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9.2.2 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali (ROCIS) del 29 novembre 2021

Lugano · 16174912 · communal act

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Contents: 109 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Politica del personale
  3. Art. 3 P. 2 di 40
  4. Art. 4 Competenza
  5. Art. 5 Nomina
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 P. 4 di 40
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Incarico per funzione stabile
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Incarico a tempo determinato
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Altre tipologie di impiego
  18. Art. 18 Organizzazione del lavoro
  19. Art. 19
  20. Art. 20 P. 7 di 40
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Doveri di servizio
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 P. 1 1 di 40
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 34b
  36. Art. 35 Mancanze dei doveri di servizio
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41 Funzioni, stipendi e indennità
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44 P. 1 6 di 40
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 P. 21 di 40
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Giorni di riposo e vacanze
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67 Congedi
  69. Art. 68 P. 25 di 40
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Malattia e infortunio
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73 P. 27 di 40
  75. Art. 74 Altri diritti
  76. Art. 75
  77. Art. 76
  78. Art. 77 P. 28 di 40
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80 Previdenza professionale
  82. Art. 81 Fine del rapporto d'impiego
  83. Art. 82 P. 29 di 40
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 Commissione del personale
  94. Art. 93
  95. Art. 94 Protezione dei dati dei collaboratori
  96. Art. 95
  97. Art. 96 P. 34 di 40
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104 Disposizioni transitorie e finali
  106. Art. 105
  107. Art. 106
  108. Art. 107
  109. Art. 108

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109 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

Campo di applicazione 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali. 2 Le denominazioni professionali utilizzate nel presente Regolamento si intendono al maschile e al femminile. CAPITOLO 2

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Art. 2 Politica del personale

Politica del Personale L'Ente promuove la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi; a tale scopo: a. attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi; b. valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi che ha loro posto; c. favorisce lo sviluppo professionale dei collaboratori; d. rende attrattiva la funzione pubblica sul mercato del lavoro, così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato. 1- 7

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Art. 3 P. 2 di 40

Politica del Personale 1 La politica del personale, definita dal Consiglio di amministrazione, è subordinata prioritariamente al rispetto dei compiti istituzionali e si realizza tramite l'impiego dei collaboratori in modo adeguato, economico e socialmente responsabile. 2 Essa tende in particolare a: a. considerare le esigenze dei collaboratori, promuovendo nel contempo il loro sviluppo personale e professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza; b. favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei quadri; c. garantire un trattamento salariale adeguato a tutti collaboratori; d. assicurare le pari opportunità tra donna e uomo; e. garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione; f. garantire la protezione della personalità e della salute, nonché la sicurezza dei collaboratori sul posto di lavoro; g. favorire un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di lavoro; h. incentivare l'offerta di posti di tirocinio e di formazione; i. assicurare un'informazione adeguata ai collaboratori. 3 L'Ente favorisce l'impiego a tempo parziale e/o il lavoro ripartito (job sharing), con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). CAPITOLO 3

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Art. 4 Competenza

Competenza per assunzioni L'intera procedura compresa la decisione di assunzione, di tutto il personale dell'Ente è di competenza della direzione, riservata la ratifica del Consiglio di amministrazione. Fanno eccezione le decisioni di assunzione del direttore, dei suoi diretti subordinati e dei capi, di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione. P. 3 di 40 TITOLO II Costituzione del rapporto di impiego CAPITOLO 1

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Art. 5 Nomina

Definizione La nomina è l'atto amministrativo con cui il collaboratore viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione.

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Art. 6

Requisiti 1 I candidati alla nomina devono adempiere ai seguenti requisiti: a. cittadinanza svizzera, riservata l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC); b. condotta ineccepibile e documentata; c. idoneità psicofisica alla funzione; d. formazione, preparazione e attitudini idonee alla funzione da occupare (mansionario). 2 In presenza di candidati con requisiti equivalenti, il domicilio a Lugano e la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni possono essere valutati quali titolo preferenziale per la nomina.

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Art. 7

Modalità 1 1 La nomina dei collaboratori avviene mediante concorso pubblico esposto agli albi del Comune di Lugano per un periodo di almeno 1 4 giorni e una volta sul Foglio Ufficiale Cantonale. 2 Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna, l’autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso pubblico. In questo caso, deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri collaboratori, il cui rapporto di impiego è regolato dagli art. 4 o 1 1 o – purché conferito tramite concorso pubblico - da incarico ai sensi dell’art. 1 4. 3 Il capitolato di concorso indica la funzione, i requisiti, le mansioni di questa ed i relativi documenti e certificati da produrre. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni previste dal capitolato. 4 L’assunzione può essere subordinata all’esito di una visita eseguita dal medico di fiducia dell’Ente che attesti l’idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione, come pure ad un eventuale esame attitudinale. 5 Con la conferma della nomina il neoassunto riceve il mansionario e le condizioni di stipendio.

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Art. 8 P. 4 di 40

Periodi di prova 1 Sono considerati periodo di prova il primo anno d'impiego e il primo anno di assegnazione a nuova funzione. 2 Periodo di prova per prima nomina: durante questo periodo di prova, il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso. Analogo diritto di disdetta spetta al collaboratore. 3 Periodo di prova per il primo anno di assegnazione a una nuova funzione: per il collaboratore assegnato ad altra funzione esiste il periodo di prova di un anno; durante questo periodo egli può essere trasferito al posto precedentemente occupato, o in altro di analogo livello salariale al precedente, esclusa, in questo caso, la facoltà di avvalersi della disdetta prevista al cpv. 2. 4 Nei casi dubbi il periodo di prova può essere prolungato sino ad un massimo di due anni.

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Art. 9

Nomina a tempo parziale 1 L'Ente può procedere alla nomina di collaboratori a tempo parziale, a condizione che il grado di occupazione non sia inferiore al 50% dell'orario completo, che siano rispettati i doveri di servizio e che l'orario ridotto sia compatibile con le esigenze del servizio. Entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni possono essere concessi una riduzione del grado di occupazione a collaboratori già nominati. 2 Stipendio e indennità saranno corrisposti proporzionalmente al grado di occupazione.

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Art. 10

Nullità e annullabilità della nomina 1 È nulla la nomina ottenuta con la frode o con l'inganno o sottacendo elementi determinanti per la decisione. 2 È annullabile la nomina decisa a condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dal capitolato di concorso. CAPITOLO 2 Incarico Sezione 1

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Art. 11 Incarico per funzione stabile

Definizione 1 Mediante pubblico concorso l'Ente può assumere un candidato, conferendogli un incarico per funzione stabile, qualora questi non adempia ai requisiti richiesti dall'art. 6 cpv. 1 lett. a. o d. del presente Regolamento; l'art. 6 cpv. 2 è applicabile per analogia. P. 5 di 40 2 L'incarico per funzione stabile può essere conferito anche qualora l'occupazione fosse inferiore al 50% dell'orario completo.

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Art. 12

Durata L'incarico per funzione stabile è conferito per una durata indeterminata.

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Art. 13

Trasformazione in nomina 1 Il Consiglio di amministrazione trasforma in nomina l'incarico per funzione stabile quando si realizzano i requisiti mancanti al momento dell'assuzione. 2 Il Consiglio di amministrazione, ritenuto l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. a., può procedere alla nomina dopo almeno cinque anni di servizio ininterrotto, se constata che i requisiti mancanti previsti dall'art. 6 cpv. 1 lett. d. sono compensati dall'esperienza acquisita. 3 I congedi non pagati parentali e per motivi familiari con un cumulo complessivo fino a dodici mesi non interrompono il computo dei cinque anni. Sezione 2

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Art. 14 Incarico a tempo determinato

Definizione 1 Il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega, la Direzione, può procedere senza pubblico concorso all'assunzione di collaboratori per funzioni istituite a titolo provvisorio o per le quali non si può garantire un impiego duraturo, conferendo un incarico temporaneo di una durata massima di un anno. 2 L'incarico temporaneo può essere rinnovato per un massimo di un ulteriore anno.

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Art. 15

Durata e modalità 2 1 La durata dell'incarico è definita dalla natura stessa dell'attività per la quale si procede all'assunzione. 2 Se la funzione assume carattere permanente il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega per l’assunzione, la Direzione, può procedere alla nomina o al conferimento di un incarico per funzione stabile, per il tramite di un concorso pubblico.

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Art. 16

Casi particolari La Direzione può effettuare delle assunzioni per lavori urgenti della durata non superiore a due mesi. P. 6 di 40 CAPITOLO 3

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Art. 17 Altre tipologie di impiego

Tipologie 1 Altre assunzioni sono possibili nel rispetto del quadro legale di riferimento o nell'ambito di progetti speciali promossi dall'Ente per favorire il lavoro, la formazione o il reinserimento professionale. In questi casi, durata e condizioni dell'impiego sono definite dal Consiglio di amministrazione. 2 In casi contingenti, onde garantire la funzionalità del servizio, si può ricorrere al lavoro su chiamata. 3 Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono definite tramite apposita regolamentazione. TITOLO III Doveri dei collaboratori CAPITOLO 1

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Art. 18 Organizzazione del lavoro

Settimana lavorativa 1 La settimana lavorativa è di cinque giorni, di regola dal lunedì al venerdì; il sabato è giorno di riposo. 2 Sono riservate le disposizioni particolari stabilite per i settori nei quali il lavoro è svolto a turni. Ai collaboratori di questi settori sono comunque garantiti in media, in un anno civile, almeno due giorni di riposo ogni settimana.

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Art. 19

Orario di lavoro 1 La durata del lavoro è stabilita in 40 ore settimanali per tutti i collaboratori. 2 Il Consiglio di amministrazione può, per singole categorie di collaboratori e per speciali esigenze di servizio, derogare al cpv. 1 del presente articolo e al cpv. 4 dell'articolo 63, riservate le disposizioni di leggi superiori vincolanti. 3 Laddove possibile il Consiglio di amministrazione introduce l'orario flessibile o orari differenziati compatibilmente con le esigenze di servizio e le condizioni organizzative del lavoro. 4 Le modalità di gestione dell'orario flessibile sono disciplinate mediante apposita regolamentazione. 5 L'orario di lavoro del Direttore è fondato sulla fiducia. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di esternderlo ad altri funzionari dirigenti.

Propose a change

Art. 20 P. 7 di 40

Prestazioni straordinarie 3 1 Tutti i collaboratori sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori orario e oltre il normale orario di lavoro loro assegnato, quando necessità contingenti o esigenze di supplenza di colleghi lo richiedano. 2 Sono considerate prestazioni straordinarie le ore che adempiono le seguenti condizioni cumulative: a. Superano il normale orario di lavoro; b. Vengono effettuate fuori dall’orario di lavoro prestabilito o del turno pianificato; c. Sono ordinate o autorizzate dalla Direzione del servizio di impiego. 3 Le ore straordinarie svolte il sabato, nei giorni feriali tra le 20.00 e le 07.00, la domenica e nelle festività ufficiali riconosciute dal Cantone tra le 07.00 e le 20.00, danno diritto a un supplemento orario del 25%. Per le ore svolte la domenica e nelle festività ufficiali, tra le 20.00 e le 07.00, il supplemento orario è del 50%. 4 Le prestazioni straordinarie devono rivestire carattere eccezionale e le ore svolte devono di regola essere recuperate in tempo libero, pari alle ore effettuate maggiorate dai previsti supplementi. 5 Qualora, in casi estremi, il recupero di cui al pcv. 4 non fosse possibile, la Direzione può concedere un indennizzo pari al compenso orario maggiorato dai previsti supplementi. L’indennizzo può essere parziale o totale. 6 Per il calcolo del compenso orario si applica la seguente formula: (stipendio mensile al 1 00% x 1 2) / 2080. Determinante ai fini del conteggio è la retribuzione mensile al momento del pagamento. 7 Per i collaboratori impiegati a tempo parziale che dovessero essere chiamati a svolgere prestazioni straordinarie per un periodo prolungato e pianificabile, la Direzione valuta un aumento temporaneo del grado di occupazione. 8 Le ore svolte durante i giorni festivi, i giorni di riposo riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione, il sabato e la domenica sono straordinarie e viene riconosciuto il supplemento secondo il cpv. 3, solo se vengono svolte al di fuori dell’orario di lavoro prestabilito o del turno pianificato. 9 I collaboratori compresi nelle prime cinque fasce di funzioni (XVIII-XXII) non hanno diritto al pagamento delle ore straordinarie, ma solo al recupero in tempo libero.

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Art. 21

Assenze per ragioni di salute 1 Il collaboratore deve, in caso di assenza per ragioni di salute, avvertire immediatamente e mantenere informata la direzione. Se l'assenza è superiore a tre giorni il collaboratore deve produrre immeditamente il certificato medico. Il primo certificato medico d'inabilità lavorativa ha una validità massima di 1 5 giorni (festivi compresi); utleriori certificati medici inerenti allo stesso evento hanno una validità massima di 30 giorni (festivi P. 8 di 40 compresi) e devono pervenire entro la scadenza del certificato medico antecedente. 2 Dopo tre assenze per ragioni di salute di durata non superiore a tre giorni, il collaboratore deve produrre un certificato medico per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso dell’anno. 3 La Direzione può richiedere il certificato medico anche in caso di assenze inferiori a tre giorni, se queste si ripetono con frequenza o per fondati motivi. 4 Le uscite di casa devono essere autorizzate dal medico. È riservata la facoltà della Direzione di far eseguire ogni necessario accertamento. In caso di abuso l'assenza è considerata arbitraria. 5 La Direzione può ordinare visite di controllo per il tramite di un medico di fiducia. Il rifiuto di dette richieste comporta la perdita dei diritti previsti dagli articoli di cui al Capitolo 4 del Titolo IV. 6 Se a seguito di una visita di controllo il collaboratore non ottempera all'ordine di riprendere il lavoro, è passibile di sanzioni disciplinari.

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Art. 22

Assenze arbitrarie 4 1 Le assenze non autorizzate o non giustificate sono considerate arbitrarie. 2 La competenza a stabilire l'assenza arbitraria spetta al funzionario dirigente in collaborazione con la Direzione, sentito il collaboratore. 3 Le assenze arbitrarie comportano la riduzione proporzionale dello stipendio e, se del caso, delle vacanze. 4 Il Consiglio di amministrazione può inoltre pronunciare la disdetta se l’assenza non viene giustificata dal collaboratore.

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Art. 23

Malattia e infortunio durante le vacanze 5 1 Il collaboratore che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze è tenuto ad annunciarlo immediatamente, trasmettendo il certificato medico alla Direzione. 2 In caso di mancata immediata segnalazione o presentazione del certificato medico l’assenza per malattia o infortunio è computata come vacanze. 3 Non sono considerati i casi di infortunio o di malattia che consentono al collaboratore di muoversi liberamente o che comportano solo lievi limitazioni, non tali da precludere il godimento delle vacanze. 4 Le vacanze interrompono il conteggio dei giorni di cumulo di malattia o di infortunio. Pertanto i giorni di assenza per il periodo di vacanza sono computati quali giorni interi anche in caso di inabilità lavorativa parziale.

Propose a change

Art. 24

Supplenze 6 1 In caso di assenza, impedimento o soverchio lavoro, i collaboratori devono supplirsi a vicenda senza ulteriore compenso. 2 Qualora un collaboratore ne supplisca un altro, assente per malattia, infortunio o giustificati motivi, situato in una fascia di funzioni superiore e P. 9 di 40 di maggior responsabilità ha diritto a partire dal trentunesimo giorno consecutivo, se la Direzione ha ratificato la supplenza, di percepire un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio percepito e quello che percepirebbe se fosse promosso nella funzione del supplito. Per le funzioni che implicano un onere di supplenza il diritto all’indennità decorre dal trentunesimo giorno se il titolare della funzione è stato supplito per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi. 3 Non si inizia il computo di un nuovo periodo se al termine della supplenza di cui al cpv. 2 dovesse subentrare un’ulteriore interruzione per malattia, infortunio o giustificati motivi entro un massimo di 30 giorni.

Propose a change

Art. 25

Modifica delle funzioni, mobilità interna, trasferimento e assegnazione ad altra funzione 1 Il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega per l’assunzione, la Direzione, allo scopo di promuovere la mobilità interna e l’acquisizione di professionalità interdisciplinare, a dipendenza delle esigenze di lavoro può modificare l’assegnazione ai vari settori dei collaboratori e/o le loro mansioni senza lederne gli interessi economici e la dignità professionale. Il collaboratore deve essere sentito. 2 In caso di trasferimento o di modifica delle mansioni su richiesta del collaboratore, il Consiglio di amministrazione o, nel caso di delega per l’assunzione, la Direzione, si riserva di stabilire uno stipendio commisurato alla nuova funzione. 3 Qualora il collaboratore, durante la sua attività, si trovasse oppure si dichiarasse nell’impossibilità di adempiere a tutti i compiti previsti dal mansionario della sua funzione il Consiglio di amministrazione, se sussistono le condizioni, può assegnarlo ad altra funzione con stipendio conforme alla nuova attività, oppure, in caso di mancato accordo disdire il rapporto di impiego ai sensi dell’art. 85. 4 La decisione di trasferimento deve essere motivata e comunicata tempestivamente all’interessato. In caso di cambiamento di attività può essere assegnato un periodo di prova di tre mesi al massimo. Se l’esito della prova è negativo il collaboratore ritorna all’attività precedente. 5 Resta riservata l’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 e 4.

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Art. 26

Domicilio Il Consiglio di amministrazione, se lo richiedono esigenze di servizio, può imporre a determinati collaboratori l'obbligo di domicilio nel Comune di Lugano o in altro luogo. P. 1 0 di 40 CAPITOLO 2

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Art. 27 Doveri di servizio

Obblighi dei collaboratori 7 1 Il collaboratore deve dedicare alla propria funzione tutto il tempo stabilito dalle disposizioni di servizio. Egli è tenuto ad agire in conformità alle disposizioni e agli interessi dell’Ente, a salvaguardarne e a promuoverne l’immagine. 2 Il collaboratore deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa, sia nella vita privata. 3 Egli deve personalmente eseguire i compiti a lui assegnati; deve adempiere al proprio dovere verso terzi, superiori, subalterni e colleghi con cortesia, zelo, diligenza e correttezza e contribuire con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio alla collettività.

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Art. 28

Salute e sicurezza dei collaboratori I collaboratori sono tenuti a: a. osservare le istruzioni del Consiglio di amministrazione in materia di sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro, emanate in conformità con la legislazione vigente, e a rispettare le regole riconosciute nonché quelle relative alla professione; b. utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione individuale senza comprometterne l’efficacia; c. eliminare o segnalare le anomalie riscontrate che pregiudicano la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro; d. non mettersi in uno stato che possa esporre loro stessi o altri a pericolo.

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Art. 29

Segreto d'ufficio 1 Ogni collaboratore è vincolato al segreto d’ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego. 2 Il collaboratore chiamato a deporre in giudizio per fatti che gli sono noti in relazione al suo impiego deve essere preventivamente svincolato dal segreto d’ufficio da parte della Direzione o, in casi urgenti, dal Direttore. L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del rapporto di impiego.

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Art. 30

Dichiarazioni pubbliche Qualsiasi dichiarazione pubblica agli organi di informazione su fatti concernenti l’Ente deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione; in casi urgenti dal Direttore, secondo le direttive interne.

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Art. 31 P. 1 1 di 40

Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego 1 Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati esterni di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già trattato direttamente in precedenza come collaboratori dell’Ente. 2 Una dichiarazione in tal senso viene sottoscritta al momento della nomina o dell’incarico.

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Art. 32

Esercizio di attività accessorie 8 1 L’esercizio di un’altra attività remunerata o non remunerata, anche se temporanea, dev’essere notificato tempestivamente all’autorità di nomina, indipendentemente dal grado di occupazione alle dipendenze dell’Ente. Il collaboratore deve fornire tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’oggetto dell’attività, sul relativo impegno in termini di tempo e sull’entità dell’eventuale remunerazione. 2 Il Consiglio di amministrazione nega, con decisione formale, l’esercizio di un’altra attività se è incompatibile con la funzione o vi arreca pregiudizio, se lede l’immagine dell’Ente, se compromette l’adempimento dei doveri di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale. 3 Il Consiglio di amministrazione può subordinare l’esercizio dell’attività accessoria alla riduzione temporanea del grado di occupazione. Abrogato.

Propose a change

Art. 33

Divieti vari È vietato al collaboratore: a. ricevere regali in natura o in denaro o conseguire vantaggi personali qualsiasi per prestazioni inerenti al suo servizio o comunque avere interessi con fornitori dell’Ente; il Consiglio di amministrazione ne disciplina i particolari e le eccezioni mediante apposita ordinanza; b. assentarsi dal lavoro senza autorizzazione; c. in genere agire contro l’interesse dell’Ente; d. partecipare in modo preponderante ad aziende, società e attività commerciali che hanno relazioni contrattuali con l’Ente; e. utilizzare materiale e mezzi di proprietà dell’Ente a scopo privato e/o per conto di terzi.

Propose a change

Art. 34

Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali 1 Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell' esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima, appartengono all’Ente: a. quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del collaboratore; b. quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali; P. 1 2 di 40 c. quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l'autorità se ne sia riservata la proprietà. 2 Nel caso in cui il bene immateriale abbia una notevole importanza economica o appartiene all’Ente secondo il cpv. 1 lett. c), il collaboratore ha diritto ad una equa indennità. 3 Nello stabilire l'indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio dell’Ente e se siano stati impiegati impianti o materiali d'esercizio del medesimo.

Propose a change

Art. 34b

Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 9 1 Il collaboratore è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o alla Direzione i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione. Nel caso di segnalazione al suo superiore o alla Direzione, l’obbligo di denuncia incombe ad essi. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. 2 Il collaboratore ha il diritto di segnalare alla Direzione altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione. 3 La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale. 4 Il collaboratore che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. CAPITOLO 3

Propose a change

Art. 35 Mancanze dei doveri di servizio

Responsabilità per danni La responsabilità per danni causati all’Ente e a terzi dal collaboratore è retta dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1 988.

Propose a change

Art. 36

Vigilanza sul personale 1 Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la vigilanza sui collaboratori dell’Ente che esercita avvalendosi della Direzione. 2 I quadri vigilano sull'operato dei loro subordinati, informando regolarmente i superiori per le vie di servizio.

Propose a change

Art. 37

Provvedimenti disciplinari La violazione dei doveri d’ufficio da parte di collaboratori, la trascuranza e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal Consiglio di amministrazione esclusivamente con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l’azione penale: P. 1 3 di 40 a. l’ammonimento scritto; b. la multa fino a CHF 3’000.--; c. la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 1 0%, durante un anno al massimo; d. la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di otto mesi.

Propose a change

Art. 38

Inchiesta e rimedi giuridici 1 L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Di regola il Consiglio di amministrazione incarica la Direzione di effettuare le inchieste amministrative. 2 Al collaboratore viene data conoscenza delle accuse mossegli e dei risultati dell'inchiesta. Egli ha diritto di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione dell'incarto che lo concerne e di chiedere un complemento d'inchiesta. 3 Le sanzioni sono motivate e comunicate per iscritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso. 4 Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Propose a change

Art. 39

Misure cautelari 1 Se l’interesse dell’Ente o dell’inchiesta lo esigono, il Consiglio di amministrazione può sospendere immediatamente dalla carica oppure, in casi particolari, trasferire provvisoriamente ad altra funzione il collaboratore oggetto di un’inchiesta disciplinare. 2 Al collaboratore va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. 3 La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. 4 Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

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