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Legge organica patriziale

Ticino · 188.100 · statute

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Contents: 161 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Altri enti
  3. Art. 3 Garanzia legale
  4. Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento
  5. Art. 5 Definizione
  6. Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi
  7. Art. 7 Compiti del patriziato
  8. Art. 8 a) Limiti
  9. Art. 9 b) Ratifica
  10. Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone
  11. Art. 11 Diritto di riscatto
  12. Art. 12 a) Obbligo; forme
  13. Art. 13 b) Eccezione
  14. Art. 14 c) Aggiudicazione
  15. Art. 15 d) Procedura
  16. Art. 16 Costituzione in pegno di beni
  17. Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi
  18. Art. 18 Divieto di speculazioni
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale
  21. Art. 21 Lavoro comune
  22. Art. 22 Fondo di riserva forestale
  23. Art. 23 Fiscalità
  24. Art. 24 Opere sussidiate supplementari
  25. Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali
  26. Art. 26 a) Contributo
  27. Art. 27 b) amministrazione e finanziamento
  28. Art. 28 Godimento in generale
  29. Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi
  30. Art. 30 a) Lavorata
  31. Art. 31 b) In piedi
  32. Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione
  33. Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi
  34. Art. 34 Aggregazione16
  35. Art. 35 Procedura di aggregazione19
  36. Art. 36 Consorziamento
  37. Art. 37 Procedura di consorziamento
  38. Art. 38 Disconoscimento
  39. Art. 39 Devoluzione dei beni
  40. Art. 40 Presupposti
  41. Art. 41 a) Per filiazione
  42. Art. 42 b) Per matrimonio
  43. Art. 43 c) Per concessione
  44. Art. 44 Rapporto con il patriziato generale
  45. Art. 45 Procedura
  46. Art. 46 Tasse; importo
  47. Art. 47 Perdita
  48. Art. 48 Effetti
  49. Art. 49 Riacquisto
  50. Art. 50 Procedura
  51. Art. 51 a) In generale
  52. Art. 52 b) Diritto di voto
  53. Art. 53 c) Diritto di godimento
  54. Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco
  55. Art. 55 Rappresentanza del fuoco
  56. Art. 56 a) Contenuto
  57. Art. 57 b) Allestimento
  58. Art. 58 d) Pubblicazione29
  59. Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30
  60. Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione
  61. Art. 61 a) Legittimazione attiva
  62. Art. 62 b) Termini
  63. Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili
  64. Art. 64 Organi del patriziato
  65. Art. 65 Elezioni
  66. Art. 66 Sigillo Patriziale
  67. Art. 67 Definizione: pubblicità
  68. Art. 68 Competenze
  69. Art. 69 Assemblee ordinarie
  70. Art. 70 Assemblee straordinarie
  71. Art. 71 Date e termine
  72. Art. 72 Convocazione
  73. Art. 73 Numero legale
  74. Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca
  75. Art. 75 Casi di collisione
  76. Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione
  77. Art. 77 Funzionamento dell’assemblea
  78. Art. 78 Istituzione
  79. Art. 79 Attributi
  80. Art. 80 Eleggibilità
  81. Art. 81 Composizione
  82. Art. 82 Eleggibilità
  83. Art. 83 a) Per carica
  84. Art. 84 b) per parentela
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Dimissioni dalla carica
  87. Art. 87 Procedura
  88. Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55
  89. Art. 89 Periodo di elezione57
  90. Art. 90 Nomina del vicepresidente
  91. Art. 91 Commissioni
  92. Art. 92 a) In generale
  93. Art. 93 b) In particolare
  94. Art. 94 Altre norme sul funzionamento
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Validità della seduta
  97. Art. 97 Frequenza
  98. Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca
  99. Art. 99 Collisione
  100. Art. 100 Divieto di prestazione
  101. Art. 101 Nomina procedura
  102. Art. 102 Provvedimenti disciplinari
  103. Art. 103 diritti e obblighi
  104. Art. 104 A) Anno amministrativo
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 C) Forma delle deliberazioni
  108. Art. 108 D) Destinazione dei crediti
  109. Art. 109 e sorpassi di credito67
  110. Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza
  111. Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme
  112. Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive
  113. Art. 113 Contabilità armonizzata
  114. Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni
  115. Art. 115 Incompatibilità
  116. Art. 116 Collisione
  117. Art. 117 Rapporto
  118. Art. 118 Competenze
  119. Art. 119 Rapporti; segnalazioni
  120. Art. 120 a) rapporto di contravvenzione
  121. Art. 121 b) decisione
  122. Art. 122 Prescrizione
  123. Art. 123 Pagamento e commutazione
  124. Art. 124 Regolamenti
  125. Art. 125 Esposizione
  126. Art. 126 Approvazione
  127. Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato
  128. Art. 128 Applicabilità
  129. Art. 129 alla pianificazione cantonale
  130. Art. 130 Vigilanza
  131. Art. 131 Oggetto84
  132. Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali
  133. Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni
  134. Art. 134 b) Sospensione per altri motivi
  135. Art. 135 Destituzione
  136. Art. 136
  137. Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  138. Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione
  139. Art. 139 dell’ufficio patriziale
  140. Art. 140 c) Competenze dell’assemblea
  141. Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95
  142. Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta
  143. Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica
  144. Art. 144 dei sorpassi di credito99
  145. Art. 145 Rimedi di diritto101
  146. Art. 146 Competenza
  147. Art. 147 Legittimazione attiva
  148. Art. 148 Nullità assoluta
  149. Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali
  150. Art. 150 b) Delle singole decisioni
  151. Art. 151 Termini e forma
  152. Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali
  153. Art. 153 della donna patrizia coniugata
  154. Art. 154 Figli: opzione e acquisto
  155. Art. 155 Appartenenza a più patriziati
  156. Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti
  157. Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali
  158. Art. 158 Applicazione della legge
  159. Art. 159
  160. Art. 160 Disposizioni abrogative
  161. Art. 161 Entrata in vigore

161 provisions

Art. 1 Definizione e scopo

1Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità. 2Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d’uso comune, che hanno svolto e svolgono un’attività d’interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato. 3I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purchè adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti. 4Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.2

Art. 2 Altri enti

Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l’esistenza di altri enti o eventuali suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.

Art. 3 Garanzia legale

1Ogni patriziato secondo l’art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato. 2Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo. 3Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.3

Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento

1La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata unicamente secondo le norme della legge. 2Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge. TITOLO II Dei beni patriziali CAPO I Amministrazione

Art. 5 Definizione

1I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali. 2I beni amministrativi sono beni che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di 1 Titolo modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 2 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 3 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22. uso pubblico, i terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni. 3I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonchè gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento. 4L’ufficio patriziale tiene l’inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza. 5Il regolamento di applicazione fissa le norme d’esecuzione del presente articolo.

Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi

Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in: a) beni destinati in primo luogo all’esercizio dell’attività agricola, costituiti dai beni di godimento o primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare, stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato; b) beni destinati anche all’uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna con le loro vie d’accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli acquedotti e le teleferiche; c) edifici; d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni; e) impianti sportivi; f) cave; g) beni culturali quale l’archivio.

Art. 7 Compiti del patriziato

1Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l’uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali. 2In particolare: a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli; b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all’uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l’edificazione a scopi abitativi; c) di assicurare l’efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi; d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname; e) di assicurare e regolare l’esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati; f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni patriziali; g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l’acquisizione di aree abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in montagna; h) di valorizzare i beni culturali. Alienabilità dei beni

Art. 8 a) Limiti

1I beni amministrativi sono inalienabili. 2I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l’alienazione sia fatta nell’interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato. 3È riservato l’art. 20 cpv. 2. 4Sono autorizzate la permuta dei fondi, l’alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che non hanno utilità prevedibile. 5È in ogni caso vietata l’assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).

Art. 9 b) Ratifica

1Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato. 2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all’albo patriziale.4

Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone

1Il Comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a scopi pubblici. 2Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro Comune o a un consorzio di Comuni interessati. 3Le modalità, i limiti e l’esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione della legge.

Art. 11 Diritto di riscatto

1Il Comune ha il diritto di riscattare, dimostrata la necessità di utilità pubblica, o nel caso di gestione insufficiente, le infrastrutture non agricole di proprietà patriziale. 2L’indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per vetustà. 3Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni. Pubblico concorso

Art. 12 a) Obbligo; forme

1Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. 2Il concorso dev’essere accessibile a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi. 3Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 13 b) Eccezione

1Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l’interesse generale lo giustifica, il Dipartimento può: a) esonerare il patriziato dall’obbligo del pubblico concorso; b) concedere segnatamente che l’alienazione, la locazione e l’affitto siano fatti per licitazione o a trattative private. 2Sono riservate le norme di leggi speciali. 3Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.5

Art. 14 c) Aggiudicazione

1L’aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3. 2Solo in casi straordinari, quando l’offerta migliore non presenti, a giudizio dell’ufficio patriziale, sufficienti garanzie, l’aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente. 3Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l’ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.

Art. 15 d) Procedura

Il regolamento d’applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni. 4 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2016, 443. 5 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.

Art. 16 Costituzione in pegno di beni

1I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno. 2I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi

1Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. 2Il Consiglio di Stato può accordare l’autorizzazione anche a favore di privati quando l’interesse del patriziato è evidente.

Art. 18 Divieto di speculazioni

I beni di proprierà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.

Art. 19

…7

Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale

1Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l’assemblea, rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine: a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio; b) in secondo luogo con il prelevamento di un’imposta per ogni fuoco patriziale. L’imposta corrisponde al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce se l’imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune. 2Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del bilancio, purchè siano salvaguardati gli interessi della collettività.

Art. 21 Lavoro comune

1Il patriziato può prevedere nel regolamento l’introduzione del lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio. 2Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione non viene data. CAPO II Interventi finanziari

Art. 22 Fondo di riserva forestale

1Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale. 2I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l’esecuzione di lavori forestali. 3Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l’impiego di tale fondo.

Art. 23 Fiscalità

I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall’imposta sulla sostanza e sul reddito ad eccezione delle loro aziende forestali.

Art. 24 Opere sussidiate supplementari

Per le opere destinate anche all’uso sociale di cui all’art. 6 lett. b), il Cantone può eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al finanziamento del comune e di terzi. 6 Art. reintrodotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2012, 151. 7 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2002, 444.

Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali

Il patriziato può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l’art. 36 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l’esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali. Fondo di aiuto patriziale

Art. 26 a) Contributo

1È istituito il fondo di aiuto patriziale. 2Quando l’esecuzione o il ripristino di un’opera o di un’infrastruttura di interesse pubblico essenziale dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare l’equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.

Art. 27 b) amministrazione e finanziamento

1Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato. 2Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi: a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--. Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto; b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a); c) la devoluzione dei beni dei patriziati disconosciuti. 3I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a). Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento entro il termine stabilito. 4Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. 5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d’ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell’evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione.9 6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a).10 7Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario. a) Fondo per la gestione del territorio Art. 27a11 1È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni. 2Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente: a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell’ambito di un accordo programmatico; b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa. 3Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali. 8 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 9 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 10 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 11 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. b) Amministrazione e finanziamento Art. 27b12 1Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all’art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati. 2Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l’apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi. CAPO III Modi di godimento

Art. 28 Godimento in generale

1Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare, far erba, fieno e strame, e l’approvvigionamento in legna da ardere. 2Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un’equa tassa fissata dal regolamento del patriziato. 3Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi. 4È riservato l’art. 171a della LAC.

Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi

1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.13 2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ufficio patriziale, sentito l’ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità.14 3I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all’assegnazione se ne fanno richiesta. 4Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l’assegnazione ai patrizi domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali. 5Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione. 6L’assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi. Assegnazione di legna d’opera

Art. 30 a) Lavorata

1Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d’opera lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del comune a cui si estende il patriziato. 2Il quantitativo della legna d’opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

Art. 31 b) In piedi

L’assegnazione di legna d’opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.

Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione

1I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti. 2È vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi. 12 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 13 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 14 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi

1I redditi ed i ricavi devono essere destinati all’assolvimento dei compiti del patriziato, all’ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.15 2I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell’economia forestale e alpestre. TITOLO III Fusione, consorziamento e disconoscimento

Art. 34 Aggregazione16

1Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni d’interesse economico o amministrativo generali.17 2In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati: a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità;18 b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell’altro; c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato; d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.

Art. 35 Procedura di aggregazione19

1La procedura di aggregazione può essere avviata: a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall’Ufficio patriziale, dall’Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale; b) d’ufficio dal Consiglio di Stato. 2Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti. 3La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione. 4La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l’Assemblea dei cittadini patrizi. 5Il Consiglio di Stato decreta l’aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. 6Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio. 7Sono per il resto applicabili per analogia gli art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Art. 36 Consorziamento

1I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di: a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi; b) favorire l’esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico. 2Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l’utilizzazione dei fondi patriziali per 15 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 16 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 17 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 18 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 19 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 20 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2004, 60. scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione ambientale.

Art. 37 Procedura di consorziamento

1La procedura di consorziamento è avviata: a) su domanda dei singoli patriziati; b) su domanda di altri enti interessati; c) d’ufficio dal Consiglio di Stato. 2Il Consiglio di Stato decreta il consorziamento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. 3È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.21

Art. 38 Disconoscimento

1Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dell’ente. 2Contro il decreto i rappresentanti dell’ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione. 3Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.22

Art. 39 Devoluzione dei beni

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento. TITOLO IV Appartenenza al patriziato CAPO I Acquisto dello stato di patrizio

Art. 40 Presupposti

1Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese. 2Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato, salvo in caso di svincolo a norma dell’art. 43 lett. c). Acquisto dello stato di patrizio

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