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Regolamento concernente la legge sul registro fondiario

Ticino · 216.110 · regulation

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente (art. 5 LRF)
  2. Art. 2 Ufficiale del registro fondiario (art. 2 LRF)
  3. Art. 3 Supplenze (art. 2 LRF)
  4. Art. 4 Aggiunti (art. 2 LRF)
  5. Art. 5 Certificati
  6. Art. 6 Orario di apertura (art. 2 LRF)
  7. Art. 7 Libro giornale: contenuto (art. 11 LRF)
  8. Art. 8 Chiusura del giornale
  9. Art. 9 Registro mutazioni e servitù: contenuto (art. 11 LRF)
  10. Art. 10 Registro pegni immobiliari: contenuto (art. 11 LRF)
  11. Art. 11 Registro dei pignoramenti: contenuto (art. 11 LRF)
  12. Art. 12 a) elementi
  13. Art. 13 b) forma
  14. Art. 14 c) contenuto
  15. Art. 15 d) iscrizioni particolari
  16. Art. 16 a) iscrizioni
  17. Art. 17 b) condizioni per l’iscrizione
  18. Art. 18 c) comunicazioni
  19. Art. 19 Certificati ed estratti
  20. Art. 20 Richiesta di rilascio
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Definizione (art. 24 LRF)
  23. Art. 23 Contenuto (art. 24 LRF)
  24. Art. 24 Menzione (art. 24 LRF)
  25. Art. 25 Tenuta (art. 40 LRF)
  26. Art. 26 In generale
  27. Art. 27 Asta pubblica
  28. Art. 28 Successione ereditaria
  29. Art. 29 Espropriazione per causa di pubblica utilità
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC)
  32. Art. 32 Divisione e riunione dei fondi
  33. Art. 33 Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)
  34. Art. 34 Attestato di iscrizione
  35. Art. 35 Atti stesi in forma scritta
  36. Art. 36 Rappresentazione grafica delle servitù
  37. Art. 37 Forma (art. 20 LRF)
  38. Art. 38 a) in generale
  39. Art. 39 b) per i diritti di pegno immobiliare
  40. Art. 40 Annotazione di pignoramento
  41. Art. 41 (art. 13 LRF)
  42. Art. 42 Procedura13
  43. Art. 43 Casi particolari
  44. Art. 44 Comunicazione agli interessati
  45. Art. 45 Evasione e decisione dei reclami
  46. Art. 46 Procedura giudiziaria
  47. Art. 47 Diritto di disporre (art. 7 LRF)
  48. Art. 48 Iscrizione di nuovi rapporti giuridici
  49. Art. 49 a) durata
  50. Art. 50 b) compiti dell’ufficiale dei registri
  51. Art. 51 Menzione nel registro fondiario
  52. Art. 52 a) durata
  53. Art. 53 b) effetti giuridici
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Trasferimento dei diritti di pegno immobiliare
  56. Art. 56 Trasferimento degli altri diritti reali limitati
  57. Art. 57 Raggruppamento terreni e registro fondiario definitivo o prodefinitivo
  58. Art. 58 a) trasmissione degli atti di raggruppamento
  59. Art. 59 b) trasferimento dei diritti reali limitati
  60. Art. 60 Esenzione tasse
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Comunicazioni
  63. Art. 63 Conciliazioni e decisioni
  64. Art. 64 Entrata in vigore
  65. Art. 65 Procedura pubblica di aggiornamento (51a LRF)
  66. Art. 66 Rettifica di confini giurisdizionali (art. 7 LRF)
  67. Art. 67 Fusione o separazione di Comuni (art. 7 LRF)
  68. Art. 68 Fusione o separazione di patriziati
  69. Art. 69 Esecuzione (art. 41 LRF)
  70. Art. 70 Pubblicazione
  71. Art. 71 Vecchi registri; conservazione
  72. Art. 72 Tenuta
  73. Art. 73 Istruzioni particolari sulla tenuta
  74. Art. 74 Rilascio degli estratti
  75. Art. 75 Accesso diretto ai dati; collegamento al sistema informatico
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Diffusione dei dati
  79. Art. 79 Effetti del registro
  80. Art. 80 Abusi nell’utilizzazione dei dati
  81. Art. 81 Guasti o interruzioni del sistema
  82. Art. 82 Inizio (art. 7, 28 LRF)
  83. Art. 83 Curatore ad hoc
  84. Art. 84 Trascrizione d’ufficio dal registro provvisorio
  85. Art. 85 a) grida
  86. Art. 86 b) cancellazioni a istanza di parte
  87. Art. 87 c) comunicazioni all’Ufficio del registro fondiario federale
  88. Art. 88 d) mancata notificazione
  89. Art. 89 Formulario dei diritti reali trascritti d’ufficio
  90. Art. 90 Menzione per i fondi posti tra giurisdizioni o comprensori diversi
  91. Art. 91 a) per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  94. Art. 94 Dati non contestati
  95. Art. 95 Convocazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali limitati
  96. Art. 96 Comunicazione ai terzi interessati
  97. Art. 97 Data del diritto
  98. Art. 98 Diritti non soggetti a iscrizioni
  99. Art. 99 Diritti estinti
  100. Art. 100 Diritti aboliti (art. 29, 30, 31 LRF)
  101. Art. 101 Contestazioni
  102. Art. 102 Procedura di conciliazione
  103. Art. 103 Decisioni
  104. Art. 104 Intimazione delle decisioni
  105. Art. 105 Procedure giudiziarie
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Entrata in vigore
  108. Art. 108 Piano di ripartizione: requisiti
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Iscrizioni prive di valore giuridico: procedura di cancellazione
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Adeguamento per contratto
  114. Art. 114 a) procedura
  115. Art. 115 b) ricorso
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Piani di ripartizione
  118. Art. 118 Convocazione dei proprietari
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Contestazioni
  121. Art. 121 Procedura di conciliazione
  122. Art. 122 Decisioni e tasse di giudizio
  123. Art. 123 Intimazione delle decisioni
  124. Art. 124 Procedure giudiziarie
  125. Art. 125 Entrata in vigore
  126. Art. 126 Vecchi registri cantonali
  127. Art. 127 Spese
  128. Art. 128 Situazioni modificate
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali abrogative
  131. Art. 131 Entrata in vigore

131 provisions

Art. 41 (art. 13 LRF)

1All’inizio di ogni mese l’ufficiale del registro fondiario comunica al Municipio del rispettivo Comune ed al geometra revisore od assuntore tutte le mutazioni di proprietà avvenute nel mese precedente, nonché le servitù da rappresentare sui piani catastali. 2Al geometra revisore o assuntore sono pure da comunicare le modificazioni e le cancellazioni dei diritti per sè stanti e permanenti di superficie e quelle riguardanti le proprietà per piani. CAPITOLO V Diritti di pegno immobiliare in caso di raggruppamento terreni o ricomposizione particellare

Art. 42 Procedura13

Il trasferimento dei diritti di pegno immobiliare, a norma dell’articolo 802 CC, avviene secondo la procedura seguente: a) le iscrizioni ipotecarie conservano, di regola, il grado che avevano sui fondi prima del raggruppamento e devono gravare i fondi raggruppati nella loro integrità; b) se per effetto del raggruppamento vengono attribuiti al proprietario del pegno più fondi in sostituzione di quelli che gli appartenevano prima del raggruppamento, le iscrizioni ipotecarie potranno gravarne anche soltanto uno o alcuni previo il consenso del creditore; c) se più diritti di pegno a favore di creditori diversi gravano su tutti o soltanto su alcuni fondi del proprietario del pegno situati nel comprensorio sono trasferiti, di regola, mantenendo il grado determinato dall’iscrizione se la somma complessiva dei crediti garantiti non eccede il valore di stima ufficiale del fondo raggruppato; d) se la somma complessiva dei crediti garantiti eccede il valore di stima ufficiale del fondo raggruppato o se i diritti di pegno a favore di creditori diversi gravano in misura diversa sia fondi compresi sia fondi esclusi dal raggruppamento, l’ufficiale del registro fondiario compilerà una graduatoria che potrà anche comportare una suddivisione della somma garantita e una collocazione diversa del posto del pegno.

Art. 43 Casi particolari

Se si presentano casi particolarmente complessi, l’ufficiale del registro fondiario può convocare le parti al fine di concordare la sistemazione e il trasferimento dei diritti di pegno.

Art. 44 Comunicazione agli interessati

L’ufficiale del registro fondiario comunica agli interessati, per lettera raccomandata, la graduatoria con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare eventuali reclami e con la comminatoria che, in caso di mancata contestazione, il trasporto viene iscritto d’ufficio nel registro.

Art. 45 Evasione e decisione dei reclami

1L’ufficiale del registro fondiario esamina i reclami, sente le parti e procede ad un tentativo di conciliazione. 2In caso di mancata conciliazione, i reclami sono trasmessi per decisione all’autorità di vigilanza sul registro fondiario. 13 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.

Art. 46 Procedura giudiziaria

1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine di trenta giorni dall’intimazione. 2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC. 3La sentenza contiene le opportune disposizioni per l’ufficiale del registro fondiario e ha gli effetti previsti dall’articolo 975 del CC. TITOLO VI Rapporti giuridici durante l’esecuzione del raggruppamento terreni e della misurazione ufficiale

Art. 47 Diritto di disporre (art. 7 LRF)

1Durante le operazioni di raggruppamento, il proprietario conserva il diritto di disporre del proprio fondo, a qualunque titolo, riferendosi ai numeri delle particelle ed alle altre indicazioni risultanti dalle misurazioni in vigore e dalle iscrizioni nel registro fondiario. 2Sono riservate le disposizioni dell’articolo 5 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT).

Art. 48 Iscrizione di nuovi rapporti giuridici

Approvato in via definitiva il progetto di massima del raggruppamento terreni o iniziata la misurazione ufficiale, la documentazione e l’iscrizione dei rapporti giuridici che a norma del CC devono essere iscritti, sono soggette a regole temporarie speciali fino all’entrata in vigore della nuova misurazione. Primo periodo di raggruppamento:

Art. 49 a) durata

Il primo periodo del raggruppamento terreni inizia con l’approvazione definitiva del progetto di massima e termina con il decreto di immissione in possesso provvisorio dei nuovi fondi.

Art. 50 b) compiti dell’ufficiale dei registri

Durante questo periodo l’ufficiale del registro fondiario deve trasmettere l’elenco mensile delle mutazioni, servitù, oneri fondiari, annotazioni e menzioni anche al geometra assuntore.

Art. 51 Menzione nel registro fondiario

1Approvato in via definitiva il progetto di massima del raggruppamento terreni, l’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria chiede all’ufficiale del registro fondiario l’iscrizione di una menzione indicante che tutti i fondi inclusi nel comprensorio sono soggetti ai disposti della legislazione federale e cantonale sui consorzi di raggruppamento e sul raggruppamento dei terreni in genere.15 2L’ufficiale del registro fondiario notifica immediatamente al municipio interessato e al geometra assuntore tale menzione affinché sia riportata negli estratti censuari. 3Questa menzione deve figurare negli atti pubblici concernenti i fondi inclusi nel comprensorio di raggruppamento terreni. Secondo periodo di raggruppamento:

Art. 52 a) durata

Il secondo periodo del raggruppamento terreni comincia con la data del decreto di immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi e termina con l’entrata in vigore della misurazione ufficiale.

Art. 53 b) effetti giuridici

1Con l’inizio del secondo periodo, tutte le richieste di iscrizione nel registro fondiario provvisorio devono riferirsi al nuovo riparto dei fondi e l’estratto per la tenuta del registro fondiario viene rilasciato dal geometra assuntore del raggruppamento o, se del caso, dal geometra assuntore della misurazione ufficiale. 2Sino all’entrata in vigore della misurazione ufficiale, gli atti costituenti il nuovo riparto dei fondi devono essere tenuti a giorno, in forma analoga a quanto previsto per le misurazioni provvisorie 14 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561. 15 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288. approvate, da parte del geometra assuntore del raggruppamento o, se del caso, del geometra assuntore della misurazione. Trasmissione degli atti del raggruppamento all’ufficiale del registro fondiario

Art. 54

Approvato in via definitiva il nuovo riparto dei fondi, l’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria trasmette all’ufficiale del registro fondiario:16 a) una copia del decreto esecutivo istituente il consorzio; b) una copia del piano geometrico del vecchio stato e del nuovo riparto dei fondi; c) una copia del catastrino prima del raggruppamento; d) una copia del catastrino dopo il raggruppamento; e) una copia delle decisioni delle commissioni di prima e seconda istanza ed eventuali successive decisioni del Tribunale federale.

Art. 55 Trasferimento dei diritti di pegno immobiliare

Il trasferimento dei pegni immobiliari durante il secondo periodo e sino all’entrata in vigore del registro fondiario definitivo avviene a norma dell’articolo 802 CC, con la procedura di cui agli articoli 42 e seguenti.

Art. 56 Trasferimento degli altri diritti reali limitati

Salvo espressa richiesta degli interessati all’ufficiale del registro fondiario, il trasferimento degli altri diritti reali limitati iscritti nel registro fondiario provvisorio avviene solo in sede di introduzione del registro fondiario definitivo.

Art. 57 Raggruppamento terreni e registro fondiario definitivo o prodefinitivo

Quando il raggruppamento terreni viene eseguito dopo l’entrata in vigore del registro fondiario definitivo o prodefinitivo, con l’inizio del secondo periodo le richieste di iscrizione nel registro fondiario devono riferirsi sia alle risultanze del registro stesso sia ai dati provvisori di nuovo riparto fondi desunti da un estratto rilasciato dal geometra assuntore, unitamente alla copia del piano di nuovo riparto. Adeguamento registro fondiario definitivo o prodefinitivo al nuovo riparto fondi:

Art. 58 a) trasmissione degli atti di raggruppamento

1Ove il nuovo riparto dei fondi venga eseguito dopo l’entrata in vigore del registro fondiario definitivo o prodefinitivo, l’Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, prima dell’approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi, trasmette all’ufficiale del registro fondiario i documenti di cui all’articolo 54.17 2Il piano geometrico del nuovo riparto dei fondi, riservato quanto previsto dall’art. 5 LRPT, deve essere aggiornato alla data di entrata in vigore del trasferimento dei diritti reali limitati.

Art. 59 b) trasferimento dei diritti reali limitati

1L’ufficiale del registro fondiario esegue il trasferimento dei diritti reali limitati. 2Contestualmente è data notificazione agli interessati dell’avvenuto trasferimento dei diritti reali limitati, nonchè di eventuali modificazioni o mancati riporti resisi necessari per effetto del nuovo riparto, con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per l’inoltro di eventuali contestazioni. 3Esperito un tentativo di conciliazione, le contestazioni sono decise dall’autorità di vigilanza sul registro fondiario. Le decisioni possono essere impugnate, mediante azione da proporre davanti al Pretore, entro 30 giorni dall’intimazione. 4Ultimata la procedura, impregiudicato l’esito delle contestazioni, l’adeguamento del registro fondiario entra in vigore contemporaneamente all’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi.

Art. 60 Esenzione tasse

Tutte le modificazioni del registro fondiario previste agli articoli precedenti sono esenti da tasse e diritti di bollo. TITOLO VII Nuova misurazione ufficiale eseguita dopo l’entrata in vigore del registro fondiario definitivo o registro fondiario prodefinitivo 16 Frase modificata dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288. 17 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288. Adeguamento del registro fondiario definitivo e prodefinitivo (art. 7 LRF)

Art. 61

1In caso di nuova misurazione ufficiale eseguita dopo l’entrata in vigore del registro fondiario definitivo o prodefinitivo, l’ufficiale del registro fondiario adegua i registri sulla base dei nuovi dati catastali. 2Se l’adeguamento avviene in un Comune con registro fondiario prodefinitivo, si procede pure alla trasformazione in registro fondiario definitivo.

Art. 62 Comunicazioni

Contemporaneamente l’ufficiale del registro fondiario notifica agli interessati eventuali modificazioni o mancati riporti dei diritti reali limitati resisi necessari per effetto della nuova misurazione, con l’assegnazione di un termine di 30 giorni per l’inoltro di eventuali contestazioni.

Art. 63 Conciliazioni e decisioni

1L’ufficiale del registro fondiario esamina i reclami e promuove un tentativo di conciliazione. 2In caso di mancata conciliazione, il reclamo è deciso dall’autorità di vigilanza sul registro fondiario. La decisione può essere impugnata, mediante azione da proporre davanti al Pretore, entro 30 giorni dall’intimazione.

Art. 64 Entrata in vigore

Ultimata la procedura, impregiudicato l’esito delle contestazioni, le nuove risultanze sono dichiarate in vigore dal Consiglio di Stato unitamente con l’approvazione della misurazione catastale ufficiale. TITOLO VIII Procedura pubblica di aggiornamento del registro fondiario, rettifica errori, iscrizione rettifica dei confini giurisdizionali, fusioni18

Art. 65 Procedura pubblica di aggiornamento (51a LRF)

1L’ufficio del registro fondiario notifica agli interessati la situazione primitiva e quella successiva alla procedura di aggiornamento. Se necessario può elaborare un’iscrizione planimetrica della servitù, destinata a diventare parte integrante della stessa. 2Eventuali contestazioni devono essere interposte entro il termine di trenta giorni dalla notifica; per il resto, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.20

Art. 66 Rettifica di confini giurisdizionali (art. 7 LRF)

1Le rettifiche dei confini giurisdizionali decretate a norma della legge sulla misurazione catastale e della legge sulla fusione e separazione di Comuni sono iscritte nel registro fondiario e meglio: a) nel registro fondiario provvisorio previo accertamento delle iscrizioni, annotazioni, menzioni, servitù, oneri fondiari, pegni e pignoramenti immobiliari esistenti sui fondi trasferiti da un Comune all’altro e loro sistemazione sulle nuove particelle; b) nel registro fondiario definitivo o prodefinitivo, previa sistemazione di tutte le iscrizioni figuranti nei fogli modificati. 2Le relative iscrizioni sono esenti da tasse. 3Le spese del geometra sono a carico dei Comuni interessati.

Art. 67 Fusione o separazione di Comuni (art. 7 LRF)

1Nel caso di fusione o di separazione di Comuni, il registro fondiario viene aggiornato a norma del relativo decreto legislativo. a) nel registro fondiario definitivo o prodefinitivo 2Nei Comuni dove è in vigore il registro fondiario definitivo o prodefinitivo, le indicazioni soppresse vengono modificate con l’aggiunta del nome del nuovo Comune e "Sezione di ... " per la giurisdizione soppressa. b) nel registro provvisorio 18 Titolo modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 19 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 20 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. 3Nei Comuni con registro fondiario provvisorio le fondiario fusioni o separazioni sono iscritte sulla base del relativo decreto legislativo nel registro delle mutazioni e servitù.

Art. 68 Fusione o separazione di patriziati

In caso di fusione o separazione di patriziati o corporazioni si procede come all’articolo 67. TITOLO IX Tenuta del registro mediante l’elaborazione elettronica dei dati

Art. 69 Esecuzione (art. 41 LRF)

1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario decide la trascrizione dei dati apparenti dai libri mastri e dai relativi registri accessori sul sistema informatico cantonale del registro fondiario. 2L’esecuzione è affidata all’Ufficio del registro fondiario federale e può essere effettuata per categorie di diritti, rispettivamente per l’intero o anche per una sola parte del territorio del singolo distretto.

Art. 70 Pubblicazione

Il compimento e l’entrata in vigore della trascrizione parziale o totale dei vecchi registri sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario.

Art. 71 Vecchi registri; conservazione

Terminata la trascrizione i vecchi registri o i fogli indicativi del libro mastro compilati su schede mobili sono conservati nei rispettivi uffici dei registri distrettuali.

Art. 72 Tenuta

1L’elaborazione dei dati avviene con il sistema informatico autorizzato dall’autorità federale competente.21 2Per la tenuta del registro automatizzato valgono le disposizioni contenute nell’ORF.22 3Le quote di comproprietà non sono intavolate nel registro fondiario come fondi.23 4Per la definizione della proroga dei termini di implementazione delle disposizioni di cui agli articoli 164a capoversi 2 e 5 e 164b ORF ai sensi dell’articolo 164d ORF è competente la Divisione della giustizia.24

Art. 73 Istruzioni particolari sulla tenuta

L’autorità di vigilanza sul registro fondiario redige le istruzioni relative alle tecniche di iscrizione ed all’elaborazione dei dati del registro fondiario automatizzato.

Art. 74 Rilascio degli estratti

Il rilascio degli estratti del libro mastro, tenuto con il sistema informatico, compete all’ufficiale del registro fondiario, all’aggiunto o a persona da loro designata.

Art. 75 Accesso diretto ai dati; collegamento al sistema informatico

1I geometri revisori hanno diritto all’accesso diretto ai dati informatizzati del registro fondiario nei limiti previsti dall’ORF.25 2La Divisione della giustizia, sentito il preavviso tecnico del Centro sistemi informativi, autorizza l’accesso ai dati alle persone e alle autorità menzionate dal diritto federale.26 3L’autorità di vigilanza sul registro fondiario emana le disposizioni per l’accesso ai dati. Richiesta di iscrizione nel registro fondiario per il tramite del sistema informatico

Art. 76

1È ammessa la comunicazione elettronica con gli uffici dei registri fondiari nel rispetto delle esigenze poste dalla legislazione federale. 21 Cpv. modificato dal R 15.11.2023; in vigore dal 15.3.2024 - BU 2024, 78. 22 Cpv. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 23 Cpv. modificato dal R 15.11.2023; in vigore dal 15.3.2024 - BU 2024, 78; precedente modifica: BU 1999, 214. 24 Cpv. modificato dal R 15.11.2023; in vigore dal 15.3.2024 - BU 2024, 78. 25 Cpv. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 26 Cpv. modificato dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216. 27 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 2L’autorità di vigilanza sul registro fondiario è competente ad emanare direttive sui tempi e le modalità di attuazione. Aggiornamento dello stato descrittivo dei fondi (variazione di colture) e relativi valori di stima

Art. 77

1I geometri revisori e l’Ufficio cantonale di stima aggiornano direttamente i dati di loro competenza contenuti nel registro fondiario informatizzato. 2Per l’esecuzione degli aggiornamenti di cui al cpv. 1 non è prescritto l’inoltro di alcuna specifica richiesta d’iscrizione.

Art. 78 Diffusione dei dati

La diffusione a terzi di documenti e informazioni di qualsiasi natura, ottenuti tramite l’accesso diretto ai dati nel sistema informatico del registro fondiario, è soggetta a speciale autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza sul registro fondiario.

Art. 79 Effetti del registro

Solo i dati apparenti a video o stampati con gli apparecchi informatici degli uffici dei registri distrettuali esplicano gli effetti del registro fondiario a norma dell’articolo 973 CC.

Art. 80 Abusi nell’utilizzazione dei dati

1Eventuali abusi commessi nell’uso del diritto di accesso, nell’utilizzazione e nella diffusione delle informazioni ottenute dalla banca dati del registro fondiario, implicano di regola la revoca dell’autorizzazione. 2Restano riservate le azioni di diritto civile, penale o amministrativo.

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