1Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.24
2Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del
padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.
3...25
4La scelta vale anche per i discendenti.
Art. 42 b) Per matrimonio
1Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una
patrizia.
2Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di
patrizio.
3In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno.
21 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2009,
22.
22 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
23 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
24 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 139.
25 Cpv. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. 43 c) Per concessione
1Lo stato di patrizio può essere concesso dall’assemblea o dal consiglio patriziale alle
seguenti condizioni:
a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;
b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;
c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo
svincolo può essere condizionato all’acquisto del nuovo patriziato.
2La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.
Art. 44 Rapporto con il patriziato generale
L’acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all’art. 2 conferisce
automaticamente lo stato di patrizio generale.
Art. 45 Procedura
La procedura per l’acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’applicazione
della legge.
Art. 46 Tasse; importo
1Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell’importo
massimo di fr. 1000.--.
2La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente.
CAPO II
Perdita e riacquisto dello stato di patrizio
Art. 47 Perdita
Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:
a) per la perdita della cittadinanza ticinese;
b) per la rinuncia allo stato di patrizio;
c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell’uomo o della donna che ha
acquistato lo stato di patrizio all’atto del matrimonio.
Art. 48 Effetti
1La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell’art. 47 non produce effetti
per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.
2La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell’art. 47 non produce effetti per i
discendenti.
Art. 49 Riacquisto
Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.
Art. 50 Procedura
La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento
d’applicazione della legge.
CAPO III
Esercizio dei diritti patriziali
Esercizio dei diritti patriziali
Art. 51 a) In generale
1Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.
2Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve
notificare il suo recapito all’ufficio patriziale.26
26 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. 52 b) Diritto di voto
1Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi
della legge.
2L’esercizio del diritto di voto è personale.
Art. 53 c) Diritto di godimento
1I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.
2Il fuoco patriziale è costituito:
a) di un maggiorenne, con economia propria;
b) di una comunione di persone patrizie formanti un’unica economia domestica;
c) della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all’atto del matrimonio.
Art. 54 Effetti della costituzione o estinzione del fuoco
1In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di
iscrizione nel corrispondente registro.
2In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento
cessano con la radiazione del fuoco dal registro.
Art. 55 Rappresentanza del fuoco
1Per l’esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l’amministrazione patriziale, il fuoco
è rappresentato di regola dal patrizio più anziano.
2Il diritto di rappresentanza può essere delegato.
CAPO IV
Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi
Registro
Art. 56 a) Contenuto
Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:
a) lo stato di patrizio;
b) la qualità di avente diritto di voto;
c) i fuochi con diritto di godimento.
Art. 57 b) Allestimento
L’ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni
anno, entro la fine di novembre.
c) Banca dati cantonale
Art. 57a28 1Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni
dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.
2Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.
Art. 58 d) Pubblicazione29
1Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.
2La pubblicazione ha luogo con l’esposizione nell’ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel
caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune sede del patriziato.
Art. 59 e) Variazioni, pubblicazioni30
1Nel corso dell’anno l’ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio
di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti
27 Entrata in vigore anticipata dal CdS rispetto alla entrata in vigore dell’intera legge (1.1.1995) in data
25.8.1992 - BU 1992, 273.
28 Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
29 Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
30 Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
31 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e
collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.32
2L’ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.
3L’ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all’albo patriziale.
Art. 60 Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione
1Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al
registro durante il periodo di pubblicazione.
2Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale
periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all’albo secondo le norme dell’art. 59.
Ricorsi
Art. 61 a) Legittimazione attiva
1Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante
ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso tendente a ottenere l’iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la
chiede o da un suo mandatario.
3…33
Art. 62 b) Termini
1Il ricorso contro il registro deve essere interposto:
a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;
b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.
2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.34
Art. 63 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili
Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria
devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di
Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO V
Organizzazione del patriziato
CAPITOLO I
Generalità
Art. 64 Organi del patriziato
1Gli organi del patriziato sono: I’assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e
l’ufficio patriziale.
2Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.
Art. 65 Elezioni
L’elezione del consiglio patriziale e dell’ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni nel mese
di aprile nella data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine del mese di agosto dell’anno precedente.
Art. 66 Sigillo Patriziale
1Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev’essere apposta a ogni atto ufficiale.
2Il sigillo e le sue variazioni devono essere notifica al Dipartimento competente.
CAPITOLO II
Assemblea patriziale
32 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
33 Cpv. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
34 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2013,
471.
35 Art. modificato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1992, 273.
Art. 67 Definizione: pubblicità
L’assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.
Art. 68 Competenze
L’assemblea:
a) elegge il consiglio patriziale, I’ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;
b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;36
c) esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale;
d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;37
e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche,
la costituzione di pegno su beni mobili;38
f) autorizza l’acquisizione, l’affitto, la locazione, la permuta, I’alienazione, la commutazione delI’uso
e del godimento dei beni;39
g) decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti
necessari;
h) autorizza l’ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere,
riservate le procedure amministrative;
i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o
funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
I) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;40
n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato;
o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono
riservati leggi speciali e i casi di competenza dell’Ufficio patriziale.41
Art. 69 Assemblee ordinarie
1Le assemblee ordinarie annuali sono due:
a) la prima si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente del patriziato;42
b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.43
2Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all’ordine del giorno.
3I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la
tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.
Art. 70 Assemblee straordinarie
1L’assemblea patriziale si raduna straordinariamente:
a) ogni qualvolta l’ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero
dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le
sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione
ufficiale dell’8 novembre 2005.44
2Entro un mese dalla presentazione, l’ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del
capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione; riconosciutane la
regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.45
36 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
37 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
38 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
39 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
40 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
41 Lett. introdotta dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
42 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
43 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
44 Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
45 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. 71 Date e termine
1Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che
l’approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l’approvazione del preventivo
entro il 31 dicembre.
2L’ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda
assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.46
3Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell’ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini
di cui al cpv. 2.47
Art. 72 Convocazione
L’Ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporaneamente al
domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del
patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51, almeno dieci giorni prima
della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
Presidente dell’assemblea; ufficio presidenziale
Art. 72a49 1Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta
in carica un anno.
2L’ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
3I membri dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non
possono far parte dell’ufficio presidenziale.
Art. 73 Numero legale
L’assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e
supplenti dell’ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
Art. 74 Validità delle risoluzioni: revoca
1L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti
2Per gli oggetti di cui all’art. 68 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa
delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà
dei presenti.
3In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.
Art. 75 Casi di collisione
1Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il
suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi
di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
2L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di
fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
3La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone
giuridiche aventi scopo di lucro.
Art. 76 Verbale delle risoluzioni; pubblicazione
1Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente delI’assemblea, dal
segretario e dagli scrutatori.
2Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all’albo le risoluzioni dell’assemblea con
l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Art. 77 Funzionamento dell’assemblea
1Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell’assemblea.
2Esso deve in particolare disciplinare:
46 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
47 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
48 Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
49 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
50 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
a) il luogo, il giorno e l’ordine delle trattande;
b) la composizione dell’ufficio presidenziale e i compiti;
c) ll verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
d) il sistema di voto;
e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;
f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;
h) I’ordine e la pubblicità dell’assemblea.
3Il presidente, i membri ed i supplenti dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si
discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della
gestione e per l’approvazione del consuntivo.51
CAPITOLO III
Il Consiglio patriziale
Art. 78 Istituzione
1Il regolamento del patriziato può prevedere l’istituzione del consiglio patriziale.
2Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 75 e 76 disciplinando in particolare:
a) la seduta costitutiva;
b) I’ufficio presidenziale e i suoi compiti;
c) le sessioni ordinarie e straordinarie;
d) il luogo e i modi di convocazione;
e) le modalità di partecipazione;
f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
h) il sistema e il quoziente di voto;
i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
I) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.
Art. 79 Attributi
Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell’assemblea patriziale di cui all’art. 68 riservato il
diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto
che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei
comuni del patriziato.
Art. 80 Eleggibilità
1Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.
2La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell’ufficio patriziale o supplente
e di dipendente del patriziato, salvo che quest’ultima sia esercitata con funzione accessoria.
CAPITOLO IV
L’ufficio patriziale