito di progetti speciali promossi dall'Ente per favorire il lavoro,
la formazione o il reinserimento professionale. In questi casi, durata e
condizioni dell'impiego sono definite dal Consiglio di amministrazione.
2 In casi contingenti, onde garantire la funzionalità del servizio, si può
ricorrere al lavoro su chiamata.
3 Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono definite tramite
apposita regolamentazione.
TITOLO III
Doveri dei collaboratori
CAPITOLO 1
Settimana lavorativa
1 La settimana lavorativa è di cinque giorni, di regola dal lunedì al venerdì; il
sabato è giorno di riposo.
2 Sono riservate le disposizioni particolari stabilite per i settori nei quali il
lavoro è svolto a turni. Ai collaboratori di questi settori sono comunque
garantiti in media, in un anno civile, almeno due giorni di riposo ogni
settimana.
Orario di lavoro
1 La durata del lavoro è stabilita in 40 ore settimanali per tutti i
collaboratori.
2 Il Consiglio di amministrazione può, per singole categorie di collaboratori
e per speciali esigenze di servizio, derogare al cpv. 1 del presente articolo
e al cpv. 4 dell'articolo 63, riservate le disposizioni di leggi superiori
vincolanti.
3 Laddove possibile il Consiglio di amministrazione introduce l'orario
flessibile o orari differenziati compatibilmente con le esigenze di servizio e
le condizioni organizzative del lavoro.
4 Le modalità di gestione dell'orario flessibile sono disciplinate mediante
apposita regolamentazione.
5 L'orario di lavoro del Direttore è fondato sulla fiducia. Il Consiglio di
amministrazione ha facoltà di esternderlo ad altri funzionari dirigenti.
Prestazioni straordinarie 3
1 Tutti i collaboratori sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori orario
e oltre il normale orario di lavoro loro assegnato, quando necessità
contingenti o esigenze di supplenza di colleghi lo richiedano.
2 Sono considerate prestazioni straordinarie le ore che adempiono le
seguenti condizioni cumulative:
a. Superano il normale orario di lavoro;
b. Vengono effettuate fuori dall’orario di lavoro prestabilito o del turno
pianificato;
c. Sono ordinate o autorizzate dalla Direzione del servizio di impiego.
3 Le ore straordinarie svolte il sabato, nei giorni feriali tra le 20.00 e le
07.00, la domenica e nelle festività ufficiali riconosciute dal Cantone tra le
07.00 e le 20.00, danno diritto a un supplemento orario del 25%. Per le
ore svolte la domenica e nelle festività ufficiali, tra le 20.00 e le 07.00, il
supplemento orario è del 50%.
4 Le prestazioni straordinarie devono rivestire carattere eccezionale e le ore
svolte devono di regola essere recuperate in tempo libero, pari alle ore
effettuate maggiorate dai previsti supplementi.
5 Qualora, in casi estremi, il recupero di cui al pcv. 4 non fosse possibile, la
Direzione può concedere un indennizzo pari al compenso orario
maggiorato dai previsti supplementi. L’indennizzo può essere parziale o
totale.
6 Per il calcolo del compenso orario si applica la seguente formula:
(stipendio mensile al 1 00% x 1 2) / 2080. Determinante ai fini del
conteggio è la retribuzione mensile al momento del pagamento.
7 Per i collaboratori impiegati a tempo parziale che dovessero essere
chiamati a svolgere prestazioni straordinarie per un periodo prolungato e
pianificabile, la Direzione valuta un aumento temporaneo del grado di
occupazione.
8 Le ore svolte durante i giorni festivi, i giorni di riposo riconosciuti dal
Consiglio di Amministrazione, il sabato e la domenica sono straordinarie e
viene riconosciuto il supplemento secondo il cpv. 3, solo se vengono
svolte al di fuori dell’orario di lavoro prestabilito o del turno pianificato.
9 I collaboratori compresi nelle prime cinque fasce di funzioni (XVIII-XXII)
non hanno diritto al pagamento delle ore straordinarie, ma solo al
recupero in tempo libero.
Assenze per ragioni di salute
1 Il collaboratore deve, in caso di assenza per ragioni di salute, avvertire
immediatamente e mantenere informata la direzione. Se l'assenza è
superiore a tre giorni il collaboratore deve produrre immeditamente il
certificato medico. Il primo certificato medico d'inabilità lavorativa ha una
validità massima di 1 5 giorni (festivi compresi); utleriori certificati medici
inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30 giorni (festivi
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compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico
antecedente.
2 Dopo tre assenze per ragioni di salute di durata non superiore a tre giorni,
il collaboratore deve produrre un certificato medico per qualsiasi ulteriore
assenza che si verifichi nel corso dell’anno.
3 La Direzione può richiedere il certificato medico anche in caso di assenze
inferiori a tre giorni, se queste si ripetono con frequenza o per fondati
motivi.
4 Le uscite di casa devono essere autorizzate dal medico. È riservata la
facoltà della Direzione di far eseguire ogni necessario accertamento. In
caso di abuso l'assenza è considerata arbitraria.
5 La Direzione può ordinare visite di controllo per il tramite di un medico di
fiducia. Il rifiuto di dette richieste comporta la perdita dei diritti previsti
dagli articoli di cui al Capitolo 4 del Titolo IV.
6 Se a seguito di una visita di controllo il collaboratore non ottempera
all'ordine di riprendere il lavoro, è passibile di sanzioni disciplinari.
Assenze arbitrarie 4
1 Le assenze non autorizzate o non giustificate sono considerate arbitrarie.
2 La competenza a stabilire l'assenza arbitraria spetta al funzionario
dirigente in collaborazione con la Direzione, sentito il collaboratore.
3 Le assenze arbitrarie comportano la riduzione proporzionale dello
stipendio e, se del caso, delle vacanze.
4 Il Consiglio di amministrazione può inoltre pronunciare la disdetta se
l’assenza non viene giustificata dal collaboratore.
Malattia e infortunio durante le vacanze 5
1 Il collaboratore che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze è
tenuto ad annunciarlo immediatamente, trasmettendo il certificato medico
alla Direzione.
2 In caso di mancata immediata segnalazione o presentazione del certificato
medico l’assenza per malattia o infortunio è computata come vacanze.
3 Non sono considerati i casi di infortunio o di malattia che consentono al
collaboratore di muoversi liberamente o che comportano solo lievi
limitazioni, non tali da precludere il godimento delle vacanze.
4 Le vacanze interrompono il conteggio dei giorni di cumulo di malattia o di
infortunio. Pertanto i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono
computati quali giorni interi anche in caso di inabilità lavorativa parziale.
Supplenze 6
1 In caso di assenza, impedimento o soverchio lavoro, i collaboratori devono
supplirsi a vicenda senza ulteriore compenso.
2 Qualora un collaboratore ne supplisca un altro, assente per malattia,
infortunio o giustificati motivi, situato in una fascia di funzioni superiore e
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di maggior responsabilità ha diritto a partire dal trentunesimo giorno
consecutivo, se la Direzione ha ratificato la supplenza, di percepire
un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che
percepirebbe se fosse promosso nella funzione del supplito. Per le
funzioni che implicano un onere di supplenza il diritto all’indennità decorre
dal trentunesimo giorno se il titolare della funzione è stato supplito per un
periodo di almeno 60 giorni consecutivi.
3 Non si inizia il computo di un nuovo periodo se al termine della supplenza
di cui al cpv. 2 dovesse subentrare un’ulteriore interruzione per malattia,
infortunio o giustificati motivi entro un massimo di 30 giorni.
Modifica delle funzioni, mobilità interna, trasferimento e
assegnazione ad altra funzione
1 Il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega per l’assunzione, la
Direzione, allo scopo di promuovere la mobilità interna e l’acquisizione di
professionalità interdisciplinare, a dipendenza delle esigenze di lavoro può
modificare l’assegnazione ai vari settori dei collaboratori e/o le loro
mansioni senza lederne gli interessi economici e la dignità professionale. Il
collaboratore deve essere sentito.
2 In caso di trasferimento o di modifica delle mansioni su richiesta del
collaboratore, il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega per
l’assunzione, la Direzione, si riserva di stabilire uno stipendio commisurato
alla nuova funzione.
3 Qualora il collaboratore, durante la sua attività, si trovasse oppure si
dichiarasse nell’impossibilità di adempiere a tutti i compiti previsti dal
mansionario della sua funzione il Consiglio di amministrazione, se
sussistono le condizioni, può assegnarlo ad altra funzione con stipendio
conforme alla nuova attività, oppure, in caso di mancato accordo disdire il
rapporto di impiego ai sensi dell’art. 85.
4 La decisione di trasferimento deve essere motivata e comunicata
tempestivamente all’interessato. In caso di cambiamento di attività può
essere assegnato un periodo di prova di tre mesi al massimo. Se l’esito
della prova è negativo il collaboratore ritorna all’attività precedente.
5 Resta riservata l’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 e 4.
Domicilio
Il Consiglio di amministrazione, se lo richiedono esigenze di servizio, può
imporre a determinati collaboratori l'obbligo di domicilio nel Comune di
Lugano o in altro luogo.
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CAPITOLO 2
Obblighi dei collaboratori 7
1 Il collaboratore deve dedicare alla propria funzione tutto il tempo stabilito
dalle disposizioni di servizio. Egli è tenuto ad agire in conformità alle
disposizioni e agli interessi dell’Ente, a salvaguardarne e a promuoverne
l’immagine.
2 Il collaboratore deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste
dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia
nello svolgimento della funzione stessa, sia nella vita privata.
3 Egli deve personalmente eseguire i compiti a lui assegnati; deve
adempiere al proprio dovere verso terzi, superiori, subalterni e colleghi
con cortesia, zelo, diligenza e correttezza e contribuire con spirito di
iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e
dell’efficienza del servizio alla collettività.
Salute e sicurezza dei collaboratori
I collaboratori sono tenuti a:
a. osservare le istruzioni del Consiglio di amministrazione in materia di
sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro, emanate in
conformità con la legislazione vigente, e a rispettare le regole riconosciute
nonché quelle relative alla professione;
b. utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione
individuale senza comprometterne l’efficacia;
c. eliminare o segnalare le anomalie riscontrate che pregiudicano la
sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;
d. non mettersi in uno stato che possa esporre loro stessi o altri a pericolo.
Segreto d'ufficio
1 Ogni collaboratore è vincolato al segreto d’ufficio, che sussiste anche
dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
2 Il collaboratore chiamato a deporre in giudizio per fatti che gli sono noti in
relazione al suo impiego deve essere preventivamente svincolato dal
segreto d’ufficio da parte della Direzione o, in casi urgenti, dal Direttore.
L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del rapporto di
impiego.
Dichiarazioni pubbliche
Qualsiasi dichiarazione pubblica agli organi di informazione su fatti
concernenti l’Ente deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di
amministrazione; in casi urgenti dal Direttore, secondo le direttive interne.
Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego
1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono
un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere
mandati esterni di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già
trattato direttamente in precedenza come collaboratori dell’Ente.
2 Una dichiarazione in tal senso viene sottoscritta al momento della nomina
o dell’incarico.
Esercizio di attività accessorie 8
1 L’esercizio di un’altra attività remunerata o non remunerata, anche se
temporanea, dev’essere notificato tempestivamente all’autorità di nomina,
indipendentemente dal grado di occupazione alle dipendenze dell’Ente. Il
collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo e
l’oggetto dell’attività, sul relativo impegno in termini di tempo e sull’entità
dell’eventuale remunerazione.
2 Il Consiglio di amministrazione nega, con decisione formale, l’esercizio di
un’altra attività se è incompatibile con la funzione o vi arreca pregiudizio,
se lede l’immagine dell’Ente, se compromette l’adempimento dei doveri
di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale.
3 Il Consiglio di amministrazione può subordinare l’esercizio dell’attività
accessoria alla riduzione temporanea del grado di occupazione.
Abrogato.
Divieti vari
È vietato al collaboratore:
a. ricevere regali in natura o in denaro o conseguire vantaggi personali
qualsiasi per prestazioni inerenti al suo servizio o comunque avere
interessi con fornitori dell’Ente; il Consiglio di amministrazione ne
disciplina i particolari e le eccezioni mediante apposita ordinanza;
b. assentarsi dal lavoro senza autorizzazione;
c. in genere agire contro l’interesse dell’Ente;
d. partecipare in modo preponderante ad aziende, società e attività
commerciali che hanno relazioni contrattuali con l’Ente;
e. utilizzare materiale e mezzi di proprietà dell’Ente a scopo privato e/o per
conto di terzi.
Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali
1 Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi
della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti
nell' esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima,
appartengono all’Ente:
a. quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del
collaboratore;
b. quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali;
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c. quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l'autorità se ne sia
riservata la proprietà.
2 Nel caso in cui il bene immateriale abbia una notevole importanza
economica o appartiene all’Ente secondo il cpv. 1 lett. c), il collaboratore
ha diritto ad una equa indennità.
3 Nello stabilire l'indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre
persone al servizio dell’Ente e se siano stati impiegati impianti o materiali
d'esercizio del medesimo.
Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 9
1 Il collaboratore è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento
penale, ai suoi superiori o alla Direzione i crimini e i delitti perseguibili
d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
Nel caso di segnalazione al suo superiore o alla Direzione, l’obbligo di
denuncia incombe ad essi. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti
da altre leggi.
2 Il collaboratore ha il diritto di segnalare alla Direzione altre irregolarità
constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione.
3 La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.
4 Il collaboratore che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato
un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale
motivo essere penalizzato sul piano professionale.
CAPITOLO 3
Responsabilità per danni
La responsabilità per danni causati all’Ente e a terzi dal collaboratore è retta
dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici, del 24 ottobre 1 988.
Vigilanza sul personale
1 Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la vigilanza sui
collaboratori dell’Ente che esercita avvalendosi della Direzione.
2 I quadri vigilano sull'operato dei loro subordinati, informando
regolarmente i superiori per le vie di servizio.
Provvedimenti disciplinari
La violazione dei doveri d’ufficio da parte di collaboratori, la trascuranza e la
negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal
Consiglio di amministrazione esclusivamente con i seguenti provvedimenti
disciplinari, riservata l’azione penale:
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a. l’ammonimento scritto;
b. la multa fino a CHF 3’000.--;
c. la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 1 0%, durante un anno
al massimo;
d. la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello
stipendio per un periodo massimo di otto mesi.
Inchiesta e rimedi giuridici
1 L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Di
regola il Consiglio di amministrazione incarica la Direzione di effettuare le
inchieste amministrative.
2 Al collaboratore viene data conoscenza delle accuse mossegli e dei
risultati dell'inchiesta. Egli ha diritto di giustificarsi, farsi assistere,
prendere visione dell'incarto che lo concerne e di chiedere un
complemento d'inchiesta.
3 Le sanzioni sono motivate e comunicate per iscritto all'interessato con
l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso.
4 Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la
cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
Misure cautelari
1 Se l’interesse dell’Ente o dell’inchiesta lo esigono, il Consiglio di
amministrazione può sospendere immediatamente dalla carica oppure, in
casi particolari, trasferire provvisoriamente ad altra funzione il
collaboratore oggetto di un’inchiesta disciplinare.
2 Al collaboratore va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza.
3 La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei
mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato.
4 Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui
decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I
ricorsi non hanno effetto sospensivo.