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Regolamento concernente la legge sul registro fondiario

Ticino · 216.110 · regulation

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Contents: 131 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente (art. 5 LRF)
  2. Art. 2 Ufficiale del registro fondiario (art. 2 LRF)
  3. Art. 3 Supplenze (art. 2 LRF)
  4. Art. 4 Aggiunti (art. 2 LRF)
  5. Art. 5 Certificati
  6. Art. 6 Orario di apertura (art. 2 LRF)
  7. Art. 7 Libro giornale: contenuto (art. 11 LRF)
  8. Art. 8 Chiusura del giornale
  9. Art. 9 Registro mutazioni e servitù: contenuto (art. 11 LRF)
  10. Art. 10 Registro pegni immobiliari: contenuto (art. 11 LRF)
  11. Art. 11 Registro dei pignoramenti: contenuto (art. 11 LRF)
  12. Art. 12 a) elementi
  13. Art. 13 b) forma
  14. Art. 14 c) contenuto
  15. Art. 15 d) iscrizioni particolari
  16. Art. 16 a) iscrizioni
  17. Art. 17 b) condizioni per l’iscrizione
  18. Art. 18 c) comunicazioni
  19. Art. 19 Certificati ed estratti
  20. Art. 20 Richiesta di rilascio
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Definizione (art. 24 LRF)
  23. Art. 23 Contenuto (art. 24 LRF)
  24. Art. 24 Menzione (art. 24 LRF)
  25. Art. 25 Tenuta (art. 40 LRF)
  26. Art. 26 In generale
  27. Art. 27 Asta pubblica
  28. Art. 28 Successione ereditaria
  29. Art. 29 Espropriazione per causa di pubblica utilità
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC)
  32. Art. 32 Divisione e riunione dei fondi
  33. Art. 33 Classificazione e conservazione (art. 11 LRF)
  34. Art. 34 Attestato di iscrizione
  35. Art. 35 Atti stesi in forma scritta
  36. Art. 36 Rappresentazione grafica delle servitù
  37. Art. 37 Forma (art. 20 LRF)
  38. Art. 38 a) in generale
  39. Art. 39 b) per i diritti di pegno immobiliare
  40. Art. 40 Annotazione di pignoramento
  41. Art. 41 (art. 13 LRF)
  42. Art. 42 Procedura13
  43. Art. 43 Casi particolari
  44. Art. 44 Comunicazione agli interessati
  45. Art. 45 Evasione e decisione dei reclami
  46. Art. 46 Procedura giudiziaria
  47. Art. 47 Diritto di disporre (art. 7 LRF)
  48. Art. 48 Iscrizione di nuovi rapporti giuridici
  49. Art. 49 a) durata
  50. Art. 50 b) compiti dell’ufficiale dei registri
  51. Art. 51 Menzione nel registro fondiario
  52. Art. 52 a) durata
  53. Art. 53 b) effetti giuridici
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Trasferimento dei diritti di pegno immobiliare
  56. Art. 56 Trasferimento degli altri diritti reali limitati
  57. Art. 57 Raggruppamento terreni e registro fondiario definitivo o prodefinitivo
  58. Art. 58 a) trasmissione degli atti di raggruppamento
  59. Art. 59 b) trasferimento dei diritti reali limitati
  60. Art. 60 Esenzione tasse
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Comunicazioni
  63. Art. 63 Conciliazioni e decisioni
  64. Art. 64 Entrata in vigore
  65. Art. 65 Procedura pubblica di aggiornamento (51a LRF)
  66. Art. 66 Rettifica di confini giurisdizionali (art. 7 LRF)
  67. Art. 67 Fusione o separazione di Comuni (art. 7 LRF)
  68. Art. 68 Fusione o separazione di patriziati
  69. Art. 69 Esecuzione (art. 41 LRF)
  70. Art. 70 Pubblicazione
  71. Art. 71 Vecchi registri; conservazione
  72. Art. 72 Tenuta
  73. Art. 73 Istruzioni particolari sulla tenuta
  74. Art. 74 Rilascio degli estratti
  75. Art. 75 Accesso diretto ai dati; collegamento al sistema informatico
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Diffusione dei dati
  79. Art. 79 Effetti del registro
  80. Art. 80 Abusi nell’utilizzazione dei dati
  81. Art. 81 Guasti o interruzioni del sistema
  82. Art. 82 Inizio (art. 7, 28 LRF)
  83. Art. 83 Curatore ad hoc
  84. Art. 84 Trascrizione d’ufficio dal registro provvisorio
  85. Art. 85 a) grida
  86. Art. 86 b) cancellazioni a istanza di parte
  87. Art. 87 c) comunicazioni all’Ufficio del registro fondiario federale
  88. Art. 88 d) mancata notificazione
  89. Art. 89 Formulario dei diritti reali trascritti d’ufficio
  90. Art. 90 Menzione per i fondi posti tra giurisdizioni o comprensori diversi
  91. Art. 91 a) per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio
  94. Art. 94 Dati non contestati
  95. Art. 95 Convocazione dei proprietari e dei titolari di diritti reali limitati
  96. Art. 96 Comunicazione ai terzi interessati
  97. Art. 97 Data del diritto
  98. Art. 98 Diritti non soggetti a iscrizioni
  99. Art. 99 Diritti estinti
  100. Art. 100 Diritti aboliti (art. 29, 30, 31 LRF)
  101. Art. 101 Contestazioni
  102. Art. 102 Procedura di conciliazione
  103. Art. 103 Decisioni
  104. Art. 104 Intimazione delle decisioni
  105. Art. 105 Procedure giudiziarie
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Entrata in vigore
  108. Art. 108 Piano di ripartizione: requisiti
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Iscrizioni prive di valore giuridico: procedura di cancellazione
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Adeguamento per contratto
  114. Art. 114 a) procedura
  115. Art. 115 b) ricorso
  116. Art. 116
  117. Art. 117 Piani di ripartizione
  118. Art. 118 Convocazione dei proprietari
  119. Art. 119
  120. Art. 120 Contestazioni
  121. Art. 121 Procedura di conciliazione
  122. Art. 122 Decisioni e tasse di giudizio
  123. Art. 123 Intimazione delle decisioni
  124. Art. 124 Procedure giudiziarie
  125. Art. 125 Entrata in vigore
  126. Art. 126 Vecchi registri cantonali
  127. Art. 127 Spese
  128. Art. 128 Situazioni modificate
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Disposizioni finali abrogative
  131. Art. 131 Entrata in vigore

131 provisions

Art. 121 Procedura di conciliazione

1L’Ufficio del registro fondiario federale convoca le parti con lettera raccomandata per un tentativo di conciliazione. 2Le parti sono tenute a comparire personalmente o a farsi rappresentare da persona munita di un regolare mandato con firma autenticata.

Art. 122 Decisioni e tasse di giudizio

1In caso di mancata conciliazione, l’autorità di vigilanza sul registro fondiario emana le decisioni e ordina le relative iscrizioni nei fogli indicativi del libro mastro. 2Per le tasse di giudizio si applica, per analogia, l’articolo 39 della legge sul registro fondiario.

Art. 123 Intimazione delle decisioni

Le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario, brevemente motivate, sono intimate alle parti interessate, con l’indicazione dei termini di impugnazione.

Art. 124 Procedure giudiziarie

1La decisione dell’autorità di vigilanza è impugnabile davanti al pretore entro il termine di trenta giorni dall’intimazione. 2È applicabile per analogia la procedura sommaria del CPC. 3La sentenza deve contenere le opportune disposizioni per l’ufficiale del registro fondiario e ha gli effetti previsti dall’articolo 975 del CC. 4Nei fogli indicativi del libro mastro viene menzionata l’esistenza del reclamo analogamente a quanto previsto dall’articolo 38 della legge sul registro fondiario e dall’articolo 106 del presente regolamento.

Art. 125 Entrata in vigore

L’autorità di vigilanza sul registro fondiario, impregiudicato l’esito dei ricorsi, fissa l’entrata in vigore della nuova intavolazione mediante decreto da pubblicare sul Foglio ufficiale.

Art. 126 Vecchi registri cantonali

Conclusa la procedura di adeguamento i vecchi registri cantonali delle proprietà per piani decadono. Tuttavia gli stessi saranno conservati presso i rispettivi uffici dei registri distrettuali analogamente ai documenti giustificativi.

Art. 127 Spese

Le spese della procedura amministrativa nonché quelle relative all’allestimento dei piani di ripartizione sono a carico dello Stato.

Art. 128 Situazioni modificate

1Se l’edificio oggetto di proprietà per piani originaria è stato demolito o risulta talmente deteriorato da escludere un ripristino nello stato originario e quindi la possibilità di determinare gli elementi richiesti dall’articolo 712e capoverso 1 CC, l’ufficiale del registro fondiario procede a norma degli articoli 976 e seguenti CC e 69 capoverso 4 ORF.40 2Si procede nello stesso modo se lo stabile è stato ricostruito senza rispettare la struttura e la composizione fisica originaria apparente dai piani ufficiali. Adeguamento nel registro fondiario provvisorio 39 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 561. 40 Cpv. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 541.

Art. 129

1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario può ordinare in ogni tempo l’adeguamento della proprietà per piani originaria in uno o più Comuni in regime di registro fondiario provvisorio. 2L’adeguamento avviene con la procedura di cui agli articoli 117 e seguenti del presente regolamento applicabili per analogia. TITOLO XII41 Banca dati delle transazioni immobiliari Scopo e definizione Art. 129a42 1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) gestisce la banca dati delle transazioni immobiliari (in seguito: banca dati). 2La banca dati è uno strumento inteso ad agevolare, a fini statistici, l’elaborazione e la diffusione di dati sulle transazioni immobiliari raccolti dagli uffici dei registri e iscritti nel registro fondiario in conformità all’art. 45 LRF, come pure di ulteriori informazioni concernenti i beni immobili provenienti da altre fonti. 3Le informazioni della banca dati ricevute in conformità all’art. 45 LRF possono essere elaborate e diffuse dall'Ufficio di statistica anche per scopi amministrativi. 4Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. Contenuto Art. 129b43 1La banca dati contiene e gestisce le informazioni trasmesse dagli Uffici dei registri all’Ufficio di statistica, riguardanti: – le transazioni immobiliari (in particolare il loro valore); – gli acquirenti dei fondi; – i venditori dei fondi; – i fondi oggetto di una transazione; – le proprietà per piani (PPP) oggetto di una transazione. 2La banca dati può contenere e gestire ulteriori informazioni sui fondi, specie di natura pianificatoria, provenienti da fonti pubbliche e da altre autorità, in particolare dall’Ufficio stima. Gestione della banca dati e autorizzazione di accesso alle informazioni Art. 129c44 1In quanto organo responsabile, l’Ufficio di statistica: 1. gestisce la banca dati, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi; 2. garantisce la protezione e la sicurezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate; 3. gestisce la diffusione dei dati a scopo amministrativo, accertando la competenza delle autorità richiedenti e ne definisce la procedura; esso stipula con tali autorità convenzioni che specifichino lo scopo e le modalità di accesso, di utilizzo e di conservazione delle informazioni trasmesse; 4. elabora i dati a scopo statistico in conformità alle disposizioni della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. 2Possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati per scopi amministrativi, ai sensi dell’art. 129a cpv. 3, unicamente le autorità autorizzate dalla Divisione della giustizia ad accedere ai dati del registro fondiario, secondo le modalità previste dall’art. 75 cpv. 2 e 3 e che abbisognano di tali informazioni per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 3Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. TITOLO XIII45 Disposizioni finali

Art. 130 Disposizioni finali abrogative

I. Sono abrogati: A. il regolamento della legge del 2 febbraio 1933 sul registro fondiario del 9 luglio 1935. 41 Titolo introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367. 42 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367. 43 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367. 44 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367. 45 Titolo introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 1.7.2011 - BU 2011, 367. B. Il decreto esecutivo concernente la costituzione ed emissione di cartelle ipotecarie di rendita fondiaria in sede di registro fondiario provvisorio del 31 agosto 1912. C. Gli articoli 116, 117, 118, 119, 120 e 121 del regolamento sulla misurazione catastale in esecuzione della legge 2 febbraio 1933 sul registro fondiario del 9 luglio 1935. II. Il regolamento sulla misurazione catastale in esecuzione della legge 2 febbraio 1933 sul registro fondiario del 9 luglio 1935 è modificato come segue: TITOLO Regolamento della legge sulle misurazioni catastali del 9 luglio 1935.

Art. 131 Entrata in vigore

Il presente regolamento, ottenuta la necessaria approvazione dell’autorità federale, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.47 Pubblicato nel BU 1998, 165. 46 Approvazione federale: 2 giugno 1998 - BU 1998, 181. 47 Entrata in vigore: 5 giugno 1998 - BU 1998, 181.

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