In caso di repentini guasti o di interruzioni prolungate del sistema informatico, l’ufficiale
del registro fondiario organizza tempestivamente la tenuta del libro giornale in forma scritta.
TITOLO X
Procedura di introduzione del registro fondiario definitivo e prodefinitivo
Art. 82 Inizio (art. 7, 28 LRF)
1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario decide l’intavolazione dei fondi nel registro
fondiario definitivo e prodefinitivo mediante risoluzione da pubblicare sul Foglio ufficiale a cura
dell’Ufficio del registro fondiario federale.
2L’esecuzione dell’introduzione è affidata all’Ufficio del registro fondiario federale.
Art. 83 Curatore ad hoc
L’Ufficio del registro fondiario federale, nell’ambito della procedura di introduzione del
registro fondiario, è tenuto a chiedere alla delegazione tutoria comunale di designare i curatori cui
incombe lo speciale mandato di rappresentare le persone che si trovano nelle condizioni
contemplate dagli articoli 392 e 393 del CC.
Art. 84 Trascrizione d’ufficio dal registro provvisorio
La trascrizione dei diritti iscritti, dal registro fondiario provvisorio nel registro definitivo o
prodefinitivo, ha luogo d’ufficio.
Trascrizione delle vecchie ipoteche (art. 33 LRF)
Art. 85 a) grida
1Decretata l’intavolazione dei fondi, l’Ufficio del registro fondiario federale pubblica
l’elenco delle ipoteche risultanti dai vecchi registri, con l’indicazione della data d’iscrizione, del fondo
gravato, del creditore, del debitore e dell’importo.
2Gli interessati sono invitati a voler notificare all’ufficiale del registro fondiario, entro il termine di tre
mesi dalla pubblicazione della grida, lo stato attuale delle ipoteche presentando la prova
dell’esistenza del rapporto di debito e un’istanza di subingresso di creditore.
Art. 86 b) cancellazioni a istanza di parte
Le ipoteche divenute senza oggetto per l’estinzione dei crediti o dei diritti garantiti devono
essere cancellate su istanza degli interessati da presentare al competente ufficio dei registri.
Art. 87 c) comunicazioni all’Ufficio del registro fondiario federale
Trascorso il termine fissato dalla grida, l’ufficiale del registro fondiario ne comunica l’esito
all’Ufficio del registro fondiario federale.
Art. 88 d) mancata notificazione
Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna notificazione, le rispettive iscrizioni non sono
trascritte nel nuovo registro.
Art. 89 Formulario dei diritti reali trascritti d’ufficio
L’Ufficio del registro fondiario federale provvede alla compilazione di un formulario “dei
diritti reali” in cui sono riportati d’ufficio i seguenti dati:
a) l’intestazione del fondo deducibile dagli atti della misurazione in vigore;
b) i dati descrittivi del fondo indicati dagli atti di misurazione in vigore e meglio:
1. il numero del fondo
2. la superficie
3. l’ubicazione
4. il numero del piano catastale
5. la copertura del suolo;
c) i diritti reali limitati iscritti nel registro fondiario provvisorio preventivamente epurati, quelli
costituiti durante la procedura di raggruppamento dei terreni, quelli accertati durante
l’esecuzione della misurazione ufficiale come pure quelli preesistenti notificati.
Art. 90 Menzione per i fondi posti tra giurisdizioni o comprensori diversi
Nel caso in cui un fondo risulti situato tra giurisdizioni diverse o di comprensori di un
Comune retti da forme diverse di registro fondiario, l’Ufficio del registro fondiario federale iscrive
d’ufficio un richiamo sotto forma di menzione.
Bando (art. 36 LRF):
Art. 91 a) per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
1L’Ufficio del registro fondiario federale pubblica sul Foglio ufficiale un bando, della
durata minima di un mese, per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio.29
2La pubblicazione deve essere ripetuta 15 giorni prima della scadenza del bando medesimo.
3Un estratto del Foglio ufficiale viene inviato, a cura dell’Ufficio del registro fondiario federale, al
Municipio dei Comuni interessati e dei Comuni confinanti che ne curano l’affissione agli albi
comunali nonché a tutti i proprietari, ai titolari di diritti personali e ai creditori ipotecari.
b) per la notifica dei diritti reali limitati preesistenti non iscritti a registro fondiario provvisorio
Art. 92
Gli interessati sono diffidati a voler notificare davanti all’Ufficio del registro fondiario
federale, entro il termine del bando, i diritti reali limitati - attivi e passivi - preesistenti all’entrata in
vigore del CC (1° gennaio 1912) e produrre i relativi documenti giustificativi.
Art. 93 Verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
1I formulari dei diritti reali sono trasmessi per conoscenza ai proprietari e ai titolari di diritti
reali limitati.
2Nel periodo del bando gli interessati possono esaminare, presso l’Ufficio del registro fondiario
federale, i documenti di impianto esposti.
Art. 94 Dati non contestati
In assenza di specifiche contestazioni le risultanze del bando si hanno per accettate.
Art. 95 Convocazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali limitati
Per casi particolari, l’Ufficio del registro fondiario federale può convocare i proprietari e i
titolari di diritti reali limitati.
Art. 96 Comunicazione ai terzi interessati
Dei diritti notificati durante il bando è data comunicazione ai terzi interessati.
28 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.
29 Cpv. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.
30 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.
31 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.
Art. 97 Data del diritto
1Se la data di costituzione di una servitù o di un onere fondiario notificato in sede di
introduzione del registro fondiario non è accertabile con precisione, il diritto è inscritto nel registro
fondiario con la data di chiusura del bando.
2Sul foglio indicativo del libro mastro è riportata inoltre la seguente precisazione: "iscrizione a norma
dell’articolo 97 Reg. LRF".
Art. 98 Diritti non soggetti a iscrizioni
1Se un’iscrizione, anche incontestata, non è iscrivibile o è manifestamente illegale non
viene riportata nei fogli indicativi del libro mastro.
2L’Ufficio del registro fondiario federale ne dà comunicazione agli interessati ai quali è riservata la
facoltà di contestare il mancato riporto.
Art. 99 Diritti estinti
1I diritti reali limitati che hanno perduto ogni valore, poiché senza oggetto o divenuti
manifestamente inutili, non sono riportati d’ufficio nel nuovo registro.
2Per la procedura vale il capoverso 2 dell’articolo precedente.
Art. 100 Diritti aboliti (art. 29, 30, 31 LRF)
I diritti che, a norma del CC, non possono più essere costituiti vengono riconosciuti dal
diritto nuovo in quanto anteriori al 1° gennaio 1912. Essi potranno solo essere menzionati. L’Ufficio
del registro fondiario federale cercherà in via conciliativa di modificare tali diritti secondo le forme
del CC.
Art. 101 Contestazioni
1Le contestazioni circa l’esattezza del contenuto dei formulari dei diritti reali limitati
devono essere, di regola, formulate presso l’Ufficio del registro fondiario federale preposto o
comunque presentate per iscritto, entro il termine del bando.
2Le contestazioni dei diritti notificati da terzi, devono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio del registro
fondiario federale, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.33
3Le contestazioni devono essere motivate.
Art. 102 Procedura di conciliazione
1L’Ufficio del registro fondiario federale esamina le contestazioni e può eventualmente
convocare le parti per un tentativo di conciliazione.
2In tal caso le parti sono tenute a comparire personalmente o a farsi rappresentare da persona
munita di una regolare procura.
Art. 103 Decisioni
In caso di mancata conciliazione o di mancata comparizione delle parti, l’autorità di
vigilanza sul registro fondiario emana le decisioni e ordina le relative iscrizioni nei fogli indicativi del
libro mastro.
Art. 104 Intimazione delle decisioni
Le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario, brevemente motivate, sono
intimate alle parti interessate prima dell’entrata in vigore del registro fondiario, con l’indicazione dei
termini di impugnazione.
Art. 105 Procedure giudiziarie
1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine
di trenta giorni dall’intimazione.
2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC.
3La sentenza deve contenere le opportune disposizioni per l’ufficiale del registro fondiario e ha gli
effetti previsti dall’articolo 975 del CC.
Menzione nel registro fondiario (art. 38 LRF)
32 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.
33 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
34 Art. modificato dal R 14.6.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 311.
35 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.
Art. 106
Nel caso di contestazione, la menzione prevista all’articolo 38 della legge sul registro
fondiario è inscritta nei fogli indicativi del libro mastro a cura dell’Ufficio del registro fondiario federale
sulla base di una dichiarazione rilasciata dall’autorità giudiziaria che conferma l’esistenza del
reclamo.
Art. 107 Entrata in vigore
Compiute le operazioni previste dal titolo decimo del presente regolamento, l’autorità di
vigilanza sul registro fondiario, impregiudicato l’esito dei reclami di cui all’articolo 105, fissa la data
dell’entrata in vigore del registro fondiario mediante decreto da pubblicare sul Foglio ufficiale.
TITOLO XI
Proprietà per piani (PPP)
CAPITOLO I
Proprietà per piani ordinaria (articoli 712 e seguenti CC)
Art. 108 Piano di ripartizione: requisiti
1Il piano previsto dagli articoli 68 e 69 ORF deve comprendere:36
a) una planimetria con l’indicazione dei fondi confinanti e del Comune di situazione ricavata dalla
mappa catastale in vigore dalla quale risulti il perimetro dell’immobile costituito in PPP;
b) uno schizzo di ogni piano da cui risulti la delimitazione (il perimetro) di ogni unità di piano o
locale singolo con l’indicazione chiara dell’accesso;
c) il piano di assegnazione delle parti comuni;
d) la numerazione di ogni unità di piano partendo dal piano inferiore;
e) una "legenda" indicante la natura e il numero dei locali.
2Per il disegno dei singoli appartamenti, piani o locali è sufficiente un chiaro piano architettonico.
Iscrizione della PPP a costruzione terminata: conferma ufficiale (art. 47 LRF)
Art. 109
1Se, ricevuta un’istanza d’iscrizione della PPP a costruzione terminata, l’ufficiale del
registro fondiario giudica necessaria la conferma ufficiale, egli assegna all’interessato o agli
interessati un termine di 30 giorni per chiedere la conferma medesima al geometra competente e
produrre la prova che è stata richiesta.
2Qualora l’istante o gli istanti non vi provvedano nel termine loro assegnato o se la conferma non è
prodotta entro 30 giorni da quando è stata inoltrata l’istanza al geometra, l’ufficiale respinge la
richiesta d’iscrizione. Proroghe del termine possono essere concesse per motivi plausibili.
Iscrizione della PPP prima della costruzione: cancellazione della menzione
Art. 110
1Qualora trascorsi almeno due anni dall’iscrizione della PPP prima della costruzione, non
fosse ancora pervenuta la notificazione del compimento dell’edificio unitamente ai documenti
previsti dall’articolo 69 capoverso 3 ORF, l’ufficiale del registro fondiario diffida il o i proprietari a
volervi provvedere entro un termine di 30 giorni.
2Se la diffida resta senza risposta, l’ufficiale del registro fondiario procederà a norma dell’articolo 69
capoverso 4 ORF.
3Se, per contro, risulta che la costruzione è in corso o che la licenza di costruzione è stata prorogata,
l’ufficiale del registro fondiario ne prenderà atto e ripeterà la procedura dopo un ulteriore congruo
lasso di tempo.
Art. 111 Iscrizioni prive di valore giuridico: procedura di cancellazione
Se, trascorsi almeno due anni dall’iscrizione della PPP prima della costruzione, risulta
che l’edificazione neppure è stata avviata e che la licenza di costruzione è definitivamente decaduta,
l’iscrizione può essere ritenuta priva di ogni valore così da legittimare la sua cancellazione d’ufficio
a norma dell’art. 976 CC.
CAPITOLO II
Proprietà per piani originaria (PPPO)
Accertamento e adeguamento in sede di misurazione catastale e di raggruppamento terreni
36 Frase modificata dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
37 Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.
Art. 112
1In sede di raggruppamento terreni e di misurazione catastale si deve procedere
all’accertamento e all’adeguamento della proprietà per piani originaria (edifici con locali e piani di
proprietari diversi) come pure all’accertamento e al rilievo dei diritti di sporgenza preesistenti.
2Le risultanze dell’accertamento e dell’adeguamento di cui al cpv. 1 sono pubblicate, in sede di
misurazione, in base alla procedura prevista per gli schizzi di terminazione, rispettivamente per gli
atti di misurazione.
3Le risultanze dell’accertamento e dell’adeguamento di cui al cpv. 1 sono pubblicate, in sede di
raggruppamento terreni, in base alla procedura prevista per il progetto del nuovo riparto dei fondi
della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT).
Art. 113 Adeguamento per contratto
L’adeguamento della proprietà per piani originaria (diritti di proprietà per piani del Codice
Civile Ticinese) con la determinazione delle quote di proprietà per piani del nuovo diritto, può essere
convenuto dalle parti mediante contratto stipulato per atto pubblico.
Adeguamento su istanza di parte (art. 7 LRF)
Art. 114 a) procedura
1Chiunque abbia un legittimo interesse può chiedere all’Ufficio del registro fondiario
federale la determinazione delle quote di proprietà per piani e l’adeguamento delle relative iscrizioni
in conformità delle norme sulla proprietà per piani.
2L’Ufficio del registro fondiario federale fa allestire dal geometra revisore il piano di ripartizione delle
unità o locali oggetti di diritto esclusivo e la tabella di attribuzione delle quote di valore.
3L’Ufficio del registro fondiario federale convoca i comproprietari titolari di proprietà per piani
originaria e i titolari di diritti reali limitati apparenti dai pubblici registri, per un esperimento di
conciliazione.
4Non riuscendo l’esperimento di conciliazione, l’Autorità di vigilanza sul registro fondiario fissa
l’oggetto della proprietà per piani, la delimitazione dei piani e locali in uso esclusivo, le quote di
comproprietà in centesimi o millesimi, dandone comunicazione a tutti gli interessati, con l’avvertenza
che, in mancanza di ricorso entro 30 giorni, questa decisione diventa definitiva e viene operata,
d’ufficio, la relativa modifica delle iscrizioni.
5Le spese della procedura amministrativa sono a carico dello Stato. Quelle relative all’allestimento
dei piani di ripartizione sono a carico del richiedente.
Art. 115 b) ricorso
1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine
di trenta giorni dall’intimazione.
2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC.
Epurazione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo (art. 7 LRF)
Art. 116
Per l’adeguamento della proprietà per piani originaria, l’autorità di vigilanza sul registro
fondiario può ordinare in ogni tempo l’epurazione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo per
uno o più Comuni.
Art. 117 Piani di ripartizione
1L’Ufficio del registro fondiario federale, al quale compete l’esecuzione dell’epurazione,
fa allestire dal geometra revisore il rilievo catastale, il piano di ripartizione delle unità o locali oggetti
di diritto esclusivo e la tabella di attribuzione delle quote di valore.
2La determinazione degli immobili in proprietà per piani originaria e delle relative quote di valore è
oggetto di un bando nella forma prevista dall’articolo 91.
Art. 118 Convocazione dei proprietari
1Nei termini del bando, l’Ufficio del registro fondiario federale convoca tutti i proprietari
per l’esame dei documenti giustificativi relativi (rilievo catastale, piano di ripartizione delle quote e
nuova intavolazione), per la firma degli atti e per la redazione di un verbale di audizione.
2I proprietari che non ottemperano agli obblighi di cui al capoverso precedente sono riconvocati con
lettera raccomandata, con l’avvertenza che in caso di ulteriore mancato riscontro, le risultanze del
bando si hanno per accettate.
Consensi dei creditori e dei titolari di diritti reali limitati
38 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561.
Art. 119
1L’Ufficio del registro fondiario federale provvede alla compilazione di un formulario per
ogni fondo principale e per ogni foglio speciale di proprietà per piani nel quale sono riportati i diritti
reali iscritti a registro fondiario.
2I creditori ipotecari e i titolari di diritti personali devono ritornare il formulario, debitamente
sottoscritto, in segno di accettazione o con eventuali osservazioni, entro un mese dall’invio.
Art. 120 Contestazioni
L’interessato che intende contestare la nuova iscrizione deve interporre ricorso all’Ufficio
del registro fondiario federale entro il termine fissato dal bando.