Art. 161 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.109 Pubblicata nel BU 1994, 523. 108 Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151. 109 Entrata in vigore: 1 gennaio 1995 - BU 1994, 523.