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Legge organica patriziale

Ticino · 188.100 · statute

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Contents: 161 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Altri enti
  3. Art. 3 Garanzia legale
  4. Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento
  5. Art. 5 Definizione
  6. Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi
  7. Art. 7 Compiti del patriziato
  8. Art. 8 a) Limiti
  9. Art. 9 b) Ratifica
  10. Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone
  11. Art. 11 Diritto di riscatto
  12. Art. 12 a) Obbligo; forme
  13. Art. 13 b) Eccezione
  14. Art. 14 c) Aggiudicazione
  15. Art. 15 d) Procedura
  16. Art. 16 Costituzione in pegno di beni
  17. Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi
  18. Art. 18 Divieto di speculazioni
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale
  21. Art. 21 Lavoro comune
  22. Art. 22 Fondo di riserva forestale
  23. Art. 23 Fiscalità
  24. Art. 24 Opere sussidiate supplementari
  25. Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali
  26. Art. 26 a) Contributo
  27. Art. 27 b) amministrazione e finanziamento
  28. Art. 28 Godimento in generale
  29. Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi
  30. Art. 30 a) Lavorata
  31. Art. 31 b) In piedi
  32. Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione
  33. Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi
  34. Art. 34 Aggregazione16
  35. Art. 35 Procedura di aggregazione19
  36. Art. 36 Consorziamento
  37. Art. 37 Procedura di consorziamento
  38. Art. 38 Disconoscimento
  39. Art. 39 Devoluzione dei beni
  40. Art. 40 Presupposti
  41. Art. 41 a) Per filiazione
  42. Art. 42 b) Per matrimonio
  43. Art. 43 c) Per concessione
  44. Art. 44 Rapporto con il patriziato generale
  45. Art. 45 Procedura
  46. Art. 46 Tasse; importo
  47. Art. 47 Perdita
  48. Art. 48 Effetti
  49. Art. 49 Riacquisto
  50. Art. 50 Procedura
  51. Art. 51 a) In generale
  52. Art. 52 b) Diritto di voto
  53. Art. 53 c) Diritto di godimento
  54. Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco
  55. Art. 55 Rappresentanza del fuoco
  56. Art. 56 a) Contenuto
  57. Art. 57 b) Allestimento
  58. Art. 58 d) Pubblicazione29
  59. Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30
  60. Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione
  61. Art. 61 a) Legittimazione attiva
  62. Art. 62 b) Termini
  63. Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili
  64. Art. 64 Organi del patriziato
  65. Art. 65 Elezioni
  66. Art. 66 Sigillo Patriziale
  67. Art. 67 Definizione: pubblicità
  68. Art. 68 Competenze
  69. Art. 69 Assemblee ordinarie
  70. Art. 70 Assemblee straordinarie
  71. Art. 71 Date e termine
  72. Art. 72 Convocazione
  73. Art. 73 Numero legale
  74. Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca
  75. Art. 75 Casi di collisione
  76. Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione
  77. Art. 77 Funzionamento dell’assemblea
  78. Art. 78 Istituzione
  79. Art. 79 Attributi
  80. Art. 80 Eleggibilità
  81. Art. 81 Composizione
  82. Art. 82 Eleggibilità
  83. Art. 83 a) Per carica
  84. Art. 84 b) per parentela
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Dimissioni dalla carica
  87. Art. 87 Procedura
  88. Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55
  89. Art. 89 Periodo di elezione57
  90. Art. 90 Nomina del vicepresidente
  91. Art. 91 Commissioni
  92. Art. 92 a) In generale
  93. Art. 93 b) In particolare
  94. Art. 94 Altre norme sul funzionamento
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Validità della seduta
  97. Art. 97 Frequenza
  98. Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca
  99. Art. 99 Collisione
  100. Art. 100 Divieto di prestazione
  101. Art. 101 Nomina procedura
  102. Art. 102 Provvedimenti disciplinari
  103. Art. 103 diritti e obblighi
  104. Art. 104 A) Anno amministrativo
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 C) Forma delle deliberazioni
  108. Art. 108 D) Destinazione dei crediti
  109. Art. 109 e sorpassi di credito67
  110. Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza
  111. Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme
  112. Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive
  113. Art. 113 Contabilità armonizzata
  114. Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni
  115. Art. 115 Incompatibilità
  116. Art. 116 Collisione
  117. Art. 117 Rapporto
  118. Art. 118 Competenze
  119. Art. 119 Rapporti; segnalazioni
  120. Art. 120 a) rapporto di contravvenzione
  121. Art. 121 b) decisione
  122. Art. 122 Prescrizione
  123. Art. 123 Pagamento e commutazione
  124. Art. 124 Regolamenti
  125. Art. 125 Esposizione
  126. Art. 126 Approvazione
  127. Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato
  128. Art. 128 Applicabilità
  129. Art. 129 alla pianificazione cantonale
  130. Art. 130 Vigilanza
  131. Art. 131 Oggetto84
  132. Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali
  133. Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni
  134. Art. 134 b) Sospensione per altri motivi
  135. Art. 135 Destituzione
  136. Art. 136
  137. Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  138. Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione
  139. Art. 139 dell’ufficio patriziale
  140. Art. 140 c) Competenze dell’assemblea
  141. Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95
  142. Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta
  143. Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica
  144. Art. 144 dei sorpassi di credito99
  145. Art. 145 Rimedi di diritto101
  146. Art. 146 Competenza
  147. Art. 147 Legittimazione attiva
  148. Art. 148 Nullità assoluta
  149. Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali
  150. Art. 150 b) Delle singole decisioni
  151. Art. 151 Termini e forma
  152. Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali
  153. Art. 153 della donna patrizia coniugata
  154. Art. 154 Figli: opzione e acquisto
  155. Art. 155 Appartenenza a più patriziati
  156. Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti
  157. Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali
  158. Art. 158 Applicazione della legge
  159. Art. 159
  160. Art. 160 Disposizioni abrogative
  161. Art. 161 Entrata in vigore

161 provisions

Art. 81 Composizione

1L’ufficio patriziale amministra il patriziato. 2Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente. 3L’ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di nove membri. 4La carica è obbligatoria. 5Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.

Art. 82 Eleggibilità

1È eleggibile alla carica di membro e di supplente dell’ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale. 51 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 2…52 Incompatibilità

Art. 83 a) Per carica

La carica di presidente dell’ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Art. 84 b) per parentela

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 85

…54

Art. 86 Dimissioni dalla carica

Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi: a) l’aver coperto la carica l’intero quadriennio immediatamente precedente; b) l’età di 65 anni; c) un’infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

Art. 87 Procedura

1Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all’ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione. 2La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise

Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55

…56

Art. 89 Periodo di elezione57

1Il presidente, i membri e i supplenti dell’ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili. 2…58

Art. 90 Nomina del vicepresidente

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l’ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Art. 91 Commissioni

1L’ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell’amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. 2Di ogni commissione deve far parte un membro dell’ufficio, di regola in qualità di presidente. 3Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell’amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive. 52 Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7. 53 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 54 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 55 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22. 56 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22. 57 Nota marginale modificata dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138. 58 Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138. Competenza dell’ufficio patriziale

Art. 92 a) In generale

L’ufficio patriziale: a) è l’organo esecutivo del patriziato; b) dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative; c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea o del consiglio patriziale; d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale; e) dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale; f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 cpv. 1 lett. b);59 g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

Art. 93 b) In particolare

L’ufficio patriziale, in particolare: a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’uso pubblico; b) provvede all’incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all’impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti; c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo; d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi; e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi; f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre; g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;60 h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi; i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall’autorità di vigilanza; l) conserva e aggiorna l’archivio patriziale; m) fissa la sportule di cancelleria. Spese non preventivate Art. 93a61 Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all’importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell’ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40’000.–, l’Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.

Art. 94 Altre norme sul funzionamento

1Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell’ufficio patriziale a completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve disciplinare: a) il luogo delle sedute; b) il funzionamento delle sedute; c) la chiamata dei supplenti; d) il modo di votazione; e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione; f) l’obbligo di discrezione, l’esame degli atti e il rilascio di estratti. 2L’art. 76 è applicabile per analogia.

Art. 95

…62 59 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 60 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 61 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 62 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.

Art. 96 Validità della seduta

L’ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 97 Frequenza

1La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 2Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l’ufficio segnala il caso all’autorità di vigilanza.

Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca

1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l’astensione non è ammessa. 2Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 99 Collisione

1Un membro dell’ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 75. 2L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. 3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 100 Divieto di prestazione

Un membro dell’ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato. CAPITOLO V I dipendenti del patriziato

Art. 101 Nomina procedura

1L’ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi speciali o dal regolamento. 2La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’elezione dell’ufficio patriziale. 3Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l’ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 102 Provvedimenti disciplinari

1La violazione dei doveri d’ufficio è punita dall’ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) l’ammonimento; b) la multa fino a fr. 500.--; c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi; d) il licenziamento. 2L’applicazione d’ogni provvedimento disciplinare dev’essere preceduta da un’inchiesta nella quale all’interessato dev’essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. 3Ogni provvedimento disciplinare dev’essere motivato e notificato per iscritto all’interessato. 4I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell’interessato al Consiglio di Stato. 5Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 63 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 64 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. Rapporto d’impiego;

Art. 103 diritti e obblighi

Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti. CAPITOLO VI Conti - Esame della gestione Conti

Art. 104 A) Anno amministrativo

Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. B) Contenuto 1. del conto preventivo

Art. 105

1Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico; b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell’Ufficio patriziale, l’inventario dei beni patriziali. 2Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo. 2. del conto consuntivo

Art. 106

Il conto consuntivo deve contenere: a) il conto economico; b) il conto degli investimenti; c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti: – la tabella degli ammortamenti; – la tabella di controllo dei crediti d’investimento; – l’elenco debiti, nonché l’inventario dei beni patriziali.

Art. 107 C) Forma delle deliberazioni

Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

Art. 108 D) Destinazione dei crediti

I crediti possono essere destinati dall’ufficio patriziale solo per l’oggetto per cui furono accordati. E) Sorpassi di gestione corrente; credito suppletorio

Art. 109 e sorpassi di credito67

1L’ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè superare quelle iscritte, senta il consenso preliminare dell’assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione del consiglio. 2Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento. 3Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20’000.–; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata. 65 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 66 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 67 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 68 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza

Quando, nel corso dell’anno, l’ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano integralmente rimborsati entro l’anno successivo.

Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell’ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti. H) tenuta dei conti, pagamenti

Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive

Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal regolamento speciale.

Art. 113 Contabilità armonizzata

La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s’ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni

1L’esame della gestione è affidato alla commissione della gestione. 2A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell’amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi. 3La commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio patriziale in virtú dell’art. 68 quando l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione; c) sul consuntivo. 4La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 115 Incompatibilità

Non possono far parte della commissione: a) i membri dell’ufficio patriziale ed i supplenti; b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;70 c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell’ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 116 Collisione

1Chi ha rivestito la carica di membro dell’ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione. 2Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 117 Rapporto

1La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto. 2Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea o al consiglio patriziale. 3L’assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l’ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento. CAPITOLO VII Contravvenzioni 69 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012, 151. 70 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

Art. 118 Competenze

1L’ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. 2Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali.

Art. 119 Rapporti; segnalazioni

1I membri dell’ufficio patriziale e i dipendenti di cui all’art. 101 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato. 2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi. Procedura:

Art. 120 a) rapporto di contravvenzione

1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate. 2L’ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte. 3È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.

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