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Regolamento sulla gestione delle acque

Ticino · 721.110 · regulation

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Contents: 111 provisions
  1. Art. 1 (art. 1 LGA)
  2. Art. 2 a) Consiglio di Stato
  3. Art. 3 b) Dipartimento del territorio
  4. Art. 4 c) Divisione ambiente e divisione costruzioni1
  5. Art. 5 d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo
  6. Art. 6 e) Ufficio dei corsi d’acqua
  7. Art. 7 f) Dipartimento delle finanze e dell’economia
  8. Art. 8 g) Divisone delle risorse
  9. Art. 9 h) Ufficio dell’energia
  10. Art. 10 Corpo d’acqua
  11. Art. 11 (art. 4 LGA)
  12. Art. 12
  13. Art. 13 c) effetti
  14. Art. 14 d) verifica e modifica
  15. Art. 15 a) catasto delle acque
  16. Art. 16 b) inventario dei prelievi
  17. Art. 17 (art. 6 cpv. 1 LGA)
  18. Art. 18
  19. Art. 19 c) effetti
  20. Art. 20 d) modifica
  21. Art. 21 (art. 6 cpv. 2 LGA)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 c) effetti
  24. Art. 24 d) verifica e modifica
  25. Art. 25 (art. 6 cpv. 3 LGA)
  26. Art. 26
  27. Art. 27 c) effetti
  28. Art. 28 d) verifica e modifica
  29. Art. 29 (art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)
  30. Art. 30
  31. Art. 31 c) effetti
  32. Art. 32 d) verifica e modifica
  33. Art. 33 (art. 8 cpv. 1 LGA)
  34. Art. 34
  35. Art. 35 c) effetti
  36. Art. 36 d) verifica e modifica
  37. Art. 37 (art. 8 cpv. 2 LGA)
  38. Art. 38 b) procedura ordinaria
  39. Art. 39 c) procedura semplificata
  40. Art. 40 d) verifica e modifiche
  41. Art. 41 e) intervento sostitutivo
  42. Art. 42 (art. 9 cpv. 1 LGA)
  43. Art. 43
  44. Art. 44 c) impianti di interesse generale
  45. Art. 45 c) modifiche
  46. Art. 46 (art. 9 cpv. 2 LGA)
  47. Art. 47
  48. Art. 48 c) verifica e modifiche
  49. Art. 49 a) procedura
  50. Art. 50 b) effetti
  51. Art. 51 c) modifica
  52. Art. 52
  53. Art. 53 b) effetti
  54. Art. 54 c) modifica
  55. Art. 55 Approvazione dei progetti
  56. Art. 56 (art. 17 cpv. 1 LGA)
  57. Art. 57 (art. 19 e 20 LGA)
  58. Art. 58 a) comprensorio
  59. Art. 59 b) contributi definitivi
  60. Art. 60 c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
  61. Art. 61 d) prospetto dei contributi
  62. Art. 62 e) pubblicazione del prospetto
  63. Art. 63 f) reclamo
  64. Art. 64 a) spese sussidiabili
  65. Art. 65 b) ammontare
  66. Art. 66 Tasse per l’utilizzo degli impianti
  67. Art. 67
  68. Art. 68 a) domanda
  69. Art. 69
  70. Art. 70 c) rinnovo e modifica
  71. Art. 71 (art. 37 cpv. 3 LGA)
  72. Art. 72 (art. 38 LGA)
  73. Art. 73 Tasse
  74. Art. 74 (art. 41 LGA)
  75. Art. 75 Sussidi
  76. Art. 76 a) competenza
  77. Art. 77 b) durata
  78. Art. 78 c) condizioni
  79. Art. 79 d) tasse
  80. Art. 80 a) domanda
  81. Art. 81
  82. Art. 82 c) responsabilità e obblighi
  83. Art. 83 Modifiche della concessione
  84. Art. 84 Competenza
  85. Art. 85 Durata
  86. Art. 86 Tasse
  87. Art. 87
  88. Art. 88 (art. 64 LGA)
  89. Art. 89 (art. 65 cpv. 1 LGA)
  90. Art. 90 (art. 66 cpv. 1 LGA)
  91. Art. 91 (art. 66 cpv. 2 LGA)
  92. Art. 92
  93. Art. 93 c) effetti
  94. Art. 94 a) principio
  95. Art. 95 b) rivitalizzazioni
  96. Art. 96 c) protezione contro le piene
  97. Art. 97 d) interventi combinati
  98. Art. 98 (art. 70 LGA)16
  99. Art. 99 a) domanda
  100. Art. 100
  101. Art. 101 (art. 72 LGA)
  102. Art. 102 Concessione
  103. Art. 103 Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi
  104. Art. 104 Casi di esenzione
  105. Art. 105 a) domanda
  106. Art. 106 a) principi
  107. Art. 107
  108. Art. 108 (art. 85 LGA)
  109. Art. 109 Tasse amministrative ed emolumenti
  110. Art. 110 Abrogazione e modifica di atti normativi
  111. Art. 111 Entrata in vigore

111 provisions

Art. 81

1L’UEn pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale. La domanda è inoltre notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario. 2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione. 3La concessione per impianti con una potenza lorda media inferiore a 1.5 MW è decisa dal Consiglio di Stato.

Art. 82 c) responsabilità e obblighi

1I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari. 2Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica. 3Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente. 4Il concessionario deve garantire l’accesso agli impianti e alle istallazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia prodotta. 5Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui ai capoversi precedenti, l’UEn potrà farli eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario. 6Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il beneficiario della concessione è tenuto a fare eseguire, per ordine dell’UEn e a proprie spese, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedirne qualsiasi danno. 7L’UEn può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario della concessione procedendo alla loro espropriazione. 8L’UEn è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere. d) durata Art. 82a13 La durata massima delle concessioni per l’utilizzo della forza idrica rilasciate per impianti con una potenza lorda media inferiore a 50 kW è di venti anni.

Art. 83 Modifiche della concessione

1Le modifiche della concessione sono notificate al Gran Consiglio, tramite l’Ufficio presidenziale. 2Di principio sono essenziali solo le modifiche che comportano un aumento del prelievo d’acqua rispetto alla concessione. 3Non sono essenziali le modifiche che riguardano, in particolare: a) interventi volti a spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale; b) variazione dell’invaso utile nei bacini di accumulo; c) variazione delle caratteristiche costruttive delle opere di captazione, ritenzione e restituzione delle acque (ad es. quote, coordinate ecc.); d) ampliamento e realizzazione di nuovi impianti tra la quota di captazione e quella di restituzione delle acque, previste dalla concessione. Sezione 5 Altri utilizzi

Art. 84 Competenza

1Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70. 2Le autorizzazioni e le concessioni per il pompaggio di accumulo di energia sono di competenza del Consiglio di Stato; l’UEn esercita i compiti attribuiti dagli articoli 68 capoverso 3 e 69 capoverso 1 alla DA rispettivamente alla SPAAS. 3In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, incendi e simili), la DA può autorizzare captazioni provvisorie per la durata massima di due mesi.

Art. 85 Durata

1La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate. 2La durata massima delle concessioni per altri utilizzi è di venti anni, ad eccezione di quelle per il pompaggio per l’accumulo di energia la cui durata è di quaranta anni; possono essere rinnovate.

Art. 86 Tasse

1Le autorizzazioni e concessioni per altri prelievi da acque di superficie sono soggette alle seguenti tasse annuali: a) pompaggio per l’accumulo di energia: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30 l/s; b) a scopo industriale, artigianale, di cantiere, per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di macchine: fino a 5 l/s fr. 200, per ogni litro in più fr. 40.- l/s; c) allevamenti piscicoli: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s; d) irrigazione (giardini, ecc.): fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s; d) innevamento artificiale: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s; e) altri usi: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s 2Prelievi da acque sotterranee non destinati all’uso potabile pubblico, agricolo o termico sono soggetti ad una tassa annuale di fr. 150 fino a 5 l/s e di fr. 30.- l/s per ogni litro in più.14 3In caso di utilizzi misti si applica la tassa più elevata. Capitolo quinto Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli Sezione 1 Norme generali Principi di intervento 13 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 14 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

Art. 87

Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli naturali che l’acqua può generare sono attuate conformemente alla legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 (LSCA), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e alla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat). Proprietari rivieraschi

Art. 88 (art. 64 LGA)

Sono proprietari rivieraschi i proprietari di fondi prossimi ad un corpo d’acqua. Sezione 2 Spazio riservato alle acque Grandi corsi d’acqua

Art. 89 (art. 65 cpv. 1 LGA)

1Sono grandi corsi d’acqua: a) Ticino, nella tratta da Bedretto, All’Acqua (46°29’12”N 8°28’38”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’22”N 8°51’23”E); b) Moesa, nella tratta da Lumino, confine con Canton Grigioni (46°13’52”N 9°04’50”E) a Arbedo- Castione, confluenza con fiume Ticino (46°13’07”N 9°02’20”E); c) Brenno, nella tratta da Blenio, Vacarescio (46°35’01”N 8°56’19”E) a Pollegio, confluenza con il fiume Ticino (41°21’23”N 8°57’14”E); d) Verzasca, nella tratta da Verzasca, Cabiói (46°22’46”N 8°47’37”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’50”N 8°51’11”E); e) Maggia, nella tratta da Lavizzara, Ròit (46°27’13”N 8°39’39”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’03”N 8°48’10”E); f) Melezza, nella tratta da Intragna, In di Piázz (46°10’27”N 8°41’41”E) a Losone, confluenza con fiume Maggia (46°10’50”N 8°45’30”E); g) Tresa nella tratta da Ponte Tresa, dogana (45°58’02”N 8°51’32”E) a Fornasette (45°59’21”N 8°47’09”E); h) Magliasina, nella tratta da Alto Malcantone, Bugiascio (46°03’41”N 8°52’54”E) a Caslano, foce nel Ceresio (45°58’20”N 8°53’35”E); i) Vedeggio, nella tratta da Isone, In Verù (46°08’00”N 8°59’56”E) ad Agno, foce nel Ceresio (45°59’42”N 8°57’43”E); j) Cassarate nella tratta da Lugano-Bogno, Mardei (46°05’12”N 9°04’08”E) k) Laveggio, nella tratta da Stabio, monticello (45°51’26”N 8°55’44”E) a Riva San Vitale, foce nel Ceresio (45°54’17”N 8°58’35”E). 2Per giustificati motivi l’UCA può concedere delle deroghe al divieto di accesso allo spazio riservato alle acque (art. 65 cpv. 3 LGA). Sezione 3 Manutenzione e sistemazioni Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 90 (art. 66 cpv. 1 LGA)

1La manutenzione ordinaria persegue lo scopo di garantire nel tempo la sicurezza idraulica e la corretta cura e gestione degli aspetti ecologici dei corpi d’acqua. Essa comprende in particolare: a) la gestione corrente della vegetazione ripuale; b) gli sgomberi ordinari di materiale da camere e bacini di ritenuta. 2La manutenzione straordinaria persegue lo scopo di preservare l’efficienza delle sistemazioni compromesse a seguito dell’usura o dopo eventi straordinari. Essa comprende interventi puntuali e limitati nel tempo, in particolare: a) il ripristino e la riparazione di opere danneggiate; b) gli sgomberi di camere con volume di materiale superiore a 2’000 mc e gli sgomberi straordinari di camere a seguito di eventi eccezionali. c) gli sgomberi da alvei e foci se necessari per motivi di sicurezza, a condizione che non influenzino negativamente il bilancio di materiale detritico. 3La manutenzione ordinaria e straordinaria è garantita dai comuni, dai consorzi e dai proprietari rivieraschi. 4Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all’approvazione del DT. È riservata la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). Piano di manutenzione

Art. 91 (art. 66 cpv. 2 LGA)

1Il piano di manutenzione si compone di: a) rete dei corpi d’acqua nel comprensorio di riferimento; b) catasto delle opere; c) programma degli interventi ricorrenti. 2Il piano elenca le opere e i corpi d’acqua suddivisi in tratte unitarie in funzione degli interventi di manutenzione. 3Il programma degli interventi si riferisce alle opere e alle tratte elencate nel catasto e definisce gli interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto prevedibile, di manutenzione straordinaria, indicandone tipologia e frequenza. 4Il piano di manutenzione è aggiornato regolarmente, di regola ogni quindici anni. 5La DC può emanare delle linee guida.15

Art. 92

1Il piano di manutenzione è allestito a seconda dei casi dal Municipio o dalla Delegazione consortile ed è trasmesso per conoscenza all’UCA. 2Nella misura in cui si riferisce a grandi corsi d’acqua, il piano di manutenzione è soggetto all’approvazione della DC.

Art. 93 c) effetti

Il piano di manutenzione vincola le autorità. Sistemazioni (art. 67 cpv. 1 LGA)

Art. 94 a) principio

Le sistemazioni perseguono il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza per le persone, le infrastrutture e i beni importanti sul territorio in caso di piene, la rivitalizzazione con il ripristino e il miglioramento della morfologia naturale dei corpi d’acqua come pure la funzione fruitiva a beneficio della popolazione nello spazio di pertinenza delle acque.

Art. 95 b) rivitalizzazioni

Sono interventi di rivitalizzazione in particolare: a) le misure tecniche sui corsi d’acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale e finalizzate a strutturare alveo e rive per riattivare i processi naturali, la dinamica e la concessione degli ecosistemi all’interno dello spazio riservato alle acque; b) la messa a cielo aperto e la riqualifica ambientale di corsi d’acqua artificiali sotterranei; c) interventi volti a favorire la fruibilità delle rive.

Art. 96 c) protezione contro le piene

Sono interventi di protezione contro le piene le misure tecniche e di gestione come pure i sistemi di allarme che permettono di prevenire gli effetti pregiudizievoli di esondazione e di erosione, il trasporto solido di massa nei corsi d’acqua e il ruscellamento superficiale.

Art. 97 d) interventi combinati

Gli interventi di rivitalizzazione e gli interventi di protezione contro le piene possono essere combinati fra loro in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi. Sezione 4 Estrazioni e immissioni di materiali Obbligo di autorizzazione e di concessione per interventi nei corpi d’acqua

Art. 98 (art. 70 LGA)16

1Sono soggetti ad autorizzazione: a) le immissioni di materiale fino a un volume massimo di 20'000 m3; oppure b) gli sgomberi urgenti limitati nel tempo (inferiori a un anno) e con un quantitativo di materiale alluvionale massimo pari a 20'000 m3. 15 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 16 Nota marginale modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 2Sono soggette a concessione le estrazioni di materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non inquinato:17 a) superiori a 20'000 m3, b) effettuate per un periodo di tempo (continuato) superiore a un anno, oppure c) effettuate a scopi commerciali. 3L’autorizzazione ha una durata massima di un anno e la concessione di quindici anni, a partire dall’inizio dei lavori. 4È riservata inoltre la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). Autorizzazione

Art. 99 a) domanda

La richiesta di estrazione di materiali inerti da corpi d’acqua o di immissione di materiali di scavo non inquinato in corpi d’acqua deve contenere le seguenti informazioni: a) la natura dell’intervento (estrazione/immissione); b) il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’intervento; c) il luogo d’intervento, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata; d) le caratteristiche e la destinazione del materiale da estrarre rispettivamente le caratteristiche e la provenienza del materiale da depositare; e) i mezzi previsti per la realizzazione degli interventi; f) gli effetti sull’ambiente, le verifiche effettuate in merito alle condizioni di sicurezza e al bilancio del materiale detritico.

Art. 100

1La domanda per l’estrazione di inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è presentata all’UCA. 2La domanda per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi è presentata alla SPAAS. 3L’UCA, rispettivamente la SPAAS, pubblicano la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale. 4Nel termine di pubblicazione possono fare opposizione al rilascio dell’autorizzazione: a) ogni persona o ente particolarmente toccato dalla concessione che abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa; b) le organizzazioni ai sensi degli articoli 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e 55 della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); c) le organizzazioni giusta l’articolo 89 LGA. 5L’opposizione è ricevibile solo se indica i motivi del contrasto con diritto applicabile. 6La domanda per l’estrazione di materiale inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è sottoposta al preavviso vincolante della SPAAS. La DC evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione. 7La DA evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi. Procedura semplificata

Art. 101 (art. 72 LGA)

Per la domanda in via semplificata di applicano gli articoli 99 e 100 cpv. 1, 2, 6 e 7; si omette la pubblicazione.

Art. 102 Concessione

1La domanda di concessione per l’estrazione di materiale inerti dai corsi d’acqua e dai laghi e per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei corsi d’acqua è presentata alla DC. 2La domanda di concessione per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi è presentata alla DA. 3Si applicano per analogia gli articoli 99 e 100 cpv. 3, 4 e 5. 4Il Consiglio di Stato, sentiti i servizi cantonali interessati, evade le opposizioni e decide sulla domanda di concessione. 17 Frase introduttiva modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 18 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 19 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 20 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 21 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

Art. 103 Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi

1Unitamente alle richieste di autorizzazione o concessione ai sensi degli articoli 100 e 102, per l’immissione di materiale di scavo non inquinato nei laghi deve essere richiesta una deroga giusta l’art. 39 LPAc. 2La deroga può essere concessa alle seguenti condizioni: a) miglioramento durevole e sostanziale della zona litorale; b) riqualifica di un fondale compromesso; c) bilancio ambientale sostenibile dei trasporti.

Art. 104 Casi di esenzione

L’esenzione dal pagamento della tassa può essere concessa per estrazioni: a) ad uso privato sino a 5 metri cubi; b) relative a misure di premunizione d’interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi; c) effettuate per la sicurezza del territorio, qualora il materiale estratto sia di scarsa qualità oppure sia restituito nuovamente al corso d’acqua. Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione

Art. 105 a) domanda

La domanda di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento dei bacini di accumulazione deve contenere le seguenti informazioni: a) volume e caratteristiche fisiche e chimiche del materiale da estrarre; b) modalità di estrazione; c) vie di smaltimento del materiale estratto; d) valutazione previsionale degli effetti ambientali dell’operazione; e) piano di monitoraggio degli effetti. b) procedura ordinaria Art. 105a24 1La domanda di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento di bacini di accumulazione con un volume complessivo maggiore di 20'000 m3 è presentata alla DA, che la pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso sul Foglio ufficiale. 2Il Consiglio di Stato evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione. È applicabile per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100 cpv. 4 e 5. c) procedura semplificata Art. 105b25 1Sono soggette alla procedura semplificata le domande di autorizzazione per lo spurgo e lo svuotamento di bacini di accumulazione con un volume complessivo minore di 20'000 m3. 2La DA decide sulla domanda di autorizzazione; si omette la pubblicazione. Sezione 5 Finanziamento degli interventi Sussidi cantonali

Art. 106 a) principi

1Per gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene come pure per gli interventi combinati l’ammontare dei sussidi è stabilito in base: a) alla qualità ed efficacia delle misure; b) all’estensione territoriale delle misure; c) ai vantaggi sociali e alla fruibilità. 2Non sono riconosciuti sussidi per le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di un’autorizzazione o di una concessione. 3Il sussidio è concesso nel quadro delle seguenti percentuali, tenuto conto dei sussidi federali: a) interventi di rivitalizzazione: sussidio cantonale 30% con sussidio federale complessivamente fino a 95%; 22 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 23 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 24 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 25 Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. b) interventi di protezione contro le piene: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a 70%; c) interventi combinati: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a 90%. 4I sussidi possono essere definiti in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale ed economica del progetto. 5La concessione dei sussidi è subordinata alla condizione che i lavori siano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate. 6La DC può emanare delle linee guida.

Art. 107

1Le domande di sussidio sono presentate all’UCA con il progetto di sistemazione sulla base delle linee guida elaborate della DC. 2Il sussidio è stabilito dal Consiglio di Stato. Capitolo sesto Esecuzione Gestione dei dati personali

Art. 108 (art. 85 LGA)

1Il sistema informatico cantonale degli impianti e delle attività ai sensi della LGA (SICIA) raggruppa le banche dati che permettono di gestire e archiviare i dati e gli interventi relativi a: a) autorizzazioni e concessioni; b) caseifici; c) distillerie e cantine vinicole; d) distributori di carburante; e) garage e carrozzerie; f) impianti di pretrattamento mobili; g) impianti di trattamento inerti e di betonaggio; h) impianti per l’utilizzo delle acque sotterranee e della geotermia; i) imprese di estrazione e lavorazione della pietra; j) imprese di pittura; k) industrie e artigianati beneficiari di un’autorizzazione allo scarico; l) lavanderie; m) piccoli impianti di depurazione privati; n) piazze per la manipolazione di prodotti fitosanitari; o) serbatoi contenenti liquidi nocivi; p) studi odontoiatrici. 2La SPAAS è l’organo responsabile del SICIA e lo gestisce con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi. Essa assolve in particolare i seguenti compiti: a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati contenuti nel SICIA in maniera conforme allo scopo stabilito della legge; b) gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico; c) si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato. 3Accedono al SICIA in qualità di organi partecipanti le autorità cantonali incaricate dell’applicazione della presente legge. 4Negli altri casi, su richiesta scritta e motivata, la SPAAS può trasmettere i dati contenuti nel sistema informatico ad altre autorità cantonali e comunali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, se necessari all’esecuzione dei loro compiti legali, in modo sistematico, oppure in singoli casi, mediante liste o su supporto elettronico, alle condizioni stabilite dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e previa stipulazione di una convenzione. 5I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali. 6Le misure di sicurezza adottate dalla SPAAS per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive interne emanate dal Consiglio di Stato. Capitolo settimo Disposizioni finali

Art. 109 Tasse amministrative ed emolumenti

1L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e controlli. 2L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla DA.

Art. 110 Abrogazione e modifica di atti normativi

L’abrogazione e la modifica di atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 111 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026. Pubblicato nel BU 2025, 245.

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