1La Divisione della giustizia è l’autorità di vigilanza sul registro fondiario a norma dell’art.
953 del Codice civile svizzero (CC).3
2La stessa emana le direttive per l’esecuzione del presente regolamento.
TITOLO II
Organizzazione dell’ufficio del registro fondiario
Art. 2 Ufficiale del registro fondiario (art. 2 LRF)
Possono essere designati alla carica di ufficiale del registro fondiario, di regola, i cittadini
in possesso di una licenza in diritto o di un master in diritto.
Art. 3 Supplenze (art. 2 LRF)
In caso di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un
supplente a ricoprire la carica di ufficiale del registro fondiario.
Art. 4 Aggiunti (art. 2 LRF)
Il Consiglio di Stato può nominare uno o più aggiunti, con il compito di coadiuvare
l’ufficiale nelle sue funzioni.
Art. 5 Certificati
Sono abilitati a rilasciare certificati e attestazioni in genere, per conto dell’ufficio,
l’ufficiale, l’aggiunto o persona da loro designata.
Art. 6 Orario di apertura (art. 2 LRF)
L’orario di apertura degli uffici del registro fondiario è determinato dall’autorità di vigilanza
sul registro fondiario.
TITOLO III
Registro fondiario provvisorio
Art. 7 Libro giornale: contenuto (art. 11 LRF)
Il libro giornale contiene:
a) il numero d’ordine progressivo del documento giustificativo la cui serie ricomincia ad ogni anno
civile;
b) l’orario corrispondente al momento esatto di entrata;
c) il cognome, il nome, il domicilio del richiedente;
d) il Comune relativo ai fondi interessati;
e) l’oggetto della richiesta presentata per l’iscrizione;
f) il valore dell’atto;
g) le osservazioni.
1 Titolo modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
2 Ingresso modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
3 Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 453.
4 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
Art. 8 Chiusura del giornale
L’ufficiale del registro fondiario deve apporre quotidianamente la propria firma nel libro
giornale dopo l’ultima richiesta d’iscrizione presentata.
Art. 9 Registro mutazioni e servitù: contenuto (art. 11 LRF)
Il registro delle mutazioni e servitù contiene:
a) l’indicazione del Comune;
b) il numero del documento giustificativo;
c) la data d’inoltro della richiesta;
d) la natura dell’atto;
e) la descrizione del fondo;
f) il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio del proprietario precedente;
g) il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio del proprietario attuale;
h) le servitù e gli oneri fondiari con l’indicazione del fondo serviente, del fondo dominante e delle
parti;
i) la descrizione succinta della servitù o dell’onere fondiario;
l) le annotazioni;
m) le menzioni;
n) le osservazioni.
Art. 10 Registro pegni immobiliari: contenuto (art. 11 LRF)
Il registro dei pegni immobiliari contiene:
a) il numero del documento giustificativo;
b) la data d’inoltro della richiesta;
c) l’indicazione del Comune;
d) il creditore;
e) il cognome, il nome e la data di nascita del debitore e del terzo proprietario del pegno nonché
il domicilio;
f) la definizione del titolo;
g) la somma garantita e il saggio d’interesse;
h) la descrizione dei fondi costituiti in pegno;
i) le annotazioni (diritto di subingresso);
l) le menzioni;
m) le osservazioni.
Art. 11 Registro dei pignoramenti: contenuto (art. 11 LRF)
Il registro dei pignoramenti immobiliari contiene:
a) il numero di esecuzione;
b) la data della notificazione;
c) il numero del documento giustificativo;
d) il cognome, il nome, la data di nascita e il domicilio del creditore;
e) il cognome, il nome, la data di nascita e il domicilio del debitore;
f) l’indicazione del Comune;
g) il numero e la natura del fondo pignorato;
h) la somma;
i) le osservazioni.
Registri ausiliari (art. 11 LRF):
Art. 12 a) elementi
I registri ausiliari di cui l’articolo 11 cpv. 2 della legge sul registro fondiario comprendono:
a) una rubrica relativa alle mutazioni, servitù e oneri fondiari, annotazioni e menzioni;
b) una rubrica relativa ai diritti di pegno immobiliare e ai pignoramenti.
Art. 13 b) forma
Le rubriche sono tenute distintamente sotto forma di schedario alfabetico delle persone
che operano nel registro delle mutazioni e servitù e nel registro dei pegni e dei pignoramenti
immobiliari.
Art. 14 c) contenuto
Le rubriche alfabetiche riguardanti il registro delle mutazioni e servitù e il registro dei
pegni e dei pignoramenti immobiliari contengono:
a) cognome, nome, data di nascita e domicilio delle persone fisiche o la ragione sociale e la sede
delle persone giuridiche che figurano come parti interessate in una iscrizione;
b) anno, volume, numero cronologico progressivo dell’iscrizione figurante nei registri e il nome del
comune riguardante i fondi interessati.
Art. 15 d) iscrizioni particolari
1Le ditte individuali sono rubricate sotto il cognome del titolare.
2Le società in nome collettivo e in accomandita sono rubricate sotto la denominazione "ditta" come
pure sotto il cognome dei componenti.
3Le società anonime, le società in accomandita per azioni, e le società cooperative sono rubricate
sotto la denominazione "Società".
4Le chiese, e, in genere, le fondazioni, le associazioni sono rubricate sotto il nome del Comune della
loro sede.
5I patriziati sono rubricati sotto la denominazione "Patriziati".
6I consorzi sono rubricati sotto la denominazione "Consorzi".
7Le proprietà collettive costituite a norma degli articoli 646 e 652 CC sono rubricate sotto i cognomi
di tutti i componenti.
Catasto dei diritti d’acqua (art. 11, 19 LRF):
Art. 16 a) iscrizioni
Le iscrizioni, le modificazioni o le radiazioni concernenti i diritti d’acqua di cui all’articolo
19 della legge sul registro fondiario avvengono nel registro mutazioni e servitù nella colonna
riservata alle servitù.
Art. 17 b) condizioni per l’iscrizione
1Trattandosi di nuove iscrizioni occorre produrre l’atto di concessione.
Trattandosi di modificazione o di radiazioni deve essere presentato l’estratto del catasto rilasciato
dall’Ufficio dell’energia.5
2Per il resto valgono le disposizioni del decreto esecutivo concernente il riordino del catasto e delle
acque pubbliche.
Art. 18 c) comunicazioni
Effettuata l’iscrizione, l’ufficiale del registro fondiario ne dà comunicazione all’Ufficio
dell’energia.
Art. 19 Certificati ed estratti
1A richiesta del proprietario o di chi giustifica un interesse a norma dell’articolo 970 CC,
l’ufficiale del registro fondiario rilascia certificati attestanti l’esistenza o l’inesistenza di iscrizioni. I
certificati possono essere rilasciati in forma di estratti dei registri.
2Gli estratti del catasto dei diritti d’acqua sono rilasciati dall’Ufficio dell’energia.7
Art. 20 Richiesta di rilascio
Alla richiesta di rilascio di estratti dei registri mutazioni e servitù, pegni e pignoramenti
immobiliari volta a certificare le iscrizioni riguardanti i proprietari precedenti, deve essere allegato
l’estratto delle volture dal 1897 innanzi, compilato dall’incaricato comunale per la tenuta del
catastrino censuario.
Estratti per la tenuta del registro fondiario provvisorio (estratto censuario) (art. 20 LRF)
Art. 21
La forma e il contenuto dell’estratto e la competenza per il suo rilascio sono quelli
prescritti dalle norme sulla misurazione ufficiale.
TITOLO IV
Registro fondiario prodefinitivo e definitivo
CAPITOLO I
5 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288.
6 Art. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288.
7 Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 288.
8 Art. modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 428.
Registro fondiario prodefinitivo
Art. 22 Definizione (art. 24 LRF)
Il registro fondiario prodefinitivo ha la sua base tecnica nelle misurazioni provvisorie
(mappe censuarie aggiornate, mappe aerofotogrammetriche, nuovo riparto fondi RT approvato)
riconosciute idonee dalla Divisione della giustizia.
Art. 23 Contenuto (art. 24 LRF)
1Il registro fondiario prodefinitivo è costituito:
a) dal piano geometrico risultante dalle misurazioni provvisorie;
b) dal libro mastro (registro dei fogli indicativi);
c) dai seguenti registri ausiliari:
1. registro dei proprietari;
2. registro dei creditori;
d) dal libro giornale.
2La forma e la tenuta dei registri è regolata dal diritto federale.
Art. 24 Menzione (art. 24 LRF)
Per ogni fondo intavolato viene iscritta nel registro fondiario la menzione “delimitazione
provvisoria dei fondi”.
CAPITOLO II
Registro fondiario definitivo
Art. 25 Tenuta (art. 40 LRF)
Per la tenuta del registro fondiario definitivo valgono le relative disposizioni federali.
TITOLO V
Disposizioni comuni ai registri provvisorio, prodefinitivo e definitivo
CAPITOLO I
Documenti giustificativi per l’iscrizione
Art. 26 In generale
Per quanto attiene ai documenti da produrre per l’iscrizione vale, in principio, quanto
disposto dall’ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 (ORF).
Art. 27 Asta pubblica
Nel caso di asta volontaria pubblicamente annunciata o di asta pubblica prevista dalla
legge, il documento giustificativo per l’iscrizione a registro fondiario è il verbale di aggiudicazione
steso dal notaio.
Art. 28 Successione ereditaria
1Il documento giustificativo per l'iscrizione della successione ereditaria è il certificato
ereditario.
2Laddove si applichi o possa essere applicato il diritto estero (art. 86 segg. legge federale sul diritto
internazionale privato), l’ufficiale dei registri esamina i documenti rilasciati dalle autorità estere ai fini
delle iscrizioni.10
Art. 29 Espropriazione per causa di pubblica utilità
In caso di espropriazione l’espropriante provvede, a proprie spese, a richiedere tutte le
iscrizioni nel registro fondiario presentando i documenti giustificativi prescritti dalla legge e il piano
di mutazione.
Esecutività delle sentenze di tribunali svizzeri e delle decisioni di autorità estere
Art. 30
Le iscrizioni nel registro fondiario fondate su sentenze di tribunali di altri Cantoni o su
decisioni emanate da autorità estere sono subordinate a quanto previsto dagli articoli 335 e seguenti
del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).
9 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
10 Cpv. modificato dal R 25.8.1999; in vigore dal 27.8.1999 - BU 1999, 214.
11 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.
Art. 31 Ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC)
1L’iscrizione delle ipoteche legali di diritto pubblico, in quanto prevista dalla legge, deve
essere richiesta dall’autorità competente ad imporre il contributo.
2Dai documenti giustificativi deve risultare:
a) che la procedura d’imposizione è stata ossequiata;
b) che la richiesta di iscrizione avviene entro il termine utile;
c) che al proprietario né è stata data debita comunicazione;
d) che la decisione circa l’importo a carico di ogni singolo fondo è cresciuta in giudicato.
Art. 32 Divisione e riunione dei fondi
1Nei casi di divisione di fondi, riunione di fondi o accrescimento di superfici, occorre
produrre il tipo planimetrico di frazionamento o un piano speciale di mutazione allestito dal geometra
revisore nella forma prescritta dall’ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU).
2Il documento deve essere presentato in tre esemplari di formato A-4 (210x297 mm) unitamente
alla richiesta di iscrizione, debitamente firmato dal geometra revisore, dalle parti interessate e
munito della data di rilascio che non potrà essere superiore ad un mese.
3L’ufficiale del registro fondiario ritorna al geometra revisore una copia del documento munita
dell’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro fondiario.
Art. 33 Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)
1Tutti i documenti giustificativi (richieste di iscrizione e documenti annessi) vanno muniti
del numero d’ordine corrispondente a quello dell’iscrizione nel libro giornale.
2Gli stessi devono essere conservati in ordine cronologico e rilegati in appositi volumi.
Art. 34 Attestato di iscrizione
Eseguita l’iscrizione, l’ufficiale del registro fondiario rilascia, a richiesta degli istanti, una
copia dei documenti giustificativi munita di un attestato di iscrizione.
Art. 35 Atti stesi in forma scritta
1Gli atti stesi in forma scritta devono essere inoltrati in originale o in copia dichiarata
conforme.
2L’ufficiale del registro fondiario può esigere che le firme siano legalizzate (autenticate) quando le
stesse emanino da persone a lui non conosciute o non siano apposte in sua presenza.
Art. 36 Rappresentazione grafica delle servitù
Nel caso in cui il diritto costituito venga esercitato soltanto su una parte del fondo, il
relativo tracciato deve essere indicato in modo preciso su un piano di situazione firmato dalle parti
interessate e allegato ai documenti giustificativi.
CAPITOLO II
Richieste di iscrizione
Art. 37 Forma (art. 20 LRF)
Le richieste di iscrizione devono essere scritte in lingua italiana (art. 10 e 12 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).
Contenuto (art. 20 LRF)
Art. 38 a) in generale
La richiesta per l’iscrizione di una mutazione di proprietà, di un onere, di una servitù o di
un usufrutto deve contenere:
a) cognome, nome, data di nascita e domicilio delle parti;
b) la designazione dei fondi interessati;
c) l’oggetto e la natura del rapporto giuridico da iscrivere;
d) l’elenco dei documenti giustificativi.
Art. 39 b) per i diritti di pegno immobiliare
La richiesta per l’iscrizione di un diritto di pegno immobiliare deve contenere:
a) cognome, nome, data di nascita e domicilio o ragione sociale e sede del debitore e del creditore
e, se del caso, del terzo proprietario del pegno;
12 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
b) la somma garantita e il saggio di interesse;
c) la designazione del fondo costituito in pegno;
d) l’elenco dei documenti giustificativi.
CAPITOLO III
Cancellazioni di iscrizioni
Art. 40 Annotazione di pignoramento
1L’Ufficio di esecuzione e fallimenti è tenuto a far cancellare l’annotazione di
pignoramento, tosto che questa abbia perduto il suo valore.
2L’ufficiale del registro fondiario, trascorsi due anni dell’annotazione, invita l’ufficio di esecuzione e
fallimenti a notificare la cancellazione, qualora la relativa esecuzione sia estinta.
CAPITOLO IV
Comunicazioni delle mutazioni di proprietà e delle servitù iscritte
Comunicazione al Municipio e al geometra