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Regolamento concernente la legge sul registro fondiario

Ticino · 216.110 · regulation

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente (art. 5 LRF)
  2. Art. 2 Ufficiale del registro fondiario (art. 2 LRF)
  3. Art. 3 Supplenze (art. 2 LRF)
  4. Art. 4 Aggiunti (art. 2 LRF)
  5. Art. 5 Certificati
  6. Art. 6 Orario di apertura (art. 2 LRF)
  7. Art. 7 Libro giornale: contenuto (art. 11 LRF)
  8. Art. 8 Chiusura del giornale
  9. Art. 9 Registro mutazioni e servitù: contenuto (art. 11 LRF)
  10. Art. 10 Registro pegni immobiliari: contenuto (art. 11 LRF)
  11. Art. 11 Registro dei pignoramenti: contenuto (art. 11 LRF)
  12. Art. 12 a) elementi
  13. Art. 13 b) forma
  14. Art. 14 c) contenuto
  15. Art. 15 d) iscrizioni particolari
  16. Art. 16 a) iscrizioni
  17. Art. 17 b) condizioni per l’iscrizione
  18. Art. 18 c) comunicazioni
  19. Art. 19 Certificati ed estratti
  20. Art. 20 Richiesta di rilascio
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Definizione (art. 24 LRF)
  23. Art. 23 Contenuto (art. 24 LRF)
  24. Art. 24 Menzione (art. 24 LRF)
  25. Art. 25 Tenuta (art. 40 LRF)
  26. Art. 26 In generale
  27. Art. 27 Asta pubblica
  28. Art. 28 Successione ereditaria
  29. Art. 29 Espropriazione per causa di pubblica utilità
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC)
  32. Art. 32 Divisione e riunione dei fondi
  33. Art. 33 Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)
  34. Art. 34 Attestato di iscrizione
  35. Art. 35 Atti stesi in forma scritta
  36. Art. 36 Rappresentazione grafica delle servitù
  37. Art. 37 Forma (art. 20 LRF)
  38. Art. 38 a) in generale
  39. Art. 39 b) per i diritti di pegno immobiliare
  40. Art. 40 Annotazione di pignoramento
  41. Art. 41 (art. 13 LRF)
  42. Art. 42 Procedura13
  43. Art. 43 Casi particolari
  44. Art. 44 Comunicazione agli interessati
  45. Art. 45 Evasione e decisione dei reclami
  46. Art. 46 Procedura giudiziaria
  47. Art. 47 Diritto di disporre (art. 7 LRF)
  48. Art. 48 Iscrizione di nuovi rapporti giuridici
  49. Art. 49 a) durata
  50. Art. 50 b) compiti dell’ufficiale dei registri
  51. Art. 51 Menzione nel registro fondiario
  52. Art. 52 a) durata
  53. Art. 53 b) effetti giuridici
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Trasferimento dei diritti di pegno immobiliare
  56. Art. 56 Trasferimento degli altri diritti reali limitati
  57. Art. 57 Raggruppamento terreni e registro fondiario definitivo o prodefinitivo
  58. Art. 58 a) trasmissione degli atti di raggruppamento
  59. Art. 59 b) trasferimento dei diritti reali limitati
  60. Art. 60 Esenzione tasse
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Comunicazioni
  63. Art. 63 Conciliazioni e decisioni
  64. Art. 64 Entrata in vigore
  65. Art. 65 Procedura pubblica di aggiornamento (51a LRF)
  66. Art. 66 Rettifica di confini giurisdizionali (art. 7 LRF)
  67. Art. 67 Fusione o separazione di Comuni (art. 7 LRF)
  68. Art. 68 Fusione o separazione di patriziati
  69. Art. 69 Esecuzione (art. 41 LRF)
  70. Art. 70 Pubblicazione
  71. Art. 71 Vecchi registri; conservazione
  72. Art. 72 Tenuta
  73. Art. 73 Istruzioni particolari sulla tenuta
  74. Art. 74 Rilascio degli estratti
  75. Art. 75 Accesso diretto ai dati; collegamento al sistema informatico
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Diffusione dei dati
  79. Art. 79 Effetti del registro
  80. Art. 80 Abusi nell’utilizzazione dei dati
  81. Art. 81 Guasti o interruzioni del sistema
  82. Art. 82 Inizio (art. 7, 28 LRF)
  83. Art. 83 Curatore ad hoc
  84. Art. 84 Trascrizione d’ufficio dal registro provvisorio
  85. Art. 85 a) grida
  86. Art. 86 b) cancellazioni a istanza di parte
  87. Art. 87 c) comunicazioni all’Ufficio del registro fondiario federale
  88. Art. 88 d) mancata notificazione
  89. Art. 89 Formulario dei diritti reali trascritti d’ufficio
  90. Art. 90 Menzione per i fondi posti tra giurisdizioni o comprensori diversi
  91. Art. 91 a) per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  94. Art. 94 Dati non contestati
  95. Art. 95 Convocazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali limitati
  96. Art. 96 Comunicazione ai terzi interessati
  97. Art. 97 Data del diritto
  98. Art. 98 Diritti non soggetti a iscrizioni
  99. Art. 99 Diritti estinti
  100. Art. 100 Diritti aboliti (art. 29, 30, 31 LRF)
  101. Art. 101 Contestazioni
  102. Art. 102 Procedura di conciliazione
  103. Art. 103 Decisioni
  104. Art. 104 Intimazione delle decisioni
  105. Art. 105 Procedure giudiziarie
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Entrata in vigore
  108. Art. 108 Piano di ripartizione: requisiti
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Iscrizioni prive di valore giuridico: procedura di cancellazione
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Adeguamento per contratto
  114. Art. 114 a) procedura
  115. Art. 115 b) ricorso
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Piani di ripartizione
  118. Art. 118 Convocazione dei proprietari
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Contestazioni
  121. Art. 121 Procedura di conciliazione
  122. Art. 122 Decisioni e tasse di giudizio
  123. Art. 123 Intimazione delle decisioni
  124. Art. 124 Procedure giudiziarie
  125. Art. 125 Entrata in vigore
  126. Art. 126 Vecchi registri cantonali
  127. Art. 127 Spese
  128. Art. 128 Situazioni modificate
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali abrogative
  131. Art. 131 Entrata in vigore

131 provisions

Art. 1 Autorità competente (art. 5 LRF)

1La Divisione della giustizia è l’autorità di vigilanza sul registro fondiario a norma dell’art. 953 del Codice civile svizzero (CC).3 2La stessa emana le direttive per l’esecuzione del presente regolamento. TITOLO II Organizzazione dell’ufficio del registro fondiario

Art. 2 Ufficiale del registro fondiario (art. 2 LRF)

Possono essere designati alla carica di ufficiale del registro fondiario, di regola, i cittadini in possesso di una licenza in diritto o di un master in diritto.

Art. 3 Supplenze (art. 2 LRF)

In caso di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire la carica di ufficiale del registro fondiario.

Art. 4 Aggiunti (art. 2 LRF)

Il Consiglio di Stato può nominare uno o più aggiunti, con il compito di coadiuvare l’ufficiale nelle sue funzioni.

Art. 5 Certificati

Sono abilitati a rilasciare certificati e attestazioni in genere, per conto dell’ufficio, l’ufficiale, l’aggiunto o persona da loro designata.

Art. 6 Orario di apertura (art. 2 LRF)

L’orario di apertura degli uffici del registro fondiario è determinato dall’autorità di vigilanza sul registro fondiario. TITOLO III Registro fondiario provvisorio

Art. 7 Libro giornale: contenuto (art. 11 LRF)

Il libro giornale contiene: a) il numero d’ordine progressivo del documento giustificativo la cui serie ricomincia ad ogni anno civile; b) l’orario corrispondente al momento esatto di entrata; c) il cognome, il nome, il domicilio del richiedente; d) il Comune relativo ai fondi interessati; e) l’oggetto della richiesta presentata per l’iscrizione; f) il valore dell’atto; g) le osservazioni. 1 Titolo modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 2 Ingresso modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 3 Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 453. 4 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.

Art. 8 Chiusura del giornale

L’ufficiale del registro fondiario deve apporre quotidianamente la propria firma nel libro giornale dopo l’ultima richiesta d’iscrizione presentata.

Art. 9 Registro mutazioni e servitù: contenuto (art. 11 LRF)

Il registro delle mutazioni e servitù contiene: a) l’indicazione del Comune; b) il numero del documento giustificativo; c) la data d’inoltro della richiesta; d) la natura dell’atto; e) la descrizione del fondo; f) il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio del proprietario precedente; g) il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio del proprietario attuale; h) le servitù e gli oneri fondiari con l’indicazione del fondo serviente, del fondo dominante e delle parti; i) la descrizione succinta della servitù o dell’onere fondiario; l) le annotazioni; m) le menzioni; n) le osservazioni.

Art. 10 Registro pegni immobiliari: contenuto (art. 11 LRF)

Il registro dei pegni immobiliari contiene: a) il numero del documento giustificativo; b) la data d’inoltro della richiesta; c) l’indicazione del Comune; d) il creditore; e) il cognome, il nome e la data di nascita del debitore e del terzo proprietario del pegno nonché il domicilio; f) la definizione del titolo; g) la somma garantita e il saggio d’interesse; h) la descrizione dei fondi costituiti in pegno; i) le annotazioni (diritto di subingresso); l) le menzioni; m) le osservazioni.

Art. 11 Registro dei pignoramenti: contenuto (art. 11 LRF)

Il registro dei pignoramenti immobiliari contiene: a) il numero di esecuzione; b) la data della notificazione; c) il numero del documento giustificativo; d) il cognome, il nome, la data di nascita e il domicilio del creditore; e) il cognome, il nome, la data di nascita e il domicilio del debitore; f) l’indicazione del Comune; g) il numero e la natura del fondo pignorato; h) la somma; i) le osservazioni. Registri ausiliari (art. 11 LRF):

Art. 12 a) elementi

I registri ausiliari di cui l’articolo 11 cpv. 2 della legge sul registro fondiario comprendono: a) una rubrica relativa alle mutazioni, servitù e oneri fondiari, annotazioni e menzioni; b) una rubrica relativa ai diritti di pegno immobiliare e ai pignoramenti.

Art. 13 b) forma

Le rubriche sono tenute distintamente sotto forma di schedario alfabetico delle persone che operano nel registro delle mutazioni e servitù e nel registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari.

Art. 14 c) contenuto

Le rubriche alfabetiche riguardanti il registro delle mutazioni e servitù e il registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari contengono: a) cognome, nome, data di nascita e domicilio delle persone fisiche o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche che figurano come parti interessate in una iscrizione; b) anno, volume, numero cronologico progressivo dell’iscrizione figurante nei registri e il nome del comune riguardante i fondi interessati.

Art. 15 d) iscrizioni particolari

1Le ditte individuali sono rubricate sotto il cognome del titolare. 2Le società in nome collettivo e in accomandita sono rubricate sotto la denominazione "ditta" come pure sotto il cognome dei componenti. 3Le società anonime, le società in accomandita per azioni, e le società cooperative sono rubricate sotto la denominazione "Società". 4Le chiese, e, in genere, le fondazioni, le associazioni sono rubricate sotto il nome del Comune della loro sede. 5I patriziati sono rubricati sotto la denominazione "Patriziati". 6I consorzi sono rubricati sotto la denominazione "Consorzi". 7Le proprietà collettive costituite a norma degli articoli 646 e 652 CC sono rubricate sotto i cognomi di tutti i componenti. Catasto dei diritti d’acqua (art. 11, 19 LRF):

Art. 16 a) iscrizioni

Le iscrizioni, le modificazioni o le radiazioni concernenti i diritti d’acqua di cui all’articolo 19 della legge sul registro fondiario avvengono nel registro mutazioni e servitù nella colonna riservata alle servitù.

Art. 17 b) condizioni per l’iscrizione

1Trattandosi di nuove iscrizioni occorre produrre l’atto di concessione. Trattandosi di modificazione o di radiazioni deve essere presentato l’estratto del catasto rilasciato dall’Ufficio dell’energia.5 2Per il resto valgono le disposizioni del decreto esecutivo concernente il riordino del catasto e delle acque pubbliche.

Art. 18 c) comunicazioni

Effettuata l’iscrizione, l’ufficiale del registro fondiario ne dà comunicazione all’Ufficio dell’energia.

Art. 19 Certificati ed estratti

1A richiesta del proprietario o di chi giustifica un interesse a norma dell’articolo 970 CC, l’ufficiale del registro fondiario rilascia certificati attestanti l’esistenza o l’inesistenza di iscrizioni. I certificati possono essere rilasciati in forma di estratti dei registri. 2Gli estratti del catasto dei diritti d’acqua sono rilasciati dall’Ufficio dell’energia.7

Art. 20 Richiesta di rilascio

Alla richiesta di rilascio di estratti dei registri mutazioni e servitù, pegni e pignoramenti immobiliari volta a certificare le iscrizioni riguardanti i proprietari precedenti, deve essere allegato l’estratto delle volture dal 1897 innanzi, compilato dall’incaricato comunale per la tenuta del catastrino censuario. Estratti per la tenuta del registro fondiario provvisorio (estratto censuario) (art. 20 LRF)

Art. 21

La forma e il contenuto dell’estratto e la competenza per il suo rilascio sono quelli prescritti dalle norme sulla misurazione ufficiale. TITOLO IV Registro fondiario prodefinitivo e definitivo CAPITOLO I 5 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288. 6 Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288. 7 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288. 8 Art. modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 428. Registro fondiario prodefinitivo

Art. 22 Definizione (art. 24 LRF)

Il registro fondiario prodefinitivo ha la sua base tecnica nelle misurazioni provvisorie (mappe censuarie aggiornate, mappe aerofotogrammetriche, nuovo riparto fondi RT approvato) riconosciute idonee dalla Divisione della giustizia.

Art. 23 Contenuto (art. 24 LRF)

1Il registro fondiario prodefinitivo è costituito: a) dal piano geometrico risultante dalle misurazioni provvisorie; b) dal libro mastro (registro dei fogli indicativi); c) dai seguenti registri ausiliari: 1. registro dei proprietari; 2. registro dei creditori; d) dal libro giornale. 2La forma e la tenuta dei registri è regolata dal diritto federale.

Art. 24 Menzione (art. 24 LRF)

Per ogni fondo intavolato viene iscritta nel registro fondiario la menzione “delimitazione provvisoria dei fondi”. CAPITOLO II Registro fondiario definitivo

Art. 25 Tenuta (art. 40 LRF)

Per la tenuta del registro fondiario definitivo valgono le relative disposizioni federali. TITOLO V Disposizioni comuni ai registri provvisorio, prodefinitivo e definitivo CAPITOLO I Documenti giustificativi per l’iscrizione

Art. 26 In generale

Per quanto attiene ai documenti da produrre per l’iscrizione vale, in principio, quanto disposto dall’ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 (ORF).

Art. 27 Asta pubblica

Nel caso di asta volontaria pubblicamente annunciata o di asta pubblica prevista dalla legge, il documento giustificativo per l’iscrizione a registro fondiario è il verbale di aggiudicazione steso dal notaio.

Art. 28 Successione ereditaria

1Il documento giustificativo per l'iscrizione della successione ereditaria è il certificato ereditario. 2Laddove si applichi o possa essere applicato il diritto estero (art. 86 segg. legge federale sul diritto internazionale privato), l’ufficiale dei registri esamina i documenti rilasciati dalle autorità estere ai fini delle iscrizioni.10

Art. 29 Espropriazione per causa di pubblica utilità

In caso di espropriazione l’espropriante provvede, a proprie spese, a richiedere tutte le iscrizioni nel registro fondiario presentando i documenti giustificativi prescritti dalla legge e il piano di mutazione. Esecutività delle sentenze di tribunali svizzeri e delle decisioni di autorità estere

Art. 30

Le iscrizioni nel registro fondiario fondate su sentenze di tribunali di altri Cantoni o su decisioni emanate da autorità estere sono subordinate a quanto previsto dagli articoli 335 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC). 9 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 10 Cpv. modificato dal R 25.8.1999; in vigore dal 27.8.1999 - BU 1999, 214. 11 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.

Art. 31 Ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC)

1L’iscrizione delle ipoteche legali di diritto pubblico, in quanto prevista dalla legge, deve essere richiesta dall’autorità competente ad imporre il contributo. 2Dai documenti giustificativi deve risultare: a) che la procedura d’imposizione è stata ossequiata; b) che la richiesta di iscrizione avviene entro il termine utile; c) che al proprietario né è stata data debita comunicazione; d) che la decisione circa l’importo a carico di ogni singolo fondo è cresciuta in giudicato.

Art. 32 Divisione e riunione dei fondi

1Nei casi di divisione di fondi, riunione di fondi o accrescimento di superfici, occorre produrre il tipo planimetrico di frazionamento o un piano speciale di mutazione allestito dal geometra revisore nella forma prescritta dall’ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU). 2Il documento deve essere presentato in tre esemplari di formato A-4 (210x297 mm) unitamente alla richiesta di iscrizione, debitamente firmato dal geometra revisore, dalle parti interessate e munito della data di rilascio che non potrà essere superiore ad un mese. 3L’ufficiale del registro fondiario ritorna al geometra revisore una copia del documento munita dell’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro fondiario.

Art. 33 Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)

1Tutti i documenti giustificativi (richieste di iscrizione e documenti annessi) vanno muniti del numero d’ordine corrispondente a quello dell’iscrizione nel libro giornale. 2Gli stessi devono essere conservati in ordine cronologico e rilegati in appositi volumi.

Art. 34 Attestato di iscrizione

Eseguita l’iscrizione, l’ufficiale del registro fondiario rilascia, a richiesta degli istanti, una copia dei documenti giustificativi munita di un attestato di iscrizione.

Art. 35 Atti stesi in forma scritta

1Gli atti stesi in forma scritta devono essere inoltrati in originale o in copia dichiarata conforme. 2L’ufficiale del registro fondiario può esigere che le firme siano legalizzate (autenticate) quando le stesse emanino da persone a lui non conosciute o non siano apposte in sua presenza.

Art. 36 Rappresentazione grafica delle servitù

Nel caso in cui il diritto costituito venga esercitato soltanto su una parte del fondo, il relativo tracciato deve essere indicato in modo preciso su un piano di situazione firmato dalle parti interessate e allegato ai documenti giustificativi. CAPITOLO II Richieste di iscrizione

Art. 37 Forma (art. 20 LRF)

Le richieste di iscrizione devono essere scritte in lingua italiana (art. 10 e 12 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013). Contenuto (art. 20 LRF)

Art. 38 a) in generale

La richiesta per l’iscrizione di una mutazione di proprietà, di un onere, di una servitù o di un usufrutto deve contenere: a) cognome, nome, data di nascita e domicilio delle parti; b) la designazione dei fondi interessati; c) l’oggetto e la natura del rapporto giuridico da iscrivere; d) l’elenco dei documenti giustificativi.

Art. 39 b) per i diritti di pegno immobiliare

La richiesta per l’iscrizione di un diritto di pegno immobiliare deve contenere: a) cognome, nome, data di nascita e domicilio o ragione sociale e sede del debitore e del creditore e, se del caso, del terzo proprietario del pegno; 12 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. b) la somma garantita e il saggio di interesse; c) la designazione del fondo costituito in pegno; d) l’elenco dei documenti giustificativi. CAPITOLO III Cancellazioni di iscrizioni

Art. 40 Annotazione di pignoramento

1L’Ufficio di esecuzione e fallimenti è tenuto a far cancellare l’annotazione di pignoramento, tosto che questa abbia perduto il suo valore. 2L’ufficiale del registro fondiario, trascorsi due anni dell’annotazione, invita l’ufficio di esecuzione e fallimenti a notificare la cancellazione, qualora la relativa esecuzione sia estinta. CAPITOLO IV Comunicazioni delle mutazioni di proprietà e delle servitù iscritte Comunicazione al Municipio e al geometra

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