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Legge organica patriziale

Ticino · 188.100 · statute

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Contents: 161 provisions
  1. Art. 1 Definizione e scopo
  2. Art. 2 Altri enti
  3. Art. 3 Garanzia legale
  4. Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento
  5. Art. 5 Definizione
  6. Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi
  7. Art. 7 Compiti del patriziato
  8. Art. 8 a) Limiti
  9. Art. 9 b) Ratifica
  10. Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone
  11. Art. 11 Diritto di riscatto
  12. Art. 12 a) Obbligo; forme
  13. Art. 13 b) Eccezione
  14. Art. 14 c) Aggiudicazione
  15. Art. 15 d) Procedura
  16. Art. 16 Costituzione in pegno di beni
  17. Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi
  18. Art. 18 Divieto di speculazioni
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale
  21. Art. 21 Lavoro comune
  22. Art. 22 Fondo di riserva forestale
  23. Art. 23 Fiscalità
  24. Art. 24 Opere sussidiate supplementari
  25. Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali
  26. Art. 26 a) Contributo
  27. Art. 27 b) amministrazione e finanziamento
  28. Art. 28 Godimento in generale
  29. Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi
  30. Art. 30 a) Lavorata
  31. Art. 31 b) In piedi
  32. Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione
  33. Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi
  34. Art. 34 Aggregazione16
  35. Art. 35 Procedura di aggregazione19
  36. Art. 36 Consorziamento
  37. Art. 37 Procedura di consorziamento
  38. Art. 38 Disconoscimento
  39. Art. 39 Devoluzione dei beni
  40. Art. 40 Presupposti
  41. Art. 41 a) Per filiazione
  42. Art. 42 b) Per matrimonio
  43. Art. 43 c) Per concessione
  44. Art. 44 Rapporto con il patriziato generale
  45. Art. 45 Procedura
  46. Art. 46 Tasse; importo
  47. Art. 47 Perdita
  48. Art. 48 Effetti
  49. Art. 49 Riacquisto
  50. Art. 50 Procedura
  51. Art. 51 a) In generale
  52. Art. 52 b) Diritto di voto
  53. Art. 53 c) Diritto di godimento
  54. Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco
  55. Art. 55 Rappresentanza del fuoco
  56. Art. 56 a) Contenuto
  57. Art. 57 b) Allestimento
  58. Art. 58 d) Pubblicazione29
  59. Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30
  60. Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione
  61. Art. 61 a) Legittimazione attiva
  62. Art. 62 b) Termini
  63. Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili
  64. Art. 64 Organi del patriziato
  65. Art. 65 Elezioni
  66. Art. 66 Sigillo Patriziale
  67. Art. 67 Definizione: pubblicità
  68. Art. 68 Competenze
  69. Art. 69 Assemblee ordinarie
  70. Art. 70 Assemblee straordinarie
  71. Art. 71 Date e termine
  72. Art. 72 Convocazione
  73. Art. 73 Numero legale
  74. Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca
  75. Art. 75 Casi di collisione
  76. Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione
  77. Art. 77 Funzionamento dell’assemblea
  78. Art. 78 Istituzione
  79. Art. 79 Attributi
  80. Art. 80 Eleggibilità
  81. Art. 81 Composizione
  82. Art. 82 Eleggibilità
  83. Art. 83 a) Per carica
  84. Art. 84 b) per parentela
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Dimissioni dalla carica
  87. Art. 87 Procedura
  88. Art. 88 dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.55
  89. Art. 89 Periodo di elezione57
  90. Art. 90 Nomina del vicepresidente
  91. Art. 91 Commissioni
  92. Art. 92 a) In generale
  93. Art. 93 b) In particolare
  94. Art. 94 Altre norme sul funzionamento
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Validità della seduta
  97. Art. 97 Frequenza
  98. Art. 98 Validità delle risoluzioni; revoca
  99. Art. 99 Collisione
  100. Art. 100 Divieto di prestazione
  101. Art. 101 Nomina procedura
  102. Art. 102 Provvedimenti disciplinari
  103. Art. 103 diritti e obblighi
  104. Art. 104 A) Anno amministrativo
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 C) Forma delle deliberazioni
  108. Art. 108 D) Destinazione dei crediti
  109. Art. 109 e sorpassi di credito67
  110. Art. 110 F) Prestiti a breve scadenza
  111. Art. 111 G) Pagamenti e riscossioni; forme
  112. Art. 112 e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive
  113. Art. 113 Contabilità armonizzata
  114. Art. 114 Commissione della gestione; attribuzioni
  115. Art. 115 Incompatibilità
  116. Art. 116 Collisione
  117. Art. 117 Rapporto
  118. Art. 118 Competenze
  119. Art. 119 Rapporti; segnalazioni
  120. Art. 120 a) rapporto di contravvenzione
  121. Art. 121 b) decisione
  122. Art. 122 Prescrizione
  123. Art. 123 Pagamento e commutazione
  124. Art. 124 Regolamenti
  125. Art. 125 Esposizione
  126. Art. 126 Approvazione
  127. Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato
  128. Art. 128 Applicabilità
  129. Art. 129 alla pianificazione cantonale
  130. Art. 130 Vigilanza
  131. Art. 131 Oggetto84
  132. Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali
  133. Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni
  134. Art. 134 b) Sospensione per altri motivi
  135. Art. 135 Destituzione
  136. Art. 136
  137. Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
  138. Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione
  139. Art. 139 dell’ufficio patriziale
  140. Art. 140 c) Competenze dell’assemblea
  141. Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95
  142. Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta
  143. Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica
  144. Art. 144 dei sorpassi di credito99
  145. Art. 145 Rimedi di diritto101
  146. Art. 146 Competenza
  147. Art. 147 Legittimazione attiva
  148. Art. 148 Nullità assoluta
  149. Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali
  150. Art. 150 b) Delle singole decisioni
  151. Art. 151 Termini e forma
  152. Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali
  153. Art. 153 della donna patrizia coniugata
  154. Art. 154 Figli: opzione e acquisto
  155. Art. 155 Appartenenza a più patriziati
  156. Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti
  157. Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali
  158. Art. 158 Applicazione della legge
  159. Art. 159
  160. Art. 160 Disposizioni abrogative
  161. Art. 161 Entrata in vigore

161 provisions

Art. 41 a) Per filiazione

1Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.24 2Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre. 3...25 4La scelta vale anche per i discendenti.

Art. 42 b) Per matrimonio

1Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una patrizia. 2Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio. 3In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno. 21 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2009, 22. 22 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22. 23 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 24 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 139. 25 Cpv. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.

Art. 43 c) Per concessione

1Lo stato di patrizio può essere concesso dall’assemblea o dal consiglio patriziale alle seguenti condizioni: a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato; b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni; c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può essere condizionato all’acquisto del nuovo patriziato. 2La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.

Art. 44 Rapporto con il patriziato generale

L’acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all’art. 2 conferisce automaticamente lo stato di patrizio generale.

Art. 45 Procedura

La procedura per l’acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’applicazione della legge.

Art. 46 Tasse; importo

1Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell’importo massimo di fr. 1000.--. 2La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente. CAPO II Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

Art. 47 Perdita

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause: a) per la perdita della cittadinanza ticinese; b) per la rinuncia allo stato di patrizio; c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell’uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all’atto del matrimonio.

Art. 48 Effetti

1La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell’art. 47 non produce effetti per il coniuge e per i discendenti del rinunciante. 2La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell’art. 47 non produce effetti per i discendenti.

Art. 49 Riacquisto

Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.

Art. 50 Procedura

La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’applicazione della legge. CAPO III Esercizio dei diritti patriziali Esercizio dei diritti patriziali

Art. 51 a) In generale

1Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge. 2Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all’ufficio patriziale.26 26 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

Art. 52 b) Diritto di voto

1Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi della legge. 2L’esercizio del diritto di voto è personale.

Art. 53 c) Diritto di godimento

1I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco. 2Il fuoco patriziale è costituito: a) di un maggiorenne, con economia propria; b) di una comunione di persone patrizie formanti un’unica economia domestica; c) della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all’atto del matrimonio.

Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco

1In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di iscrizione nel corrispondente registro. 2In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal registro.

Art. 55 Rappresentanza del fuoco

1Per l’esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l’amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato di regola dal patrizio più anziano. 2Il diritto di rappresentanza può essere delegato. CAPO IV Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi Registro

Art. 56 a) Contenuto

Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta: a) lo stato di patrizio; b) la qualità di avente diritto di voto; c) i fuochi con diritto di godimento.

Art. 57 b) Allestimento

L’ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre. c) Banca dati cantonale Art. 57a28 1Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati. 2Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

Art. 58 d) Pubblicazione29

1Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre. 2La pubblicazione ha luogo con l’esposizione nell’ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune sede del patriziato.

Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30

1Nel corso dell’anno l’ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti 27 Entrata in vigore anticipata dal CdS rispetto alla entrata in vigore dell’intera legge (1.1.1995) in data 25.8.1992 - BU 1992, 273. 28 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 29 Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 30 Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 31 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.32 2L’ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione. 3L’ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all’albo patriziale.

Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

1Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro durante il periodo di pubblicazione. 2Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all’albo secondo le norme dell’art. 59. Ricorsi

Art. 61 a) Legittimazione attiva

1Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato. 2Il ricorso tendente a ottenere l’iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario. 3…33

Art. 62 b) Termini

1Il ricorso contro il registro deve essere interposto: a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione; b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima. 2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.34

Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO V Organizzazione del patriziato CAPITOLO I Generalità

Art. 64 Organi del patriziato

1Gli organi del patriziato sono: I’assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e l’ufficio patriziale. 2Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.

Art. 65 Elezioni

L’elezione del consiglio patriziale e dell’ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile nella data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine del mese di agosto dell’anno precedente.

Art. 66 Sigillo Patriziale

1Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev’essere apposta a ogni atto ufficiale. 2Il sigillo e le sue variazioni devono essere notifica al Dipartimento competente. CAPITOLO II Assemblea patriziale 32 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 33 Cpv. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 34 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2013, 471. 35 Art. modificato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1992, 273.

Art. 67 Definizione: pubblicità

L’assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

Art. 68 Competenze

L’assemblea: a) elegge il consiglio patriziale, I’ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti; b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;36 c) esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale; d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;37 e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;38 f) autorizza l’acquisizione, l’affitto, la locazione, la permuta, I’alienazione, la commutazione delI’uso e del godimento dei beni;39 g) decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari; h) autorizza l’ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative; i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato; I) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato; m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;40 n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato; o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell’Ufficio patriziale.41

Art. 69 Assemblee ordinarie

1Le assemblee ordinarie annuali sono due: a) la prima si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente del patriziato;42 b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.43 2Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all’ordine del giorno. 3I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.

Art. 70 Assemblee straordinarie

1L’assemblea patriziale si raduna straordinariamente: a) ogni qualvolta l’ufficio patriziale lo ritiene opportuno; b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005.44 2Entro un mese dalla presentazione, l’ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.45 36 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 37 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 38 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 39 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 40 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 41 Lett. introdotta dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 42 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 43 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 44 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 45 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.

Art. 71 Date e termine

1Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l’approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l’approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. 2L’ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.46 3Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell’ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2.47

Art. 72 Convocazione

L’Ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. Presidente dell’assemblea; ufficio presidenziale Art. 72a49 1Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno. 2L’ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori. 3I membri dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ufficio presidenziale.

Art. 73 Numero legale

L’assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell’ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca

1L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti 2Per gli oggetti di cui all’art. 68 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti. 3In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.

Art. 75 Casi di collisione

1Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. 2L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. 3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione

1Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente delI’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori. 2Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all’albo le risoluzioni dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 77 Funzionamento dell’assemblea

1Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell’assemblea. 2Esso deve in particolare disciplinare: 46 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 47 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 48 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190. 49 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 50 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. a) il luogo, il giorno e l’ordine delle trattande; b) la composizione dell’ufficio presidenziale e i compiti; c) ll verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione; d) il sistema di voto; e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito; f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi; g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione; h) I’ordine e la pubblicità dell’assemblea. 3Il presidente, i membri ed i supplenti dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l’approvazione del consuntivo.51 CAPITOLO III Il Consiglio patriziale

Art. 78 Istituzione

1Il regolamento del patriziato può prevedere l’istituzione del consiglio patriziale. 2Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 75 e 76 disciplinando in particolare: a) la seduta costitutiva; b) I’ufficio presidenziale e i suoi compiti; c) le sessioni ordinarie e straordinarie; d) il luogo e i modi di convocazione; e) le modalità di partecipazione; f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione; g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito; h) il sistema e il quoziente di voto; i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi; I) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.

Art. 79 Attributi

Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell’assemblea patriziale di cui all’art. 68 riservato il diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Art. 80 Eleggibilità

1Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato. 2La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell’ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest’ultima sia esercitata con funzione accessoria. CAPITOLO IV L’ufficio patriziale

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