1In caso di inadempienza da parte del Comune, il Consiglio di Stato lo diffida,
avvertendolo che in caso d’ulteriore inosservanza interverrà a titolo sostitutivo a sue spese.
2Il Consiglio di Stato allestisce il PGS sostitutivo secondo la procedura dell’articolo 8 LGA e lo
sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine; trascorso questo termine
il Consiglio di Stato adotta il PGS sostitutivo.
Piano cantonale dell’approvvigionamento idrico
Art. 42 (art. 9 cpv. 1 LGA)
Il PCAI è costituito da un piano e un relativo rapporto.
Art. 43
1Il PCAI è allestito dal DT per l’intero territorio cantonale o per singoli comprensori, sentiti
i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
2Il PCAI è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato; esso entra immediatamente
in vigore.
Art. 44 c) impianti di interesse generale
1Sono impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico gli impianti,
i manufatti e le condotte necessari alla produzione e al trasporto di acqua potabile fino alla rete di
distribuzione, segnatamente:
a) captazioni e sorgenti;
b) pozzi;
c) stazioni di pompaggio e sovrappressione;
d) impianti di trattamento;
e) serbatoi e relative riserve antincendio;
f) condotte di adduzione e di collegamento sovracomunale;
g) camere di rottura e di ripartizione;
h) infrastrutture di telegestione.
2La rete di distribuzione, gli allacciamenti privati, i contatori per l’acqua presso le utenze e gli idranti
sono esclusi.
3La ridondanza delle condotte di collegamento sovracomunale non è considerata ai fini dei sussidi.
Art. 45 c) modifiche
1Il PCAI viene periodicamente aggiornato, di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.
3Modifiche di secondaria importanza o dovute a interventi urgenti sono adottate dal Consiglio di
Stato senza consultazione.
4Sono modifiche di secondaria importanza quelle che non modificano in modo sostanziale il
funzionamento della rete, il sistema di approvvigionamento idrico o la modalità di distribuzione, in
particolare:
a) l’adeguamento alle normative di opere di interesse generale e sovracomunale;
b) modifiche dell'ubicazione di opere o del tracciato di condotte di interesse generale già previste
a PCAI.
Piano generale dell’acquedotto
Art. 46 (art. 9 cpv. 2 LGA)
1Il PGA è costituito da:
a) un piano e uno schema idraulico;
b) un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico.
2Il PGA è coordinato con il PCAI.
3Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.
Art. 47
Per la procedura fanno stato per analogia l’articolo 8 capoverso 3 LGA e gli articoli 38 e
39 RGA.
Art. 48 c) verifica e modifiche
1Il PGA è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.
2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione
Piano delle rivitalizzazioni
(art. 10 cpv. 1 LGA)
Art. 49 a) procedura
Il piano delle rivitalizzazioni è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i comuni,
gli enti pubblici e gli altri interessati.
Art. 50 b) effetti
Il piano delle rivitalizzazioni ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Art. 51 c) modifica
Il piano delle rivitalizzazioni può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Piano dei risanamenti
(art. 10 cpv. 2 LGA)
a) procedura
5 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Art. 52
Il piano dei risanamenti è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti l’UEn e i
proprietari delle opere e degli impianti oggetto di risanamento.
Art. 53 b) effetti
Il piano dei risanamenti ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Art. 54 c) modifica
Il piano dei risanamenti può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Capitolo terzo
Qualità delle acque
Sezione 1
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque
Art. 55 Approvazione dei progetti
L’approvazione è rilasciata nell’ambito della procedura di domanda di costruzione ai
sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) o di altre procedure speciali.
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque
Art. 56 (art. 17 cpv. 1 LGA)
1Detentore di edifici e impianti è il proprietario, superficiario, affittuario o qualsiasi altra
persona che, indipendentemente dal legame di tipo reale o personale, ha un potere di fatto
sull’edificio o impianto.
2Con impianti pubblici sono intesi tutti gli impianti destinati a uno scopo di interesse pubblico.
Sezione 2
Impianti di smaltimento delle acque di scarico
Obbligo di allacciamento
Art. 57 (art. 19 e 20 LGA)
1L’obbligo di allacciamento è deciso dal Municipio all’interno della zona edificabile e
dall’UPAAI all’esterno della zona edificabile.
2Il progetto di allacciamento è preventivamente approvato dall’autorità competente giusta il
precedente capoverso.
Sezione 3
Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico
Contributi di costruzione
(art. 22 LGA)
Art. 58 a) comprensorio
1Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi di costruzione.
2Gli edifici per i quali è esigibile l’allacciamento alle canalizzazioni ai sensi della legislazione federale
sono equiparati a quelli all’interno del perimetro.
Art. 59 b) contributi definitivi
…6
Art. 60 c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
Ai fini dell’adeguamento in base agli abitanti equivalenti si considera in particolare
l’intensità dell’uso e il grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.
Art. 61 d) prospetto dei contributi
1Il Municipio provvede all’allestimento del prospetto dei contributi.
2Il prospetto dei contributi deve contenere in particolare:
a) il comprensorio d’imposizione;
b) l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;
c) gli importi dei singoli contributi;
d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo/preconsuntivo, se si
tratta di contributi definitivi;
6 Art. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
e) il tasso d’interesse;
f) i termini di pagamento;
g) il termine di reclamo al Municipio.
3Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi
successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.
Art. 62 e) pubblicazione del prospetto
1Il prospetto dei contributi è pubblicato per trenta giorni presso la cancelleria comunale,
previo avviso nel Foglio ufficiale.
2Contemporaneamente un estratto del prospetto è notificato al contribuente per la parte che lo
interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo.
Art. 63 f) reclamo
1Nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al
Municipio.
2Il reclamo può essere diretto:
a) contro il principio dell’assoggettamento;
b) contro l’ammontare del contributo;
c) contro l’elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
3Qualora un reclamo possa pregiudicare legittimi interessi di terzi, quest’ultimi devono essere
chiamati in lite. La decisione sul reclamo dev’essere motivata e notificata al reclamante e a ogni
altro interessato.
Sussidi cantonali
(art. 31 LGA)
Art. 64 a) spese sussidiabili
1Il Cantone sussidia i costi per l’allestimento dei PGS, ossia:
a) catasto allacciamenti privati;
b) catasto impianti pubblici;
c) allestimento banca dati;
d) onorari per prestazioni previste dal capitolato d’oneri approvato dall’UPAAI del DT;
e) ispezioni con telecamera delle canalizzazioni;
f) prestazioni di terzi necessarie per l’esecuzione di misurazioni di acque chiare, di prove
d’infiltrazione ecc.
2Non sono sussidiabili le spese per:
a) rifacimento di opere che hanno già beneficiato di sussidio;
b) progetti approvati dopo dell’esecuzione delle opere;
c) sorpassi o prestazioni non contemplate che non siano stati tempestivamente annunciati
all’UPAAI del DT;
d) allacciamenti privati;
e) migliorie della pavimentazione.
Art. 65 b) ammontare
1I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei
comuni ticinesi con i seguenti criteri:
a) per comuni finanziariamente forti:
– 10% (zona superiore);
– 20% (zona inferiore).
b) per comuni finanziariamente medi:
– 30% (zona superiore);
– 40% (zona inferiore).
c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% all’80%.
2L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui
sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.7
3La decisione di sussidio è adottata da:
- SPAAS fino a 30'000 franchi;
- DA fino a 100'000 franchi;
- Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.8
7 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
8 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Art. 66 Tasse per l’utilizzo degli impianti
1Sono soggetti alla tassa per l’utilizzo degli impianti i proprietari e i beneficiari di diritti di
superficie dei fondi inclusi nelle zone allacciate alle canalizzazioni pubbliche definite dal PGS.
2La tassa è composta da una tassa base e da una tassa variabile:
a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi ed è calcolata sulla base del valore di
stima delle proprietà allacciate alle canalizzazioni pubbliche o sulla base di altri parametri quali
la tipologia dell’utenza in base agli abitanti equivalenti;
b) la tassa variabile copre almeno il 20% dei costi complessivi degli impianti ed è calcolata in
funzione del consumo d’acqua della proprietà allacciata e può tenere conto del carico
inquinante in base agli abitanti equivalenti.
3Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:
a) personale;
b) gestione del servizio amministrativo di smaltimento;
c) ammortamenti;
d) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;
e) costi di elementi consumabili con scadenza temporale;
f) altri costi indipendenti dalla qualità di acqua smaltita.
4La DA può emanare linee guida sul prelievo delle tasse di utilizzo degli impianti.
Capitolo quarto
Utilizzo delle acque
Sezione 1
Norme generali
Riduzione temporanea della quantità di acqua autorizzata o concessionata
Art. 67
1La quantità di acqua autorizzata o concessionata può essere ridotta fino a un massimo
del 50% in periodi di grave penuria d’acqua o in casi di emergenza.
2Sono considerati casi di emergenza, in particolare:
a) situazioni di grave penuria in acqua potabile;
b) contaminazione di captazioni d’acqua a scopo potabile;
c) siccità prolungata.
3La decisione di riduzione temporanea di quantità di acqua è adottata dal DT, sentiti i servizi
interessati.
Sezione 2
Approvvigionamento idrico
Autorizzazione o concessione per approvvigionamento idrico
(art. 37 LGA)
Art. 68 a) domanda
1La domanda deve esporre: il motivo, lo scopo, la modalità di prelievo dell’acqua, il
quantitativo di acqua captata e i tempi di captazione.
2La domanda deve essere corredata da un rapporto tecnico conforme alle linee guida emanate dalla
DA.
3La domanda e gli allegati, firmati dal richiedente e dal proprietario del fondo, devono essere
presentati alla SPAAS.
Art. 69
1La SPAAS pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo
avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale.
2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.
3L’autorizzazione è decisa dalla SPAAS, la concessione dalla DA.
Art. 70 c) rinnovo e modifica
Per il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione e della concessione valgono le stesse
condizioni previste per il rilascio.
Autorizzazione d’emergenza
Art. 71 (art. 37 cpv. 3 LGA)
In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, guasti agli impianti e simili),
la DA può autorizzare captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto per la durata
massima di due mesi.
Prelievi di acque pubbliche
Art. 72 (art. 38 LGA)
Per il rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 38 LGA si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 68−70.
Art. 73 Tasse
1La tassa cantonale per l’utilizzo di acqua potabile a scopi commerciali (art. 39 cpv. 1
LGA) ammonta a:
a) 1 franco al metro cubo, nel caso di bevande;
b) 0.5 franchi al metro cubo, nel caso di altri usi.
2La tassa comunale è composta da una tassa base e da una tassa sul consumo:
a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi;
b) la tassa sul consumo copre almeno il 20% dei costi complessivi e può essere differenziata in
forma crescente se l’uso è comune, accresciuto o privativo.
3Per differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo si intende:
a) l’uso a copertura dei bisogni primari (uso comune) della popolazione, quando l’acqua è
destinata a scopi alimentari e sanitari;
b) l’uso accresciuto, quando i quantitativi di acqua utilizzati superano ampiamente quelli necessari
per un uso comune;
c) l’uso commerciale (privativo), quando l’acqua è destinata alla fabbricazione di prodotti o a offrire
servizi a pagamento.
4Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:
a) personale;
b) gestione del servizio amministrativo e di approvvigionamento;
c) ammortamenti;
d) costi delle analisi dell'acqua;
e) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;
f) costi di elementi consumabili con scadenza temporale;
g) altri costi indipendenti dalla quantità di acqua fornita.
5L’accordo del Cantone, ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 LGA, è conferito dalla DA.
6La DA può emanare linee guida.
Impianti per l’approvvigionamento idrico
Art. 74 (art. 41 LGA)
Le prescrizioni tecniche ai sensi dell’articolo 41 LGA sono emanate dalla DA, sulla base
dello stato dell’arte definito dalle associazioni di categoria.
Art. 75 Sussidi
1I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei
comuni ticinesi con i seguenti criteri:
a) per comuni finanziariamente forti:
– 10% (zona superiore)
– 20% (zona inferiore)
b) per comuni finanziariamente medi:
– 30% (zona superiore)
– 40% (zona inferiore)
c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% al 60%.
2Sono sussidiabili unicamente le opere di interesse generale definite giusta l’articolo 41 e i relativi
costi di progettazione. La DA può emanare linee guida sulle opere e i costi sussidiabili.
3Sono erogati sussidi in funzione di un onere finanziario manifestamente sproporzionato (art. 42
cpv. 1 LGA) se il costo complessivo medio a carico di un’economia domestica per
l’approvvigionamento in acqua potabile è uguale o superiore a 470 franchi annui.
4L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui
sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.
5La decisione di sussidio è adottata da:
- SPAAS fino a 30'000 franchi;
- DA fino a 100'000 franchi;
- Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.9
Sezione 3
Sfruttamento termico delle acque e della geotermia
Autorizzazione o concessione per sfruttamento termico e geotermia
(art. 43 LGA)
Art. 76 a) competenza
Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 68−70.
Art. 77 b) durata
1La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.
2La durata massima delle concessioni è di venti anni; possono essere rinnovate.
Art. 78 c) condizioni
1Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee è autorizzato solo a partire da 15 kW
di potenza estratta.
2I punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque
sotterranee a scopo termico devono rispettare le seguenti condizioni:
a) una perizia idrogeologica deve dimostrare che l’impianto non interferisca con quelli esistenti;
b) la distanza tra due sonde geotermiche deve essere di almeno 5 m;
c) per i prelievi ad uso termico, la restituzione non deve modificare la temperatura della falda in
misura superiore a 3 °C oltre un raggio di 100 m dal punto di resa.
Art. 79 d) tasse
1Per lo sfruttamento della geotermia è prelevata una tassa una tantum in base alla
potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:
a) fr. 900 per impianti dai 5 a 10 kW estratti;
b) fr. 1’200 per impianti dai 11 a 20 kW estratti;
c) fr. 1’500 per impianti dai 21 a 30 kW estratti:
d) fr. 1’800 per impianti dai 31 a 40 kW estratti;
e) fr. 2’100 per impianti dai 41 a 50 kW estratti;
f) fr. 2’400 per impianti dai 51 a 60 kW estratti;
g) fr. 2’700 per impianti dai 61 a 70 kW estratti;
h) fr. 3’000 per impianti dai 71 a 80 kW estratti;
i) fr. 3’300 per impianti dai 81 a 90 kW estratti;
J) fr. 3’600 per impianti dai 91 a 100 kW estratti;
k) fr. 4’200 per impianti dai 100 a 125 kW estratti;
l) fr. 4’900 per impianti dai 126 a 150 kW estratti;
m) fr. 6’200 per impianti dai 151 a 200 kW estratti;
n) fr. 7’500 per impianti oltre i 201 kW estratti.11
2Per lo sfruttamento delle acque a scopo termico è prelevata una tassa una tantum in base alla
potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:
a) fr. 2’000 per impianti dai 5 ai 20 kW estratti;
b) fr. 3’000 per impianti dai 21 ai 30 kW estratti;
c) fr. 4’000 per impianti dai 31 ai 40 kW estratti;
d) fr. 5’000 per impianti dai 41 ai 50 kW estratti
e) fr. 7’500 per impianti dai 51 ai 75 kW estratti;
f) fr. 10’000 per impianti dai 76 ai 100 kW estratti;
g) fr. 15’000 per impianti dai 101 ai 150 kW estratti;
h) fr. 20’000 per impianti dai 151 ai 200 kW estratti;
i) fr. 25’000 per impianti oltre i 201 kW estratti.12
3Sono esenti da tassa le reti di teleriscaldamento.
Sezione 4
Utilizzo della forza idrica
9 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
10 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
11 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
12 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Concessione per utilizzo della forza idrica
(art. 51 LGA)
Art. 80 a) domanda
1La domanda deve contenere:
a) le generalità dell’istante;
b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere
progettate;
c) un profilo longitudinale;
d) la denominazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare;
e) la quantità di acqua da derivare;
f) una descrizione degli impianti:
– presa d’acqua con l’indicazione delle coordinate e della quota,
– sbarramento e relative quote,
– opere di accumulazione o per l’utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di
scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata,
– centrale,
– impianti di pompaggio,
– curva delle portate dei corsi d’acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti
d’acqua,
– curva delle portate utilizzabili,
– volume di accumulazione,
– caduta lorda,
– caduta netta,
– capacità di produzione,
– opere di restituzione al corso d’acqua;
g) un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;
h) un rapporto sull’impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi e discontinui, ai sensi della
legislazione federale;
i) indicazioni sul trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica;
j) eventualmente un rapporto geologico.
2La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UEn.
3L’UEn può concedere delle deroghe al capoverso 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni
per impianti esistenti.