Termini e prescrizione
1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in 5 anni a decorrere dalla
trasgressione in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi
fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla
crescita in giudicato della decisione penale.
2 Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il
procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di
abbandono.
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TITOLO IV
Diritti del collaboratore
CAPITOLO 1
Diritto alla funzione
1 Il collaboratore ha il diritto di esercitare le sue funzioni nei limiti previsti
dal presente Regolamento, dall’atto di assunzione, dal mansionario e dalle
disposizioni esecutive.
2 Qualora lo esigano ragioni di servizio, al collaboratore possono essere
assegnati, nei limiti dell’orario normale di lavoro, oltre ai compiti previsti
dal mansionario, altri incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno.
Resta riservata l’applicazione dell’art. 24 (supplenze).
Diritto allo stipendio
I collaboratori percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i
supplementi e le indennità previsti dal presente regolamento e dalle
disposizioni esecutive.
Scala degli stipendi 1 0 1 1
1 La scala degli stipendi annui è stabilita come segue:
Classe Minimo Massimo
25 1 86'311 .1 5 21 9'847.1 0
24 1 70'533.80 201 '229.90
23 1 56'499.60 1 84'669.30
22 1 43'752.65 1 69'628.1 5
21 1 32'327.85 1 56'1 46.80
20 1 22'1 32.1 0 1 44'1 1 6.1 0
1 9 1 1 3'021 .45 1 33'365.50
1 8 1 04'878.20 1 23'756.1 0
1 7 97'589.05 1 1 5'1 55.00
1 6 91'051 .35 1 07'440.45
1 5 85'1 80.1 0 1 00'51 2.50
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1 4 80'71 6.20 95'245.1 5
1 3 75'967.50 89'641 .80
1 2 71 '669.60 84'570.25
1 1 67'802.20 80'006.65
1 0 64'359.40 75'944.1 5
9 61'303.05 72'337.50
8 58'605.60 69'1 54.60
7 56'240.05 66'363.25
6 54'1 89.50 63'943.75
5 52'442.60 61'882.25
4 48'1 76.30 55'402.80
3 47'091.30 54'1 55.1 0
2 46'318.95 53'266.90
1 42'1 37.95 48'458.60
2 La presente scala è stabilita sull’indice nazionali dei prezzi al consumo di
novembre 2022 (1 04.6 punti, indice di base di riferimento dicembre 2020
= 1 00 punti). Il Consiglio di Amministrazione si impegna periodicamente
ad aggiornare l’indice di base di riferimento.
3 La scala degli stipendi indicata in questo articolo verrà adeguata ogni
anno sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al
consumo di novembre dell’anno precedente. L’aumento della scala
stipendi è subordinato alle contingenze legate al contratto di
finanziamento cantonale e relativo riconoscimento del carovita da parte
del Cantone.
4 Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà
versata in una o più rate a giudizio del Consiglio di amministrazione.
5 Allo scopo di assicurare la competitività dell’Ente e così intervenire in
maniera flessibile e mirata a dipendenza della peculiarità della funzione,
dei bisogni specifici del settore e della situazione del mercato del lavoro,
al Consiglio di amministrazione è concessa la facoltà di rinquadrare
direttamente funzioni o gruppi di funzioni appartenenti alle rispettive aree
di professionalità (v. art. 44) maggiorando le relative scale salariali sino ad
un massimo del 1 0%.
6 La soglia d’entrata per la prima classe non è inferiore a tre aumenti.
Classificazione delle funzioni e requisiti professionali
La classificazione delle funzioni e i requisiti professionali sono stabiliti dal
Consiglio di amministrazione.
Applicazione della classificazione delle funzioni
1 Tutte le funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità sono
valutate secondo competenze professionali, competenze personali,
competenze sociali, competenze di condotta, sollecitazioni e condizioni di
lavoro.
2 Per ogni funzione viene allestito un apposito mansionario che deve essere
sottoscritto dal collaboratore.
3 Il collaboratore di nuova assunzione, nel rispetto dell'art. 46, viene inserito
nella classe inferiore, mediana o superiore della rispettiva fascia delle
funzioni, tenendo conto dell’esperienza acquisita secondo i criteri previsti
per le promozioni indicati all’art. 50.
Stipendio iniziale
1 Il collaboratore di nuova assunzione percepisce il minimo di stipendio
della sua classe; dovrà tuttavia essere considerata l’esperienza utile alla
funzione acquisita presso imprese pubbliche o private.
2 Nel caso di candidati di nuova assunzione, con scarsa esperienza
professionale in attività di analogo livello o previsti per compiti che
richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di amministrazione può
stabilire, per due anni al massimo, una riduzione del 5% dello stipendio
rispetto a quello minimo previsto per la funzione.
Aumenti annuali 1 2
1 Lo stipendio è aumentato, in funzione della valutazione annuale ottenuta,
sino al raggiungimento del massimo della relativa classe di organico.
2 Se le prestazioni non soddisfano le aspettative lo stipendio non viene
aumentato.
3 Se le prestazioni soddisfano parzialmente le aspettative, lo stipendio viene
aumentato a scadenza biennale, a condizione che la successiva valutazione
sia anch’essa almeno analoga.
4 Se le prestazioni soddisfano le aspettative, lo stipendio viene aumentato
ogni inizio anno di una annualità.
5 Se le prestazioni superano le aspettative, lo stipendio viene aumentato
ogni inizio anno di una annualità. Qualora il collaboratore non avesse più
diritto a uno scatto, resta riservata la facoltà del Consiglio di
amministrazione di riconoscere una gratifica straordinaria o giorni di
congedo pagato secondo i disposti dell’art. 52 cpv. 2.
6 L’aumento è calcolato sulla differenza dello stipendio minimo e lo
stipendio massimo delle singole classi. Di tale differenza l’aumento annuo
è pari alla
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- settima parte dalla classe 1 alla classe 4
- nona parte dalla classe 5 alla classe 7
- decima parte dalla classe 8 alla classe 1 0
- dodicesima parte dalla classe 1 1 alla classe 1 3
- tredicesima parte dalla classe 1 4 alla classe 1 6
- quindicesima parte per la classe 1 7 e la classe 1 8
- sedicesima parte per la classe 1 9 e la classe 20
- diciottesima parte per la classe 21 e la classe 22
- diciannovesima parte per la classe 23 e la classe 24
- ventunesima parte per la classe 25.
7 La valutazione della performance del personale può essere contestata
davanti a un'apposita commissione paritetica la cui composizione,
competenze e funzionamento è stabilito da una specifica direttiva.
8 Il Consiglio di amministrazione indica nel rendiconto il numero di
valutazioni che non corrispondono, che corrispondono parzialmente, che
corrispondono o che superano le aspettative; inoltre indica il numero di
gratifiche accordate. I dati vengono presentati per sesso, e per classe
salariale per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di
protezione dei dati.
Decorrenza degli aumenti annuali 1 3
1 Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1 ° gennaio di ogni anno.
2 Il Consiglio di amministrazione, può, in caso di difficoltà finanziarie,
bloccare transitoriamente per un anno nel corso della medesima
legislatura gli scatti di stipendio. La proposta deve essere formulata
nell’ambito del messaggio sul preventivo, previa consultazione della
commissione del personale.
3 Se il collaboratore è retribuito per almeno 6 mesi durante l’anno civile,
l’aumento viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Se invece è stato retribuito per meno di 6 mesi l’aumento non è concesso.
Stipendio orario
1 Lo stipendio orario dei collaboratori retribuiti a paga oraria viene calcolato
dividendo per 2000 quello annuale. La tredicesima mensilità e l’indennità
per i giorni festivi sono comprese nello stipendio orario; l’indennità
vacanze è versata in aggiunta allo stesso.
2 L’aliquota oraria di retribuzione per prestazioni fuori orario è disciplinata
dall’art. 57 cpv. 4.
Promozioni nell'ambito delle fasce di funzioni
1 Il Consiglio di amministrazione, previa valutazione, può procedere
nell’ambito delle singole fasce alla promozione di collaboratori dalle classi
inferiori a quelle mediane e da quelle mediane a quelle superiori, secondo
le seguenti direttive:
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a. coloro che, inseriti in classe inferiore, hanno raggiunto il massimo delle
annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza,
conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le
aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla
classe mediana;
b. coloro che, inseriti in classe mediana, hanno raggiunto il massimo delle
annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza,
conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le
aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla
classe superiore.
2 Per le promozioni di cui al cpv. 1 del presente articolo il numero di
aumenti acquisiti prima della stessa non sono computabili. Per il calcolo
del nuovo stipendio si parte dallo stipendio mensile che il collaboratore
avrebbe ricevuto se non fosse stato promosso e si considera quello
uguale, o immediatamente superiore fra gli stipendi mensili della nuova
classe, secondo le normative previste dall’art. 47. Il nuovo stipendio si
ottiene infine da quest’ultimo con almeno un ulteriore aumento annuale
per chi si trova nelle classi da 1 a 1 3 e con almeno due ulteriori aumenti
annuali per chi si trova nelle classi da 1 4 a 25. A promozione avvenuta lo
stipendio seguirà la sequenza di aumenti secondo quanto stabilito per la
nuova classe di organico.
3 Il cambio classe, previsto al cpv. 1 , può essere anticipato, anche se non
ancora raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla
rispettiva classe di appartenenza, se le prestazioni individuali superano le
aspettative durante due anni consecutivi e dopo quattro anni di
appartenenza nella classe.
4 Nell’ambito delle singole classi ed entro i rispettivi limiti salariali il
Consiglio di amministrazione può, per i collaboratori con una valutazione
annuale che supera le aspettative, anticipare un ulteriore aumento rispetto
a quanto previsto all’art. 47 per coloro che occupano una funzione inserita
tra la classe no. 1 e la classe no. 1 3, e sino a due ulteriori aumenti per
coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 4 e la classe
no. 25.
5 Il Consiglio di amministrazione indica nel rendiconto il numero di
promozioni. I dati vengono presentati per sesso e per classe salariale, per
quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei
dati.
Promozione tramite mutamento di funzione 1 4
1 Per la promozione di un collaboratore ad altra funzione di carriera interna
il Consiglio di amministrazione può prescindere dall’apertura di un
concorso.
2 In caso di promozione ad una nuova funzione il collaboratore sarà inserito
nella corrispettiva fascia di retribuzione ed il suo stipendio verrà adeguato
applicando per analogia l'art. 50 cpv. 2. Se ciò non fosse possibile si
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applicherà il minimo della classe inferiore della fascia in cui la nuova
funzione è inserita.
3 L’occupazione di una nuova funzione da parte di un collaboratore
presuppone l’effettivo adeguamento della sua attività precedente a
quanto prescritto nel mansionario concernente la nuova funzione.
Aumenti e gratifiche straordinari
1 Il Consiglio di amministrazione, esaurite tutte le possibilità concesse
nell’ambito retributivo, può, qualora ci fossero provate difficoltà nel
reperire o conservare collaboratori particolarmente idonei, concedere una
maggiorazione dello stipendio oltre i limiti superiori possibili delle classi di
organico concernenti le singole funzioni, sino ad un massimo del 1 0%. La
maggiorazione concessa verrà computata nel calcolo del nuovo stipendio
in caso di successiva promozione ad una funzione superiore se questa sarà
compatibile con la motivazione per cui la maggiorazione è stata conferita.
La maggiorazione può essere revocata dal Consiglio di amministrazione
quando vengono meno i presupposti che l’hanno giustificata.
2 Il Consiglio di amministrazione può corrispondere, per conferire
riconoscimenti di merito in caso di valutazione che supera le aspettative
e/o per prestazioni giudicate straordinarie, una gratifica, non assicurabile
alla Cassa pensioni, sino ad un massimo dell’8% dello stipendio annuo,
oppure fino a 1 2 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo
permettono.
3 Ogni anno, nell’ambito dell’esame del conto consuntivo del Comune, il
Consiglio di amministrazione informa il Consiglio Comunale sul numero di
collaboratori che hanno ottenuto la maggiorazione di stipendio prevista
dal cpv. 1 e di quelli che hanno ricevuto la gratifica o il congedo pagato
previsti al cpv. 2, nonché sulla relativa spesa. I dati vengono presentati per
sesso e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione
in materia di protezione dei dati.
Valutazione dei collaboratori 1 5
1 Il Consiglio di amministrazione promuove un sistema di valutazione
periodica dei collaboratori, tenuto conto dei principi fissati nell’art. 3.
2 La performance del collaboratore deve essere valutata annualmente dal
superiore gerarchico o dal suo valutatore.
3 Il colloquio di valutazione serve allo sviluppo professionale del
collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli
obiettivi o a discuterne il mansionario.
4 La valutazione della performance è applicata solo al personale nominato e
incaricato ai sensi del ROCIS, a eccezione del personale supplente su
chiamata.
5 La valutazione è elemento determinante per la decisione in merito
all’avanzamento sulla scala stipendi e alla concessione di promozioni.
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6 Il sistema di valutazione periodica della performance del personale è
disciplinato da una specifica Direttiva.
Pagamento dello stipendio
1 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il 25 di ogni mese, secondo
le disposizioni emanate dal Consiglio di amministrazione.
2 Se un collaboratore entra in servizio a mese iniziato lo stipendio gli è
corrisposto in proporzione al periodo di lavoro.
3 Lo stipendio, escluso l’assegno per i figli, può essere posto in
compensazione con quanto dovuto da un collaboratore al datore di lavoro
o alle istituzioni di previdenza.
4 Se non richiesta dall’interessato, la trattenuta deve essere preceduta da
una diffida raccomandata al collaboratore a voler procedere al pagamento
di quanto dovuto entro un termine di 30 giorni, pena la trattenuta diretta
dello stipendio, tranne il minimo garantito vitale.
Anzianità di servizio 1 6
1 A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque
anni, al collaboratore viene accordata una gratificazione pari all’ultimo
stipendio percepito; tale gratifica può essere corrisposta unicamente se gli
anni di servizio sono stati prestati ininterrottamente, senza interruzione del
rapporto d’impiego.
2 Per il quindicesimo anno di servizio il Consiglio di amministrazione
concede un congedo pagato di 1 0 giorni; per il trentacinquesimo,
quarantesimo e quarantacinquesimo anno di servizio, oltre alla gratifica
prevista dal cpv. 1 , il collaboratore beneficia pure di 1 0 giorni di congedo
pagato. Il congedo pagato non può essere compensato con denaro,
riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di
servizio e/o senza colpa del collaboratore, il congedo non ha potuto
essere goduto.
3 Per il calcolo della gratifica non si considera l’assegno di cui all’art. 61.
4 Se in un anno civile vengono effettuati complessivamente 30 o più giorni
di congedo non pagato, gli stessi vengono dedotti dall’anzianità di
servizio.
5 Il Consiglio di amministrazione, su richiesta di un collaboratore, può
concedere un congedo pagato sino a 22 giorni lavorativi in luogo del
versamento della gratifica prevista dal cpv. 1 , purché siano garantiti la
continuità ed il regolare funzionamento del servizio.
6 Gli anni prestati dai collaboratori assunti secondo l’art. 17 non vengono
computati quali anni di servizio. Eventuali eccezioni posso essere
autorizzate dal Consiglio di amministrazione.
Indennità legate alla funzione svolta
Le seguenti indennità sono disciplinate da specifiche disposizioni del
Consiglio di amministrazione:
- trasferte e rimborsi spese;
- servizio di picchetto;
- per turni di lavoro, in particolare servizio notturno, festivo o irregolare;
- per mansioni particolari, segnatamente per collaboratori o quadri dirigenti
con compiti di coordinamento;
- per specifiche indennità di presenza.
Stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di
servizio civile
1 Il collaboratore assente per servizio militare o protezione civile o servizio
civile sostitutivo svizzero percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di
servizi obbligatori.
2 Il Consiglio di amministrazione può ridurre o sopprimere il versamento
dello stipendio in caso di servizio volontario o facoltativo.
Soppressione dello stipendio
In caso di assenze ingiustificate dal lavoro, di assenze per punizioni relative
all’ordinamento disciplinare militare o per l’espiazione di pene privative della
libertà, il Consiglio di amministrazione sopprime il versamento dello
stipendio per l’intera durata dell’assenza.
Deduzioni
Agli effetti delle deduzioni per sospensione dal lavoro e assenze
ingiustificate entra in linea di conto il solo stipendio annuo. Non è soggetto a
riduzione l’assegno per i figli, riservate le disposizioni della Legge sugli
assegni familiari (LAFam).
Indennità per superstiti e beneficiari di una rendita intera LAINF
1 Alla morte del collaboratore i suoi superstiti (coniuge, partner registrato
e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), oltre alle
prestazioni della previdenza professionale, ricevono un’indennità unica
pari ad un quarto dello stipendio annuo lordo e delle prestazioni sociali.
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2 In caso di morte del collaboratore per infortunio sul posto di lavoro i suoi
superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni
per i figli secondo LAFam), anziché l’indennità prevista al cpv. 1, hanno
diritto a una volta il salario annuo LAINF e due volte il salario eccedente.
3 In caso di riconoscimento di una rendita intera LAINF a seguito di un
infortunio sul posto di lavoro il collaboratore ha diritto a due volte il
salario annuo LAINF e quattro volte il salario eccedente. Il Consiglio di
amministrazione può ridurre questa indennità conformemente alle
disposizioni LPGA e LAINF se l'infortunio è stato provocato dal
collaboratore intenzionalmente o per negligenza grave.
CAPITOLO 2
Giorni di riposo 1 8
1 Sono considerati giorni di riposo:
a. il sabato;
b. la domenica e le feste riconosciute dal Cantone.
2 Il Consiglio di amministrazione decide volta per volta se, in quale misura, e
a quali condizioni debbano essere introdotti giorni di riposo
supplementari.
3 Il Consiglio di amministrazione disciplina con una Direttiva i giorni di
riposo per i collaboratori che, per natura del loro impiego, prestano
servizio a turni irregolari, ritenuto che essi hanno diritto ad un numero di
giorni equivalente a quelli che spettano loro in base al cpv. 1 .
4 Qualunque sia la natura della funzione è garantito un giorno di riposo
settimanale e deve cadere, almeno una volta al mese, di domenica. Resta
riservato il diritto di rango superiore.
Vacanze 1 9 20
1 I collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze:
a. 25 giorni lavorativi fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il
ventesimo anno di età;
b. 20 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il
ventunesimo alla fine dell’anno civile in cui compiono il
quarantasettesimo anno di età;
c. 25 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il
quarantottesimo fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il
cinquantaquattresimo anno di età;
d. 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il
cinquantacinquesimo anno di età.
2 I collaboratori dalla ventiduesima fino alla quattordicesima fascia di
funzioni ai sensi dell'art. 44 hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza
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fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno
di età.
3 In caso di servizio inferiore a un anno, le vacanze sono concesse
proporzionalmente alla durata dell’impiego.
4 Le vacanze devono essere utilizzate secondo un piano da stabilire ogni
anno, tenendo in considerazione le richieste dei collaboratori
compatibilmente con le esigenze di servizio.
5 Nel caso in cui il collaboratore superi il limite dei giorni di vacanza di
diritto previsto dai cpv. 1 e 2, la compensazione avviene con
corrispondente riduzione del diritto nel nuovo anno civile.
6 Il diritto alle vacanze si estingue entro la fine del mese di aprile dell’anno
successivo.
7 Le vacanze non possono essere compensate con denaro riservati i casi di
cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza
colpa del collaboratore, le vacanze maturate non hanno potuto essere
godute.
8 I collaboratori che hanno esaurito il diritto allo stipendio ai sensi dell’art.
71 non maturano il diritto alle vacanze.
9 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di estendere il diritto vacanze
dei collaboratori impiegati in settori o strutture con specifiche particolari.
Riduzione del periodo di vacanza 21
1 Una riduzione del periodo di vacanza è applicata nei seguenti casi:
a. assenze in seguito a malattia, infortunio e assicurazione militare della
durata complessiva di oltre 90 giorni in un anno civile, fermo restando il
diritto del collaboratore alla metà dei giorni di vacanza previsti dall'art.
64;
b. assenze per servizio militare, di protezione civile e di servizio civile
sostitutivo svizzero volontari o di punizione; il Consiglio di
amministrazione stabilisce la misura della riduzione;
c. assenze arbitrarie e sospensioni disciplinari; la riduzione è
proporzionale alla durata delle stesse;
d. Assenze per congedi non pagati della durata complessiva di 30 o più
giorni in un anno civile; la riduzione è proporzionale alla durata delle
stesse.
2 Qualora le assenze per malattia, infortunio e assicurazione militare
superino i 90 giorni complessivi durante un anno civile il periodo soggetto
a riduzione (1 5 giorni, 1 2,5 giorni e 1 0 giorni) viene ridotto di 1 /1 0 per
ogni assenza di ulteriori 30 giorni.
Abrogato.
Cure termoclimatiche o di riposo
Le cure termoclimatiche o di riposo sono di regola computate quale vacanza,
anche se ordinate dal medico, quando il collaboratore può muoversi
liberamente o con limitazioni insignificanti. Esse sono considerate quale
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malattia se prescritte dal medico e comprovate dal relativo certificato
medico che attesta l’assoluta necessità della cura per una completa
guarigione dalla malattia o dall’infortunio.
CAPITOLO 3
Congedi pagati o non pagati 22
1 Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati:
a. per matrimonio 8 giorni di lavoro, da effettuare entro 6 mesi dalla
celebrazione del rito civile;
b. per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un
figlio o di un genitore 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte;
c. per decesso di un fratello o di una sorella, 3 giorni lavorativi consecutivi
dalla morte;
d. per paternità 20 giorni lavorativi: 1 0 giorni da godere in giornate intere
entro 6 mesi dall’evento e 10 giorni da godere in mezze giornate o
giornate intere entro 12 mesi dall’evento;
e. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o
abiatici, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti, zii, per analoghi gradi
di parentela del partner registrato o del convivente e per il trasloco 1
giorno;
f. per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio il tempo
strettamente necessario;
g. per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione
sindacale e per il volontariato sociale di regola 8 giorni;
h. per l'attività di sportivo di élite, in possesso della Swiss Olympic Card,
per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, per corsi organizzati
dalla Città o da enti attivi ritenuti di interesse comunale da parte del
Consiglio di amministrazione, di regola 8 giorni;
i. per assenze di breve durata non altrimenti programmabili, quali visite
mediche o dentistiche, per convocazioni o citazioni di un’autorità o
terapie prescritte dal medico, il tempo necessario; chi lavora a tempo
parziale o a turni deve di principio programmare queste assenze
durante il tempo libero.
2 Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di concedere congedi pagati o
non pagati o da dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi
personali o familiari, per solidarietà intergenerazionale, per ragioni di
studio o di riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica.
3 Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto dalle
lettere e., f., g. e h. si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il
diritto del collaboratore al congedo.
4 L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura
in cui questi versa lo stipendio al collaboratore.
Congedo per maternità 23
1 In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18
settimane, di cui al massimo due prima del termine. Le 1 8 settimane
possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di
lavoro a tempo parziale, almeno del 50% per un massimo di 8 settimane.
2 In caso di degenza ospedaliera del neonato della durata di almeno due
settimane consecutive, la collaboratrice può prolungare il congedo per
maternità per al massimo altre 4 settimane.
3 La collaboratrice può beneficiare in caso di parto di un congedo non
pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa il
congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.
4 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in
base alla legislazione federale sul lavoro.
Congedo per adozione
1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il collaboratore, per
giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 18
settimane. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima
settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%,
per un massimo di 8 settimane.
2 Il collaboratore può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non
pagato per un massimo di 9 mesi.
3 I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori
sono collaboratori dell’Ente. In questo caso essi possono comunque
ripartirsi liberamente il periodo di congedo.
CAPITOLO 4
Assicurazione
1 L’Ente assicura tutti i collaboratori contro i rischi degli infortuni
professionali e non professionali e delle malattie professionali nel rispetto
della legislazione federale.
2 I premi sono a carico dell’Ente, ad eccezione di quello relativo
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, che è a
completo carico del collaboratore.
3 L’Ente può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del
salario eccedente le prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi
il pagamento dei relativi premi. Non vengono stipulate altre assicurazioni
a favore dei collaboratori, ad eccezione dei casi speciali in cui il rischio
professionale è più elevato.
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4 La copertura obbligatoria ai sensi della LAINF per gli infortuni non
professionali termina allo spirare del 31 esimo giorno susseguente a quello
in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario. Entro tale termine è
possibile tuttavia prolungare la citata copertura fino ad un massimo di
ulteriori 6 mesi dietro pagamento di un premio, mediante accordi speciali
presi direttamente dai collaboratori con l’assicuratore LAINF dell’Ente.
Stipendio in caso di assenze per malattia o infortunio 24
1 In caso di assenza per infortunio professionale e non professionale,
malattia professionale o evento coperto in base alla Legge federale
sull’assicurazione militare, il collaboratore ha diritto allo stipendio intero
per i primi 360 giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di
assenza. In tal caso l’indennità per figli non subisce riduzioni, riservate le
disposizioni della Legge sugli assegni familiari (LAFam).
2 In caso di malattia non professionale lo stipendio viene versato in misura
dell’80% per i primi 3 giorni di assenza, per un massimo di tre eventi per
ogni anno civile. In seguito si procede come al cpv. 1 .
3 In caso di malattia non professionale a partire dal 15° giorno d’assenza
cumulativo nel corso dell’anno civile e fino al 60° giorno di assenza, lo
stipendio viene versato in misura dell’90%. In seguito si procede come
al cpv. 1 .
4 La Direzione ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo
da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.
5 Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il collaboratore
ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave
negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha
compiuto un’azione temeraria, oppure ha commesso un crimine o un
delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37, 39 LAINF e
65 della Legge federale sull’assicurazione militare.
Surrogazione 25
1 Le indennità versate dall’assicurazione o le rendite dell’assicurazione
invalidità spettano all’Ente sino a copertura dello stipendio corrisposto o
dell’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 88 cpv. 3. Se esse sono superiori
spettano al collaboratore.
2 Le indennità in capitale versate dall’Assicurazione contro gli infortuni o
dall’Assicurazione militare federale in caso di menomazione dell’integrità
spettano direttamente al collaboratore.
3 L’Ente subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del
collaboratore contro il terzo responsabile.
Disposizioni particolari
1 Se dall’ultima assenza per malattia e/o infortunio il collaboratore riprende
il lavoro per almeno 1 80 giorni consecutivi, nel caso di nuova assenza egli
riacquista il diritto di ricevere lo stipendio intero ai sensi dell’art. 71 cpv. 1.
2 I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione
di quelli che precedono la ripresa del lavoro.
3 In caso di capacità lavorativa limitata, il grado di presenza sul lavoro o la
limitazione delle prestazioni devono essere precisati dal medico.
4 Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa il Consiglio
di amministrazione stabilisce speciali condizioni di impiego. Qualora fosse
necessario un trasferimento si procede come all’art. 25.
CAPITOLO 5
Cariche pubbliche
1 I collaboratori possono assumere cariche pubbliche che comportino
assenze durante gli orari di lavoro solo con il consenso del Consiglio di
amministrazione.
2 Il consenso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano
limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; il Consiglio di
amministrazione può far dipendere il consenso dal trasferimento ad altra
funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.
Formazione professionale 26
1 Il Consiglio di amministrazione promuove la formazione e il
perfezionamento professionale del collaboratore in considerazione delle
esigenze dell’Ente. Le relative modalità sono disciplinate da un’apposita
Direttiva.
2 Al Consiglio di amministrazione è riservata la facoltà, secondo apposita
Direttiva, di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti durante il
periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel caso di interruzione
della formazione o in caso di successivo scioglimento del rapporto
d’impiego secondo i disposti della relativa Direttiva.
Attrezzi di lavoro e mezzi di trasporto 27
1 I mezzi di lavoro e di trasporto sono messi a disposizione dall’Ente.
Possono essere considerate soluzioni alternative o sostitutive contro
indennizzo da parte dell’Ente.
2 L’utilizzo di mezzi di lavoro e di trasporto propri è disciplinata da
un’apposita Direttiva.
Protezione della sfera personale
1 I collaboratori hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro
integrità fisica e psichica.
2 A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie
psicologiche e sessuali, il Consiglio di amministrazione adotta le
necessarie misure di informazione e di prevenzione.
TITOLO V