1L’UEn pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo
avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale. La domanda è inoltre notificata agli eventuali
beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.
2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.
3La concessione per impianti con una potenza lorda media inferiore a 1.5 MW è decisa dal Consiglio
di Stato.
Art. 82 c) responsabilità e obblighi
1I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato
idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni
causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.
2Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente
pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica.
3Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare
in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente.
4Il concessionario deve garantire l’accesso agli impianti e alle istallazioni e fornire tutte le
informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia
prodotta.
5Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui ai capoversi precedenti, l’UEn potrà farli
eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.
6Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il beneficiario della concessione è tenuto a
fare eseguire, per ordine dell’UEn e a proprie spese, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il
buon regime delle acque e ad impedirne qualsiasi danno.
7L’UEn può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal
beneficiario della concessione procedendo alla loro espropriazione.
8L’UEn è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime
delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale
delle opere.
d) durata
Art. 82a13 La durata massima delle concessioni per l’utilizzo della forza idrica rilasciate per impianti
con una potenza lorda media inferiore a 50 kW è di venti anni.
Art. 83 Modifiche della concessione
1Le modifiche della concessione sono notificate al Gran Consiglio, tramite l’Ufficio
presidenziale.
2Di principio sono essenziali solo le modifiche che comportano un aumento del prelievo d’acqua
rispetto alla concessione.
3Non sono essenziali le modifiche che riguardano, in particolare:
a) interventi volti a spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale;
b) variazione dell’invaso utile nei bacini di accumulo;
c) variazione delle caratteristiche costruttive delle opere di captazione, ritenzione e restituzione
delle acque (ad es. quote, coordinate ecc.);
d) ampliamento e realizzazione di nuovi impianti tra la quota di captazione e quella di restituzione
delle acque, previste dalla concessione.
Sezione 5
Altri utilizzi
Art. 84 Competenza
1Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 68−70.
2Le autorizzazioni e le concessioni per il pompaggio di accumulo di energia sono di competenza del
Consiglio di Stato; l’UEn esercita i compiti attribuiti dagli articoli 68 capoverso 3 e 69 capoverso 1
alla DA rispettivamente alla SPAAS.
3In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, incendi e simili), la DA può autorizzare
captazioni provvisorie per la durata massima di due mesi.
Art. 85 Durata
1La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.
2La durata massima delle concessioni per altri utilizzi è di venti anni, ad eccezione di quelle per il
pompaggio per l’accumulo di energia la cui durata è di quaranta anni; possono essere rinnovate.
Art. 86 Tasse
1Le autorizzazioni e concessioni per altri prelievi da acque di superficie sono soggette
alle seguenti tasse annuali:
a) pompaggio per l’accumulo di energia: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30 l/s;
b) a scopo industriale, artigianale, di cantiere, per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di
macchine: fino a 5 l/s fr. 200, per ogni litro in più fr. 40.- l/s;
c) allevamenti piscicoli: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
d) irrigazione (giardini, ecc.): fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
d) innevamento artificiale: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
e) altri usi: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s
2Prelievi da acque sotterranee non destinati all’uso potabile pubblico, agricolo o termico sono
soggetti ad una tassa annuale di fr. 150 fino a 5 l/s e di fr. 30.- l/s per ogni litro in più.14
3In caso di utilizzi misti si applica la tassa più elevata.
Capitolo quinto
Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli
Sezione 1
Norme generali
Principi di intervento
13 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
14 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Art. 87
Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli naturali che l’acqua può
generare sono attuate conformemente alla legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del
21 giugno 1991 (LSCA), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
e alla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat).
Proprietari rivieraschi
Art. 88 (art. 64 LGA)
Sono proprietari rivieraschi i proprietari di fondi prossimi ad un corpo d’acqua.
Sezione 2
Spazio riservato alle acque
Grandi corsi d’acqua
Art. 89 (art. 65 cpv. 1 LGA)
1Sono grandi corsi d’acqua:
a) Ticino, nella tratta da Bedretto, All’Acqua (46°29’12”N 8°28’38”E) a Locarno, foce nel Verbano
(46°09’22”N 8°51’23”E);
b) Moesa, nella tratta da Lumino, confine con Canton Grigioni (46°13’52”N 9°04’50”E) a Arbedo-
Castione, confluenza con fiume Ticino (46°13’07”N 9°02’20”E);
c) Brenno, nella tratta da Blenio, Vacarescio (46°35’01”N 8°56’19”E) a Pollegio, confluenza con il
fiume Ticino (41°21’23”N 8°57’14”E);
d) Verzasca, nella tratta da Verzasca, Cabiói (46°22’46”N 8°47’37”E) a Locarno, foce nel Verbano
(46°09’50”N 8°51’11”E);
e) Maggia, nella tratta da Lavizzara, Ròit (46°27’13”N 8°39’39”E) a Locarno, foce nel Verbano
(46°09’03”N 8°48’10”E);
f) Melezza, nella tratta da Intragna, In di Piázz (46°10’27”N 8°41’41”E) a Losone, confluenza con
fiume Maggia (46°10’50”N 8°45’30”E);
g) Tresa nella tratta da Ponte Tresa, dogana (45°58’02”N 8°51’32”E) a Fornasette (45°59’21”N
8°47’09”E);
h) Magliasina, nella tratta da Alto Malcantone, Bugiascio (46°03’41”N 8°52’54”E) a Caslano, foce
nel Ceresio (45°58’20”N 8°53’35”E);
i) Vedeggio, nella tratta da Isone, In Verù (46°08’00”N 8°59’56”E) ad Agno, foce nel Ceresio
(45°59’42”N 8°57’43”E);
j) Cassarate nella tratta da Lugano-Bogno, Mardei (46°05’12”N 9°04’08”E)
k) Laveggio, nella tratta da Stabio, monticello (45°51’26”N 8°55’44”E) a Riva San Vitale, foce nel
Ceresio (45°54’17”N 8°58’35”E).
2Per giustificati motivi l’UCA può concedere delle deroghe al divieto di accesso allo spazio riservato
alle acque (art. 65 cpv. 3 LGA).
Sezione 3
Manutenzione e sistemazioni
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 90 (art. 66 cpv. 1 LGA)
1La manutenzione ordinaria persegue lo scopo di garantire nel tempo la sicurezza
idraulica e la corretta cura e gestione degli aspetti ecologici dei corpi d’acqua. Essa comprende in
particolare:
a) la gestione corrente della vegetazione ripuale;
b) gli sgomberi ordinari di materiale da camere e bacini di ritenuta.
2La manutenzione straordinaria persegue lo scopo di preservare l’efficienza delle sistemazioni
compromesse a seguito dell’usura o dopo eventi straordinari. Essa comprende interventi puntuali e
limitati nel tempo, in particolare:
a) il ripristino e la riparazione di opere danneggiate;
b) gli sgomberi di camere con volume di materiale superiore a 2’000 mc e gli sgomberi straordinari
di camere a seguito di eventi eccezionali.
c) gli sgomberi da alvei e foci se necessari per motivi di sicurezza, a condizione che non
influenzino negativamente il bilancio di materiale detritico.
3La manutenzione ordinaria e straordinaria è garantita dai comuni, dai consorzi e dai proprietari
rivieraschi.
4Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all’approvazione del DT. È riservata la
domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
Piano di manutenzione
Art. 91 (art. 66 cpv. 2 LGA)
1Il piano di manutenzione si compone di:
a) rete dei corpi d’acqua nel comprensorio di riferimento;
b) catasto delle opere;
c) programma degli interventi ricorrenti.
2Il piano elenca le opere e i corpi d’acqua suddivisi in tratte unitarie in funzione degli interventi di
manutenzione.
3Il programma degli interventi si riferisce alle opere e alle tratte elencate nel catasto e definisce gli
interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto prevedibile, di manutenzione straordinaria,
indicandone tipologia e frequenza.
4Il piano di manutenzione è aggiornato regolarmente, di regola ogni quindici anni.
5La DC può emanare delle linee guida.15
Art. 92
1Il piano di manutenzione è allestito a seconda dei casi dal Municipio o dalla Delegazione
consortile ed è trasmesso per conoscenza all’UCA.
2Nella misura in cui si riferisce a grandi corsi d’acqua, il piano di manutenzione è soggetto
all’approvazione della DC.
Art. 93 c) effetti
Il piano di manutenzione vincola le autorità.
Sistemazioni
(art. 67 cpv. 1 LGA)
Art. 94 a) principio
Le sistemazioni perseguono il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza per le
persone, le infrastrutture e i beni importanti sul territorio in caso di piene, la rivitalizzazione con il
ripristino e il miglioramento della morfologia naturale dei corpi d’acqua come pure la funzione fruitiva
a beneficio della popolazione nello spazio di pertinenza delle acque.
Art. 95 b) rivitalizzazioni
Sono interventi di rivitalizzazione in particolare:
a) le misure tecniche sui corsi d’acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale e finalizzate a
strutturare alveo e rive per riattivare i processi naturali, la dinamica e la concessione degli
ecosistemi all’interno dello spazio riservato alle acque;
b) la messa a cielo aperto e la riqualifica ambientale di corsi d’acqua artificiali sotterranei;
c) interventi volti a favorire la fruibilità delle rive.
Art. 96 c) protezione contro le piene
Sono interventi di protezione contro le piene le misure tecniche e di gestione come pure
i sistemi di allarme che permettono di prevenire gli effetti pregiudizievoli di esondazione e di
erosione, il trasporto solido di massa nei corsi d’acqua e il ruscellamento superficiale.
Art. 97 d) interventi combinati
Gli interventi di rivitalizzazione e gli interventi di protezione contro le piene possono
essere combinati fra loro in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi.
Sezione 4
Estrazioni e immissioni di materiali
Obbligo di autorizzazione e di concessione per interventi nei corpi d’acqua
Art. 98 (art. 70 LGA)16
1Sono soggetti ad autorizzazione:
a) le immissioni di materiale fino a un volume massimo di 20'000 m3; oppure
b) gli sgomberi urgenti limitati nel tempo (inferiori a un anno) e con un quantitativo di materiale
alluvionale massimo pari a 20'000 m3.
15 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
16 Nota marginale modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
2Sono soggette a concessione le estrazioni di materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non
inquinato:17
a) superiori a 20'000 m3,
b) effettuate per un periodo di tempo (continuato) superiore a un anno, oppure
c) effettuate a scopi commerciali.
3L’autorizzazione ha una durata massima di un anno e la concessione di quindici anni, a partire
dall’inizio dei lavori.
4È riservata inoltre la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE).
Autorizzazione
Art. 99 a) domanda
La richiesta di estrazione di materiali inerti da corpi d’acqua o di immissione di materiali
di scavo non inquinato in corpi d’acqua deve contenere le seguenti informazioni:
a) la natura dell’intervento (estrazione/immissione);
b) il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’intervento;
c) il luogo d’intervento, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;
d) le caratteristiche e la destinazione del materiale da estrarre rispettivamente le caratteristiche e
la provenienza del materiale da depositare;
e) i mezzi previsti per la realizzazione degli interventi;
f) gli effetti sull’ambiente, le verifiche effettuate in merito alle condizioni di sicurezza e al bilancio
del materiale detritico.
Art. 100
1La domanda per l’estrazione di inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di
materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è presentata all’UCA.
2La domanda per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi è presentata alla SPAAS.
3L’UCA, rispettivamente la SPAAS, pubblicano la domanda per trenta giorni presso la cancelleria
comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale.
4Nel termine di pubblicazione possono fare opposizione al rilascio dell’autorizzazione:
a) ogni persona o ente particolarmente toccato dalla concessione che abbia un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;
b) le organizzazioni ai sensi degli articoli 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e 55 della legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
c) le organizzazioni giusta l’articolo 89 LGA.
5L’opposizione è ricevibile solo se indica i motivi del contrasto con diritto applicabile.
6La domanda per l’estrazione di materiale inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di
materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è sottoposta al preavviso vincolante della SPAAS.
La DC evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione.
7La DA evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione per l’immissione di materiale
di scavo non inquinato nei laghi.
Procedura semplificata
Art. 101 (art. 72 LGA)
Per la domanda in via semplificata di applicano gli articoli 99 e 100 cpv. 1, 2, 6 e 7; si
omette la pubblicazione.
Art. 102 Concessione
1La domanda di concessione per l’estrazione di materiale inerti dai corsi d’acqua e dai
laghi e per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è presentata alla DC.
2La domanda di concessione per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi è
presentata alla DA.
3Si applicano per analogia gli articoli 99 e 100 cpv. 3, 4 e 5.
4Il Consiglio di Stato, sentiti i servizi cantonali interessati, evade le opposizioni e decide sulla
domanda di concessione.
17 Frase introduttiva modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
18 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
19 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
20 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
21 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Art. 103 Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi
1Unitamente alle richieste di autorizzazione o concessione ai sensi degli articoli 100 e
102, per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi deve essere richiesta una deroga
giusta l’art. 39 LPAc.
2La deroga può essere concessa alle seguenti condizioni:
a) miglioramento durevole e sostanziale della zona litorale;
b) riqualifica di un fondale compromesso;
c) bilancio ambientale sostenibile dei trasporti.
Art. 104 Casi di esenzione
L’esenzione dal pagamento della tassa può essere concessa per estrazioni:
a) ad uso privato sino a 5 metri cubi;
b) relative a misure di premunizione d’interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei
comuni, dei patriziati e dei consorzi;
c) effettuate per la sicurezza del territorio, qualora il materiale estratto sia di scarsa qualità oppure
sia restituito nuovamente al corso d’acqua.
Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione
Art. 105 a) domanda
La domanda di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento dei bacini di
accumulazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) volume e caratteristiche fisiche e chimiche del materiale da estrarre;
b) modalità di estrazione;
c) vie di smaltimento del materiale estratto;
d) valutazione previsionale degli effetti ambientali dell’operazione;
e) piano di monitoraggio degli effetti.
b) procedura ordinaria
Art. 105a24 1La domanda di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento di bacini di
accumulazione con un volume complessivo maggiore di 20'000 m3 è presentata alla DA, che la
pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso sul Foglio ufficiale.
2Il Consiglio di Stato evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione. È applicabile
per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100 cpv. 4 e 5.
c) procedura semplificata
Art. 105b25 1Sono soggette alla procedura semplificata le domande di autorizzazione per lo
spurgo e lo svuotamento di bacini di accumulazione con un volume complessivo minore di 20'000
m3.
2La DA decide sulla domanda di autorizzazione; si omette la pubblicazione.
Sezione 5
Finanziamento degli interventi
Sussidi cantonali
Art. 106 a) principi
1Per gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene come pure per gli
interventi combinati l’ammontare dei sussidi è stabilito in base:
a) alla qualità ed efficacia delle misure;
b) all’estensione territoriale delle misure;
c) ai vantaggi sociali e alla fruibilità.
2Non sono riconosciuti sussidi per le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di
un’autorizzazione o di una concessione.
3Il sussidio è concesso nel quadro delle seguenti percentuali, tenuto conto dei sussidi federali:
a) interventi di rivitalizzazione: sussidio cantonale 30% con sussidio federale complessivamente
fino a 95%;
22 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
23 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
24 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
25 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
b) interventi di protezione contro le piene: sussidio cantonale 25% con sussidio federale
complessivamente fino a 70%;
c) interventi combinati: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a
90%.
4I sussidi possono essere definiti in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo
consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale ed economica
del progetto.
5La concessione dei sussidi è subordinata alla condizione che i lavori siano gestiti e realizzati da
studi e imprese specializzate e referenziate.
6La DC può emanare delle linee guida.
Art. 107
1Le domande di sussidio sono presentate all’UCA con il progetto di sistemazione sulla
base delle linee guida elaborate della DC.
2Il sussidio è stabilito dal Consiglio di Stato.
Capitolo sesto
Esecuzione
Gestione dei dati personali
Art. 108 (art. 85 LGA)
1Il sistema informatico cantonale degli impianti e delle attività ai sensi della LGA (SICIA)
raggruppa le banche dati che permettono di gestire e archiviare i dati e gli interventi relativi a:
a) autorizzazioni e concessioni;
b) caseifici;
c) distillerie e cantine vinicole;
d) distributori di carburante;
e) garage e carrozzerie;
f) impianti di pretrattamento mobili;
g) impianti di trattamento inerti e di betonaggio;
h) impianti per l’utilizzo delle acque sotterranee e della geotermia;
i) imprese di estrazione e lavorazione della pietra;
j) imprese di pittura;
k) industrie e artigianati beneficiari di un’autorizzazione allo scarico;
l) lavanderie;
m) piccoli impianti di depurazione privati;
n) piazze per la manipolazione di prodotti fitosanitari;
o) serbatoi contenenti liquidi nocivi;
p) studi odontoiatrici.
2La SPAAS è l’organo responsabile del SICIA e lo gestisce con il supporto tecnico del Centro sistemi
informativi. Essa assolve in particolare i seguenti compiti:
a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati contenuti nel SICIA in maniera conforme
allo scopo stabilito della legge;
b) gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico;
c) si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato.
3Accedono al SICIA in qualità di organi partecipanti le autorità cantonali incaricate dell’applicazione
della presente legge.
4Negli altri casi, su richiesta scritta e motivata, la SPAAS può trasmettere i dati contenuti nel sistema
informatico ad altre autorità cantonali e comunali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, se
necessari all’esecuzione dei loro compiti legali, in modo sistematico, oppure in singoli casi, mediante
liste o su supporto elettronico, alle condizioni stabilite dalla legge sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1987 (LPDP) e previa stipulazione di una convenzione.
5I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca,
pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
6Le misure di sicurezza adottate dalla SPAAS per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive
interne emanate dal Consiglio di Stato.
Capitolo settimo
Disposizioni finali
Art. 109 Tasse amministrative ed emolumenti
1L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e
controlli.
2L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia
ambientale emanato dalla DA.
Art. 110 Abrogazione e modifica di atti normativi
L’abrogazione e la modifica di atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 111 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 245.