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Legge organica patriziale

Ticino · 188.100 · statute

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Contents: 161 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Altri enti
  3. Art. 3 Garanzia legale
  4. Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento
  5. Art. 5 Definizione
  6. Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi
  7. Art. 7 Compiti del patriziato
  8. Art. 8 a) Limiti
  9. Art. 9 b) Ratifica
  10. Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone
  11. Art. 11 Diritto di riscatto
  12. Art. 12 a) Obbligo; forme
  13. Art. 13 b) Eccezione
  14. Art. 14 c) Aggiudicazione
  15. Art. 15 d) Procedura
  16. Art. 16 Costituzione in pegno di beni
  17. Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi
  18. Art. 18 Divieto di speculazioni
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale
  21. Art. 21 Lavoro comune
  22. Art. 22 Fondo di riserva forestale
  23. Art. 23 Fiscalità
  24. Art. 24 Opere sussidiate supplementari
  25. Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali
  26. Art. 26 a) Contributo
  27. Art. 27 b) amministrazione e finanziamento
  28. Art. 28 Godimento in generale
  29. Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi
  30. Art. 30 a) Lavorata
  31. Art. 31 b) In piedi
  32. Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione
  33. Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi
  34. Art. 34 Aggregazione16
  35. Art. 35 Procedura di aggregazione19
  36. Art. 36 Consorziamento
  37. Art. 37 Procedura di consorziamento
  38. Art. 38 Disconoscimento
  39. Art. 39 Devoluzione dei beni
  40. Art. 40 Presupposti
  41. Art. 41 a) Per filiazione
  42. Art. 42 b) Per matrimonio
  43. Art. 43 c) Per concessione
  44. Art. 44 Rapporto con il patriziato generale
  45. Art. 45 Procedura
  46. Art. 46 Tasse; importo
  47. Art. 47 Perdita
  48. Art. 48 Effetti
  49. Art. 49 Riacquisto
  50. Art. 50 Procedura
  51. Art. 51 a) In generale
  52. Art. 52 b) Diritto di voto
  53. Art. 53 c) Diritto di godimento
  54. Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco
  55. Art. 55 Rappresentanza del fuoco
  56. Art. 56 a) Contenuto
  57. Art. 57 b) Allestimento
  58. Art. 58 d) Pubblicazione29
  59. Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30
  60. Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione
  61. Art. 61 a) Legittimazione attiva
  62. Art. 62 b) Termini
  63. Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili
  64. Art. 64 Organi del patriziato
  65. Art. 65 Elezioni
  66. Art. 66 Sigillo Patriziale
  67. Art. 67 Definizione: pubblicità
  68. Art. 68 Competenze
  69. Art. 69 Assemblee ordinarie
  70. Art. 70 Assemblee straordinarie
  71. Art. 71 Date e termine
  72. Art. 72 Convocazione
  73. Art. 73 Numero legale
  74. Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca
  75. Art. 75 Casi di collisione
  76. Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione
  77. Art. 77 Funzionamento dell’assemblea
  78. Art. 78 Istituzione
  79. Art. 79 Attributi
  80. Art. 80 Eleggibilità
  81. Art. 81 Composizione
  82. Art. 82 Eleggibilità
  83. Art. 83 a) Per carica
  84. Art. 84 b) per parentela
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Dimissioni dalla carica
  87. Art. 87 Procedura
  88. Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55
  89. Art. 89 Periodo di elezione57
  90. Art. 90 Nomina del vicepresidente
  91. Art. 91 Commissioni
  92. Art. 92 a) In generale
  93. Art. 93 b) In particolare
  94. Art. 94 Altre norme sul funzionamento
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Validità della seduta
  97. Art. 97 Frequenza
  98. Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca
  99. Art. 99 Collisione
  100. Art. 100 Divieto di prestazione
  101. Art. 101 Nomina procedura
  102. Art. 102 Provvedimenti disciplinari
  103. Art. 103 diritti e obblighi
  104. Art. 104 A) Anno amministrativo
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 C) Forma delle deliberazioni
  108. Art. 108 D) Destinazione dei crediti
  109. Art. 109 e sorpassi di credito67
  110. Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza
  111. Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme
  112. Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive
  113. Art. 113 Contabilità armonizzata
  114. Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni
  115. Art. 115 Incompatibilità
  116. Art. 116 Collisione
  117. Art. 117 Rapporto
  118. Art. 118 Competenze
  119. Art. 119 Rapporti; segnalazioni
  120. Art. 120 a) rapporto di contravvenzione
  121. Art. 121 b) decisione
  122. Art. 122 Prescrizione
  123. Art. 123 Pagamento e commutazione
  124. Art. 124 Regolamenti
  125. Art. 125 Esposizione
  126. Art. 126 Approvazione
  127. Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato
  128. Art. 128 Applicabilità
  129. Art. 129 alla pianificazione cantonale
  130. Art. 130 Vigilanza
  131. Art. 131 Oggetto84
  132. Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali
  133. Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni
  134. Art. 134 b) Sospensione per altri motivi
  135. Art. 135 Destituzione
  136. Art. 136
  137. Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  138. Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione
  139. Art. 139 dell’ufficio patriziale
  140. Art. 140 c) Competenze dell’assemblea
  141. Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95
  142. Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta
  143. Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica
  144. Art. 144 dei sorpassi di credito99
  145. Art. 145 Rimedi di diritto101
  146. Art. 146 Competenza
  147. Art. 147 Legittimazione attiva
  148. Art. 148 Nullità assoluta
  149. Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali
  150. Art. 150 b) Delle singole decisioni
  151. Art. 151 Termini e forma
  152. Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali
  153. Art. 153 della donna patrizia coniugata
  154. Art. 154 Figli: opzione e acquisto
  155. Art. 155 Appartenenza a più patriziati
  156. Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti
  157. Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali
  158. Art. 158 Applicazione della legge
  159. Art. 159
  160. Art. 160 Disposizioni abrogative
  161. Art. 161 Entrata in vigore

161 provisions

Art. 121 b) decisione

1Accertata la violazione, l’ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. 2La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato. 3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.

Art. 122 Prescrizione

Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Art. 123 Pagamento e commutazione

1Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive. 2L’ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi. 3Se la multa non è pagata tempestivamente, l’ufficio patriziale procede in via esecutiva. 4Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza dell’ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.73 74 71 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 72 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561. 73 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 252. 74 Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006) - Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo). 5Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l’ufficio patriziale possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.75 76 TITOLO VI Regolamenti

Art. 124 Regolamenti

Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Art. 125 Esposizione

I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi: a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;77 b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.78

Art. 126 Approvazione

1Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 125, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’approvazione. 2Analoga procedura dev’essere ossequiata per ogni loro variazione. 3Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.79

Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 130 della legge può: a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi; b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi; c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato. 2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto. 3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. 4Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo patriziale.80

Art. 128 Applicabilità

1Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi. 2L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione. Convenzioni Art. 128a81 1Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l’esecuzione dei suoi compiti. 75 Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006) - Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo). 76 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204. 77 Lett. modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471. 78 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 79 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443. 80 Cpv. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 81 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. 3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale. Mandati di prestazione Art. 128b82 1Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: – la prestazione e le modalità esecutive, – i mezzi finanziari, – i controlli, – diritti e obblighi reciproci, – durata, facoltà di revoca. 2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti. 3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale. TITOLO VII Del coordinamento e della vigilanza dei patriziati CAPITOLO I Coordinamento Promovimento e coordinamento

Art. 129 alla pianificazione cantonale

1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l’utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socioeconomica prevista dagli enti regionali di sviluppo.83 2Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l’Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati. 3Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento. CAPITOLO II Vigilanza

Art. 130 Vigilanza

1I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone. 2Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

Art. 131 Oggetto84

1La vigilanza sui patriziati ha per oggetto: a) il controllo di legalità sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi; b) il controllo di opportunità, limitato all’arbitrio; c) la sorveglianza sull’amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l’impiego dei beni di proprietà patriziale; d) i provvedimenti adottati dal presidente dell’assemblea o del consiglio patriziale nell’ambito delle sue competenze. 2A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull’uso e sulla gestione dei beni patriziali. 82 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 83 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 84 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 3Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.85 Limiti Art. 131a86 1L’Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d’ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica. 2Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione. 3La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali

1L’Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, allorquando, cumulativamente: a) l’agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti; b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi. 2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l’azione di risarcimento. Sanzioni disciplinari:

Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni

1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell’ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti: a) ...; b) l’ammonimento; c) la multa fino a un massimo di fr. 2000.–; d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi; e) la destituzione.88 2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti.89 3Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi. 4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.90 5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti. 6Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.

Art. 134 b) Sospensione per altri motivi

1Se un membro dell’ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente. 2La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti: a) rilascio di un attestato di carenza beni; 85 Cpv. reintrodotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012, 151. 86 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 87 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 88 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 89 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 90 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. b) dichiarazione di fallimento.91 3L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.

Art. 135 Destituzione

1Se un membro dell’Ufficio patriziale è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.92 2In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali. 3Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.

Art. 136

…93

Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria

Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro dell’ufficio patriziale quando l’interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica. Provvedimenti di eccezione:

Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione

Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando l’ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all’ufficio patriziale nell’amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento. b) In caso di mancata costituzione

Art. 139 dell’ufficio patriziale

1Se l’assemblea patriziale non provvede alla elezione dell’ufficio patriziale, o se quest’ultimo non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell’art. 84 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al municipio locale l’amministrazione del patriziato. 2Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l’elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d’incompatibilità.

Art. 140 c) Competenze dell’assemblea

Nei casi stabiliti dagli art. 138 e 139 l’assemblea o il consiglio patriziale mantengono nondimeno le proprie competenze.

Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95

Perdurando i motivi d’intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell’art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell’art. 38.

Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta

1Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d’intervento o d’inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--. 2Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale. 3Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.97 91 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 92 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17. 93 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 94 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363. 95 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 96 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 97 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica

1Le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento. 2Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.98 Mancata approvazione dei conti e

Art. 144 dei sorpassi di credito99

Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l’ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.

Art. 145 Rimedi di diritto101

1Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. CAPITOLO III Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali

Art. 146 Competenza

1Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. 2Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Art. 147 Legittimazione attiva

Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali: a) ogni patrizio avente diritto di voto; b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Art. 148 Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere. Annullabilità:

Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali

Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili: a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni; b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

Art. 150 b) Delle singole decisioni

Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili: a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti; b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni; c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge; d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto; e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti. 98 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443. 99 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 100 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 101 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22. 102 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

Art. 151 Termini e forma

1Le decisioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo. 2Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.103 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.104 Capitolo IV105 Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali Autorità di ricorso Art. 151a106 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO VIII

Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali

…107 Reintegra nel patriziato da nubile

Art. 153 della donna patrizia coniugata

1La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante notifica scritta all’ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito. 2La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di fuoco ai sensi degli art. 53 e 54.

Art. 154 Figli: opzione e acquisto

1I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di cui all’articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo termine. 2I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all’ufficio patriziale.

Art. 155 Appartenenza a più patriziati

1Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare per uno di questi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 2Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.

Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti

1Ogni patriziato è tenuto a presentare un’istanza di riconoscimento secondo l’art. 3 della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. 2I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all’art. 38. 103 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471. 104 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. 105 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22. 106 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22. 107 Art. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali

I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 158 Applicazione della legge

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge.

Art. 159

…108

Art. 160 Disposizioni abrogative

La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con l’entrata in vigore della presente legge.

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