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Regolamento sulla gestione delle acque

Ticino · 721.110 · regulation

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Contents: 111 provisions
  1. Art. 1 (art. 1 LGA)
  2. Art. 2 a) Consiglio di Stato
  3. Art. 3 b) Dipartimento del territorio
  4. Art. 4 c) Divisione ambiente e divisione costruzioni1
  5. Art. 5 d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo
  6. Art. 6 e) Ufficio dei corsi d’acqua
  7. Art. 7 f) Dipartimento delle finanze e dell’economia
  8. Art. 8 g) Divisone delle risorse
  9. Art. 9 h) Ufficio dell’energia
  10. Art. 10 Corpo d’acqua
  11. Art. 11 (art. 4 LGA)
  12. Art. 12
  13. Art. 13 c) effetti
  14. Art. 14 d) verifica e modifica
  15. Art. 15 a) catasto delle acque
  16. Art. 16 b) inventario dei prelievi
  17. Art. 17 (art. 6 cpv. 1 LGA)
  18. Art. 18
  19. Art. 19 c) effetti
  20. Art. 20 d) modifica
  21. Art. 21 (art. 6 cpv. 2 LGA)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 c) effetti
  24. Art. 24 d) verifica e modifica
  25. Art. 25 (art. 6 cpv. 3 LGA)
  26. Art. 26
  27. Art. 27 c) effetti
  28. Art. 28 d) verifica e modifica
  29. Art. 29 (art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)
  30. Art. 30
  31. Art. 31 c) effetti
  32. Art. 32 d) verifica e modifica
  33. Art. 33 (art. 8 cpv. 1 LGA)
  34. Art. 34
  35. Art. 35 c) effetti
  36. Art. 36 d) verifica e modifica
  37. Art. 37 (art. 8 cpv. 2 LGA)
  38. Art. 38 b) procedura ordinaria
  39. Art. 39 c) procedura semplificata
  40. Art. 40 d) verifica e modifiche
  41. Art. 41 e) intervento sostitutivo
  42. Art. 42 (art. 9 cpv. 1 LGA)
  43. Art. 43
  44. Art. 44 c) impianti di interesse generale
  45. Art. 45 c) modifiche
  46. Art. 46 (art. 9 cpv. 2 LGA)
  47. Art. 47
  48. Art. 48 c) verifica e modifiche
  49. Art. 49 a) procedura
  50. Art. 50 b) effetti
  51. Art. 51 c) modifica
  52. Art. 52
  53. Art. 53 b) effetti
  54. Art. 54 c) modifica
  55. Art. 55 Approvazione dei progetti
  56. Art. 56 (art. 17 cpv. 1 LGA)
  57. Art. 57 (art. 19 e 20 LGA)
  58. Art. 58 a) comprensorio
  59. Art. 59 b) contributi definitivi
  60. Art. 60 c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
  61. Art. 61 d) prospetto dei contributi
  62. Art. 62 e) pubblicazione del prospetto
  63. Art. 63 f) reclamo
  64. Art. 64 a) spese sussidiabili
  65. Art. 65 b) ammontare
  66. Art. 66 Tasse per l’utilizzo degli impianti
  67. Art. 67
  68. Art. 68 a) domanda
  69. Art. 69
  70. Art. 70 c) rinnovo e modifica
  71. Art. 71 (art. 37 cpv. 3 LGA)
  72. Art. 72 (art. 38 LGA)
  73. Art. 73 Tasse
  74. Art. 74 (art. 41 LGA)
  75. Art. 75 Sussidi
  76. Art. 76 a) competenza
  77. Art. 77 b) durata
  78. Art. 78 c) condizioni
  79. Art. 79 d) tasse
  80. Art. 80 a) domanda
  81. Art. 81
  82. Art. 82 c) responsabilità e obblighi
  83. Art. 83 Modifiche della concessione
  84. Art. 84 Competenza
  85. Art. 85 Durata
  86. Art. 86 Tasse
  87. Art. 87
  88. Art. 88 (art. 64 LGA)
  89. Art. 89 (art. 65 cpv. 1 LGA)
  90. Art. 90 (art. 66 cpv. 1 LGA)
  91. Art. 91 (art. 66 cpv. 2 LGA)
  92. Art. 92
  93. Art. 93 c) effetti
  94. Art. 94 a) principio
  95. Art. 95 b) rivitalizzazioni
  96. Art. 96 c) protezione contro le piene
  97. Art. 97 d) interventi combinati
  98. Art. 98 (art. 70 LGA)16
  99. Art. 99 a) domanda
  100. Art. 100
  101. Art. 101 (art. 72 LGA)
  102. Art. 102 Concessione
  103. Art. 103 Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi
  104. Art. 104 Casi di esenzione
  105. Art. 105 a) domanda
  106. Art. 106 a) principi
  107. Art. 107
  108. Art. 108 (art. 85 LGA)
  109. Art. 109 Tasse amministrative ed emolumenti
  110. Art. 110 Abrogazione e modifica di atti normativi
  111. Art. 111 Entrata in vigore

111 provisions

Art. 41 e) intervento sostitutivo

1In caso di inadempienza da parte del Comune, il Consiglio di Stato lo diffida, avvertendolo che in caso d’ulteriore inosservanza interverrà a titolo sostitutivo a sue spese. 2Il Consiglio di Stato allestisce il PGS sostitutivo secondo la procedura dell’articolo 8 LGA e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine; trascorso questo termine il Consiglio di Stato adotta il PGS sostitutivo. Piano cantonale dell’approvvigionamento idrico

Art. 42 (art. 9 cpv. 1 LGA)

Il PCAI è costituito da un piano e un relativo rapporto.

Art. 43

1Il PCAI è allestito dal DT per l’intero territorio cantonale o per singoli comprensori, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate. 2Il PCAI è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato; esso entra immediatamente in vigore.

Art. 44 c) impianti di interesse generale

1Sono impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico gli impianti, i manufatti e le condotte necessari alla produzione e al trasporto di acqua potabile fino alla rete di distribuzione, segnatamente: a) captazioni e sorgenti; b) pozzi; c) stazioni di pompaggio e sovrappressione; d) impianti di trattamento; e) serbatoi e relative riserve antincendio; f) condotte di adduzione e di collegamento sovracomunale; g) camere di rottura e di ripartizione; h) infrastrutture di telegestione. 2La rete di distribuzione, gli allacciamenti privati, i contatori per l’acqua presso le utenze e gli idranti sono esclusi. 3La ridondanza delle condotte di collegamento sovracomunale non è considerata ai fini dei sussidi.

Art. 45 c) modifiche

1Il PCAI viene periodicamente aggiornato, di regola ogni quindici anni. 2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione. 3Modifiche di secondaria importanza o dovute a interventi urgenti sono adottate dal Consiglio di Stato senza consultazione. 4Sono modifiche di secondaria importanza quelle che non modificano in modo sostanziale il funzionamento della rete, il sistema di approvvigionamento idrico o la modalità di distribuzione, in particolare: a) l’adeguamento alle normative di opere di interesse generale e sovracomunale; b) modifiche dell'ubicazione di opere o del tracciato di condotte di interesse generale già previste a PCAI. Piano generale dell’acquedotto

Art. 46 (art. 9 cpv. 2 LGA)

1Il PGA è costituito da: a) un piano e uno schema idraulico; b) un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico. 2Il PGA è coordinato con il PCAI. 3Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.

Art. 47

Per la procedura fanno stato per analogia l’articolo 8 capoverso 3 LGA e gli articoli 38 e 39 RGA.

Art. 48 c) verifica e modifiche

1Il PGA è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni. 2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione Piano delle rivitalizzazioni (art. 10 cpv. 1 LGA)

Art. 49 a) procedura

Il piano delle rivitalizzazioni è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i comuni, gli enti pubblici e gli altri interessati.

Art. 50 b) effetti

Il piano delle rivitalizzazioni ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

Art. 51 c) modifica

Il piano delle rivitalizzazioni può essere modificato mediante la procedura di adozione. Piano dei risanamenti (art. 10 cpv. 2 LGA) a) procedura 5 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

Art. 52

Il piano dei risanamenti è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti l’UEn e i proprietari delle opere e degli impianti oggetto di risanamento.

Art. 53 b) effetti

Il piano dei risanamenti ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

Art. 54 c) modifica

Il piano dei risanamenti può essere modificato mediante la procedura di adozione. Capitolo terzo Qualità delle acque Sezione 1 Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

Art. 55 Approvazione dei progetti

L’approvazione è rilasciata nell’ambito della procedura di domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) o di altre procedure speciali. Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

Art. 56 (art. 17 cpv. 1 LGA)

1Detentore di edifici e impianti è il proprietario, superficiario, affittuario o qualsiasi altra persona che, indipendentemente dal legame di tipo reale o personale, ha un potere di fatto sull’edificio o impianto. 2Con impianti pubblici sono intesi tutti gli impianti destinati a uno scopo di interesse pubblico. Sezione 2 Impianti di smaltimento delle acque di scarico Obbligo di allacciamento

Art. 57 (art. 19 e 20 LGA)

1L’obbligo di allacciamento è deciso dal Municipio all’interno della zona edificabile e dall’UPAAI all’esterno della zona edificabile. 2Il progetto di allacciamento è preventivamente approvato dall’autorità competente giusta il precedente capoverso. Sezione 3 Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico Contributi di costruzione (art. 22 LGA)

Art. 58 a) comprensorio

1Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi di costruzione. 2Gli edifici per i quali è esigibile l’allacciamento alle canalizzazioni ai sensi della legislazione federale sono equiparati a quelli all’interno del perimetro.

Art. 59 b) contributi definitivi

…6

Art. 60 c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti

Ai fini dell’adeguamento in base agli abitanti equivalenti si considera in particolare l’intensità dell’uso e il grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.

Art. 61 d) prospetto dei contributi

1Il Municipio provvede all’allestimento del prospetto dei contributi. 2Il prospetto dei contributi deve contenere in particolare: a) il comprensorio d’imposizione; b) l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati; c) gli importi dei singoli contributi; d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo/preconsuntivo, se si tratta di contributi definitivi; 6 Art. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. e) il tasso d’interesse; f) i termini di pagamento; g) il termine di reclamo al Municipio. 3Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.

Art. 62 e) pubblicazione del prospetto

1Il prospetto dei contributi è pubblicato per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale. 2Contemporaneamente un estratto del prospetto è notificato al contribuente per la parte che lo interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo.

Art. 63 f) reclamo

1Nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al Municipio. 2Il reclamo può essere diretto: a) contro il principio dell’assoggettamento; b) contro l’ammontare del contributo; c) contro l’elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto. 3Qualora un reclamo possa pregiudicare legittimi interessi di terzi, quest’ultimi devono essere chiamati in lite. La decisione sul reclamo dev’essere motivata e notificata al reclamante e a ogni altro interessato. Sussidi cantonali (art. 31 LGA)

Art. 64 a) spese sussidiabili

1Il Cantone sussidia i costi per l’allestimento dei PGS, ossia: a) catasto allacciamenti privati; b) catasto impianti pubblici; c) allestimento banca dati; d) onorari per prestazioni previste dal capitolato d’oneri approvato dall’UPAAI del DT; e) ispezioni con telecamera delle canalizzazioni; f) prestazioni di terzi necessarie per l’esecuzione di misurazioni di acque chiare, di prove d’infiltrazione ecc. 2Non sono sussidiabili le spese per: a) rifacimento di opere che hanno già beneficiato di sussidio; b) progetti approvati dopo dell’esecuzione delle opere; c) sorpassi o prestazioni non contemplate che non siano stati tempestivamente annunciati all’UPAAI del DT; d) allacciamenti privati; e) migliorie della pavimentazione.

Art. 65 b) ammontare

1I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi con i seguenti criteri: a) per comuni finanziariamente forti: – 10% (zona superiore); – 20% (zona inferiore). b) per comuni finanziariamente medi: – 30% (zona superiore); – 40% (zona inferiore). c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% all’80%. 2L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.7 3La decisione di sussidio è adottata da: - SPAAS fino a 30'000 franchi; - DA fino a 100'000 franchi; - Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.8 7 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 8 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

Art. 66 Tasse per l’utilizzo degli impianti

1Sono soggetti alla tassa per l’utilizzo degli impianti i proprietari e i beneficiari di diritti di superficie dei fondi inclusi nelle zone allacciate alle canalizzazioni pubbliche definite dal PGS. 2La tassa è composta da una tassa base e da una tassa variabile: a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi ed è calcolata sulla base del valore di stima delle proprietà allacciate alle canalizzazioni pubbliche o sulla base di altri parametri quali la tipologia dell’utenza in base agli abitanti equivalenti; b) la tassa variabile copre almeno il 20% dei costi complessivi degli impianti ed è calcolata in funzione del consumo d’acqua della proprietà allacciata e può tenere conto del carico inquinante in base agli abitanti equivalenti. 3Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a: a) personale; b) gestione del servizio amministrativo di smaltimento; c) ammortamenti; d) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti; e) costi di elementi consumabili con scadenza temporale; f) altri costi indipendenti dalla qualità di acqua smaltita. 4La DA può emanare linee guida sul prelievo delle tasse di utilizzo degli impianti. Capitolo quarto Utilizzo delle acque Sezione 1 Norme generali Riduzione temporanea della quantità di acqua autorizzata o concessionata

Art. 67

1La quantità di acqua autorizzata o concessionata può essere ridotta fino a un massimo del 50% in periodi di grave penuria d’acqua o in casi di emergenza. 2Sono considerati casi di emergenza, in particolare: a) situazioni di grave penuria in acqua potabile; b) contaminazione di captazioni d’acqua a scopo potabile; c) siccità prolungata. 3La decisione di riduzione temporanea di quantità di acqua è adottata dal DT, sentiti i servizi interessati. Sezione 2 Approvvigionamento idrico Autorizzazione o concessione per approvvigionamento idrico (art. 37 LGA)

Art. 68 a) domanda

1La domanda deve esporre: il motivo, lo scopo, la modalità di prelievo dell’acqua, il quantitativo di acqua captata e i tempi di captazione. 2La domanda deve essere corredata da un rapporto tecnico conforme alle linee guida emanate dalla DA. 3La domanda e gli allegati, firmati dal richiedente e dal proprietario del fondo, devono essere presentati alla SPAAS.

Art. 69

1La SPAAS pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale. 2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione. 3L’autorizzazione è decisa dalla SPAAS, la concessione dalla DA.

Art. 70 c) rinnovo e modifica

Per il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione e della concessione valgono le stesse condizioni previste per il rilascio. Autorizzazione d’emergenza

Art. 71 (art. 37 cpv. 3 LGA)

In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, guasti agli impianti e simili), la DA può autorizzare captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto per la durata massima di due mesi. Prelievi di acque pubbliche

Art. 72 (art. 38 LGA)

Per il rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 38 LGA si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.

Art. 73 Tasse

1La tassa cantonale per l’utilizzo di acqua potabile a scopi commerciali (art. 39 cpv. 1 LGA) ammonta a: a) 1 franco al metro cubo, nel caso di bevande; b) 0.5 franchi al metro cubo, nel caso di altri usi. 2La tassa comunale è composta da una tassa base e da una tassa sul consumo: a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi; b) la tassa sul consumo copre almeno il 20% dei costi complessivi e può essere differenziata in forma crescente se l’uso è comune, accresciuto o privativo. 3Per differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo si intende: a) l’uso a copertura dei bisogni primari (uso comune) della popolazione, quando l’acqua è destinata a scopi alimentari e sanitari; b) l’uso accresciuto, quando i quantitativi di acqua utilizzati superano ampiamente quelli necessari per un uso comune; c) l’uso commerciale (privativo), quando l’acqua è destinata alla fabbricazione di prodotti o a offrire servizi a pagamento. 4Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a: a) personale; b) gestione del servizio amministrativo e di approvvigionamento; c) ammortamenti; d) costi delle analisi dell'acqua; e) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti; f) costi di elementi consumabili con scadenza temporale; g) altri costi indipendenti dalla quantità di acqua fornita. 5L’accordo del Cantone, ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 LGA, è conferito dalla DA. 6La DA può emanare linee guida. Impianti per l’approvvigionamento idrico

Art. 74 (art. 41 LGA)

Le prescrizioni tecniche ai sensi dell’articolo 41 LGA sono emanate dalla DA, sulla base dello stato dell’arte definito dalle associazioni di categoria.

Art. 75 Sussidi

1I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi con i seguenti criteri: a) per comuni finanziariamente forti: – 10% (zona superiore) – 20% (zona inferiore) b) per comuni finanziariamente medi: – 30% (zona superiore) – 40% (zona inferiore) c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% al 60%. 2Sono sussidiabili unicamente le opere di interesse generale definite giusta l’articolo 41 e i relativi costi di progettazione. La DA può emanare linee guida sulle opere e i costi sussidiabili. 3Sono erogati sussidi in funzione di un onere finanziario manifestamente sproporzionato (art. 42 cpv. 1 LGA) se il costo complessivo medio a carico di un’economia domestica per l’approvvigionamento in acqua potabile è uguale o superiore a 470 franchi annui. 4L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS. 5La decisione di sussidio è adottata da: - SPAAS fino a 30'000 franchi; - DA fino a 100'000 franchi; - Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.9 Sezione 3 Sfruttamento termico delle acque e della geotermia Autorizzazione o concessione per sfruttamento termico e geotermia (art. 43 LGA)

Art. 76 a) competenza

Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.

Art. 77 b) durata

1La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate. 2La durata massima delle concessioni è di venti anni; possono essere rinnovate.

Art. 78 c) condizioni

1Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee è autorizzato solo a partire da 15 kW di potenza estratta. 2I punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque sotterranee a scopo termico devono rispettare le seguenti condizioni: a) una perizia idrogeologica deve dimostrare che l’impianto non interferisca con quelli esistenti; b) la distanza tra due sonde geotermiche deve essere di almeno 5 m; c) per i prelievi ad uso termico, la restituzione non deve modificare la temperatura della falda in misura superiore a 3 °C oltre un raggio di 100 m dal punto di resa.

Art. 79 d) tasse

1Per lo sfruttamento della geotermia è prelevata una tassa una tantum in base alla potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa: a) fr. 900 per impianti dai 5 a 10 kW estratti; b) fr. 1’200 per impianti dai 11 a 20 kW estratti; c) fr. 1’500 per impianti dai 21 a 30 kW estratti: d) fr. 1’800 per impianti dai 31 a 40 kW estratti; e) fr. 2’100 per impianti dai 41 a 50 kW estratti; f) fr. 2’400 per impianti dai 51 a 60 kW estratti; g) fr. 2’700 per impianti dai 61 a 70 kW estratti; h) fr. 3’000 per impianti dai 71 a 80 kW estratti; i) fr. 3’300 per impianti dai 81 a 90 kW estratti; J) fr. 3’600 per impianti dai 91 a 100 kW estratti; k) fr. 4’200 per impianti dai 100 a 125 kW estratti; l) fr. 4’900 per impianti dai 126 a 150 kW estratti; m) fr. 6’200 per impianti dai 151 a 200 kW estratti; n) fr. 7’500 per impianti oltre i 201 kW estratti.11 2Per lo sfruttamento delle acque a scopo termico è prelevata una tassa una tantum in base alla potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa: a) fr. 2’000 per impianti dai 5 ai 20 kW estratti; b) fr. 3’000 per impianti dai 21 ai 30 kW estratti; c) fr. 4’000 per impianti dai 31 ai 40 kW estratti; d) fr. 5’000 per impianti dai 41 ai 50 kW estratti e) fr. 7’500 per impianti dai 51 ai 75 kW estratti; f) fr. 10’000 per impianti dai 76 ai 100 kW estratti; g) fr. 15’000 per impianti dai 101 ai 150 kW estratti; h) fr. 20’000 per impianti dai 151 ai 200 kW estratti; i) fr. 25’000 per impianti oltre i 201 kW estratti.12 3Sono esenti da tassa le reti di teleriscaldamento. Sezione 4 Utilizzo della forza idrica 9 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 10 Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 11 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 12 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. Concessione per utilizzo della forza idrica (art. 51 LGA)

Art. 80 a) domanda

1La domanda deve contenere: a) le generalità dell’istante; b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere progettate; c) un profilo longitudinale; d) la denominazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare; e) la quantità di acqua da derivare; f) una descrizione degli impianti: – presa d’acqua con l’indicazione delle coordinate e della quota, – sbarramento e relative quote, – opere di accumulazione o per l’utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata, – centrale, – impianti di pompaggio, – curva delle portate dei corsi d’acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti d’acqua, – curva delle portate utilizzabili, – volume di accumulazione, – caduta lorda, – caduta netta, – capacità di produzione, – opere di restituzione al corso d’acqua; g) un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento; h) un rapporto sull’impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi e discontinui, ai sensi della legislazione federale; i) indicazioni sul trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica; j) eventualmente un rapporto geologico. 2La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UEn. 3L’UEn può concedere delle deroghe al capoverso 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.

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