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Regolamento sulla gestione delle acque

Ticino · 721.110 · regulation

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Contents: 111 provisions
  1. Art. 1 (art. 1 LGA)
  2. Art. 2 a) Consiglio di Stato
  3. Art. 3 b) Dipartimento del territorio
  4. Art. 4 c) Divisione ambiente e divisione costruzioni1
  5. Art. 5 d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo
  6. Art. 6 e) Ufficio dei corsi d’acqua
  7. Art. 7 f) Dipartimento delle finanze e dell’economia
  8. Art. 8 g) Divisone delle risorse
  9. Art. 9 h) Ufficio dell’energia
  10. Art. 10 Corpo d’acqua
  11. Art. 11 (art. 4 LGA)
  12. Art. 12
  13. Art. 13 c) effetti
  14. Art. 14 d) verifica e modifica
  15. Art. 15 a) catasto delle acque
  16. Art. 16 b) inventario dei prelievi
  17. Art. 17 (art. 6 cpv. 1 LGA)
  18. Art. 18
  19. Art. 19 c) effetti
  20. Art. 20 d) modifica
  21. Art. 21 (art. 6 cpv. 2 LGA)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 c) effetti
  24. Art. 24 d) verifica e modifica
  25. Art. 25 (art. 6 cpv. 3 LGA)
  26. Art. 26
  27. Art. 27 c) effetti
  28. Art. 28 d) verifica e modifica
  29. Art. 29 (art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)
  30. Art. 30
  31. Art. 31 c) effetti
  32. Art. 32 d) verifica e modifica
  33. Art. 33 (art. 8 cpv. 1 LGA)
  34. Art. 34
  35. Art. 35 c) effetti
  36. Art. 36 d) verifica e modifica
  37. Art. 37 (art. 8 cpv. 2 LGA)
  38. Art. 38 b) procedura ordinaria
  39. Art. 39 c) procedura semplificata
  40. Art. 40 d) verifica e modifiche
  41. Art. 41 e) intervento sostitutivo
  42. Art. 42 (art. 9 cpv. 1 LGA)
  43. Art. 43
  44. Art. 44 c) impianti di interesse generale
  45. Art. 45 c) modifiche
  46. Art. 46 (art. 9 cpv. 2 LGA)
  47. Art. 47
  48. Art. 48 c) verifica e modifiche
  49. Art. 49 a) procedura
  50. Art. 50 b) effetti
  51. Art. 51 c) modifica
  52. Art. 52
  53. Art. 53 b) effetti
  54. Art. 54 c) modifica
  55. Art. 55 Approvazione dei progetti
  56. Art. 56 (art. 17 cpv. 1 LGA)
  57. Art. 57 (art. 19 e 20 LGA)
  58. Art. 58 a) comprensorio
  59. Art. 59 b) contributi definitivi
  60. Art. 60 c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
  61. Art. 61 d) prospetto dei contributi
  62. Art. 62 e) pubblicazione del prospetto
  63. Art. 63 f) reclamo
  64. Art. 64 a) spese sussidiabili
  65. Art. 65 b) ammontare
  66. Art. 66 Tasse per l’utilizzo degli impianti
  67. Art. 67
  68. Art. 68 a) domanda
  69. Art. 69
  70. Art. 70 c) rinnovo e modifica
  71. Art. 71 (art. 37 cpv. 3 LGA)
  72. Art. 72 (art. 38 LGA)
  73. Art. 73 Tasse
  74. Art. 74 (art. 41 LGA)
  75. Art. 75 Sussidi
  76. Art. 76 a) competenza
  77. Art. 77 b) durata
  78. Art. 78 c) condizioni
  79. Art. 79 d) tasse
  80. Art. 80 a) domanda
  81. Art. 81
  82. Art. 82 c) responsabilità e obblighi
  83. Art. 83 Modifiche della concessione
  84. Art. 84 Competenza
  85. Art. 85 Durata
  86. Art. 86 Tasse
  87. Art. 87
  88. Art. 88 (art. 64 LGA)
  89. Art. 89 (art. 65 cpv. 1 LGA)
  90. Art. 90 (art. 66 cpv. 1 LGA)
  91. Art. 91 (art. 66 cpv. 2 LGA)
  92. Art. 92
  93. Art. 93 c) effetti
  94. Art. 94 a) principio
  95. Art. 95 b) rivitalizzazioni
  96. Art. 96 c) protezione contro le piene
  97. Art. 97 d) interventi combinati
  98. Art. 98 (art. 70 LGA)16
  99. Art. 99 a) domanda
  100. Art. 100
  101. Art. 101 (art. 72 LGA)
  102. Art. 102 Concessione
  103. Art. 103 Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi
  104. Art. 104 Casi di esenzione
  105. Art. 105 a) domanda
  106. Art. 106 a) principi
  107. Art. 107
  108. Art. 108 (art. 85 LGA)
  109. Art. 109 Tasse amministrative ed emolumenti
  110. Art. 110 Abrogazione e modifica di atti normativi
  111. Art. 111 Entrata in vigore

111 provisions

Art. 1 (art. 1 LGA)

1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA). 2Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). Autorità competenti

Art. 2 a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita in generale la vigilanza superiore sull’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali in materia di gestione delle acque e ordina inoltre i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica.

Art. 3 b) Dipartimento del territorio

Il Dipartimento del territorio (DT) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal presente regolamento.

Art. 4 c) Divisione ambiente e divisione costruzioni1

1La Divisione dell’ambiente (DA) è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 2 LGA, ad eccezione degli ambiti espressamente attribuiti alla Divisione delle risorse e all’Ufficio dell’energia. 2La Divisione delle costruzioni (DC) è competente per la concessione di sussidi ai sensi dell’articolo 76 LGA sino a 500'000 franchi.2

Art. 5 d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo

1La Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) svolge i compiti attribuitele dal presente regolamento, prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità e inoltre: a) costituisce il servizio di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 49 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc); b) esercita la polizia delle acque e il servizio incidenti (servizio avarie ai sensi dell’articolo 49 LPAc); c) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 lettera e LGA; d) garantisce la promozione, la consulenza, l’esame e l’approvazione ed esercita la sorveglianza dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS), dei piani generali dell’acquedotto (PGA) e dei piani cantonali dell’approvvigionamento idrico (PCAI); e) sorveglia e verifica periodicamente il funzionamento degli impianti di depurazione delle acque (IDA), autorizza lo scarico di acque industriali e artigianali, controlla i sistemi di smaltimento degli scarichi industriali mediante prelievi e analisi e controlla le acque di scarico; 1 Nota marginale modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 2 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. f) autorizza l’abbassamento e gli scavi in falda; g) autorizza i sondaggi, le trivellazioni e gli scavi nelle zone in cui sono presenti acque sotterranee; h) garantisce il monitoraggio delle qualità delle acque superficiali e sotterranee. 2Il Nucleo operativo incidenti (NOI) è istituito in seno alla SPAAS, che coadiuva nei compiti di servizio incidenti (avarie), e fornisce consulenza specialistica in tale ambito agli enti di primo intervento.

Art. 6 e) Ufficio dei corsi d’acqua

1L’Ufficio dei corsi d’acqua (di seguito UCA):3 a) promuove i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua in base ai concetti di gestione del rischio; b) vigila sugli interventi sui corsi d’acqua e all’interno dello spazio riservato alle acque; c) esegue la regolazione del Lago di Lugano e provvede alla manutenzione dello sbarramento di regolazione;4 d) garantisce il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e, più ingenerale, delle risorse idriche cantonali, tramite la rete idrometeorologica cantonale; e) sorveglia gli impianti di accumulazione di competenza cantonale. 2L’UCA, quale servizio tecnico, si occupa di sorvegliare gli impianti di accumulazione di competenza dei Cantoni e di promuovere i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua.

Art. 7 f) Dipartimento delle finanze e dell’economia

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal presente regolamento.

Art. 8 g) Divisone delle risorse

La Divisione delle risorse (DR) è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4, sezione 4 LGA, da 10'000 a 100'000 franchi.

Art. 9 h) Ufficio dell’energia

L’Ufficio dell’energia (UEn) svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento e inoltre: a) vigila al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni per l’utilizzo della forza idrica, tra cui l’applicazione dei deflussi minimi; b) prende nell’ambito della gestione della forza idrica le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità; c) persegue e giudica le contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4 sezione 4 LGA, fino a 10'000 franchi.

Art. 10 Corpo d’acqua

Si definisce corpo d’acqua un elemento distinto e significativo di acque superficiali (lago, fiume, torrente, canale o bacino artificiale) o sotterranee (acquifero), oppure una parte di esso. Capitolo secondo Strumenti di gestione delle acque Piano cantonale della gestione delle acque

Art. 11 (art. 4 LGA)

Il piano cantonale della gestione delle acque (PCGA): a) fissa gli obiettivi e le priorità della gestione delle acque a livello cantonale e di bacino idrografico a medio e lungo termine, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e l’uso parsimonioso delle risorse; b) definisce un piano d’azione comprendente le misure volte a raggiungere gli obiettivi e le autorità tenute ad attuarle.

Art. 12

1Il PCGA è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati. 2Il PCGA è adottato dal Consiglio di Stato.

Art. 13 c) effetti

Il PCGA ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità. 3 Frase introduttiva modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 4 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

Art. 14 d) verifica e modifica

Il PCGA è sottoposto a verifica e aggiornamento di regola ogni quindici anni, mediante la procedura di adozione. Catasto delle acque e inventario dei prelievi (art. 5 LGA)

Art. 15 a) catasto delle acque

1Il catasto delle acque è allestito e tenuto a giorno dall’UCA, in collaborazione con l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI). 2Esso è costituito da un catalogo corredato da una rappresentazione cartografica georeferenziata (geodato digitale).

Art. 16 b) inventario dei prelievi

1L’inventario dei prelievi è allestito e tenuto a giorno dall’UEn, in collaborazione con l’UPAAI. 2Esso elenca i prelievi che eccedono l’uso comune relativi ai corpi d’acqua e alle sorgenti, le quantità di acqua prelevata, il deflusso residuale, la portata di dotazione e la situazione giuridica. Piano dei settori di protezione delle acque

Art. 17 (art. 6 cpv. 1 LGA)

Il piano dei settori di protezione delle acque (PSP) indica i settori Ao e Au di protezione delle acque superficiali e sotterranee utilizzabili e i loro rispettivi settori d’alimentazione, nonché i settori Zo e Zu.

Art. 18

1Il PSP è allestito in formato di geodato digitale dall’UPAAI, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate. 2Esso è adottato in formato di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

Art. 19 c) effetti

Il PSP ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

Art. 20 d) modifica

Il PSP può essere modificato mediante la procedura di adozione. Piano di protezione delle acque sotterranee

Art. 21 (art. 6 cpv. 2 LGA)

1Il piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) si compone di: a) rapporto idrogeologico; b) piano delle zone di protezione S1, S2 e S3 o eventualmente Sm, Sh in formato di geodato digitale secondo le direttive federali; c) norme di applicazione; d) catasto dei pericoli (piano dei conflitti) relativi alle attività e agli impianti all’interno delle zone di protezione; e) piano di risanamento e gestione dei conflitti esistenti.

Art. 22

1Il PPAS è allestito dal proprietario delle captazioni d’interesse pubblico e sottoposto per verifica tecnica all’UPAAI. 2Il PPAS è adottato in forma di geodato digitale dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il Comune lo notifica mediante il portale cantonale di pubblicazione ai proprietari interessati, i quali possono presentare ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni. 3Il Consiglio di Stato approva il PPAS in formato digitale e decide i ricorsi.

Art. 23 c) effetti

1Il PPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno. 2Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, può conferire ai proprietari delle captazioni il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari. In tal caso è applicabile la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.

Art. 24 d) verifica e modifica

1Il proprietario sottopone il PPAS a verifica di regola ogni quindici anni. 2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione. Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee

Art. 25 (art. 6 cpv. 3 LGA)

Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee (PAPAS) si compone di: a) rapporto idrogeologico; b) piano in forma di geodato digitale che delimita le zone di protezione S2 e S3 (dimensionate per l’emungimento potenziale massimo espresso in l/min) e indica l’ubicazione di massima del futuro punto di prelievo; c) norme di applicazione.

Art. 26

1Il PAPAS è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati. 2Mediante il portale cantonale di pubblicazione esso è notificato ai proprietari interessati, i quali possono presentare opposizione al Consiglio di Stato entro trenta giorni. 3Il Consiglio di Stato adotta il PAPAS in forma di geodato digitale.

Art. 27 c) effetti

Il PAPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

Art. 28 d) verifica e modifica

1Il PAPAS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni. 2Esso può essere modificato con la procedura di adozione. Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia

Art. 29 (art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)

Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (PSTAG) si compone di due piani in forma di geodato digitale che delimitano le aree in cui le captazioni a uso termico e rispettivamente le sonde geotermiche sono potenzialmente permesse, previa autorizzazione o concessione.

Art. 30

Il PSTAG è allestito dal DT. Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

Art. 31 c) effetti

Il PSTAG ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

Art. 32 d) verifica e modifica

1Il PSTAG è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni. 2Esso può essere modificato con la procedura di adozione. Piano regionale di smaltimento delle acque

Art. 33 (art. 8 cpv. 1 LGA)

1Il piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) coordina e ottimizza i provvedimenti di protezione delle acque. 2Esso indica in particolare: a) le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni allacciate; b) le acque superficiali si prestano all’immissione di acque di scarico, specie in caso di precipitazioni; c) le stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che richiedono esigenze più severe relative all’immissione nel ricettore naturale.

Art. 34

1Il PRS è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate. 2Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

Art. 35 c) effetti

Il PRS è vincolante per le autorità.

Art. 36 d) verifica e modifica

1Il PRS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni. 2Esso può essere modificato con la procedura di adozione. Piano generale di smaltimento delle acque

Art. 37 (art. 8 cpv. 2 LGA)

1Il PGS si compone dei seguenti documenti: a) i piani delle zone e le misure secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc); b) il piano di attuazione e di finanziamento. 2Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.

Art. 38 b) procedura ordinaria

Il PGS è pubblicato e adottato in forma di geodato digitale.

Art. 39 c) procedura semplificata

1Sono soggette alla procedura semplificata le modifiche di secondaria importanza, ovvero modifiche che non alterano in modo sostanziale il concetto di smaltimento e non comportano un aumento importante dei costi. 2Il Municipio allestisce la modifica di secondaria importanza e la sottopone all’UPAAI per preavviso tecnico. 3La modifica è adottata e pubblicata in formato di geodato digitale dal Municipio per trenta giorni, previo avviso all’albo comunale. Nel termine di pubblicazione ogni cittadino del Comune e ogni altra persone o ente che dimostra un interesse legittimo può presentare osservazioni. 4Il DT approva la modifica in formato di geodato digitale; essa entra in vigore con l’approvazione.

Art. 40 d) verifica e modifiche

1Il PGS è sottoposto a verifiche di regola ogni quindici anni. 2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione.

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