1Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla gestione delle acque
del 21 gennaio 2025 (LGA).
2Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Autorità competenti
Art. 2 a) Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato esercita in generale la vigilanza superiore sull’applicazione della
legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali in materia di gestione delle acque e
ordina inoltre i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo
della forza idrica.
Art. 3 b) Dipartimento del territorio
Il Dipartimento del territorio (DT) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal
presente regolamento.
Art. 4 c) Divisione ambiente e divisione costruzioni1
1La Divisione dell’ambiente (DA) è competente per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 2 LGA, ad eccezione degli ambiti espressamente
attribuiti alla Divisione delle risorse e all’Ufficio dell’energia.
2La Divisione delle costruzioni (DC) è competente per la concessione di sussidi ai sensi dell’articolo
76 LGA sino a 500'000 franchi.2
Art. 5 d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo
1La Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) svolge i compiti
attribuitele dal presente regolamento, prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza
ad altre autorità e inoltre:
a) costituisce il servizio di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 49 della legge federale sulla
protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
b) esercita la polizia delle acque e il servizio incidenti (servizio avarie ai sensi dell’articolo 49
LPAc);
c) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come
pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2
lettera e LGA;
d) garantisce la promozione, la consulenza, l’esame e l’approvazione ed esercita la sorveglianza
dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS), dei piani generali dell’acquedotto (PGA) e
dei piani cantonali dell’approvvigionamento idrico (PCAI);
e) sorveglia e verifica periodicamente il funzionamento degli impianti di depurazione delle acque
(IDA), autorizza lo scarico di acque industriali e artigianali, controlla i sistemi di smaltimento
degli scarichi industriali mediante prelievi e analisi e controlla le acque di scarico;
1 Nota marginale modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
2 Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
f) autorizza l’abbassamento e gli scavi in falda;
g) autorizza i sondaggi, le trivellazioni e gli scavi nelle zone in cui sono presenti acque sotterranee;
h) garantisce il monitoraggio delle qualità delle acque superficiali e sotterranee.
2Il Nucleo operativo incidenti (NOI) è istituito in seno alla SPAAS, che coadiuva nei compiti di
servizio incidenti (avarie), e fornisce consulenza specialistica in tale ambito agli enti di primo
intervento.
Art. 6 e) Ufficio dei corsi d’acqua
1L’Ufficio dei corsi d’acqua (di seguito UCA):3
a) promuove i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua in base ai concetti di gestione del rischio;
b) vigila sugli interventi sui corsi d’acqua e all’interno dello spazio riservato alle acque;
c) esegue la regolazione del Lago di Lugano e provvede alla manutenzione dello sbarramento di
regolazione;4
d) garantisce il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e, più ingenerale, delle risorse
idriche cantonali, tramite la rete idrometeorologica cantonale;
e) sorveglia gli impianti di accumulazione di competenza cantonale.
2L’UCA, quale servizio tecnico, si occupa di sorvegliare gli impianti di accumulazione di competenza
dei Cantoni e di promuovere i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua.
Art. 7 f) Dipartimento delle finanze e dell’economia
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) esegue i compiti e adotta le decisioni
affidatigli dal presente regolamento.
Art. 8 g) Divisone delle risorse
La Divisione delle risorse (DR) è competente per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4, sezione 4 LGA, da 10'000 a 100'000 franchi.
Art. 9 h) Ufficio dell’energia
L’Ufficio dell’energia (UEn) svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento e inoltre:
a) vigila al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni per l’utilizzo
della forza idrica, tra cui l’applicazione dei deflussi minimi;
b) prende nell’ambito della gestione della forza idrica le decisioni non altrimenti attribuite per
competenza ad altre autorità;
c) persegue e giudica le contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4 sezione 4 LGA, fino a
10'000 franchi.
Art. 10 Corpo d’acqua
Si definisce corpo d’acqua un elemento distinto e significativo di acque superficiali (lago,
fiume, torrente, canale o bacino artificiale) o sotterranee (acquifero), oppure una parte di esso.
Capitolo secondo
Strumenti di gestione delle acque
Piano cantonale della gestione delle acque
Art. 11 (art. 4 LGA)
Il piano cantonale della gestione delle acque (PCGA):
a) fissa gli obiettivi e le priorità della gestione delle acque a livello cantonale e di bacino idrografico
a medio e lungo termine, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e l’uso parsimonioso
delle risorse;
b) definisce un piano d’azione comprendente le misure volte a raggiungere gli obiettivi e le autorità
tenute ad attuarle.
Art. 12
1Il PCGA è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati.
2Il PCGA è adottato dal Consiglio di Stato.
Art. 13 c) effetti
Il PCGA ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
3 Frase introduttiva modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
4 Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
Art. 14 d) verifica e modifica
Il PCGA è sottoposto a verifica e aggiornamento di regola ogni quindici anni, mediante
la procedura di adozione.
Catasto delle acque e inventario dei prelievi
(art. 5 LGA)
Art. 15 a) catasto delle acque
1Il catasto delle acque è allestito e tenuto a giorno dall’UCA, in collaborazione con
l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI).
2Esso è costituito da un catalogo corredato da una rappresentazione cartografica georeferenziata
(geodato digitale).
Art. 16 b) inventario dei prelievi
1L’inventario dei prelievi è allestito e tenuto a giorno dall’UEn, in collaborazione con
l’UPAAI.
2Esso elenca i prelievi che eccedono l’uso comune relativi ai corpi d’acqua e alle sorgenti, le quantità
di acqua prelevata, il deflusso residuale, la portata di dotazione e la situazione giuridica.
Piano dei settori di protezione delle acque
Art. 17 (art. 6 cpv. 1 LGA)
Il piano dei settori di protezione delle acque (PSP) indica i settori Ao e Au di protezione
delle acque superficiali e sotterranee utilizzabili e i loro rispettivi settori d’alimentazione, nonché i
settori Zo e Zu.
Art. 18
1Il PSP è allestito in formato di geodato digitale dall’UPAAI, sentiti i municipi, gli enti
pubblici e le associazioni interessate.
2Esso è adottato in formato di geodato digitale dal Consiglio di Stato.
Art. 19 c) effetti
Il PSP ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Art. 20 d) modifica
Il PSP può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Piano di protezione delle acque sotterranee
Art. 21 (art. 6 cpv. 2 LGA)
1Il piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) si compone di:
a) rapporto idrogeologico;
b) piano delle zone di protezione S1, S2 e S3 o eventualmente Sm, Sh in formato di geodato
digitale secondo le direttive federali;
c) norme di applicazione;
d) catasto dei pericoli (piano dei conflitti) relativi alle attività e agli impianti all’interno delle zone di
protezione;
e) piano di risanamento e gestione dei conflitti esistenti.
Art. 22
1Il PPAS è allestito dal proprietario delle captazioni d’interesse pubblico e sottoposto per
verifica tecnica all’UPAAI.
2Il PPAS è adottato in forma di geodato digitale dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il Comune
lo notifica mediante il portale cantonale di pubblicazione ai proprietari interessati, i quali possono
presentare ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.
3Il Consiglio di Stato approva il PPAS in formato digitale e decide i ricorsi.
Art. 23 c) effetti
1Il PPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
2Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, può conferire ai proprietari delle captazioni il
diritto di espropriazione dei diritti reali necessari. In tal caso è applicabile la legge di espropriazione
dell’8 marzo 1971.
Art. 24 d) verifica e modifica
1Il proprietario sottopone il PPAS a verifica di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee
Art. 25 (art. 6 cpv. 3 LGA)
Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee (PAPAS) si compone di:
a) rapporto idrogeologico;
b) piano in forma di geodato digitale che delimita le zone di protezione S2 e S3 (dimensionate per
l’emungimento potenziale massimo espresso in l/min) e indica l’ubicazione di massima del
futuro punto di prelievo;
c) norme di applicazione.
Art. 26
1Il PAPAS è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici
e gli altri interessati.
2Mediante il portale cantonale di pubblicazione esso è notificato ai proprietari interessati, i quali
possono presentare opposizione al Consiglio di Stato entro trenta giorni.
3Il Consiglio di Stato adotta il PAPAS in forma di geodato digitale.
Art. 27 c) effetti
Il PAPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
Art. 28 d) verifica e modifica
1Il PAPAS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia
Art. 29 (art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)
Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (PSTAG) si
compone di due piani in forma di geodato digitale che delimitano le aree in cui le captazioni a uso
termico e rispettivamente le sonde geotermiche sono potenzialmente permesse, previa
autorizzazione o concessione.
Art. 30
Il PSTAG è allestito dal DT. Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di
Stato.
Art. 31 c) effetti
Il PSTAG ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Art. 32 d) verifica e modifica
1Il PSTAG è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
Piano regionale di smaltimento delle acque
Art. 33 (art. 8 cpv. 1 LGA)
1Il piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) coordina e ottimizza i provvedimenti
di protezione delle acque.
2Esso indica in particolare:
a) le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni allacciate;
b) le acque superficiali si prestano all’immissione di acque di scarico, specie in caso di
precipitazioni;
c) le stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che richiedono esigenze più severe
relative all’immissione nel ricettore naturale.
Art. 34
1Il PRS è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
2Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.
Art. 35 c) effetti
Il PRS è vincolante per le autorità.
Art. 36 d) verifica e modifica
1Il PRS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.
2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
Piano generale di smaltimento delle acque
Art. 37 (art. 8 cpv. 2 LGA)
1Il PGS si compone dei seguenti documenti:
a) i piani delle zone e le misure secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla protezione delle acque
del 28 ottobre 1998 (OPAc);
b) il piano di attuazione e di finanziamento.
2Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.
Art. 38 b) procedura ordinaria
Il PGS è pubblicato e adottato in forma di geodato digitale.
Art. 39 c) procedura semplificata
1Sono soggette alla procedura semplificata le modifiche di secondaria importanza,
ovvero modifiche che non alterano in modo sostanziale il concetto di smaltimento e non comportano
un aumento importante dei costi.
2Il Municipio allestisce la modifica di secondaria importanza e la sottopone all’UPAAI per preavviso
tecnico.
3La modifica è adottata e pubblicata in formato di geodato digitale dal Municipio per trenta giorni,
previo avviso all’albo comunale. Nel termine di pubblicazione ogni cittadino del Comune e ogni altra
persone o ente che dimostra un interesse legittimo può presentare osservazioni.
4Il DT approva la modifica in formato di geodato digitale; essa entra in vigore con l’approvazione.
Art. 40 d) verifica e modifiche
1Il PGS è sottoposto a verifiche di regola ogni quindici anni.
2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione.