Law

9.2.2 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali (ROCIS) del 29 novembre 2021

Lugano · 16174912 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 f341ae51270290bdfd1ca7bd5228d74697e28af3ba0f6579429ef780d872dc9c

Contents: 109 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Politica del personale
  3. Art. 3 P. 2 di 40
  4. Art. 4 Competenza
  5. Art. 5 Nomina
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 P. 4 di 40
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Incarico per funzione stabile
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Incarico a tempo determinato
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Altre tipologie di impiego
  18. Art. 18 Organizzazione del lavoro
  19. Art. 19
  20. Art. 20 P. 7 di 40
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Doveri di servizio
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 P. 1 1 di 40
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 34b
  36. Art. 35 Mancanze dei doveri di servizio
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41 Funzioni, stipendi e indennità
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44 P. 1 6 di 40
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 P. 21 di 40
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Giorni di riposo e vacanze
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67 Congedi
  69. Art. 68 P. 25 di 40
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Malattia e infortunio
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73 P. 27 di 40
  75. Art. 74 Altri diritti
  76. Art. 75
  77. Art. 76
  78. Art. 77 P. 28 di 40
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80 Previdenza professionale
  82. Art. 81 Fine del rapporto d'impiego
  83. Art. 82 P. 29 di 40
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92 Commissione del personale
  94. Art. 93
  95. Art. 94 Protezione dei dati dei collaboratori
  96. Art. 95
  97. Art. 96 P. 34 di 40
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103
  105. Art. 104 Disposizioni transitorie e finali
  106. Art. 105
  107. Art. 106
  108. Art. 107
  109. Art. 108

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

109 provisions

Art. 40

Termini e prescrizione 1 La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in 5 anni a decorrere dalla trasgressione in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale. 2 Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono. P. 1 4 di 40 TITOLO IV Diritti del collaboratore CAPITOLO 1

Propose a change

Art. 41 Funzioni, stipendi e indennità

Diritto alla funzione 1 Il collaboratore ha il diritto di esercitare le sue funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento, dall’atto di assunzione, dal mansionario e dalle disposizioni esecutive. 2 Qualora lo esigano ragioni di servizio, al collaboratore possono essere assegnati, nei limiti dell’orario normale di lavoro, oltre ai compiti previsti dal mansionario, altri incarichi, senza che gli sia dovuto compenso alcuno. Resta riservata l’applicazione dell’art. 24 (supplenze).

Propose a change

Art. 42

Diritto allo stipendio I collaboratori percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dal presente regolamento e dalle disposizioni esecutive.

Propose a change

Art. 43

Scala degli stipendi 1 0 1 1 1 La scala degli stipendi annui è stabilita come segue: Classe Minimo Massimo 25 1 86'311 .1 5 21 9'847.1 0 24 1 70'533.80 201 '229.90 23 1 56'499.60 1 84'669.30 22 1 43'752.65 1 69'628.1 5 21 1 32'327.85 1 56'1 46.80 20 1 22'1 32.1 0 1 44'1 1 6.1 0 1 9 1 1 3'021 .45 1 33'365.50 1 8 1 04'878.20 1 23'756.1 0 1 7 97'589.05 1 1 5'1 55.00 1 6 91'051 .35 1 07'440.45 1 5 85'1 80.1 0 1 00'51 2.50 P. 1 5 di 40 1 4 80'71 6.20 95'245.1 5 1 3 75'967.50 89'641 .80 1 2 71 '669.60 84'570.25 1 1 67'802.20 80'006.65 1 0 64'359.40 75'944.1 5 9 61'303.05 72'337.50 8 58'605.60 69'1 54.60 7 56'240.05 66'363.25 6 54'1 89.50 63'943.75 5 52'442.60 61'882.25 4 48'1 76.30 55'402.80 3 47'091.30 54'1 55.1 0 2 46'318.95 53'266.90 1 42'1 37.95 48'458.60 2 La presente scala è stabilita sull’indice nazionali dei prezzi al consumo di novembre 2022 (1 04.6 punti, indice di base di riferimento dicembre 2020 = 1 00 punti). Il Consiglio di Amministrazione si impegna periodicamente ad aggiornare l’indice di base di riferimento. 3 La scala degli stipendi indicata in questo articolo verrà adeguata ogni anno sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente. L’aumento della scala stipendi è subordinato alle contingenze legate al contratto di finanziamento cantonale e relativo riconoscimento del carovita da parte del Cantone. 4 Gli stipendi di cui sopra sono divisi in tredici mensilità; la tredicesima verrà versata in una o più rate a giudizio del Consiglio di amministrazione. 5 Allo scopo di assicurare la competitività dell’Ente e così intervenire in maniera flessibile e mirata a dipendenza della peculiarità della funzione, dei bisogni specifici del settore e della situazione del mercato del lavoro, al Consiglio di amministrazione è concessa la facoltà di rinquadrare direttamente funzioni o gruppi di funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità (v. art. 44) maggiorando le relative scale salariali sino ad un massimo del 1 0%. 6 La soglia d’entrata per la prima classe non è inferiore a tre aumenti.

Propose a change

Art. 44 P. 1 6 di 40

Classificazione delle funzioni e requisiti professionali La classificazione delle funzioni e i requisiti professionali sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Propose a change

Art. 45

Applicazione della classificazione delle funzioni 1 Tutte le funzioni appartenenti alle rispettive aree di professionalità sono valutate secondo competenze professionali, competenze personali, competenze sociali, competenze di condotta, sollecitazioni e condizioni di lavoro. 2 Per ogni funzione viene allestito un apposito mansionario che deve essere sottoscritto dal collaboratore. 3 Il collaboratore di nuova assunzione, nel rispetto dell'art. 46, viene inserito nella classe inferiore, mediana o superiore della rispettiva fascia delle funzioni, tenendo conto dell’esperienza acquisita secondo i criteri previsti per le promozioni indicati all’art. 50.

Propose a change

Art. 46

Stipendio iniziale 1 Il collaboratore di nuova assunzione percepisce il minimo di stipendio della sua classe; dovrà tuttavia essere considerata l’esperienza utile alla funzione acquisita presso imprese pubbliche o private. 2 Nel caso di candidati di nuova assunzione, con scarsa esperienza professionale in attività di analogo livello o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di amministrazione può stabilire, per due anni al massimo, una riduzione del 5% dello stipendio rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

Propose a change

Art. 47

Aumenti annuali 1 2 1 Lo stipendio è aumentato, in funzione della valutazione annuale ottenuta, sino al raggiungimento del massimo della relativa classe di organico. 2 Se le prestazioni non soddisfano le aspettative lo stipendio non viene aumentato. 3 Se le prestazioni soddisfano parzialmente le aspettative, lo stipendio viene aumentato a scadenza biennale, a condizione che la successiva valutazione sia anch’essa almeno analoga. 4 Se le prestazioni soddisfano le aspettative, lo stipendio viene aumentato ogni inizio anno di una annualità. 5 Se le prestazioni superano le aspettative, lo stipendio viene aumentato ogni inizio anno di una annualità. Qualora il collaboratore non avesse più diritto a uno scatto, resta riservata la facoltà del Consiglio di amministrazione di riconoscere una gratifica straordinaria o giorni di congedo pagato secondo i disposti dell’art. 52 cpv. 2. 6 L’aumento è calcolato sulla differenza dello stipendio minimo e lo stipendio massimo delle singole classi. Di tale differenza l’aumento annuo è pari alla P. 1 7 di 40 - settima parte dalla classe 1 alla classe 4 - nona parte dalla classe 5 alla classe 7 - decima parte dalla classe 8 alla classe 1 0 - dodicesima parte dalla classe 1 1 alla classe 1 3 - tredicesima parte dalla classe 1 4 alla classe 1 6 - quindicesima parte per la classe 1 7 e la classe 1 8 - sedicesima parte per la classe 1 9 e la classe 20 - diciottesima parte per la classe 21 e la classe 22 - diciannovesima parte per la classe 23 e la classe 24 - ventunesima parte per la classe 25. 7 La valutazione della performance del personale può essere contestata davanti a un'apposita commissione paritetica la cui composizione, competenze e funzionamento è stabilito da una specifica direttiva. 8 Il Consiglio di amministrazione indica nel rendiconto il numero di valutazioni che non corrispondono, che corrispondono parzialmente, che corrispondono o che superano le aspettative; inoltre indica il numero di gratifiche accordate. I dati vengono presentati per sesso, e per classe salariale per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Propose a change

Art. 48

Decorrenza degli aumenti annuali 1 3 1 Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1 ° gennaio di ogni anno. 2 Il Consiglio di amministrazione, può, in caso di difficoltà finanziarie, bloccare transitoriamente per un anno nel corso della medesima legislatura gli scatti di stipendio. La proposta deve essere formulata nell’ambito del messaggio sul preventivo, previa consultazione della commissione del personale. 3 Se il collaboratore è retribuito per almeno 6 mesi durante l’anno civile, l’aumento viene conteggiato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece è stato retribuito per meno di 6 mesi l’aumento non è concesso.

Propose a change

Art. 49

Stipendio orario 1 Lo stipendio orario dei collaboratori retribuiti a paga oraria viene calcolato dividendo per 2000 quello annuale. La tredicesima mensilità e l’indennità per i giorni festivi sono comprese nello stipendio orario; l’indennità vacanze è versata in aggiunta allo stesso. 2 L’aliquota oraria di retribuzione per prestazioni fuori orario è disciplinata dall’art. 57 cpv. 4.

Propose a change

Art. 50

Promozioni nell'ambito delle fasce di funzioni 1 Il Consiglio di amministrazione, previa valutazione, può procedere nell’ambito delle singole fasce alla promozione di collaboratori dalle classi inferiori a quelle mediane e da quelle mediane a quelle superiori, secondo le seguenti direttive: P. 1 8 di 40 a. coloro che, inseriti in classe inferiore, hanno raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla classe mediana; b. coloro che, inseriti in classe mediana, hanno raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, conseguendo prestazioni individuali che hanno soddisfatto le aspettative per almeno due anni di fila, possono essere promossi alla classe superiore. 2 Per le promozioni di cui al cpv. 1 del presente articolo il numero di aumenti acquisiti prima della stessa non sono computabili. Per il calcolo del nuovo stipendio si parte dallo stipendio mensile che il collaboratore avrebbe ricevuto se non fosse stato promosso e si considera quello uguale, o immediatamente superiore fra gli stipendi mensili della nuova classe, secondo le normative previste dall’art. 47. Il nuovo stipendio si ottiene infine da quest’ultimo con almeno un ulteriore aumento annuale per chi si trova nelle classi da 1 a 1 3 e con almeno due ulteriori aumenti annuali per chi si trova nelle classi da 1 4 a 25. A promozione avvenuta lo stipendio seguirà la sequenza di aumenti secondo quanto stabilito per la nuova classe di organico. 3 Il cambio classe, previsto al cpv. 1 , può essere anticipato, anche se non ancora raggiunto il massimo delle annualità possibili e previste dalla rispettiva classe di appartenenza, se le prestazioni individuali superano le aspettative durante due anni consecutivi e dopo quattro anni di appartenenza nella classe. 4 Nell’ambito delle singole classi ed entro i rispettivi limiti salariali il Consiglio di amministrazione può, per i collaboratori con una valutazione annuale che supera le aspettative, anticipare un ulteriore aumento rispetto a quanto previsto all’art. 47 per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 e la classe no. 1 3, e sino a due ulteriori aumenti per coloro che occupano una funzione inserita tra la classe no. 1 4 e la classe no. 25. 5 Il Consiglio di amministrazione indica nel rendiconto il numero di promozioni. I dati vengono presentati per sesso e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Propose a change

Art. 51

Promozione tramite mutamento di funzione 1 4 1 Per la promozione di un collaboratore ad altra funzione di carriera interna il Consiglio di amministrazione può prescindere dall’apertura di un concorso. 2 In caso di promozione ad una nuova funzione il collaboratore sarà inserito nella corrispettiva fascia di retribuzione ed il suo stipendio verrà adeguato applicando per analogia l'art. 50 cpv. 2. Se ciò non fosse possibile si P. 1 9 di 40 applicherà il minimo della classe inferiore della fascia in cui la nuova funzione è inserita. 3 L’occupazione di una nuova funzione da parte di un collaboratore presuppone l’effettivo adeguamento della sua attività precedente a quanto prescritto nel mansionario concernente la nuova funzione.

Propose a change

Art. 52

Aumenti e gratifiche straordinari 1 Il Consiglio di amministrazione, esaurite tutte le possibilità concesse nell’ambito retributivo, può, qualora ci fossero provate difficoltà nel reperire o conservare collaboratori particolarmente idonei, concedere una maggiorazione dello stipendio oltre i limiti superiori possibili delle classi di organico concernenti le singole funzioni, sino ad un massimo del 1 0%. La maggiorazione concessa verrà computata nel calcolo del nuovo stipendio in caso di successiva promozione ad una funzione superiore se questa sarà compatibile con la motivazione per cui la maggiorazione è stata conferita. La maggiorazione può essere revocata dal Consiglio di amministrazione quando vengono meno i presupposti che l’hanno giustificata. 2 Il Consiglio di amministrazione può corrispondere, per conferire riconoscimenti di merito in caso di valutazione che supera le aspettative e/o per prestazioni giudicate straordinarie, una gratifica, non assicurabile alla Cassa pensioni, sino ad un massimo dell’8% dello stipendio annuo, oppure fino a 1 2 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono. 3 Ogni anno, nell’ambito dell’esame del conto consuntivo del Comune, il Consiglio di amministrazione informa il Consiglio Comunale sul numero di collaboratori che hanno ottenuto la maggiorazione di stipendio prevista dal cpv. 1 e di quelli che hanno ricevuto la gratifica o il congedo pagato previsti al cpv. 2, nonché sulla relativa spesa. I dati vengono presentati per sesso e per classe salariale, per quanto non in contrasto con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Propose a change

Art. 53

Valutazione dei collaboratori 1 5 1 Il Consiglio di amministrazione promuove un sistema di valutazione periodica dei collaboratori, tenuto conto dei principi fissati nell’art. 3. 2 La performance del collaboratore deve essere valutata annualmente dal superiore gerarchico o dal suo valutatore. 3 Il colloquio di valutazione serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi o a discuterne il mansionario. 4 La valutazione della performance è applicata solo al personale nominato e incaricato ai sensi del ROCIS, a eccezione del personale supplente su chiamata. 5 La valutazione è elemento determinante per la decisione in merito all’avanzamento sulla scala stipendi e alla concessione di promozioni. P. 20 di 40 6 Il sistema di valutazione periodica della performance del personale è disciplinato da una specifica Direttiva.

Propose a change

Art. 54

Pagamento dello stipendio 1 Lo stipendio è versato al collaboratore entro il 25 di ogni mese, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di amministrazione. 2 Se un collaboratore entra in servizio a mese iniziato lo stipendio gli è corrisposto in proporzione al periodo di lavoro. 3 Lo stipendio, escluso l’assegno per i figli, può essere posto in compensazione con quanto dovuto da un collaboratore al datore di lavoro o alle istituzioni di previdenza. 4 Se non richiesta dall’interessato, la trattenuta deve essere preceduta da una diffida raccomandata al collaboratore a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 30 giorni, pena la trattenuta diretta dello stipendio, tranne il minimo garantito vitale.

Propose a change

Art. 55

Anzianità di servizio 1 6 1 A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni, al collaboratore viene accordata una gratificazione pari all’ultimo stipendio percepito; tale gratifica può essere corrisposta unicamente se gli anni di servizio sono stati prestati ininterrottamente, senza interruzione del rapporto d’impiego. 2 Per il quindicesimo anno di servizio il Consiglio di amministrazione concede un congedo pagato di 1 0 giorni; per il trentacinquesimo, quarantesimo e quarantacinquesimo anno di servizio, oltre alla gratifica prevista dal cpv. 1 , il collaboratore beneficia pure di 1 0 giorni di congedo pagato. Il congedo pagato non può essere compensato con denaro, riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza colpa del collaboratore, il congedo non ha potuto essere goduto. 3 Per il calcolo della gratifica non si considera l’assegno di cui all’art. 61. 4 Se in un anno civile vengono effettuati complessivamente 30 o più giorni di congedo non pagato, gli stessi vengono dedotti dall’anzianità di servizio. 5 Il Consiglio di amministrazione, su richiesta di un collaboratore, può concedere un congedo pagato sino a 22 giorni lavorativi in luogo del versamento della gratifica prevista dal cpv. 1 , purché siano garantiti la continuità ed il regolare funzionamento del servizio. 6 Gli anni prestati dai collaboratori assunti secondo l’art. 17 non vengono computati quali anni di servizio. Eventuali eccezioni posso essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Propose a change

Art. 56 P. 21 di 40

Indennità legate alla funzione svolta Le seguenti indennità sono disciplinate da specifiche disposizioni del Consiglio di amministrazione: - trasferte e rimborsi spese; - servizio di picchetto; - per turni di lavoro, in particolare servizio notturno, festivo o irregolare; - per mansioni particolari, segnatamente per collaboratori o quadri dirigenti con compiti di coordinamento; - per specifiche indennità di presenza.

Propose a change

Art. 58

Stipendio in caso di servizio militare o di protezione civile o di servizio civile 1 Il collaboratore assente per servizio militare o protezione civile o servizio civile sostitutivo svizzero percepisce lo stipendio intero qualora si tratti di servizi obbligatori. 2 Il Consiglio di amministrazione può ridurre o sopprimere il versamento dello stipendio in caso di servizio volontario o facoltativo.

Propose a change

Art. 59

Soppressione dello stipendio In caso di assenze ingiustificate dal lavoro, di assenze per punizioni relative all’ordinamento disciplinare militare o per l’espiazione di pene privative della libertà, il Consiglio di amministrazione sopprime il versamento dello stipendio per l’intera durata dell’assenza.

Propose a change

Art. 60

Deduzioni Agli effetti delle deduzioni per sospensione dal lavoro e assenze ingiustificate entra in linea di conto il solo stipendio annuo. Non è soggetto a riduzione l’assegno per i figli, riservate le disposizioni della Legge sugli assegni familiari (LAFam).

Propose a change

Art. 61

Assegno per figli Il collaboratore ha diritto all'assegno per figli secondo le norme della Legge sugli assegni familiari (LAFam).

Propose a change

Art. 62

Indennità per superstiti e beneficiari di una rendita intera LAINF 1 Alla morte del collaboratore i suoi superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), oltre alle prestazioni della previdenza professionale, ricevono un’indennità unica pari ad un quarto dello stipendio annuo lordo e delle prestazioni sociali. P. 22 di 40 2 In caso di morte del collaboratore per infortunio sul posto di lavoro i suoi superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli aventi diritto agli assegni per i figli secondo LAFam), anziché l’indennità prevista al cpv. 1, hanno diritto a una volta il salario annuo LAINF e due volte il salario eccedente. 3 In caso di riconoscimento di una rendita intera LAINF a seguito di un infortunio sul posto di lavoro il collaboratore ha diritto a due volte il salario annuo LAINF e quattro volte il salario eccedente. Il Consiglio di amministrazione può ridurre questa indennità conformemente alle disposizioni LPGA e LAINF se l'infortunio è stato provocato dal collaboratore intenzionalmente o per negligenza grave. CAPITOLO 2

Propose a change

Art. 63 Giorni di riposo e vacanze

Giorni di riposo 1 8 1 Sono considerati giorni di riposo: a. il sabato; b. la domenica e le feste riconosciute dal Cantone. 2 Il Consiglio di amministrazione decide volta per volta se, in quale misura, e a quali condizioni debbano essere introdotti giorni di riposo supplementari. 3 Il Consiglio di amministrazione disciplina con una Direttiva i giorni di riposo per i collaboratori che, per natura del loro impiego, prestano servizio a turni irregolari, ritenuto che essi hanno diritto ad un numero di giorni equivalente a quelli che spettano loro in base al cpv. 1 . 4 Qualunque sia la natura della funzione è garantito un giorno di riposo settimanale e deve cadere, almeno una volta al mese, di domenica. Resta riservato il diritto di rango superiore.

Propose a change

Art. 64

Vacanze 1 9 20 1 I collaboratori hanno diritto alle seguenti vacanze: a. 25 giorni lavorativi fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il ventesimo anno di età; b. 20 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il ventunesimo alla fine dell’anno civile in cui compiono il quarantasettesimo anno di età; c. 25 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il quarantottesimo fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno di età; d. 30 giorni lavorativi dall’inizio dell’anno civile in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età. 2 I collaboratori dalla ventiduesima fino alla quattordicesima fascia di funzioni ai sensi dell'art. 44 hanno diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza P. 23 di 40 fino alla fine dell’anno civile in cui compiono il cinquantaquattresimo anno di età. 3 In caso di servizio inferiore a un anno, le vacanze sono concesse proporzionalmente alla durata dell’impiego. 4 Le vacanze devono essere utilizzate secondo un piano da stabilire ogni anno, tenendo in considerazione le richieste dei collaboratori compatibilmente con le esigenze di servizio. 5 Nel caso in cui il collaboratore superi il limite dei giorni di vacanza di diritto previsto dai cpv. 1 e 2, la compensazione avviene con corrispondente riduzione del diritto nel nuovo anno civile. 6 Il diritto alle vacanze si estingue entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo. 7 Le vacanze non possono essere compensate con denaro riservati i casi di cessazione del rapporto d’impiego ove, per esigenze di servizio e/o senza colpa del collaboratore, le vacanze maturate non hanno potuto essere godute. 8 I collaboratori che hanno esaurito il diritto allo stipendio ai sensi dell’art. 71 non maturano il diritto alle vacanze. 9 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di estendere il diritto vacanze dei collaboratori impiegati in settori o strutture con specifiche particolari.

Propose a change

Art. 65

Riduzione del periodo di vacanza 21 1 Una riduzione del periodo di vacanza è applicata nei seguenti casi: a. assenze in seguito a malattia, infortunio e assicurazione militare della durata complessiva di oltre 90 giorni in un anno civile, fermo restando il diritto del collaboratore alla metà dei giorni di vacanza previsti dall'art. 64; b. assenze per servizio militare, di protezione civile e di servizio civile sostitutivo svizzero volontari o di punizione; il Consiglio di amministrazione stabilisce la misura della riduzione; c. assenze arbitrarie e sospensioni disciplinari; la riduzione è proporzionale alla durata delle stesse; d. Assenze per congedi non pagati della durata complessiva di 30 o più giorni in un anno civile; la riduzione è proporzionale alla durata delle stesse. 2 Qualora le assenze per malattia, infortunio e assicurazione militare superino i 90 giorni complessivi durante un anno civile il periodo soggetto a riduzione (1 5 giorni, 1 2,5 giorni e 1 0 giorni) viene ridotto di 1 /1 0 per ogni assenza di ulteriori 30 giorni. Abrogato.

Propose a change

Art. 66

Cure termoclimatiche o di riposo Le cure termoclimatiche o di riposo sono di regola computate quale vacanza, anche se ordinate dal medico, quando il collaboratore può muoversi liberamente o con limitazioni insignificanti. Esse sono considerate quale P. 24 di 40 malattia se prescritte dal medico e comprovate dal relativo certificato medico che attesta l’assoluta necessità della cura per una completa guarigione dalla malattia o dall’infortunio. CAPITOLO 3

Propose a change

Art. 67 Congedi

Congedi pagati o non pagati 22 1 Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati: a. per matrimonio 8 giorni di lavoro, da effettuare entro 6 mesi dalla celebrazione del rito civile; b. per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un figlio o di un genitore 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte; c. per decesso di un fratello o di una sorella, 3 giorni lavorativi consecutivi dalla morte; d. per paternità 20 giorni lavorativi: 1 0 giorni da godere in giornate intere entro 6 mesi dall’evento e 10 giorni da godere in mezze giornate o giornate intere entro 12 mesi dall’evento; e. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o abiatici, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti, zii, per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente e per il trasloco 1 giorno; f. per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio il tempo strettamente necessario; g. per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale di regola 8 giorni; h. per l'attività di sportivo di élite, in possesso della Swiss Olympic Card, per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, per corsi organizzati dalla Città o da enti attivi ritenuti di interesse comunale da parte del Consiglio di amministrazione, di regola 8 giorni; i. per assenze di breve durata non altrimenti programmabili, quali visite mediche o dentistiche, per convocazioni o citazioni di un’autorità o terapie prescritte dal medico, il tempo necessario; chi lavora a tempo parziale o a turni deve di principio programmare queste assenze durante il tempo libero. 2 Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di concedere congedi pagati o non pagati o da dedurre dalle vacanze, richiesti per giustificati motivi personali o familiari, per solidarietà intergenerazionale, per ragioni di studio o di riqualificazione professionale e per compiti di utilità pubblica. 3 Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto dalle lettere e., f., g. e h. si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il diritto del collaboratore al congedo. 4 L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questi versa lo stipendio al collaboratore.

Propose a change

Art. 68 P. 25 di 40

Congedo per maternità 23 1 In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto a un congedo pagato di 18 settimane, di cui al massimo due prima del termine. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50% per un massimo di 8 settimane. 2 In caso di degenza ospedaliera del neonato della durata di almeno due settimane consecutive, la collaboratrice può prolungare il congedo per maternità per al massimo altre 4 settimane. 3 La collaboratrice può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi; in alternativa il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre. 4 Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.

Propose a change

Art. 69

Congedo per adozione 1 In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il collaboratore, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 18 settimane. Le 1 8 settimane possono comprendere, dopo la 1 4esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 8 settimane. 2 Il collaboratore può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi. 3 I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono collaboratori dell’Ente. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo. CAPITOLO 4

Propose a change

Art. 70 Malattia e infortunio

Assicurazione 1 L’Ente assicura tutti i collaboratori contro i rischi degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali nel rispetto della legislazione federale. 2 I premi sono a carico dell’Ente, ad eccezione di quello relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, che è a completo carico del collaboratore. 3 L’Ente può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi il pagamento dei relativi premi. Non vengono stipulate altre assicurazioni a favore dei collaboratori, ad eccezione dei casi speciali in cui il rischio professionale è più elevato. P. 26 di 40 4 La copertura obbligatoria ai sensi della LAINF per gli infortuni non professionali termina allo spirare del 31 esimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario. Entro tale termine è possibile tuttavia prolungare la citata copertura fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi dietro pagamento di un premio, mediante accordi speciali presi direttamente dai collaboratori con l’assicuratore LAINF dell’Ente.

Propose a change

Art. 71

Stipendio in caso di assenze per malattia o infortunio 24 1 In caso di assenza per infortunio professionale e non professionale, malattia professionale o evento coperto in base alla Legge federale sull’assicurazione militare, il collaboratore ha diritto allo stipendio intero per i primi 360 giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l’indennità per figli non subisce riduzioni, riservate le disposizioni della Legge sugli assegni familiari (LAFam). 2 In caso di malattia non professionale lo stipendio viene versato in misura dell’80% per i primi 3 giorni di assenza, per un massimo di tre eventi per ogni anno civile. In seguito si procede come al cpv. 1 . 3 In caso di malattia non professionale a partire dal 15° giorno d’assenza cumulativo nel corso dell’anno civile e fino al 60° giorno di assenza, lo stipendio viene versato in misura dell’90%. In seguito si procede come al cpv. 1 . 4 La Direzione ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio. 5 Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il collaboratore ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37, 39 LAINF e 65 della Legge federale sull’assicurazione militare.

Propose a change

Art. 72

Surrogazione 25 1 Le indennità versate dall’assicurazione o le rendite dell’assicurazione invalidità spettano all’Ente sino a copertura dello stipendio corrisposto o dell’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 88 cpv. 3. Se esse sono superiori spettano al collaboratore. 2 Le indennità in capitale versate dall’Assicurazione contro gli infortuni o dall’Assicurazione militare federale in caso di menomazione dell’integrità spettano direttamente al collaboratore. 3 L’Ente subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del collaboratore contro il terzo responsabile.

Propose a change

Art. 73 P. 27 di 40

Disposizioni particolari 1 Se dall’ultima assenza per malattia e/o infortunio il collaboratore riprende il lavoro per almeno 1 80 giorni consecutivi, nel caso di nuova assenza egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio intero ai sensi dell’art. 71 cpv. 1. 2 I giorni non lavorativi sono computati quali giorni di assenza, ad eccezione di quelli che precedono la ripresa del lavoro. 3 In caso di capacità lavorativa limitata, il grado di presenza sul lavoro o la limitazione delle prestazioni devono essere precisati dal medico. 4 Nel caso di diminuzione permanente della capacità lavorativa il Consiglio di amministrazione stabilisce speciali condizioni di impiego. Qualora fosse necessario un trasferimento si procede come all’art. 25. CAPITOLO 5

Propose a change

Art. 74 Altri diritti

Cariche pubbliche 1 I collaboratori possono assumere cariche pubbliche che comportino assenze durante gli orari di lavoro solo con il consenso del Consiglio di amministrazione. 2 Il consenso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; il Consiglio di amministrazione può far dipendere il consenso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

Propose a change

Art. 75

Diritto di associazione Il collaboratore ha diritto di appartenere ad associazioni o sindacati professionali.

Propose a change

Art. 76

Formazione professionale 26 1 Il Consiglio di amministrazione promuove la formazione e il perfezionamento professionale del collaboratore in considerazione delle esigenze dell’Ente. Le relative modalità sono disciplinate da un’apposita Direttiva. 2 Al Consiglio di amministrazione è riservata la facoltà, secondo apposita Direttiva, di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti durante il periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel caso di interruzione della formazione o in caso di successivo scioglimento del rapporto d’impiego secondo i disposti della relativa Direttiva.

Propose a change

Art. 77 P. 28 di 40

Attrezzi di lavoro e mezzi di trasporto 27 1 I mezzi di lavoro e di trasporto sono messi a disposizione dall’Ente. Possono essere considerate soluzioni alternative o sostitutive contro indennizzo da parte dell’Ente. 2 L’utilizzo di mezzi di lavoro e di trasporto propri è disciplinata da un’apposita Direttiva.

Propose a change

Art. 78

Indumenti di lavoro e uniforme 28 L’Ente mette a disposizione dei collaboratori gli indumenti imposti dalla natura del Servizio.

Propose a change

Art. 79

Protezione della sfera personale 1 I collaboratori hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica. 2 A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di amministrazione adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione. TITOLO V

Propose a change

← Find another law