Cassa Pensioni
1 I collaboratori sono affiliati alla Cassa Pensioni di Lugano alle condizioni
delle relative disposizioni. Restano riservate le assunzioni ai sensi dell'art.
1 7 e altri casi particolari concordati con la Cassa pensioni di Lugano.
2 Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni che competono ai
datori di lavoro.
TITOLO VI
Casistica
Il rapporto d’impiego cessa per:
a. raggiunti limiti di età;
b. dimissioni;
c. decesso;
d. disdetta;
e. disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell’art. 8 del presente
Regolamento;
f. invalidità;
g. scadenza dell’incarico.
Limiti d'età
1 Il rapporto di impiego cessa per limiti di età a partire dai 60 anni e al più
tardi al momento in cui il collaboratore è posto al beneficio di una rendita
AVS. Il dipendente che cessa l’impiego per limiti di età passa al beneficio
della pensione secondo le disposizioni della Cassa Pensioni. Devono
essere osservati i termini di preavviso prescritti dalla Cassa Pensioni.
2 Il collaboratore ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai
sensi delle disposizioni della Cassa Pensioni.
Scadenza dell'incarico
1 Il rapporto d’impiego del collaboratore incaricato a tempo determinato
cessa alla scadenza senza disdetta.
2 Le parti possono disdire il rapporto di incarico con preavviso scritto di
dieci giorni per la fine di un mese; in casi gravi, il Consiglio di
amministrazione può dare la disdetta con effetto immediato.
Dimissioni
1 Il collaboratore incaricato per funzione stabile ha il diritto di rassegnare le
proprie dimissioni con disdetta scritta per la fine di ogni mese:
a. con un termine di dieci giorni se l’incarico dura da meno di sei mesi;
b. con un termine di un mese se l’incarico dura da più di sei mesi ma da
meno di un anno;
c. con un termine di due mesi se l’incarico dura da più di un anno;
d. con un termine di tre mesi se l’incarico dura da più di cinque anni; se il
collaboratore è inserito nelle prime 4 fasce (XXII-XIX), il termine è di sei
mesi.
2 Il collaboratore nominato ha il diritto di rassegnare le dimissioni con
disdetta scritta per la fine di ogni mese:
a. con un termine di sei mesi per i collaboratori inseriti nelle prime 4 fasce
(XXII-XIX);
b. con un termine di tre mesi per gli altri collaboratori.
Disdetta 29
1 Il Consiglio di amministrazione può sciogliere il rapporto d’incarico per
funzione stabile per la fine di un mese, prevalendosi di giustificati motivi. Il
termine di preavviso è:
a. di dieci giorni nei confronti dei collaboratori incaricati da meno di sei
mesi;
b. di un mese nei confronti del collaboratore incaricato da più di sei mesi
ma da meno di un anno;
c. di due mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di un anno;
d. di tre mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque
anni;
P. 30 di 40
e. di sei mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque
anni, inseriti nelle prime 4 fasce(XXII-XIX).
2 Il Consiglio di amministrazione può sciogliere il rapporto d’impiego di un
collaboratore nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi,
prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è di sei mesi nei
confronti del collaboratore con almeno 1 5 anni di servizio o 45 anni di età,
come pure di quelli che sono inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX).
3 Sono considerati giustificati motivi:
a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di
trasferimento o di pensionamento per limiti di età;
b. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi
senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la
loro frequenza;
c. le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle
prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti, ripetuti ammonimenti o richiami;
d. Il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra
funzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 3.
e. qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può
pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il
rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione
adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti.
4 In caso di violazioni gravi dei doveri di servizio inconciliabili con la funzione
esercitata, il Consiglio di amministrazione può disdire immediatamente il
rapporto di lavoro.
Procedura
1 La procedura di disdetta è condotta dal Consiglio di amministrazione, che
può delegare tale competenza alla Direzione. Il Consiglio di
amministrazione può anche far capo a consulenti esterni.
2 Il collaboratore deve essere sentito e può farsi assistere.
3 Durante la procedura di disdetta il collaboratore può essere sospeso
provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello
stipendio se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige.
4 La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata
immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Conciliazione 30
1 Il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un
anno al quale si prospetta la disdetta del rapporto d’impiego può
sottoporre il suo caso, entro un termine di 1 5 giorni, alla Commissione
conciliativa. Un’apposita direttiva ne stabilisce composizione, competenze
e funzionamento.
P. 31 di 40
2 La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 1 5 giorni,
un’udienza di conciliazione e a formulare al più presto alle parti eventuali
proposte di accordo.
3 Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale sulla
parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all’esperimento di
conciliazione conformemente alla legge di applicazione della legge
federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico del 24 giugno
2010; l’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra.
4 Durante la fase di conciliazione la procedura rimane sospesa. Resta
riservato l’art. 88 cpv. 3 e 4.
Indennità d'uscita in caso di disdetta
1 In caso di scioglimento del rapporto di impiego per disdetta secondo l’art.
85 cpv. 3 lett. a) e b) ROCIS il collaboratore nominato o incaricato per
funzione stabile da più di un anno ha diritto a un’indennità di uscita.
Nel caso di disdetta del rapporto di impiego in base all’art. 85 cpv. 2 lett.
e) l’indennità di uscita è versata solo se i fattori oggettivi o soggettivi non
sono imputabili al collaboratore.
2 Sino allo scadere del 49° anno di età, l’indennità riconosciuta al
collaboratore è calcolata secondo la formula seguente:
1 8 mensilità x anni interi di servizio prestati / 30 anni.
Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile percepito.
3 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del
50° anno di età al collaboratore viene versata, fino al compimento del 60°
anno di età, una indennità annua pari all’1.5% dello stipendio assicurato
presso la Cassa Pensioni di Lugano per ogni anno di servizio prestato. Se il
collaboratore ha figli minorenni, o maggiorenni in formazione o agli studi
secondo l’art. 3 della LAFam viene versata in aggiunta una indennità pari
agli importi minimi degli assegni previsti dall’art. 5 della LAFam.
4 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del
60° anno di età sono applicabili le disposizioni della Cassa Pensioni di
Lugano.
Rifiuto, riduzione, sospensione dell'indennità d'uscita 31
1 Il Consiglio di amministrazione può rifiutare, sospendere o ridurre le
prestazioni previste dall’art. 88 cpv. 3 quando il collaboratore trova un
posto di lavoro adeguato alle sue capacità e/o alle sue qualifiche
professionali o rifiuta, senza validi motivi, un simile posto di lavoro oppure
quando gli viene riconosciuta una rendita LAINF o d’invalidità; in questi
casi, il rifiuto o la sospensione dell’indennità annua di cui all’ art. 88 cpv. 3
del presente regolamento possono essere compensati con un’indennità
unica. Le modalità sono definite dalle disposizioni esecutive.
2 Il collaboratore deve essere sentito e può farsi assistere.
P. 32 di 40
3 La decisione di rifiuto, riduzione o sospensione delle prestazioni
dev’essere comunicata per iscritto e debitamente motivata e deve
indicare i mezzi e i termini di ricorso.
Attestato di servizio 32
1 Il collaboratore può richiedere in ogni momento un attestato che indichi la
natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronunci sulle sue
prestazioni e la sua condotta. Tale diritto si estingue dopo 1 0 anni dalla
conclusione del rapporto d’impiego.
2 A richiesta esplicita del collaboratore l’attestato deve essere limitato alla
natura e alla durata del rapporto d’impiego.
Procedura
1 Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all’applicazione del presente
regolamento sono decise dal Consiglio di amministrazione.
2 Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dagli art. 208 e
21 3 LOC.
3 Sono riservati gli art. 47 e 87.
TITOLO VII
Composizione e funzionamento 33
1 La Commissione del personale, rappresentativa dei collaboratori dei
diversi settori professionali, nonché delle organizzazioni sindacali, è
l’organo consultivo del Consiglio di amministrazione per i problemi
inerenti ai rapporti di servizio.
2 Essa è composta di regola di 9 membri, di cui 2 designati dalle
organizzazioni sindacali. Il suo funzionamento è stabilito da un apposito
regolamento.
3 Nelle trattative con il Consiglio di amministrazione a sostegno delle
proprie decisioni la Commissione è rappresentata da due membri eletti
dal personale (di regola il presidente e il segretario) e dai 2 membri
designati dalle organizzazioni sindacali.
4 Indipendentemente dalle delibere della Commissione del personale resta
impregiudicata la libertà d’azione delle organizzazioni sindacali.
Competenze
La Commissione del personale esprime il suo preavviso non vincolante per
questioni di ordine generale riguardanti il personale e in particolare
l’adozione e/o la modifica delle disposizioni che lo concernono e in
particolare:
P. 33 di 40
a. l’adozione e la modifica delle disposizioni concernenti il personale;
b. le questioni di principio riguardanti i rapporti fra l’Ente e il personale;
c. i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al
miglioramento del servizio;
d. i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale,
l’istruzione professionale e gli esami;
e. le questioni di carattere generale concernenti il personale dell’Ente;
f. l’applicazione delle disposizioni relative alla protezione della salute
contenute nella legislazione federale sul lavoro per quanto applicabile ai
rapporti di pubblico impiego;
g. le disposizioni esecutive relative alla protezione dei dati e alla
sorveglianza.
TITOLO VIII
Elaborazione dei dati
1 La Direzione ha la responsabilità dell'elaborazione dei dati necessari alla
gestione del personale e dei salari.
Esso elabora i dati necessari alle sue attività, in particolare per:
a. la gestione delle candidature ai concorsi pubblici;
b. l’elaborazione e gestione dei salari;
c. la gestione e l’amministrazione del personale;
d. l’allestimento di statistiche.
2 I funzionari dirigenti possono accedere ai dati personali limitatamente a
quanto necessrio per l'adempimento dei loro rispettivi compiti legali o di
servizio.
3 I dati elaborati sono quelli relativi alla candidatura, alla carriera
professionale, alle procedure amministrative, ai salari, alla gestione delle
presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare
protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute,
alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle
procedure e sanzioni disciplinari e penali.
4 Nel caso l’elaborazione dati avvenga tramite sistemi informativi, la loro
gestione e sicurezza tecnica è garantita dalla Divisione informatica.
Digitalizzazione dei documenti cartacei
La Direzione può digitalizzare e riprendere nei sistemi informativi i documenti
cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di
sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito, l’originale
cartaceo può essere distrutto, fatte salve altre esigenze legali.
Trasmissione sistematica di dati
1 La Direzione può trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura
di richiamo, i dati personali necessari all’adempimento dei seguenti
compiti legali:
a. al Consiglio di amministrazione per l’espletamento delle sue
competenze di legge in base alla Legge organica comunale, alle leggi
settoriali e ai regolamenti comunali;
b. ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la
gestione del personale attribuito;
c. all’istituto di previdenza designato, per la gestione della previdenza
professionale degli assicurati;
d. ai soggetti incaricati per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi
informativi contenenti dati dei dipendenti, nella misura del necessario.
2 È riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.
Trasmissione puntuale di dati
La Direzione può trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici
o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per
l’adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo
consenso scritto, libero e informato.
Altre elaborazioni di dati 34
1 La Direzione può elaborare dati del personale per scopi che esulano da
quelli previsti all’art. 94 cpv. 1, se ciò è necessario per l’adempimento di
compiti legali o in garanzia d’interessi legittimi dei collaboratori o
dell’Ente.
2 Il Consiglio di amministrazione può elaborare i dati necessari per l’esame
della denuncia ai sensi dell’art. 34b cpv. 2.
Dati personali relativi alla salute
1 Il medico di fiducia dell’Ente può elaborare dati personali sulla salute dei
collaboratori, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro
idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.
2 Egli può comunicare alla Direzione unicamente le informazioni attinenti
all’idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata,
al grado, alla causa e alla durata presumibile dell’inabilità lavorativa e
eventuali altri dati necessari all’assunzione e alla gestione del rapporto
d’impiego.
Sorveglianza sul posto di lavoro
1 Non è ammesso l’impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole
e in tempo reale della sfera privata o personale dei collaboratori sul posto
di lavoro.
P. 35 di 40
2 La violazione di direttive interne sull’uso delle risorse informatiche, o il
relativo sospetto, va constatato tramite una sorveglianza non nominativa
dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.
3 È ammessa l’analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite
sistemi di sorveglianza, in caso di constatazione o di relativi sospetti
concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.
4 Il Consiglio di amministrazione adotta le misure tecniche e organizzative
necessarie per prevenire gli abusi.
5 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni,
devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute
e la libertà di movimento dei collaboratori.
Conservazione dei dati
1 I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine
della procedura di assunzione, ad eccezione del verbale di apertura e dei
dati anagrafici ivi contenuti.
2 I dati personali dei collaboratori possono essere conservati per dieci anni
dalla fine del rapporto d’impiego; altri dati possono essere conservati
oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del
collaboratore.
3 Sono conservati per una durata di trent’anni dalla fine del rapporto
d’impiego, i dati anagrafici, l’allocazione organizzativa, la funzione
ricoperta, l’entrata in servizio, le mutazioni di carriera e lo sviluppo
salariale del collaboratore.
4 I dati dei candidati o dei collaboratori possono essere conservati in forma
anonimizzata a scopo statistico.
Diritto suppletivo 35
Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati
personali del 9 marzo 1987 e, limitatamente all’archiviazione dei dati, quelle
della Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del
1 5 marzo 201 1.
Disposizioni esecutive
Il Consiglio d’amministrazione disciplina i particolari, segnatamente i diritti e
le modalità di accesso ai sistemi d’informazione, la digitalizzazione,
conservazione e archiviazione dei documenti.
P. 36 di 40
TITOLO IX
Sistema di valutazione - entrata in vigore
L’entrata in vigore dell’art. 53 sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione
al più presto dopo due anni di sperimentazione del sistema di valutazione,
previa consultazione della Commissione del personale.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale di Lugano, della Sezione degli enti locali e del Consiglio
di amministrazione dell’Ente.
Per il Consiglio comunale
Il Presidente
T. Prati
Il Segretario
R. Bregy
Gli scrutatori
F. Colombo Mattei
V. Benicchio
P. 37 di 40
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre 2021
Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2021 e il 31
gennaio 2022.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 9 marzo
2022.
Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, il 1 8 maggio 2022.
P. 38 di 40
1 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali il 1 2 gennaio 2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024,
2 Cpv. 2 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
3 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
4 Cpv. 3 e 4 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvati dal Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali il 1 2 gennaio 2024, approvati dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024,
esposti al pubblico dal 5 agosto al 4 ottobre 2024.
5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
6 Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
7 Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
8 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
9 Articolo introdotto dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
1 0 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
1 1 Cpv. 3 modificato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2026, approvato dal Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali il 2 luglio 2026, approvato dal Consiglio d’Amministrazione
il 1 4 ottobre 2026, esposto al pubblico dal 2 aprile al 31 maggio 2026.
1 2 Cpv. 7 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
1 3 Cpv. 2 e 3 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvati dal Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali il 1 2 gennaio 2024, approvati dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024,
esposti al pubblico dal 5 agosto al 4 ottobre 2024.
1 4 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
1 5 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
Note
P. 39 di 40
a
Sezione degli enti locali il 12 gennaio 2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 1 0 luglio 2024,
1 6 Cpv. 2 e 6 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvati dal Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali il 1 2 gennaio 2024, approvati dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024,
esposti al pubblico dal 5 agosto al 4 ottobre 2024.
1 7 Articolo abrogato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali il 1 2 gennaio 2024, approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024,
1 8 Cpv. 3 e 4 modificati dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvati dal Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali il 1 2 gennaio 2024, approvati dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024,
esposti al pubblico dal 5 agosto al 4 ottobre 2024.
1 9 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
20 Cpv. 9 approvato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2026, approvato dal Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali il 2 luglio 2026, approvato dal Consiglio d’Amministrazione
il 1 4 ottobre 2026, esposto al pubblico dal 2 aprile al 31 maggio 2026.
21 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
22 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
esposto al pubblico dal 5 agosto al 4 ottobre 2024. Cpv. 1 e lett. A ed E modificate d’ufficio dal
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.
23 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
24 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2026, approvato dal Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali il 2 luglio 2026, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione il 14 ottobre 2026, esposto al pubblico dal 2 aprile al 31 maggio 2026.
25 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
26 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
27 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
28 Articolo modificato dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024, esposto al pubblico dal 5 agosto al
4 ottobre 2024.
29 Cpv. 3 lett. c modificata dal Consiglio comunale il 30 marzo 2026, approvato dal Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali il 2 luglio 2026, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione il 1 4 ottobre 2026, esposto al pubblico dal 2 aprile al 31 maggio 2026.
30 Articolo modificato dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024, esposto al pubblico dal 5 agosto al
4 ottobre 2024.
31 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
P. 40 di 40
a
32 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
33 Cpv. 1 modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
34 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
35 Articolo modificato dal Consiglio d’Amministrazione il 10 luglio 2024, esposto al pubblico dal 5 agosto al
4 ottobre 2024.
36 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,
37 Articolo modificato dal Consiglio comunale il 4 luglio 2023, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni,