1L’Ufficio del registro fondiario federale convoca le parti con lettera raccomandata per un
tentativo di conciliazione.
2Le parti sono tenute a comparire personalmente o a farsi rappresentare da persona munita di un
regolare mandato con firma autenticata.
Art. 122 Decisioni e tasse di giudizio
1In caso di mancata conciliazione, l’autorità di vigilanza sul registro fondiario emana le
decisioni e ordina le relative iscrizioni nei fogli indicativi del libro mastro.
2Per le tasse di giudizio si applica, per analogia, l’articolo 39 della legge sul registro fondiario.
Art. 123 Intimazione delle decisioni
Le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario, brevemente motivate, sono
intimate alle parti interessate, con l’indicazione dei termini di impugnazione.
Art. 124 Procedure giudiziarie
1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine
di trenta giorni dall’intimazione.
2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC.
3La sentenza deve contenere le opportune disposizioni per l’ufficiale del registro fondiario e ha gli
effetti previsti dall’articolo 975 del CC.
4Nei fogli indicativi del libro mastro viene menzionata l’esistenza del reclamo analogamente a
quanto previsto dall’articolo 38 della legge sul registro fondiario e dall’articolo 106 del presente
regolamento.
Art. 125 Entrata in vigore
L’autorità di vigilanza sul registro fondiario, impregiudicato l’esito dei ricorsi, fissa
l’entrata in vigore della nuova intavolazione mediante decreto da pubblicare sul Foglio ufficiale.
Art. 126 Vecchi registri cantonali
Conclusa la procedura di adeguamento i vecchi registri cantonali delle proprietà per piani
decadono. Tuttavia gli stessi saranno conservati presso i rispettivi uffici dei registri distrettuali
analogamente ai documenti giustificativi.
Art. 127 Spese
Le spese della procedura amministrativa nonché quelle relative all’allestimento dei piani
di ripartizione sono a carico dello Stato.
Art. 128 Situazioni modificate
1Se l’edificio oggetto di proprietà per piani originaria è stato demolito o risulta talmente
deteriorato da escludere un ripristino nello stato originario e quindi la possibilità di determinare gli
elementi richiesti dall’articolo 712e capoverso 1 CC, l’ufficiale del registro fondiario procede a norma
degli articoli 976 e seguenti CC e 69 capoverso 4 ORF.40
2Si procede nello stesso modo se lo stabile è stato ricostruito senza rispettare la struttura e la
composizione fisica originaria apparente dai piani ufficiali.
Adeguamento nel registro fondiario provvisorio
39 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.
40 Cpv. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
Art. 129
1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario può ordinare in ogni tempo l’adeguamento
della proprietà per piani originaria in uno o più Comuni in regime di registro fondiario provvisorio.
2L’adeguamento avviene con la procedura di cui agli articoli 117 e seguenti del presente
regolamento applicabili per analogia.
TITOLO XII41
Banca dati delle transazioni immobiliari
Scopo e definizione
Art. 129a42 1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) gestisce la
banca dati delle transazioni immobiliari (in seguito: banca dati).
2La banca dati è uno strumento inteso ad agevolare, a fini statistici, l’elaborazione e la diffusione di
dati sulle transazioni immobiliari raccolti dagli uffici dei registri e iscritti nel registro fondiario in
conformità all’art. 45 LRF, come pure di ulteriori informazioni concernenti i beni immobili provenienti
da altre fonti.
3Le informazioni della banca dati ricevute in conformità all’art. 45 LRF possono essere elaborate e
diffuse dall'Ufficio di statistica anche per scopi amministrativi.
4Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987
e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.
Contenuto
Art. 129b43 1La banca dati contiene e gestisce le informazioni trasmesse dagli Uffici dei registri
all’Ufficio di statistica, riguardanti:
– le transazioni immobiliari (in particolare il loro valore);
– gli acquirenti dei fondi;
– i venditori dei fondi;
– i fondi oggetto di una transazione;
– le proprietà per piani (PPP) oggetto di una transazione.
2La banca dati può contenere e gestire ulteriori informazioni sui fondi, specie di natura pianificatoria,
provenienti da fonti pubbliche e da altre autorità, in particolare dall’Ufficio stima.
Gestione della banca dati e autorizzazione di accesso alle informazioni
Art. 129c44 1In quanto organo responsabile, l’Ufficio di statistica:
1. gestisce la banca dati, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi;
2. garantisce la protezione e la sicurezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative
adeguate;
3. gestisce la diffusione dei dati a scopo amministrativo, accertando la competenza delle autorità
richiedenti e ne definisce la procedura; esso stipula con tali autorità convenzioni che
specifichino lo scopo e le modalità di accesso, di utilizzo e di conservazione delle informazioni
trasmesse;
4. elabora i dati a scopo statistico in conformità alle disposizioni della legge sulla statistica
cantonale del 22 settembre 2009.
2Possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati per scopi amministrativi, ai sensi
dell’art. 129a cpv. 3, unicamente le autorità autorizzate dalla Divisione della giustizia ad accedere
ai dati del registro fondiario, secondo le modalità previste dall’art. 75 cpv. 2 e 3 e che abbisognano
di tali informazioni per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
3Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo
1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.
TITOLO XIII45
Disposizioni finali
Art. 130 Disposizioni finali abrogative
I. Sono abrogati:
A. il regolamento della legge del 2 febbraio 1933 sul registro fondiario del 9 luglio 1935.
41 Titolo introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367.
42 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367.
43 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367.
44 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367.
45 Titolo introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367.
B. Il decreto esecutivo concernente la costituzione ed emissione di cartelle ipotecarie di rendita
fondiaria in sede di registro fondiario provvisorio del 31 agosto 1912.
C. Gli articoli 116, 117, 118, 119, 120 e 121 del regolamento sulla misurazione catastale in
esecuzione della legge 2 febbraio 1933 sul registro fondiario del 9 luglio 1935.
II.
Il regolamento sulla misurazione catastale in esecuzione della legge 2 febbraio 1933 sul registro
fondiario del 9 luglio 1935 è modificato come segue:
TITOLO
Regolamento della legge sulle misurazioni catastali del 9 luglio 1935.
Art. 131 Entrata in vigore
Il presente regolamento, ottenuta la necessaria approvazione dell’autorità federale, viene
pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra
immediatamente in vigore.47
Pubblicato nel BU 1998, 165.
46 Approvazione federale: 2 giugno 1998 - BU 1998, 181.
47 Entrata in vigore: 5 giugno 1998 - BU 1998, 181.