1Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla
Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’uso comune da conservare e utilizzare con spirito
viciniale a favore della comunità.
2Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d’uso comune, che hanno
svolto e svolgono un’attività d’interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.
3I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purchè
adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.
4Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e
nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.2
Art. 2 Altri enti
Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l’esistenza di altri enti o eventuali
suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.
Art. 3 Garanzia legale
1Ogni patriziato secondo l’art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.
2Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.
3Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile
al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.3
Art. 4 Garanzia della proprietà: congodimento
1La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata
unicamente secondo le norme della legge.
2Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti
dalla legge.
TITOLO II
Dei beni patriziali
CAPO I
Amministrazione
Art. 5 Definizione
1I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.
2I beni amministrativi sono beni che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in
particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di
1 Titolo modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
2 Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
3 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
uso pubblico, i terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le
teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie
di consolidamento dei terreni.
3I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili,
quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonchè gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato
(locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.
4L’ufficio patriziale tiene l’inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali
affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.
5Il regolamento di applicazione fissa le norme d’esecuzione del presente articolo.
Art. 6 Suddivisione dei beni amministrativi
Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in:
a) beni destinati in primo luogo all’esercizio dell’attività agricola, costituiti dai beni di godimento o
primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare,
stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato;
b) beni destinati anche all’uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna
con le loro vie d’accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli
acquedotti e le teleferiche;
c) edifici;
d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni;
e) impianti sportivi;
f) cave;
g) beni culturali quale l’archivio.
Art. 7 Compiti del patriziato
1Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l’uso
pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.
2In particolare:
a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all’uso sociale e di promuovere la
realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali,
piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l’edificazione a scopi
abitativi;
c) di assicurare l’efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la
cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname;
e) di assicurare e regolare l’esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali
provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati;
f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento
sui beni patriziali;
g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l’acquisizione di aree abbandonate, o in
procinto di esserlo, al piano e in montagna;
h) di valorizzare i beni culturali.
Alienabilità dei beni
Art. 8 a) Limiti
1I beni amministrativi sono inalienabili.
2I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica
utilità oppure quando l’alienazione sia fatta nell’interesse della collettività in genere e non sia comunque
pregiudizievole agli interessi del patriziato.
3È riservato l’art. 20 cpv. 2.
4Sono autorizzate la permuta dei fondi, l’alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per
la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che non hanno utilità prevedibile.
5È in ogni caso vietata l’assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).
Art. 9 b) Ratifica
1Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del
Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione
sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all’albo patriziale.4
Art. 10 c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone
1Il Comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente
il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a
scopi pubblici.
2Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro Comune o a un consorzio
di Comuni interessati.
3Le modalità, i limiti e l’esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione
della legge.
Art. 11 Diritto di riscatto
1Il Comune ha il diritto di riscattare, dimostrata la necessità di utilità pubblica, o nel caso di
gestione insufficiente, le infrastrutture non agricole di proprietà patriziale.
2L’indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per
vetustà.
3Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.
Pubblico concorso
Art. 12 a) Obbligo; forme
1Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti
per pubblico concorso.
2Il concorso dev’essere accessibile a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno quindici
giorni consecutivi.
3Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’essere parimenti pubblicato sul
Foglio ufficiale cantonale.
Art. 13 b) Eccezione
1Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l’interesse generale lo giustifica,
il Dipartimento può:
a) esonerare il patriziato dall’obbligo del pubblico concorso;
b) concedere segnatamente che l’alienazione, la locazione e l’affitto siano fatti per licitazione o a
trattative private.
2Sono riservate le norme di leggi speciali.
3Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla
ratifica.5
Art. 14 c) Aggiudicazione
1L’aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3.
2Solo in casi straordinari, quando l’offerta migliore non presenti, a giudizio dell’ufficio patriziale,
sufficienti garanzie, l’aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente.
3Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano
manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l’ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.
Art. 15 d) Procedura
Il regolamento d’applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le
aggiudicazioni.
4 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2016,
443.
5 Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
Art. 16 Costituzione in pegno di beni
1I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno.
2I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della
legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.
Art. 17 Fideiussioni Mutui a terzi
1Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di
associazioni locali di interesse pubblico.
2Il Consiglio di Stato può accordare l’autorizzazione anche a favore di privati quando l’interesse del
patriziato è evidente.
Art. 18 Divieto di speculazioni
I beni di proprierà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.
Art. 19
…7
Art. 20 Copertura del fabbisogno, imposta patriziale
1Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l’assemblea,
rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine:
a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio;
b) in secondo luogo con il prelevamento di un’imposta per ogni fuoco patriziale. L’imposta corrisponde
al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce
se l’imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune.
2Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del
bilancio, purchè siano salvaguardati gli interessi della collettività.
Art. 21 Lavoro comune
1Il patriziato può prevedere nel regolamento l’introduzione del lavoro comune sottoforma di
prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.
2Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione
non viene data.
CAPO II
Interventi finanziari
Art. 22 Fondo di riserva forestale
1Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni
taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale.
2I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l’esecuzione di lavori
forestali.
3Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l’impiego
di tale fondo.
Art. 23 Fiscalità
I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall’imposta sulla sostanza e sul reddito ad
eccezione delle loro aziende forestali.
Art. 24 Opere sussidiate supplementari
Per le opere destinate anche all’uso sociale di cui all’art. 6 lett. b), il Cantone può
eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al
finanziamento del comune e di terzi.
6 Art. reintrodotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2012,
151.
7 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2002, 444.
Art. 25 Consorzio per spese extra-aziendali
Il patriziato può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l’art.
36 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l’esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere
o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.
Fondo di aiuto patriziale
Art. 26 a) Contributo
1È istituito il fondo di aiuto patriziale.
2Quando l’esecuzione o il ripristino di un’opera o di un’infrastruttura di interesse pubblico essenziale
dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare
l’equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.
Art. 27 b) amministrazione e finanziamento
1Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento
competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in
rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.
2Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:
a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni
patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente
superano i fr. 5000.--.
Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;
b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);
c) la devoluzione dei beni dei patriziati disconosciuti.
3I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a).
Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento
entro il termine stabilito.
4Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina
d’ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell’evoluzione
patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione.9
6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di
reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al
cpv. 2 lett. a).10
7Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su
richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una
evidente situazione di disagio finanziario.
a) Fondo per la gestione del territorio
Art. 27a11 1È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone,
destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.
2Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:
a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell’ambito di un accordo
programmatico;
b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed
operativa.
3Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati
alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi
previsti da leggi speciali.
8 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
9 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
10 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
11 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
b) Amministrazione e finanziamento
Art. 27b12 1Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito
dalla Commissione di cui all’art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.
2Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l’apporto annuo del Cantone, le
condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli
stessi.
CAPO III
Modi di godimento
Art. 28 Godimento in generale
1Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare,
far erba, fieno e strame, e l’approvvigionamento in legna da ardere.
2Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel
comune del patriziato, dietro pagamento di un’equa tassa fissata dal regolamento del patriziato.
3Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del
patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi.
4È riservato l’art. 171a della LAC.
Art. 29 Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi
1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’anno, legna da ardere lavorata,
proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere
concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.13
2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ufficio patriziale, sentito l’ufficio forestale di
circondario, giusta le disponibilità.14
3I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all’assegnazione se ne fanno richiesta.
4Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l’assegnazione ai patrizi
domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.
5Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione.
6L’assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni
quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.
Assegnazione di legna d’opera
Art. 30 a) Lavorata
1Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d’opera
lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del
comune a cui si estende il patriziato.
2Il quantitativo della legna d’opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale
di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al
patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.
Art. 31 b) In piedi
L’assegnazione di legna d’opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli
stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case,
stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie
per una corretta esecuzione del taglio.
Art. 32 Divieto di cessione e ripartizione
1I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti.
2È vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.
12 Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
13 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
14 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. 33 Destinazione dei redditi e dei ricavi
1I redditi ed i ricavi devono essere destinati all’assolvimento dei compiti del patriziato,
all’ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite
o da eseguire nel comune del patriziato.15
2I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell’economia
forestale e alpestre.
TITOLO III
Fusione, consorziamento e disconoscimento
Art. 34 Aggregazione16
1Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni
d’interesse economico o amministrativo generali.17
2In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:
a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni
di loro proprietà, a favore della comunità;18
b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell’altro;
c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;
d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un
comprensorio di comuni confinanti.
Art. 35 Procedura di aggregazione19
1La procedura di aggregazione può essere avviata:
a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall’Ufficio patriziale,
dall’Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;
b) d’ufficio dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una
Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.
3La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra
al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il
Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.
4La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il
termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale
di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 70; nei patriziati con il Consiglio
patriziale, si esprime l’Assemblea dei cittadini patrizi.
5Il Consiglio di Stato decreta l’aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
6Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte
dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli,
è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.
7Sono per il resto applicabili per analogia gli art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14
della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.
Art. 36 Consorziamento
1I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:
a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari,
specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
b) favorire l’esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre
opere analoghe di interesse pubblico.
2Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri
comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l’utilizzazione dei fondi patriziali per
15 Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
16 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
17 Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
18 Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
19 Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
20 Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2004, 60.
scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione
ambientale.
Art. 37 Procedura di consorziamento
1La procedura di consorziamento è avviata:
a) su domanda dei singoli patriziati;
b) su domanda di altri enti interessati;
c) d’ufficio dal Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato decreta il consorziamento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
3È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.21
Art. 38 Disconoscimento
1Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di
Stato, sentiti i rappresentanti dell’ente.
2Contro il decreto i rappresentanti dell’ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran
Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.
3Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il
termine di 30 giorni.22
Art. 39 Devoluzione dei beni
Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ente disconosciuto. In
assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla
giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.
TITOLO IV
Appartenenza al patriziato
CAPO I
Acquisto dello stato di patrizio
Art. 40 Presupposti
1Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese.
2Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato,
salvo in caso di svincolo a norma dell’art. 43 lett. c).
Acquisto dello stato di patrizio