1L’ufficio patriziale amministra il patriziato.
2Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.
3L’ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di
nove membri.
4La carica è obbligatoria.
5Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.
Art. 82 Eleggibilità
1È eleggibile alla carica di membro e di supplente dell’ufficio ogni patrizio maggiorenne con
diritto di voto in materia patriziale.
51 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
2…52
Incompatibilità
Art. 83 a) Per carica
La carica di presidente dell’ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.
Art. 84 b) per parentela
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro
o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e
nuore.
Art. 85
…54
Art. 86 Dimissioni dalla carica
Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti
motivi:
a) l’aver coperto la carica l’intero quadriennio immediatamente precedente;
b) l’età di 65 anni;
c) un’infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.
Art. 87 Procedura
1Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all’ufficio patriziale e
hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
2La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise
Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55
…56
Art. 89 Periodo di elezione57
1Il presidente, i membri e i supplenti dell’ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
2…58
Art. 90 Nomina del vicepresidente
Nella prima seduta successiva alla sua elezione l’ufficio nomina tra i suoi membri un
vicepresidente.
Art. 91 Commissioni
1L’ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati
rami dell’amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.
2Di ogni commissione deve far parte un membro dell’ufficio, di regola in qualità di presidente.
3Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell’amministrazione loro affidati o propongono le
misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.
52 Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7.
53 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
54 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
55 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009,
22.
56 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22.
57 Nota marginale modificata dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica:
BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
58 Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391;
FU 1999, 5138.
Competenza dell’ufficio patriziale
Art. 92 a) In generale
L’ufficio patriziale:
a) è l’organo esecutivo del patriziato;
b) dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse della corporazione,
comprese le procedure amministrative;
c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea o del consiglio
patriziale;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale;
e) dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto
annuale;
f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 cpv. 1 lett. b);59
g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.
Art. 93 b) In particolare
L’ufficio patriziale, in particolare:
a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’uso pubblico;
b) provvede all’incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del
preventivo, come pure all’impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme
della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;60
h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria
iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall’autorità di vigilanza;
l) conserva e aggiorna l’archivio patriziale;
m) fissa la sportule di cancelleria.
Spese non preventivate
Art. 93a61 Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto
all’importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell’ultimo
consuntivo e non superiore a fr. 40’000.–, l’Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non
preventivate.
Art. 94 Altre norme sul funzionamento
1Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell’ufficio patriziale a
completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve
disciplinare:
a) il luogo delle sedute;
b) il funzionamento delle sedute;
c) la chiamata dei supplenti;
d) il modo di votazione;
e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;
f) l’obbligo di discrezione, l’esame degli atti e il rilascio di estratti.
2L’art. 76 è applicabile per analogia.
Art. 95
…62
59 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
60 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
61 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
62 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
Art. 96 Validità della seduta
L’ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la
maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della
riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’ufficio può deliberare la terza volta,
qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 97 Frequenza
1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria
carica, l’ufficio segnala il caso all’autorità di vigilanza.
Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca
1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l’astensione non è ammessa.
2Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti
dei terzi.
Art. 99 Collisione
1Un membro dell’ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su
oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 75.
2L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di
fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.
Art. 100 Divieto di prestazione
Un membro dell’ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente
lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
CAPITOLO V
I dipendenti del patriziato
Art. 101 Nomina procedura
1L’ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi
speciali o dal regolamento.
2La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’elezione dell’ufficio
patriziale.
3Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l’ufficio patriziale
non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata
conferma.
Art. 102 Provvedimenti disciplinari
1La violazione dei doveri d’ufficio è punita dall’ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.
2L’applicazione d’ogni provvedimento disciplinare dev’essere preceduta da un’inchiesta nella quale
all’interessato dev’essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
3Ogni provvedimento disciplinare dev’essere motivato e notificato per iscritto all’interessato.
4I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell’interessato al Consiglio di Stato.
5Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
63 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
64 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Rapporto d’impiego;
Art. 103 diritti e obblighi
Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti
per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.
CAPITOLO VI
Conti - Esame della gestione
Conti
Art. 104 A) Anno amministrativo
Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
B) Contenuto
1. del conto preventivo
Art. 105
1Il conto preventivo deve contenere:
a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto
economico;
b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell’Ufficio patriziale, l’inventario dei beni patriziali.
2Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo
a titolo informativo.
2. del conto consuntivo
Art. 106
Il conto consuntivo deve contenere:
a) il conto economico;
b) il conto degli investimenti;
c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti:
– la tabella degli ammortamenti;
– la tabella di controllo dei crediti d’investimento;
– l’elenco debiti, nonché l’inventario dei beni patriziali.
Art. 107 C) Forma delle deliberazioni
Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo
e sul complesso.
Art. 108 D) Destinazione dei crediti
I crediti possono essere destinati dall’ufficio patriziale solo per l’oggetto per cui furono
accordati.
E) Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio
Art. 109 e sorpassi di credito67
1L’ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè
superare quelle iscritte, senta il consenso preliminare dell’assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei
casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione
del consiglio.
2Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
3Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito
originario e superiore a fr. 20’000.–; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non
appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera
terminata.
65 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
66 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
67 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
68 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza
Quando, nel corso dell’anno, l’ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese
della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano
integralmente rimborsati entro l’anno successivo.
Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme
I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il
regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell’ufficio patriziale
per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.
H) tenuta dei conti, pagamenti
Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive
Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal
regolamento speciale.
Art. 113 Contabilità armonizzata
La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s’ispira al
modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei
direttori cantonali delle finanze.
Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni
1L’esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.
2A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell’amministrazione patriziale, i verbali e gli
archivi.
3La commissione si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio patriziale in
virtú dell’art. 68 quando l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione;
c) sul consuntivo.
4La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
Art. 115 Incompatibilità
Non possono far parte della commissione:
a) i membri dell’ufficio patriziale ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli,
suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;70
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell’ufficio patriziale, i supplenti ed il
segretario.
Art. 116 Collisione
1Chi ha rivestito la carica di membro dell’ufficio patriziale o di supplente può far parte della
commissione della gestione.
2Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
Art. 117 Rapporto
1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.
2Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i
motivi all’assemblea o al consiglio patriziale.
3L’assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l’ufficio
patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
CAPITOLO VII
Contravvenzioni
69 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012,
151.
70 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. 118 Competenze
1L’ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi
la cui applicazione gli è affidata.
2Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali.
Art. 119 Rapporti; segnalazioni
1I membri dell’ufficio patriziale e i dipendenti di cui all’art. 101 che vengono a conoscenza di
una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.
2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Procedura:
Art. 120 a) rapporto di contravvenzione
1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le
infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
2L’ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le
osservazioni scritte.
3È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.