1Accertata la violazione, l’ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere
richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
2La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.
Art. 122 Prescrizione
Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le
contravvenzioni.
Art. 123 Pagamento e commutazione
1Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
2L’ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di
pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
3Se la multa non è pagata tempestivamente, l’ufficio patriziale procede in via esecutiva.
4Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza dell’ufficio patriziale
e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre
mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.73 74
71 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
72 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006,
561.
73 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007,
17; BU 2010, 252.
74 Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità
designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
5Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l’ufficio patriziale possono interporre
reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre
2007.75 76
TITOLO VI
Regolamenti
Art. 124 Regolamenti
Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
Art. 125 Esposizione
I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:
a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;77
b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante
il quale è data la facoltà di referendum.78
Art. 126 Approvazione
1Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 125, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio
di Stato per l’approvazione.
2Analoga procedura dev’essere ossequiata per ogni loro variazione.
3Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione
sulla ratifica.79
Art. 127 Facoltà del Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei
poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 130 della legge può:
a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le
norme della costituzione e delle leggi;
b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a
procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine
adeguato.
2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo patriziale competente il regolamento,
limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e
previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.
3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.
4Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo patriziale.80
Art. 128 Applicabilità
1Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.
2L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.
Convenzioni
Art. 128a81 1Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati
per l’esecuzione dei suoi compiti.
75 Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell’autorità
designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).
76 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1994,
285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
77 Lett. modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
78 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
79 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
80 Cpv. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
81 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il
termine di rinnovo e di disdetta.
3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità
previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale.
Mandati di prestazione
Art. 128b82 1Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione
di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:
– la prestazione e le modalità esecutive,
– i mezzi finanziari,
– i controlli,
– diritti e obblighi reciproci,
– durata, facoltà di revoca.
2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art.
146 e seguenti.
3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste
per il regolamento patriziale.
TITOLO VII
Del coordinamento e della vigilanza dei patriziati
CAPITOLO I
Coordinamento
Promovimento e coordinamento
Art. 129 alla pianificazione cantonale
1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l’utilizzazione razionale
dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socioeconomica prevista dagli enti regionali di sviluppo.83
2Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l’Alleanza patriziale, i servizi e gli enti
cantonali interessati.
3Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.
CAPITOLO II
Vigilanza
Art. 130 Vigilanza
1I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.
2Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.
Art. 131 Oggetto84
1La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:
a) il controllo di legalità sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro
organi;
b) il controllo di opportunità, limitato all’arbitrio;
c) la sorveglianza sull’amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la
gestione e l’impiego dei beni di proprietà patriziale;
d) i provvedimenti adottati dal presidente dell’assemblea o del consiglio patriziale nell’ambito delle
sue competenze.
2A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi
patriziali come pure sull’uso e sulla gestione dei beni patriziali.
82 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
83 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
84 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
3Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di
leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.85
Limiti
Art. 131a86 1L’Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d’ufficio,
quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi
collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
2Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o
sospetto di cattiva amministrazione.
3La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile
promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di
Stato sospende la procedura di vigilanza.
Art. 132 Annullamento di decisioni degli organi patriziali
1L’Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli
organi patriziali, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.
2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla
loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l’azione di risarcimento.
Sanzioni disciplinari:
Art. 133 a) nell’ambito delle funzioni
1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell’ufficio patriziale, della
commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di
inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza
nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:
a) ...;
b) l’ammonimento;
c) la multa fino a un massimo di fr. 2000.–;
d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi;
e) la destituzione.88
2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei
propri incombenti.89
3Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato
la possibilità di giustificarsi.
4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo dei provvedimenti presi; nel caso di
sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.90
5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.
6Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.
Art. 134 b) Sospensione per altri motivi
1Se un membro dell’ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può
sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.
2La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un
ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti
provvedimenti:
a) rilascio di un attestato di carenza beni;
85 Cpv. reintrodotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012,
151.
86 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
87 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
88 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
89 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
90 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
b) dichiarazione di fallimento.91
3L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.
Art. 135 Destituzione
1Se un membro dell’Ufficio patriziale è condannato alla pena detentiva o alla pena
pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla
dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.92
2In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.
3Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la
possibilità di giustificarsi.
Art. 136
…93
Art. 137 Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria
Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre
mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro
dell’ufficio patriziale quando l’interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.
Provvedimenti di eccezione:
Art. 138 a) In casi di cattiva amministrazione
Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando
l’ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza
può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all’ufficio
patriziale nell’amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato
l’intervento.
b) In caso di mancata costituzione
Art. 139 dell’ufficio patriziale
1Se l’assemblea patriziale non provvede alla elezione dell’ufficio patriziale, o se quest’ultimo
non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell’art. 84 tra i membri eletti, il
Consiglio di Stato delega al municipio locale l’amministrazione del patriziato.
2Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l’elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate
le cause d’incompatibilità.
Art. 140 c) Competenze dell’assemblea
Nei casi stabiliti dagli art. 138 e 139 l’assemblea o il consiglio patriziale mantengono
nondimeno le proprie competenze.
Art. 141 Aggregazione, disconoscimento95
Perdurando i motivi d’intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare
d’ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell’art. 35, rispettivamente di disconoscimento a
norma dell’art. 38.
Art. 142 Spese d’intervento e d’inchiesta
1Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d’intervento o d’inchiesta fino ad un importo
massimo di fr. 10'000.--.
2Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.
3Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.97
91 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
92 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.
93 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
94 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
95 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
96 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
97 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. 143 Prestiti e aperture di crediti; ratifica
1Le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di
crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.
2Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla
ratifica.98
Mancata approvazione dei conti e
Art. 144 dei sorpassi di credito99
Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l’ufficio
patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.
Art. 145 Rimedi di diritto101
1Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
CAPITOLO III
Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali
Art. 146 Competenza
1Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
2Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti.
In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della
decisione.
Art. 147 Legittimazione attiva
Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:
a) ogni patrizio avente diritto di voto;
b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.
Art. 148 Nullità assoluta
Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo
incompetente a decidere.
Annullabilità:
Art. 149 a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali
Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:
a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quanto tale violazione fosse
stata influente sulle deliberazioni;
b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.
Art. 150 b) Delle singole decisioni
Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:
a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto
influire sulle deliberazioni;
c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;
d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da
presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto;
e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.
98 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
99 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
100 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
101 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
102 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Art. 151 Termini e forma
1Le decisioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in
ogni tempo.
2Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla
data di pubblicazione della decisione impugnata.103
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni
di altre leggi speciali.104
Capitolo IV105
Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali
Autorità di ricorso
Art. 151a106 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso
al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO VIII
Art. 152 Norme transitorie, abrogative e finali
…107
Reintegra nel patriziato da nubile
Art. 153 della donna patrizia coniugata
1La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante
notifica scritta all’ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito.
2La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di
fuoco ai sensi degli art. 53 e 54.
Art. 154 Figli: opzione e acquisto
1I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di
cui all’articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo
termine.
2I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio
della madre entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all’ufficio
patriziale.
Art. 155 Appartenenza a più patriziati
1Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare
per uno di questi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.
Art. 156 Riconoscimento di patriziati esistenti
1Ogni patriziato è tenuto a presentare un’istanza di riconoscimento secondo l’art. 3 della
presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il
termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all’art. 38.
103 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
104 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
105 Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
106 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
107 Art. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. 157 Modifica dei regolamenti patriziali
I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro
quattro anni dalla sua entrata in vigore.
Art. 158 Applicazione della legge
Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge.
Art. 159
…108
Art. 160 Disposizioni abrogative
La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con
l’entrata in vigore della presente legge.