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5.1 Regolamento dell'istituto scolastico comunale di Lugano del 16 dicembre 1963

Lugano · 16176698 · communal act

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Contents: 164 provisions
  1. Art. 1 Istituto, istituti di zona e comprensori
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 P. 2 di 41
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 maggio 1992, RLSc, art. 72)
  10. Art. 10
  11. Art. 11 (LSc, art. 3)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Organi di conduzione e di rappresentanza
  18. Art. 18 a) Direzione dell'istituto
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 c) Consiglio di zona
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 P. 7 di 41
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 d) Collegio generale d'istituto
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 e) Collegio di zona
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 P. 10 dí 41
  47. Art. 47 fi Ufficio presidenziale
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 g Collegio di comprensorio
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 (LSc, art. 41 e 42; RLSc, art. 63 e 64)
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Comitato dell'assemblea dei genitori
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Organi cantonali e comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 In generale
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 P. 16 dí 41
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 P. 19 dí 41
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Biblioteche
  90. Art. 90 P. 23 dí 41
  91. Art. 91 (L SI-SE, art. 38 e 39; RA L SI-SE, da art. 60 ad art. 70)
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Uscite di studio
  98. Art. 98 (LSc, art. 63; L SI-SE, art. 33; RA L SI-SE, da art. 75 a 90)
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 P. 26 dí 41
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 problemi comportamentali (Dipsa)
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Consiglio di classe (Cdc)
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 P. 28 dí 41
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Diritti e doveri
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 P. 31 dí 41
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 P. 32 dí 41
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Norme varie
  131. Art. 131
  132. Art. 132 P. 33 dí 41
  133. Art. 133
  134. Art. 134 (LSc, da art. 41 a art. 44 e da art. 53 a art. 55)
  135. Art. 135
  136. Art. 136 P. 35 dí 41
  137. Art. 137 SERVIZI VARI
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 In generale
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149 P. 38 dí 41
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 P. 39 dí 41
  154. Art. 154 Progetti didattici-pedagogici
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157 Principi etico-ambientali
  158. Art. 158 Cellula di crisi
  159. Art. 159
  160. Art. 160
  161. Art. 162 DISPOSIZIONI FINALI
  162. Art. 163
  163. Art. 164
  164. Art. 165

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164 provisions

Art. 1 Istituto, istituti di zona e comprensori

Denominazione dell'istituto È costituito l'istituto scolastico comunale di Lugano (in seguito istituto), comprendente la scuola dell'infanzia (in seguito SI) e la scuola elementare (in s e g u i t o S E ) .

Propose a change

Art. 2

Composizione dell'istituto L' istituto è formato da più istituti di zona, a loro volta suddivisi in più comprensori, come da apposito documento illustrativo di competenza municipale.

Propose a change

Art. 3

Finalità dell'istituto L'istituto, unità scolastica autonoma, si propone di operare, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione, per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc), art. 2 e 24 cpv. 1 e dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (L SI-SE), art. 1.

Propose a change

Art. 4

Definizione dell'istituto di zona L'istituto di zona riunisce i comprensori di più quartieri.

Propose a change

Art. 5

Finalità dell'istituto di zona L'istituto di zona coordina e armonizza le attività dei comprensori in linea con i principi educativi e pedagogici dell'istituto.

Propose a change

Art. 6 P. 2 di 41

Autonomia dell'istituto di zona 1 L'istituto di zona, nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento, è autonomo per quanto concerne i progetti e gli aspetti educativi, pedagogico-didattici e culturali. Per l'attuazione di questi progetti beneficia di una quota parte del credito d'istituto stabilita dalla direzione dell'istituto in rapporto al numero di allievi (vedi art. 154 del presente Regolamento). 2 L'istituto di zona è pure autonomo per quanto attiene alla sua organizzazione interna nel rispetto delle norme comunali, delle disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto e delle norme del presente Regolamento.

Propose a change

Art. 7

Definizione del comprensorio Il comprensorio riunisce le SI e le SE di uno o più quartieri.

Propose a change

Art. 8

Finalità del comprensorio 1 comprensorio è l'unità funzionale prioritaria atta a perseguire gli obiettivi dell'istituto. I docenti, gli operatori educativi (in seguito: OE), gli allievi, i genitori e/0 che ne fa le veci (in seguito: genitori) e il personale dei servizi del comprensorio agiscono con uno spirito di autonomia, collaborazione, condivisione e comunicazione. 2 1 docenti SI-SE favoriscono la realizzazione di progetti educativi, pedagogico-didattici e culturali che coinvolgono gli allievi, gli OE ed eventualmente i genitori e altri agenti educativi. 3 11 Comprensorio beneficia di una parte del credito annuale destinato all'istituto di zona. La chiave di riparto è stabilita dal collegio di zona (vedi art. 154 del presente Regolamento). Sezione B Regolamento (LSc, art. 24 cpv. 7 e art. 37 cpv. 2; Regolamento della legge sulla scuola del 19

Propose a change

Art. 9 maggio 1992, RLSc, art. 72)

Definizione Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto e le attività delle sue diverse componenti affinché siano conseguite le proprie finalità.

Propose a change

Art. 10

Applicazione 11 Regolamento, elaborato secondo le norme legislative e di regolamentazione in vigore, si applica alla comunità scolastica dell'istituto. P. 3 di 41 CAPITOLO 2 COMPONENTI DELLA SCUOLA

Propose a change

Art. 11 (LSc, art. 3)

Definizione Le componenti della scuola sono gli allievi SI e SE, i docenti, i genitori, gli OE (vedi art. 14 del presente Regolamento) e il personale dei servizi (vedi art. 15 del presente Regolamento).

Propose a change

Art. 12

Allievi Gli allievi possono entrare nell'istituto a tre anni compiuti (L SI-SE, art. 18 cpv. 1) e, di regola, ne escono al termine della quinta elementare.

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Art. 13

Docenti 1 11 docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera (LSc, art. 45, cpv. 1). 2 11 Corpo docenti è costituito da docenti titolari, docenti di attività creative (in seguito: AC), docenti di educazione fisica (in seguito: EF), docenti di educazione musicale (in seguito: EM), docenti del servizio di sostegno pedagogico (in seguito: SSP), codocenti, supplenti, docenti di lingua italiana e integrazione (in seguito: DoLII) e docenti incaricati di promuovere il sostegno e l'aiuto agli allievi con gravi problemi comportamentali (in seguito: Dipsa).

Propose a change

Art. 14

Operatori educativi Gli OE sono i direttori, il vicedirettore e/0 il consulente amministrativo, i collaboratori di direzione, i responsabili della scuola montana, gli incaricati all'insegnamento dell'educazione religiosa (in seguito: ER), i responsabili di profilassi dentaria, gli addetti all'educazione stradale, gli educatori del doposcuola, gli educatori delle mense, i docenti SI dell'orario prolungato e, nel caso fosse istituito, il responsabile educativo del settore extrascolastico.

Propose a change

Art. 15

Personale dei servizi Il personale dei servizi comprende il personale amministrativo, gli addetti alla refezione, alla pulizia, alla manutenzione e ai trasporti.

Propose a change

Art. 16

Genitori I genitori sono la componente insostituibile dell'azione educativa cui tende la scuola e sono i primi tutori della personalità, dei doveri, dei diritti e della libertà dell'allievo. P. 4 di 41 CAPITOLO 3 ORGANI DELL'ISTITUTO (LSc, art. 25; L SI-SE, da art. 50 ad art. 54) Sezione A

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Art. 17 Organi di conduzione e di rappresentanza

Conduzione e rappresentanza 1 Gli organi di conduzione sono: a. direzione dell'istituto; b. direzione dell'istituto di zona; c. direzione dell'istituto di zona; d. collegio generale d'istituto; e. collegio di zona; f. collegio di zona; g. collegio di comprensorio. 2 Gli organi di rappresentanza sono le assemblee dei genitori.

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Art. 18 a) Direzione dell'istituto

a) Composizione La direzione dell'istituto è affidata al direttore dell'istituto coadiuvato dal vicedirettore e/0 da un consulente amministrativo e dai direttori degli istituti di zona.

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Art. 19

b) Compiti La direzione dell'istituto prende le decisioni di coordinamento riguardanti l'intera comunità scolastica dell'istituto e quelle previste dalla LSc, art. 35 let. eg, h, .

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Art. 20

c) Direttore dell'istituto Il direttore dell'istituto, nominato dal Municipio, opera a tempo pieno (LSc, art. 30 cpv. 1 e 2; RLSc, art. 37 e 38). Il direttore dell'istituto è il principale referente nei confronti dell'autorità politica comunale e dall'autorità scolastica cantonale, e ha il compito di coordinare il lavoro dei direttori di zona e sovrintende agli altri compiti definiti dalla LSc, art. 31 e dal RLSc, da art. 34 a 36.

Propose a change

Art. 21

d) Vicedirettore e/0 consulente amministrativo 1 Il vicedirettore e/ il consulente amministrativo, nominati dal Municipio, operano a tempo pieno. (LSc, art. 30 cpv. 1 e 3; RLSc, art. 40). 2 Il vicedirettore e/ il consulente amministrativo hanno il compito di assolvere prevalentemente aspetti amministrativi, organizzativi/logistici e b) Direzione dell'istituto di zona P. 5 di 41 sono responsabili della gestione del settore extrascolastico (LSc, art. 31; RLSc, art. 39; apposito mansionario, di competenza municipale).

Propose a change

Art. 22

a) Composizione La direzione dell'istituto di zona è affidata al direttore di zona coadiuvato dal collaboratore di direzione.

Propose a change

Art. 23

b) Direttore di zona Il direttore di zona, nominato dal Municipio, opera a tempo pieno. Il direttore di zona è responsabile della gestione della zona in cui opera. In particolare egli svolge compiti di rappresentanza, consulenza, vigilanza, organizzazione, amministrazione e mediazione (apposito mansionario, di competenza municipale).

Propose a change

Art. 24

c) Collaboratore di direzione 1 Il CO|laboratore di direzione, previo concorso interno all'istituto, è nominato dal Municipio che ne determina l'onere di lavoro. La direzione dell'istituto formula all'indirizzo dell'Esecutivo il suo preavviso. 2 11 collaboratore di direzione ha compiti prevalentemente organizzativi e collabora con il direttore di zona (apposito mansionario, di competenza municipale).

Propose a change

Art. 25

Docente coordinatore La direzione dell'istituto di zona si avvale della collaborazione del docente coordinatore; è previsto un docente coordinatore in ogni sede scolastica con più di una sezione. 2 Il docente coordinatore è il punto di riferimento nei confronti di terzi e favorisce il collegamento tra la direzione dell'isituto generale, la direzione dell'istituto di zona e la sede scolastica in cui opera per gli aspetti di carattere organizzativo e amministrativo (apposito mansionario, di competenza municipale). Egli può delegare determinate mansioni, pertinenti al custode, a quest'ultimo. 3 Il docente coordinatore è nominato dal Municipio, su proposta della direzione dell'istituto, sentite le direzioni degli istituti di zona. La carica, della durata di un anno, è tacitamente rinnovata, di regola per un massimo di cinque anni consecutivi, salvo disdetta entro il 30 giugno, da parte del docente o del Municipio. 4 Lndennità è definita dal ROD. 5 L funzione e l'indennità possono essere suddivisi tra due docenti. 6 Lndennità può essere sostituita da un pacchetto di unità didattiche di sgravio il cui costo corrisponde alla cifra definita dal ROD. I momenti di sgravio sono subordinati al reperimento di un supplente e sono utilizzati P. 6 di 41 per attività da svolgere prevalentemente in sede: l'adempimento dei compiti previsti dal mansionario (di competenza municipale), deve essere assolto durante tutto l'anno scolastico. 7 Entro l'inizio dell'anno scolastico il docente deve comunicare l'opzione scelta.

Propose a change

Art. 26 c) Consiglio di zona

a) Composizione Il consiglio di zona è formato dal direttore di zona che lo presiede, dal collaboratore di direzione e da tre docenti. Esso opera in analogia alle disposizioni previste dalla LSc, art. 34 e dal RLSc, art. 43.

Propose a change

Art. 27

b) Nomina 1 Itre docenti sono nominati dal collegio di zona (vedi art. 41 del presente Regolamento). Di regola sono rappresentati i settori: SI, SE, materie speciali [in seguito MS/SSP (RLSc, art. 43 let. b)]. 2 candidati devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nell'istituto di zona interessato; devono avere cumulato minimo tre anni d'insegnamento, dei quali almeno uno all'interno dell'istituto (RLSc, art. 43 let. c).

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Art. 28

c) Candidatura 1 Ogni biennio, nel mese di maggio, ufficio presidenziale (in seguito: UP, vedi art. 47 del presente Regolamento) espone l'elenco dei docenti eleggibili. Il docente interessato, entro 15 giorni, si candida secondo le modalità emanate dall'UP. Se il numero delle candidature corrisponde al numero dei membri da eleggere, l'elezione avviene in forma tacita. Nel caso in cui un settore non fosse rappresentato o avesse più di una candidatura, è data facoltà al collegio di zona di definire le modalità di elezione.

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Art. 29

d) Elezione L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. In caso di parità si procede a una votazione di ballottaggio. 2 Un docente può cumulare, di regola, al massimo due bienni consecutivi affinché ci sia un rinnovo continuo.

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Art. 30

e) Dimissioni Le dimissioni, per motivi validi, devono essere avanzate per iscritto all'UP che deciderà circa l'accettazione.

Propose a change

Art. 31 P. 7 di 41

f) Impegno Per le riunioni del consiglio di zona i docenti designati beneficiano di uno sgravio orario di mezza giornata settimanale durante l'anno scolastico. Il loro impegno comincia due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e termina due settimane oltre la fine.

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Art. 32

g) Indennità Ai membri del consiglio di zona è assegnata l'indennità di seduta stabilita dal Regolamento comunale della Città di Lugano (RCom), art. 88 cpv. 2 per le riunioni di carattere straordinario, tenutesi fuori dall'orario di lavoro.

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Art. 33

h) Compiti I compiti del consiglio di zona sono precisati dalla LSc, art. 35 alle let. a), b), c), d), f). Inoltre esso si occupa di valutare il rapporto beneficio/costi dei progetti pedegogico-didattici come pure di mantenere i rapporti con i genitori e i relativi organi, i docenti, gli OE e il personale dei servizi.

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Art. 34

i) Verbale Ogni membro del consiglio di zona, a turno, redige un verbale di ogni seduta che viene trasmesso alle direzioni degli istituti di zona e alla direzione dell'istituto e, omettendo gli aspetti discrezionali legati alle persone, alle sedi della propria zona.

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Art. 35 d) Collegio generale d'istituto

a) Definizione e composizione 1 CO|legio generale d'istituto è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti ricorrenti dell'istituto nonché dei seguenti OE, aventi diritto di voto: direttori, vicedirettore e/0 consulente amministrativo, collaboratori di direzione, responsabili scuola montana, ER. 2 1 docenti di scuola speciale, gli operatori cantonali del SSP e gli OE senza diritto di voto, operanti nelle sedi dell'istituto, possono presenziarvi in qualità di uditori (LSc, art. 36).

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Art. 36

b) Convocazione e conduzione 1 CO|legio generale d'istituto è presieduto, a rotazione annuale, da un UP di una zona, che può delegare il compito al direttore dell'istituto. Esso è convocato, in seduta ordinaria, dal direttore dell'istituto o dal presidente dell'UP in carica, almeno una volta all'anno, rispettivamente, in P. 8 di 41 seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei membri o di un collegio di zona o di tre comprensori. 3 La convocazione deve pervenire, con almeno 10 giorni di preavviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e, se non già inviato, dal verbale della seduta precedente (RLSc, art. 49 e 29).

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Art. 37

c) Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione 1 La partecipazione al collegio generale d'istituto è obbligatoria. In caso di assenza, il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta al direttore dell'istituto o all' UP che lo presiede. 2 Ripetute assenze non giustificate saranno segnalate al Municipio (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995, LORD, da art. 32 ad art. 40).

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Art. 38

d) Compiti 1 CO|legio generale d'istituto propone incontri formativi volti a dare un'impronta pedagogico-didattica comune. Esso può promuovere innovazioni organizzative, programmatiche, metodologiche e di tecniche d' insegnamento. Il collegio ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi alla professione. 2 Esso valuta, discute, adotta il Regolamento d'istituto e, all'occorenza, propone eventuali modifiche. 3 AI fine di perseguire gli obbietivi fissati possono essere inviati al collegio persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto.

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Art. 39

e) Quorum e delibere 1 CO|legio generale d'istituto può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri: in mancanza del numero legale per la delibera è riconvocato entro due settimane. 2 Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio dal presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano. 3 Tutte le delibere vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio (RLSc, art. 49 e 31).

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Art. 40

f) Verbale Il segretario dell'UP che lo presiede ha il compito di redigere l'essenzialità del verbale della seduta e, prima della distribuzione alle sedi che avverrà al più tardi entro due mesi, lo sottopone al presidente per la convalida. P. 9 di 41

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