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Regolamento concernente la legge sul registro fondiario

Ticino · 216.110 · regulation

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente (art. 5 LRF)
  2. Art. 2 Ufficiale del registro fondiario (art. 2 LRF)
  3. Art. 3 Supplenze (art. 2 LRF)
  4. Art. 4 Aggiunti (art. 2 LRF)
  5. Art. 5 Certificati
  6. Art. 6 Orario di apertura (art. 2 LRF)
  7. Art. 7 Libro giornale: contenuto (art. 11 LRF)
  8. Art. 8 Chiusura del giornale
  9. Art. 9 Registro mutazioni e servitù: contenuto (art. 11 LRF)
  10. Art. 10 Registro pegni immobiliari: contenuto (art. 11 LRF)
  11. Art. 11 Registro dei pignoramenti: contenuto (art. 11 LRF)
  12. Art. 12 a) elementi
  13. Art. 13 b) forma
  14. Art. 14 c) contenuto
  15. Art. 15 d) iscrizioni particolari
  16. Art. 16 a) iscrizioni
  17. Art. 17 b) condizioni per l’iscrizione
  18. Art. 18 c) comunicazioni
  19. Art. 19 Certificati ed estratti
  20. Art. 20 Richiesta di rilascio
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Definizione (art. 24 LRF)
  23. Art. 23 Contenuto (art. 24 LRF)
  24. Art. 24 Menzione (art. 24 LRF)
  25. Art. 25 Tenuta (art. 40 LRF)
  26. Art. 26 In generale
  27. Art. 27 Asta pubblica
  28. Art. 28 Successione ereditaria
  29. Art. 29 Espropriazione per causa di pubblica utilità
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC)
  32. Art. 32 Divisione e riunione dei fondi
  33. Art. 33 Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)
  34. Art. 34 Attestato di iscrizione
  35. Art. 35 Atti stesi in forma scritta
  36. Art. 36 Rappresentazione grafica delle servitù
  37. Art. 37 Forma (art. 20 LRF)
  38. Art. 38 a) in generale
  39. Art. 39 b) per i diritti di pegno immobiliare
  40. Art. 40 Annotazione di pignoramento
  41. Art. 41 (art. 13 LRF)
  42. Art. 42 Procedura13
  43. Art. 43 Casi particolari
  44. Art. 44 Comunicazione agli interessati
  45. Art. 45 Evasione e decisione dei reclami
  46. Art. 46 Procedura giudiziaria
  47. Art. 47 Diritto di disporre (art. 7 LRF)
  48. Art. 48 Iscrizione di nuovi rapporti giuridici
  49. Art. 49 a) durata
  50. Art. 50 b) compiti dell’ufficiale dei registri
  51. Art. 51 Menzione nel registro fondiario
  52. Art. 52 a) durata
  53. Art. 53 b) effetti giuridici
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Trasferimento dei diritti di pegno immobiliare
  56. Art. 56 Trasferimento degli altri diritti reali limitati
  57. Art. 57 Raggruppamento terreni e registro fondiario definitivo o prodefinitivo
  58. Art. 58 a) trasmissione degli atti di raggruppamento
  59. Art. 59 b) trasferimento dei diritti reali limitati
  60. Art. 60 Esenzione tasse
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Comunicazioni
  63. Art. 63 Conciliazioni e decisioni
  64. Art. 64 Entrata in vigore
  65. Art. 65 Procedura pubblica di aggiornamento (51a LRF)
  66. Art. 66 Rettifica di confini giurisdizionali (art. 7 LRF)
  67. Art. 67 Fusione o separazione di Comuni (art. 7 LRF)
  68. Art. 68 Fusione o separazione di patriziati
  69. Art. 69 Esecuzione (art. 41 LRF)
  70. Art. 70 Pubblicazione
  71. Art. 71 Vecchi registri; conservazione
  72. Art. 72 Tenuta
  73. Art. 73 Istruzioni particolari sulla tenuta
  74. Art. 74 Rilascio degli estratti
  75. Art. 75 Accesso diretto ai dati; collegamento al sistema informatico
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Diffusione dei dati
  79. Art. 79 Effetti del registro
  80. Art. 80 Abusi nell’utilizzazione dei dati
  81. Art. 81 Guasti o interruzioni del sistema
  82. Art. 82 Inizio (art. 7, 28 LRF)
  83. Art. 83 Curatore ad hoc
  84. Art. 84 Trascrizione d’ufficio dal registro provvisorio
  85. Art. 85 a) grida
  86. Art. 86 b) cancellazioni a istanza di parte
  87. Art. 87 c) comunicazioni all’Ufficio del registro fondiario federale
  88. Art. 88 d) mancata notificazione
  89. Art. 89 Formulario dei diritti reali trascritti d’ufficio
  90. Art. 90 Menzione per i fondi posti tra giurisdizioni o comprensori diversi
  91. Art. 91 a) per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  94. Art. 94 Dati non contestati
  95. Art. 95 Convocazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali limitati
  96. Art. 96 Comunicazione ai terzi interessati
  97. Art. 97 Data del diritto
  98. Art. 98 Diritti non soggetti a iscrizioni
  99. Art. 99 Diritti estinti
  100. Art. 100 Diritti aboliti (art. 29, 30, 31 LRF)
  101. Art. 101 Contestazioni
  102. Art. 102 Procedura di conciliazione
  103. Art. 103 Decisioni
  104. Art. 104 Intimazione delle decisioni
  105. Art. 105 Procedure giudiziarie
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Entrata in vigore
  108. Art. 108 Piano di ripartizione: requisiti
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Iscrizioni prive di valore giuridico: procedura di cancellazione
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Adeguamento per contratto
  114. Art. 114 a) procedura
  115. Art. 115 b) ricorso
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Piani di ripartizione
  118. Art. 118 Convocazione dei proprietari
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Contestazioni
  121. Art. 121 Procedura di conciliazione
  122. Art. 122 Decisioni e tasse di giudizio
  123. Art. 123 Intimazione delle decisioni
  124. Art. 124 Procedure giudiziarie
  125. Art. 125 Entrata in vigore
  126. Art. 126 Vecchi registri cantonali
  127. Art. 127 Spese
  128. Art. 128 Situazioni modificate
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali abrogative
  131. Art. 131 Entrata in vigore

131 provisions

Art. 81 Guasti o interruzioni del sistema

In caso di repentini guasti o di interruzioni prolungate del sistema informatico, l’ufficiale del registro fondiario organizza tempestivamente la tenuta del libro giornale in forma scritta. TITOLO X Procedura di introduzione del registro fondiario definitivo e prodefinitivo

Art. 82 Inizio (art. 7, 28 LRF)

1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario decide l’intavolazione dei fondi nel registro fondiario definitivo e prodefinitivo mediante risoluzione da pubblicare sul Foglio ufficiale a cura dell’Ufficio del registro fondiario federale. 2L’esecuzione dell’introduzione è affidata all’Ufficio del registro fondiario federale.

Art. 83 Curatore ad hoc

L’Ufficio del registro fondiario federale, nell’ambito della procedura di introduzione del registro fondiario, è tenuto a chiedere alla delegazione tutoria comunale di designare i curatori cui incombe lo speciale mandato di rappresentare le persone che si trovano nelle condizioni contemplate dagli articoli 392 e 393 del CC.

Art. 84 Trascrizione d’ufficio dal registro provvisorio

La trascrizione dei diritti iscritti, dal registro fondiario provvisorio nel registro definitivo o prodefinitivo, ha luogo d’ufficio. Trascrizione delle vecchie ipoteche (art. 33 LRF)

Art. 85 a) grida

1Decretata l’intavolazione dei fondi, l’Ufficio del registro fondiario federale pubblica l’elenco delle ipoteche risultanti dai vecchi registri, con l’indicazione della data d’iscrizione, del fondo gravato, del creditore, del debitore e dell’importo. 2Gli interessati sono invitati a voler notificare all’ufficiale del registro fondiario, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della grida, lo stato attuale delle ipoteche presentando la prova dell’esistenza del rapporto di debito e un’istanza di subingresso di creditore.

Art. 86 b) cancellazioni a istanza di parte

Le ipoteche divenute senza oggetto per l’estinzione dei crediti o dei diritti garantiti devono essere cancellate su istanza degli interessati da presentare al competente ufficio dei registri.

Art. 87 c) comunicazioni all’Ufficio del registro fondiario federale

Trascorso il termine fissato dalla grida, l’ufficiale del registro fondiario ne comunica l’esito all’Ufficio del registro fondiario federale.

Art. 88 d) mancata notificazione

Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna notificazione, le rispettive iscrizioni non sono trascritte nel nuovo registro.

Art. 89 Formulario dei diritti reali trascritti d’ufficio

L’Ufficio del registro fondiario federale provvede alla compilazione di un formulario “dei diritti reali” in cui sono riportati d’ufficio i seguenti dati: a) l’intestazione del fondo deducibile dagli atti della misurazione in vigore; b) i dati descrittivi del fondo indicati dagli atti di misurazione in vigore e meglio: 1. il numero del fondo 2. la superficie 3. l’ubicazione 4. il numero del piano catastale 5. la copertura del suolo; c) i diritti reali limitati iscritti nel registro fondiario provvisorio preventivamente epurati, quelli costituiti durante la procedura di raggruppamento dei terreni, quelli accertati durante l’esecuzione della misurazione ufficiale come pure quelli preesistenti notificati.

Art. 90 Menzione per i fondi posti tra giurisdizioni o comprensori diversi

Nel caso in cui un fondo risulti situato tra giurisdizioni diverse o di comprensori di un Comune retti da forme diverse di registro fondiario, l’Ufficio del registro fondiario federale iscrive d’ufficio un richiamo sotto forma di menzione. Bando (art. 36 LRF):

Art. 91 a) per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio

1L’Ufficio del registro fondiario federale pubblica sul Foglio ufficiale un bando, della durata minima di un mese, per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio.29 2La pubblicazione deve essere ripetuta 15 giorni prima della scadenza del bando medesimo. 3Un estratto del Foglio ufficiale viene inviato, a cura dell’Ufficio del registro fondiario federale, al Municipio dei Comuni interessati e dei Comuni confinanti che ne curano l’affissione agli albi comunali nonché a tutti i proprietari, ai titolari di diritti personali e ai creditori ipotecari. b) per la notifica dei diritti reali limitati preesistenti non iscritti a registro fondiario provvisorio

Art. 92

Gli interessati sono diffidati a voler notificare davanti all’Ufficio del registro fondiario federale, entro il termine del bando, i diritti reali limitati - attivi e passivi - preesistenti all’entrata in vigore del CC (1° gennaio 1912) e produrre i relativi documenti giustificativi.

Art. 93 Verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio

1I formulari dei diritti reali sono trasmessi per conoscenza ai proprietari e ai titolari di diritti reali limitati. 2Nel periodo del bando gli interessati possono esaminare, presso l’Ufficio del registro fondiario federale, i documenti di impianto esposti.

Art. 94 Dati non contestati

In assenza di specifiche contestazioni le risultanze del bando si hanno per accettate.

Art. 95 Convocazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali limitati

Per casi particolari, l’Ufficio del registro fondiario federale può convocare i proprietari e i titolari di diritti reali limitati.

Art. 96 Comunicazione ai terzi interessati

Dei diritti notificati durante il bando è data comunicazione ai terzi interessati. 28 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311. 29 Cpv. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311. 30 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311. 31 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.

Art. 97 Data del diritto

1Se la data di costituzione di una servitù o di un onere fondiario notificato in sede di introduzione del registro fondiario non è accertabile con precisione, il diritto è inscritto nel registro fondiario con la data di chiusura del bando. 2Sul foglio indicativo del libro mastro è riportata inoltre la seguente precisazione: "iscrizione a norma dell’articolo 97 Reg. LRF".

Art. 98 Diritti non soggetti a iscrizioni

1Se un’iscrizione, anche incontestata, non è iscrivibile o è manifestamente illegale non viene riportata nei fogli indicativi del libro mastro. 2L’Ufficio del registro fondiario federale ne dà comunicazione agli interessati ai quali è riservata la facoltà di contestare il mancato riporto.

Art. 99 Diritti estinti

1I diritti reali limitati che hanno perduto ogni valore, poiché senza oggetto o divenuti manifestamente inutili, non sono riportati d’ufficio nel nuovo registro. 2Per la procedura vale il capoverso 2 dell’articolo precedente.

Art. 100 Diritti aboliti (art. 29, 30, 31 LRF)

I diritti che, a norma del CC, non possono più essere costituiti vengono riconosciuti dal diritto nuovo in quanto anteriori al 1° gennaio 1912. Essi potranno solo essere menzionati. L’Ufficio del registro fondiario federale cercherà in via conciliativa di modificare tali diritti secondo le forme del CC.

Art. 101 Contestazioni

1Le contestazioni circa l’esattezza del contenuto dei formulari dei diritti reali limitati devono essere, di regola, formulate presso l’Ufficio del registro fondiario federale preposto o comunque presentate per iscritto, entro il termine del bando. 2Le contestazioni dei diritti notificati da terzi, devono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio del registro fondiario federale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.33 3Le contestazioni devono essere motivate.

Art. 102 Procedura di conciliazione

1L’Ufficio del registro fondiario federale esamina le contestazioni e può eventualmente convocare le parti per un tentativo di conciliazione. 2In tal caso le parti sono tenute a comparire personalmente o a farsi rappresentare da persona munita di una regolare procura.

Art. 103 Decisioni

In caso di mancata conciliazione o di mancata comparizione delle parti, l’autorità di vigilanza sul registro fondiario emana le decisioni e ordina le relative iscrizioni nei fogli indicativi del libro mastro.

Art. 104 Intimazione delle decisioni

Le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario, brevemente motivate, sono intimate alle parti interessate prima dell’entrata in vigore del registro fondiario, con l’indicazione dei termini di impugnazione.

Art. 105 Procedure giudiziarie

1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine di trenta giorni dall’intimazione. 2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC. 3La sentenza deve contenere le opportune disposizioni per l’ufficiale del registro fondiario e ha gli effetti previsti dall’articolo 975 del CC. Menzione nel registro fondiario (art. 38 LRF) 32 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311. 33 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. 34 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311. 35 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.

Art. 106

Nel caso di contestazione, la menzione prevista all’articolo 38 della legge sul registro fondiario è inscritta nei fogli indicativi del libro mastro a cura dell’Ufficio del registro fondiario federale sulla base di una dichiarazione rilasciata dall’autorità giudiziaria che conferma l’esistenza del reclamo.

Art. 107 Entrata in vigore

Compiute le operazioni previste dal titolo decimo del presente regolamento, l’autorità di vigilanza sul registro fondiario, impregiudicato l’esito dei reclami di cui all’articolo 105, fissa la data dell’entrata in vigore del registro fondiario mediante decreto da pubblicare sul Foglio ufficiale. TITOLO XI Proprietà per piani (PPP) CAPITOLO I Proprietà per piani ordinaria (articoli 712 e seguenti CC)

Art. 108 Piano di ripartizione: requisiti

1Il piano previsto dagli articoli 68 e 69 ORF deve comprendere:36 a) una planimetria con l’indicazione dei fondi confinanti e del Comune di situazione ricavata dalla mappa catastale in vigore dalla quale risulti il perimetro dell’immobile costituito in PPP; b) uno schizzo di ogni piano da cui risulti la delimitazione (il perimetro) di ogni unità di piano o locale singolo con l’indicazione chiara dell’accesso; c) il piano di assegnazione delle parti comuni; d) la numerazione di ogni unità di piano partendo dal piano inferiore; e) una "legenda" indicante la natura e il numero dei locali. 2Per il disegno dei singoli appartamenti, piani o locali è sufficiente un chiaro piano architettonico. Iscrizione della PPP a costruzione terminata: conferma ufficiale (art. 47 LRF)

Art. 109

1Se, ricevuta un’istanza d’iscrizione della PPP a costruzione terminata, l’ufficiale del registro fondiario giudica necessaria la conferma ufficiale, egli assegna all’interessato o agli interessati un termine di 30 giorni per chiedere la conferma medesima al geometra competente e produrre la prova che è stata richiesta. 2Qualora l’istante o gli istanti non vi provvedano nel termine loro assegnato o se la conferma non è prodotta entro 30 giorni da quando è stata inoltrata l’istanza al geometra, l’ufficiale respinge la richiesta d’iscrizione. Proroghe del termine possono essere concesse per motivi plausibili. Iscrizione della PPP prima della costruzione: cancellazione della menzione

Art. 110

1Qualora trascorsi almeno due anni dall’iscrizione della PPP prima della costruzione, non fosse ancora pervenuta la notificazione del compimento dell’edificio unitamente ai documenti previsti dall’articolo 69 capoverso 3 ORF, l’ufficiale del registro fondiario diffida il o i proprietari a volervi provvedere entro un termine di 30 giorni. 2Se la diffida resta senza risposta, l’ufficiale del registro fondiario procederà a norma dell’articolo 69 capoverso 4 ORF. 3Se, per contro, risulta che la costruzione è in corso o che la licenza di costruzione è stata prorogata, l’ufficiale del registro fondiario ne prenderà atto e ripeterà la procedura dopo un ulteriore congruo lasso di tempo.

Art. 111 Iscrizioni prive di valore giuridico: procedura di cancellazione

Se, trascorsi almeno due anni dall’iscrizione della PPP prima della costruzione, risulta che l’edificazione neppure è stata avviata e che la licenza di costruzione è definitivamente decaduta, l’iscrizione può essere ritenuta priva di ogni valore così da legittimare la sua cancellazione d’ufficio a norma dell’art. 976 CC. CAPITOLO II Proprietà per piani originaria (PPPO) Accertamento e adeguamento in sede di misurazione catastale e di raggruppamento terreni 36 Frase modificata dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541. 37 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.

Art. 112

1In sede di raggruppamento terreni e di misurazione catastale si deve procedere all’accertamento e all’adeguamento della proprietà per piani originaria (edifici con locali e piani di proprietari diversi) come pure all’accertamento e al rilievo dei diritti di sporgenza preesistenti. 2Le risultanze dell’accertamento e dell’adeguamento di cui al cpv. 1 sono pubblicate, in sede di misurazione, in base alla procedura prevista per gli schizzi di terminazione, rispettivamente per gli atti di misurazione. 3Le risultanze dell’accertamento e dell’adeguamento di cui al cpv. 1 sono pubblicate, in sede di raggruppamento terreni, in base alla procedura prevista per il progetto del nuovo riparto dei fondi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT).

Art. 113 Adeguamento per contratto

L’adeguamento della proprietà per piani originaria (diritti di proprietà per piani del Codice Civile Ticinese) con la determinazione delle quote di proprietà per piani del nuovo diritto, può essere convenuto dalle parti mediante contratto stipulato per atto pubblico. Adeguamento su istanza di parte (art. 7 LRF)

Art. 114 a) procedura

1Chiunque abbia un legittimo interesse può chiedere all’Ufficio del registro fondiario federale la determinazione delle quote di proprietà per piani e l’adeguamento delle relative iscrizioni in conformità delle norme sulla proprietà per piani. 2L’Ufficio del registro fondiario federale fa allestire dal geometra revisore il piano di ripartizione delle unità o locali oggetti di diritto esclusivo e la tabella di attribuzione delle quote di valore. 3L’Ufficio del registro fondiario federale convoca i comproprietari titolari di proprietà per piani originaria e i titolari di diritti reali limitati apparenti dai pubblici registri, per un esperimento di conciliazione. 4Non riuscendo l’esperimento di conciliazione, l’Autorità di vigilanza sul registro fondiario fissa l’oggetto della proprietà per piani, la delimitazione dei piani e locali in uso esclusivo, le quote di comproprietà in centesimi o millesimi, dandone comunicazione a tutti gli interessati, con l’avvertenza che, in mancanza di ricorso entro 30 giorni, questa decisione diventa definitiva e viene operata, d’ufficio, la relativa modifica delle iscrizioni. 5Le spese della procedura amministrativa sono a carico dello Stato. Quelle relative all’allestimento dei piani di ripartizione sono a carico del richiedente.

Art. 115 b) ricorso

1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine di trenta giorni dall’intimazione. 2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC. Epurazione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo (art. 7 LRF)

Art. 116

Per l’adeguamento della proprietà per piani originaria, l’autorità di vigilanza sul registro fondiario può ordinare in ogni tempo l’epurazione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo per uno o più Comuni.

Art. 117 Piani di ripartizione

1L’Ufficio del registro fondiario federale, al quale compete l’esecuzione dell’epurazione, fa allestire dal geometra revisore il rilievo catastale, il piano di ripartizione delle unità o locali oggetti di diritto esclusivo e la tabella di attribuzione delle quote di valore. 2La determinazione degli immobili in proprietà per piani originaria e delle relative quote di valore è oggetto di un bando nella forma prevista dall’articolo 91.

Art. 118 Convocazione dei proprietari

1Nei termini del bando, l’Ufficio del registro fondiario federale convoca tutti i proprietari per l’esame dei documenti giustificativi relativi (rilievo catastale, piano di ripartizione delle quote e nuova intavolazione), per la firma degli atti e per la redazione di un verbale di audizione. 2I proprietari che non ottemperano agli obblighi di cui al capoverso precedente sono riconvocati con lettera raccomandata, con l’avvertenza che in caso di ulteriore mancato riscontro, le risultanze del bando si hanno per accettate. Consensi dei creditori e dei titolari di diritti reali limitati 38 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.

Art. 119

1L’Ufficio del registro fondiario federale provvede alla compilazione di un formulario per ogni fondo principale e per ogni foglio speciale di proprietà per piani nel quale sono riportati i diritti reali iscritti a registro fondiario. 2I creditori ipotecari e i titolari di diritti personali devono ritornare il formulario, debitamente sottoscritto, in segno di accettazione o con eventuali osservazioni, entro un mese dall’invio.

Art. 120 Contestazioni

L’interessato che intende contestare la nuova iscrizione deve interporre ricorso all’Ufficio del registro fondiario federale entro il termine fissato dal bando.

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