1All’inizio di ogni mese l’ufficiale del registro fondiario comunica al Municipio del rispettivo
Comune ed al geometra revisore od assuntore tutte le mutazioni di proprietà avvenute nel mese
precedente, nonché le servitù da rappresentare sui piani catastali.
2Al geometra revisore o assuntore sono pure da comunicare le modificazioni e le cancellazioni dei
diritti per sè stanti e permanenti di superficie e quelle riguardanti le proprietà per piani.
CAPITOLO V
Diritti di pegno immobiliare in caso di raggruppamento terreni o ricomposizione particellare
Art. 42 Procedura13
Il trasferimento dei diritti di pegno immobiliare, a norma dell’articolo 802 CC, avviene
secondo la procedura seguente:
a) le iscrizioni ipotecarie conservano, di regola, il grado che avevano sui fondi prima del
raggruppamento e devono gravare i fondi raggruppati nella loro integrità;
b) se per effetto del raggruppamento vengono attribuiti al proprietario del pegno più fondi in
sostituzione di quelli che gli appartenevano prima del raggruppamento, le iscrizioni ipotecarie
potranno gravarne anche soltanto uno o alcuni previo il consenso del creditore;
c) se più diritti di pegno a favore di creditori diversi gravano su tutti o soltanto su alcuni fondi del
proprietario del pegno situati nel comprensorio sono trasferiti, di regola, mantenendo il grado
determinato dall’iscrizione se la somma complessiva dei crediti garantiti non eccede il valore di
stima ufficiale del fondo raggruppato;
d) se la somma complessiva dei crediti garantiti eccede il valore di stima ufficiale del fondo
raggruppato o se i diritti di pegno a favore di creditori diversi gravano in misura diversa sia fondi
compresi sia fondi esclusi dal raggruppamento, l’ufficiale del registro fondiario compilerà una
graduatoria che potrà anche comportare una suddivisione della somma garantita e una
collocazione diversa del posto del pegno.
Art. 43 Casi particolari
Se si presentano casi particolarmente complessi, l’ufficiale del registro fondiario può
convocare le parti al fine di concordare la sistemazione e il trasferimento dei diritti di pegno.
Art. 44 Comunicazione agli interessati
L’ufficiale del registro fondiario comunica agli interessati, per lettera raccomandata, la
graduatoria con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare eventuali reclami e con la
comminatoria che, in caso di mancata contestazione, il trasporto viene iscritto d’ufficio nel registro.
Art. 45 Evasione e decisione dei reclami
1L’ufficiale del registro fondiario esamina i reclami, sente le parti e procede ad un
tentativo di conciliazione.
2In caso di mancata conciliazione, i reclami sono trasmessi per decisione all’autorità di vigilanza sul
registro fondiario.
13 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.
Art. 46 Procedura giudiziaria
1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine
di trenta giorni dall’intimazione.
2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC.
3La sentenza contiene le opportune disposizioni per l’ufficiale del registro fondiario e ha gli effetti
previsti dall’articolo 975 del CC.
TITOLO VI
Rapporti giuridici durante l’esecuzione del raggruppamento terreni e della misurazione
ufficiale
Art. 47 Diritto di disporre (art. 7 LRF)
1Durante le operazioni di raggruppamento, il proprietario conserva il diritto di disporre del
proprio fondo, a qualunque titolo, riferendosi ai numeri delle particelle ed alle altre indicazioni
risultanti dalle misurazioni in vigore e dalle iscrizioni nel registro fondiario.
2Sono riservate le disposizioni dell’articolo 5 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
(LRPT).
Art. 48 Iscrizione di nuovi rapporti giuridici
Approvato in via definitiva il progetto di massima del raggruppamento terreni o iniziata la
misurazione ufficiale, la documentazione e l’iscrizione dei rapporti giuridici che a norma del CC
devono essere iscritti, sono soggette a regole temporarie speciali fino all’entrata in vigore della
nuova misurazione.
Primo periodo di raggruppamento:
Art. 49 a) durata
Il primo periodo del raggruppamento terreni inizia con l’approvazione definitiva del
progetto di massima e termina con il decreto di immissione in possesso provvisorio dei nuovi fondi.
Art. 50 b) compiti dell’ufficiale dei registri
Durante questo periodo l’ufficiale del registro fondiario deve trasmettere l’elenco mensile
delle mutazioni, servitù, oneri fondiari, annotazioni e menzioni anche al geometra assuntore.
Art. 51 Menzione nel registro fondiario
1Approvato in via definitiva il progetto di massima del raggruppamento terreni, l’Ufficio
per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria chiede all’ufficiale del registro fondiario
l’iscrizione di una menzione indicante che tutti i fondi inclusi nel comprensorio sono soggetti ai
disposti della legislazione federale e cantonale sui consorzi di raggruppamento e sul
raggruppamento dei terreni in genere.15
2L’ufficiale del registro fondiario notifica immediatamente al municipio interessato e al geometra
assuntore tale menzione affinché sia riportata negli estratti censuari.
3Questa menzione deve figurare negli atti pubblici concernenti i fondi inclusi nel comprensorio di
raggruppamento terreni.
Secondo periodo di raggruppamento:
Art. 52 a) durata
Il secondo periodo del raggruppamento terreni comincia con la data del decreto di
immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi e termina con l’entrata in vigore della
misurazione ufficiale.
Art. 53 b) effetti giuridici
1Con l’inizio del secondo periodo, tutte le richieste di iscrizione nel registro fondiario
provvisorio devono riferirsi al nuovo riparto dei fondi e l’estratto per la tenuta del registro fondiario
viene rilasciato dal geometra assuntore del raggruppamento o, se del caso, dal geometra assuntore
della misurazione ufficiale.
2Sino all’entrata in vigore della misurazione ufficiale, gli atti costituenti il nuovo riparto dei fondi
devono essere tenuti a giorno, in forma analoga a quanto previsto per le misurazioni provvisorie
14 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.
15 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288.
approvate, da parte del geometra assuntore del raggruppamento o, se del caso, del geometra
assuntore della misurazione.
Trasmissione degli atti del raggruppamento all’ufficiale del registro fondiario
Art. 54
Approvato in via definitiva il nuovo riparto dei fondi, l’Ufficio per l’approvvigionamento
idrico e la sistemazione fondiaria trasmette all’ufficiale del registro fondiario:16
a) una copia del decreto esecutivo istituente il consorzio;
b) una copia del piano geometrico del vecchio stato e del nuovo riparto dei fondi;
c) una copia del catastrino prima del raggruppamento;
d) una copia del catastrino dopo il raggruppamento;
e) una copia delle decisioni delle commissioni di prima e seconda istanza ed eventuali successive
decisioni del Tribunale federale.
Art. 55 Trasferimento dei diritti di pegno immobiliare
Il trasferimento dei pegni immobiliari durante il secondo periodo e sino all’entrata in
vigore del registro fondiario definitivo avviene a norma dell’articolo 802 CC, con la procedura di cui
agli articoli 42 e seguenti.
Art. 56 Trasferimento degli altri diritti reali limitati
Salvo espressa richiesta degli interessati all’ufficiale del registro fondiario, il trasferimento
degli altri diritti reali limitati iscritti nel registro fondiario provvisorio avviene solo in sede di
introduzione del registro fondiario definitivo.
Art. 57 Raggruppamento terreni e registro fondiario definitivo o prodefinitivo
Quando il raggruppamento terreni viene eseguito dopo l’entrata in vigore del registro
fondiario definitivo o prodefinitivo, con l’inizio del secondo periodo le richieste di iscrizione nel
registro fondiario devono riferirsi sia alle risultanze del registro stesso sia ai dati provvisori di nuovo
riparto fondi desunti da un estratto rilasciato dal geometra assuntore, unitamente alla copia del piano
di nuovo riparto.
Adeguamento registro fondiario definitivo o prodefinitivo al nuovo riparto fondi:
Art. 58 a) trasmissione degli atti di raggruppamento
1Ove il nuovo riparto dei fondi venga eseguito dopo l’entrata in vigore del registro
fondiario definitivo o prodefinitivo, l’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione
fondiaria, prima dell’approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi, trasmette all’ufficiale del
registro fondiario i documenti di cui all’articolo 54.17
2Il piano geometrico del nuovo riparto dei fondi, riservato quanto previsto dall’art. 5 LRPT, deve
essere aggiornato alla data di entrata in vigore del trasferimento dei diritti reali limitati.
Art. 59 b) trasferimento dei diritti reali limitati
1L’ufficiale del registro fondiario esegue il trasferimento dei diritti reali limitati.
2Contestualmente è data notificazione agli interessati dell’avvenuto trasferimento dei diritti reali
limitati, nonchè di eventuali modificazioni o mancati riporti resisi necessari per effetto del nuovo
riparto, con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per l’inoltro di eventuali contestazioni.
3Esperito un tentativo di conciliazione, le contestazioni sono decise dall’autorità di vigilanza sul
registro fondiario.
Le decisioni possono essere impugnate, mediante azione da proporre davanti al Pretore, entro 30
giorni dall’intimazione.
4Ultimata la procedura, impregiudicato l’esito delle contestazioni, l’adeguamento del registro
fondiario entra in vigore contemporaneamente all’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi.
Art. 60 Esenzione tasse
Tutte le modificazioni del registro fondiario previste agli articoli precedenti sono esenti
da tasse e diritti di bollo.
TITOLO VII
Nuova misurazione ufficiale eseguita dopo l’entrata in vigore del registro fondiario
definitivo o registro fondiario prodefinitivo
16 Frase modificata dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288.
17 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288.
Adeguamento del registro fondiario definitivo e prodefinitivo (art. 7 LRF)
Art. 61
1In caso di nuova misurazione ufficiale eseguita dopo l’entrata in vigore del registro
fondiario definitivo o prodefinitivo, l’ufficiale del registro fondiario adegua i registri sulla base dei
nuovi dati catastali.
2Se l’adeguamento avviene in un Comune con registro fondiario prodefinitivo, si procede pure alla
trasformazione in registro fondiario definitivo.
Art. 62 Comunicazioni
Contemporaneamente l’ufficiale del registro fondiario notifica agli interessati eventuali
modificazioni o mancati riporti dei diritti reali limitati resisi necessari per effetto della nuova
misurazione, con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per l’inoltro di eventuali contestazioni.
Art. 63 Conciliazioni e decisioni
1L’ufficiale del registro fondiario esamina i reclami e promuove un tentativo di
conciliazione.
2In caso di mancata conciliazione, il reclamo è deciso dall’autorità di vigilanza sul registro fondiario.
La decisione può essere impugnata, mediante azione da proporre davanti al Pretore, entro 30 giorni
dall’intimazione.
Art. 64 Entrata in vigore
Ultimata la procedura, impregiudicato l’esito delle contestazioni, le nuove risultanze sono
dichiarate in vigore dal Consiglio di Stato unitamente con l’approvazione della misurazione catastale
ufficiale.
TITOLO VIII
Procedura pubblica di aggiornamento del registro fondiario, rettifica errori, iscrizione
rettifica dei confini giurisdizionali, fusioni18
Art. 65 Procedura pubblica di aggiornamento (51a LRF)
1L’ufficio del registro fondiario notifica agli interessati la situazione primitiva e quella
successiva alla procedura di aggiornamento. Se necessario può elaborare un’iscrizione planimetrica
della servitù, destinata a diventare parte integrante della stessa.
2Eventuali contestazioni devono essere interposte entro il termine di trenta giorni dalla notifica; per
il resto, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.20
Art. 66 Rettifica di confini giurisdizionali (art. 7 LRF)
1Le rettifiche dei confini giurisdizionali decretate a norma della legge sulla misurazione
catastale e della legge sulla fusione e separazione di Comuni sono iscritte nel registro fondiario e
meglio:
a) nel registro fondiario provvisorio previo accertamento delle iscrizioni, annotazioni, menzioni,
servitù, oneri fondiari, pegni e pignoramenti immobiliari esistenti sui fondi trasferiti da un
Comune all’altro e loro sistemazione sulle nuove particelle;
b) nel registro fondiario definitivo o prodefinitivo, previa sistemazione di tutte le iscrizioni figuranti
nei fogli modificati.
2Le relative iscrizioni sono esenti da tasse.
3Le spese del geometra sono a carico dei Comuni interessati.
Art. 67 Fusione o separazione di Comuni (art. 7 LRF)
1Nel caso di fusione o di separazione di Comuni, il registro fondiario viene aggiornato a
norma del relativo decreto legislativo.
a) nel registro fondiario definitivo o prodefinitivo
2Nei Comuni dove è in vigore il registro fondiario definitivo o prodefinitivo, le indicazioni soppresse
vengono modificate con l’aggiunta del nome del nuovo Comune e "Sezione di ... " per la giurisdizione
soppressa.
b) nel registro provvisorio
18 Titolo modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
19 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
20 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
3Nei Comuni con registro fondiario provvisorio le fondiario fusioni o separazioni sono iscritte sulla
base del relativo decreto legislativo nel registro delle mutazioni e servitù.
Art. 68 Fusione o separazione di patriziati
In caso di fusione o separazione di patriziati o corporazioni si procede come all’articolo
67.
TITOLO IX
Tenuta del registro mediante l’elaborazione elettronica dei dati
Art. 69 Esecuzione (art. 41 LRF)
1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario decide la trascrizione dei dati apparenti dai
libri mastri e dai relativi registri accessori sul sistema informatico cantonale del registro fondiario.
2L’esecuzione è affidata all’Ufficio del registro fondiario federale e può essere effettuata per
categorie di diritti, rispettivamente per l’intero o anche per una sola parte del territorio del singolo
distretto.
Art. 70 Pubblicazione
Il compimento e l’entrata in vigore della trascrizione parziale o totale dei vecchi registri
sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario.
Art. 71 Vecchi registri; conservazione
Terminata la trascrizione i vecchi registri o i fogli indicativi del libro mastro compilati su
schede mobili sono conservati nei rispettivi uffici dei registri distrettuali.
Art. 72 Tenuta
1L’elaborazione dei dati avviene con il sistema informatico autorizzato dall’autorità
federale competente.21
2Per la tenuta del registro automatizzato valgono le disposizioni contenute nell’ORF.22
3Le quote di comproprietà non sono intavolate nel registro fondiario come fondi.23
4Per la definizione della proroga dei termini di implementazione delle disposizioni di cui agli articoli
164a capoversi 2 e 5 e 164b ORF ai sensi dell’articolo 164d ORF è competente la Divisione della
giustizia.24
Art. 73 Istruzioni particolari sulla tenuta
L’autorità di vigilanza sul registro fondiario redige le istruzioni relative alle tecniche di
iscrizione ed all’elaborazione dei dati del registro fondiario automatizzato.
Art. 74 Rilascio degli estratti
Il rilascio degli estratti del libro mastro, tenuto con il sistema informatico, compete
all’ufficiale del registro fondiario, all’aggiunto o a persona da loro designata.
Art. 75 Accesso diretto ai dati; collegamento al sistema informatico
1I geometri revisori hanno diritto all’accesso diretto ai dati informatizzati del registro
fondiario nei limiti previsti dall’ORF.25
2La Divisione della giustizia, sentito il preavviso tecnico del Centro sistemi informativi, autorizza
l’accesso ai dati alle persone e alle autorità menzionate dal diritto federale.26
3L’autorità di vigilanza sul registro fondiario emana le disposizioni per l’accesso ai dati.
Richiesta di iscrizione nel registro fondiario per il tramite del sistema informatico
Art. 76
1È ammessa la comunicazione elettronica con gli uffici dei registri fondiari nel rispetto
delle esigenze poste dalla legislazione federale.
21 Cpv. modificato dal R 15.11.2023; in vigore dal 15.3.2024 - BU 2024, 78.
22 Cpv. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
23 Cpv. modificato dal R 15.11.2023; in vigore dal 15.3.2024 - BU 2024, 78; precedente modifica: BU 1999,
214.
24 Cpv. modificato dal R 15.11.2023; in vigore dal 15.3.2024 - BU 2024, 78.
25 Cpv. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
26 Cpv. modificato dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.
27 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
2L’autorità di vigilanza sul registro fondiario è competente ad emanare direttive sui tempi e le
modalità di attuazione.
Aggiornamento dello stato descrittivo dei fondi (variazione di colture) e relativi valori di stima
Art. 77
1I geometri revisori e l’Ufficio cantonale di stima aggiornano direttamente i dati di loro
competenza contenuti nel registro fondiario informatizzato.
2Per l’esecuzione degli aggiornamenti di cui al cpv. 1 non è prescritto l’inoltro di alcuna specifica
richiesta d’iscrizione.
Art. 78 Diffusione dei dati
La diffusione a terzi di documenti e informazioni di qualsiasi natura, ottenuti tramite
l’accesso diretto ai dati nel sistema informatico del registro fondiario, è soggetta a speciale
autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza sul registro fondiario.
Art. 79 Effetti del registro
Solo i dati apparenti a video o stampati con gli apparecchi informatici degli uffici dei
registri distrettuali esplicano gli effetti del registro fondiario a norma dell’articolo 973 CC.
Art. 80 Abusi nell’utilizzazione dei dati
1Eventuali abusi commessi nell’uso del diritto di accesso, nell’utilizzazione e nella
diffusione delle informazioni ottenute dalla banca dati del registro fondiario, implicano di regola la
revoca dell’autorizzazione.
2Restano riservate le azioni di diritto civile, penale o amministrativo.