a) Definizione e composizione
1 Il CO|legio di zona è la riunione plenaria obbligatoria di tutti i docenti
nominati, incaricati e supplenti ricorrenti della zona d'appartenenza.
2 1 docenti MS, SSP e gli OE aventi diritto di voto giusta l'art. 35 cpv. 1 del
presente Regolamento che operano in più zone sono tenuti a partecipare
ai collegi di zona dove esercitano il monte ore più alto. Essi hanno il diritto
di partecipare a quelli delle altre zone in cui operano, in qualità di uditori.
3 1 docenti di scuola speciale, gli operatori cantonali del SSP e gli OE senza
diritto di voto, operanti nelle sedi dell'istituto, possono presenziarvi in
qualità di uditori (LSc, art. 36).
b) Convocazione e conduzione
1 Il CO|legio di zona è convocato, in seduta ordinaria, almeno due volte
all'anno, dal direttore di zona o dal presidente dell'UP che di regola lo
presiede, rispettivamente, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno
un quinto dei membri o di un comprensorio.
2 La convocazione deve pervenire con almeno 10 giorni di preavviso, salvo
in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e dal verbale
della seduta precedente (RLSc, art. 49 e 29).
c) Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione
La partecipazione al collegio di zona è obbligatoria. In caso di assenza il
docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta all'UP.
2 Ripetute assenze non giustificate sono segnalate al Municipio.
d) Compiti
I compiti del collegio di zona sono definiti dalla LSc, art. 37. AI collegio di
zona possono essere invitate persone non appartenenti alla comunità
scolastica dell'istituto.
e) Quorum, delibere e nomine
1 olegio di zona può deliberare solo se è presente la maggioranza dei
suoi membri: in mancaza del numero legale per la delibera è riconvocato
entro due settimane (RLSc, art. 49 e 30).
2 Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio di zona dal
presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per
alzata di mano.
3 Tutte le delibere, nonché le nomine dei membri, vengono effettuate a
maggioranza semplice dei presenti. A richiesta anche solo di un
partecipante le nomine vanno effettuate a scrutinio segreto. In caso di
parità, il voto del presidente vale doppio (RLSc art. 49 e 31).
f) Verbale
Della seduta del collegio di zona viene redatto un verbale che deve essere
approvato alla seduta seguente. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse
generale l'estratto del verbale va trasmesso ai docenti delle altre zone
tramite il segretario dell'UP.
a) Composizione
1 Ogni collegio di zona dispone di un UP, che è formato dai delegati di
comprensorio (vedi art. 57 del presente Regolamento) i quali, al loro
interno, decidono l'assunzione delle cariche di presidente, vicepresidente
e segretario.
2 Nel caso di istituti di zona con due comprensori, l'UP è formato dal
presidente e dal segretario, che assume anche la carica di vicepresidente.
3 Nel caso di istituti di zona con più di tre comprensori, l'UP è diretto dal
presidente; gli altri membri si sostituiscono vicendevolmente nelle altre
cariche.
b) Impegno
I membri possono incontrarsi fino a quattro mezze giornate all'anno, durante
l'orario scolastico. I membri svolgono il resto del lavoro al di fuori dell'orario
scolastico.
c) Compiti
L'UP assume i seguenti compiti:
a. rappresenta il collegio di zona nei rapporti con la direzione dell'istituto, la
direzione dell'istituto di zona e il consiglio di zona;
b. presiede, tramite il presidente, il collegio di zona e ne coordina la seduta;
c. riunisce, tramite il presidente, il collegio di zona a seconda delle necessità
e fuori dall'orario scolastico;
d. stabilisce, d'intesa con la direzione dell'istituto di zona, l'ordine del giorno
del collegio di zona e ha la facoltà di invitare alle sedute, e solo a titolo
consultivo, delle rappresentanze;
e. partecipa, su richiesta del direttore di zona o dei consiglieri di zona, alle
loro sedute;
f. collabora con il direttore dell'istituto all'organizzazione del collegio
generale d'istituto, secondo le modalità previste dall'art. 36 del presente
Regolamento;
g. redige l'essenzialità del verbale che, prima della distribuzione, sottopone
al presidente per la convalida;
h. allega il verbale alla prossima convocazione del collegio di zona;
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i. invia, nel caso in cui il verbale avesse dei contenuti di carattere generale,
un estratto agli UP delle altre zone.
a) Definizione e composizione
1 I| CO|legio di comprensorio è la riunione plenaria obbligatoria di tutti i
docenti nominati, incaricati e supplenti ricorrenti appartenenti al
comprensorio.
2 1 docenti MS, SSP e gli OE aventi diritto di voto che operano in più
comprensori, sono tenuti a partecipare ai collegi del comprensorio dove
esercitano il monte ore più alto. Essi hanno anche il diritto di partecipare a
quelli degli altri comprensori in cui operano, con diritto di voto se
direttamente coinvolti nei progetti.
3 1 docenti di scuola speciale, gli operatori cantonali del SSP e gli OE senza
diritto di voto, operanti nel comprensorio, possono presenziarvi in qualità
di uditori.
b) Convocazione e conduzione
1 legio di comprensorio è convocato, in seduta ordinaria, e presieduto,
dal delegato (vedi art. 57 del presente Regolamento), che ha la facoltà di
invitare persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto.
Esso può pure essere convocato, in seduta straordinaria, su richiesta di
almeno un quinto dei membri o dai docenti di una sede.
2 La convocazione deve pervenire, con almeno 10 giorni di preaviso, salvo
in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e dal verbale
della seduta precedente. (RLSc, art. 49 e 29).
c) Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione
1 1 docenti, in caso di assenza, sono tenuti a presentare una giustificazione
scritta al delegato.
Ripetute assenze non giustificate saranno segnalate al Municipio.
d) Compiti
Il collegio di comprensorio stimola la collaborazione al suo interno e tra le
sedi scolastiche, nel rispetto del contesto ambientale. Inoltre:
a. studia e realizza attività pedagogico-didattiche-culturali (progetti di
comprensorio);
b. propone attività di interesse generale da presentare al collegio di zona;
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c. promuove e mantiene i contatti con l'assemblea dei genitori del
comprensorio;
d. gestisce il credito annuo assegnato al comprensorio;
e. designa un delegato ed eventualmente un suo vice;
f. può organizzare delle commissioni (fiananze, cultura, ricreative, altre) con
adesione facoltativa;
g. affronta le dinamiche e/0 le problematiche del comprensorio.
e) Quorum e delibere
1 Il CO|legio di comprensorio può deliberare solo se è presente la
maggioranza dei suoi membri (RLSc, art. 49 e 30): in mancanza del numero
legale per la delibera è riconvocato quindici minuti dopo.
2 Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio dal delegato e,
salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano.
3 Tutte le delibere vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti
(RLSc, art. 49 e 31).
f) Verbale
Della seduta del collegio di comprensorio viene redatto un verbale che deve
essere approvato alla seduta seguente e trasmesso alla direzione dell'istituto
di zona. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse generale, l'estratto del
verbale va trasmesso anche agli altri comprensori.
Delegato di comprensorio
1 11 docente che intende assumere la carica di delegato deve aver cumulato
minimo due anni d'insegnamento, dei quali almeno uno all'interno
dell'istituto. Un docente può cumulare, di regola, al massimo due bienni
consecutivi.
Se viè un unico candidato la nomina avviene in forma tacita; nel caso si
avesse un numero superiore di candidati, ha luogo una votazione.
3 Le dimissioni devono essere avanzate per iscritto al collegio di
com rensorio.
4 Il delegato ha il compito di:
a. rappresentare il comprensorio nei rapporti con il consiglio di zona e
l'assemblea dei genitori;
b. convocare e gestire le riunioni del collegio di comprensorio;
c. assicurarsi che venga redatto un verbale da esporre all'albo, da
approvare nella riunione successiva e di inviarne copia alla direzione
dell'isituto di zona. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse
generale, egli deve provvedere a trasmettere un estratto dello stesso
agli altri comprensori.
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Assemblea dei genitori
a) Definizione e composizione
Llord
'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale
degli allievi SI e SE appartenenti al comprensorio.
b) Istituzione
1 Lassemblea è istituita di regola in ogni comprensorio.
La decisione di renderla operativa spetta ai membri.
2 L'assemblea costituisce al proprio interno un comitato.
c) Finalità
Le assemblee partecipano alla vita dell'istituto, secondo le norme di legge
vigenti, al fine di perseguire le finalità indicate dalla LSc, art. 2.
d) Compiti
L'assemblea dei genitori:
a. approva il proprio Regolamento ed eventuali sue modifiche;
b. favorisce i rapporti tra genitori e scuola, al fine di armonizzare le relazioni
tra le varie componenti del comprensorio/istituto;
c. promuove iniziative per meglio conoscere la realtà del
comprensorio/istituto;
d. sottopone le proprie richieste con adeguato anticipo all'attenzione del
delegato di comprensorio o della direzione dell'istituto di zona, tramite il
comitato;
e. ha facoltà d'istituire il consiglio dei genitori che riunisce i rappresentanti di
ogni sezione.
e) Finanziamento e strutture
L'espletamento dei compiti amministrativi (stampa del materiale
informativo) può essere finanziata mediante i mezzi dell'istituto, previa
autorizzazione della direzione dell'istituto di zona.
2 In ogni sede sono messi a disposizione dell'assemblea un albo per i
comunicati e, se possibile, gli spazi per le riunioni e le attività ritenute
pertinenti dalla direzione dell'istituto di zona.
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b) Compiti
Il comitato dei genitori ha il compito di:
a. convocare l'assemblea;
b. formulare proposte da sottoporre all'assemblea;
c. attuare le decisioni prese dall'assemblea;
d. rendere conto all'assemblea dell'attività svolta;
e. assistere quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti
come dalla LSc, art. 55;
f. gestire il proprio albo e assicurare che i contenuti siano in linea con i
principi educativi dell'istituto.
Sezione B
Art. 65 Organi cantonali e comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza
Promovimento, coordinamento e vigilanza cantonali
Gli organi cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono:
a. l'ispettore di circondario e il rispettivo collegio degli ispettori scolastici (in
seguito CISCo);
b. il capogruppo del SSP.
Promovimento, coordinamento e vigilanza comunali
Gli organi comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono:
a. il Municipio;
b. la commissione scolastica;
c. la direzione dell'istituto, limitatamente al direttore;
d. la direzione dell'istituto di zona.
Finalità degli organi comunali
Gli organi comunali, in collaborazione con gli organi cantonali preposti,
esercitano il promovimento, il coordinamento e la vigilanza nel rispetto delle
norme previste dalla LORD, dalla LSc, dal RLSc, dal RA L SI-SE, dal
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano (in seguito
ROD) e da ogni altra disposizione applicativa.
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TITOLO 11
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
CAPITOLO 1
NORME PER I DOCENTI
Sezione A
Incontro d'inizio anno scolastico e presa di contatto
1 Ogni docente titolare organizza un incontro con tutti i genitori entro la
metà di ottobre e comunica preventivamente la data alla direzione
dell'istituto di zona.
Durante questo incontro il docente è tenuto ad esporre i propri obiettivi
cognitivi e educativi, il programma, gli spazi e l'organizzazione del lavoro
in ossequio alle disposizioni del CISCo.
3 L'incontro deve avvenire fuori dall'orario scolastico accordandosi
possibilmente con i genitori per identificare la fascia oraria più favorevole.
All'incontro partecipano, almeno parzialmente, i docenti MS e SSP che
operano per la prima volta nella sezione.
4 1 docenti che a settembre sono titolari di una prima elementare sono
tenuti ad organizzare una prima presa di contatto con gli allievi e i loro
genitori durante la settimana precedente l'inizio della scuola. Per i docenti
SI la presa di contatto aviene unicamente con i nuovi allievi e i loro
gen itor.
Colloqui, riunioni, valutazioni scritte
1 Durante l'anno scolastico ogni docente è tenuto ad organizzare dei
colloqui e delle riunioni con i genitori secondo le necessità.
La consegna delle valutazioni scritte deve avvenire in ossequio alle
disposizioni del CISCo.
3 1 docenti titolari sono tenuti ad organizzare colloqui regolari con i genitori
degli allievi seguiti dal SSP in accordo e alla presenza degli operatori SSP
coinvolti (vedi art. 103 cpv. 6e7 del presente Regolamento).
Visibilità della vita scolastica
Per favorire la visibilità della vista scolastica i docenti SI, SE, MS e SSP hanno
la possibilità di organizzare momenti di scuola aperta o di attivare altre
modalità comunicative.
Albo docenti
Ogni sede è tenuta ad allestire un albo interno, eventualmente
elettronico, riguardante la vita della sede, del comprensorio e dell'istituto.
All'albo sono consultabili i verbali del collegio e del consiglio del proprio
istituto di zona, come pure gli estratti dei verbali degli altri collegi di zona
e dei collegi di comprensorio, relativi a temi di interesse generale.
3 1 docenti sono tenuti a consultare l'albo e la posta elettronica personale; è
applicabile per analogia l'Ordinanza municipale sull'uso e la gestione della
posta elettronica del 29 ottobre 2001.
Acquisto materiale
1 1 docenti hanno a disposizione il catalogo del materiale dell'economato,
allestito dalla direzione dell'istituto, la quale stabilisce le modalità di
ordinazione, ne cura la distribuzione e definisce i limiti d'acquisto per
docente.
2 1 docenti titolari, i docenti MS, SSP e gli OE allestiscono la comanda del
materiale necessario per l'anno scolastico successivo entro il termine
fissato della direzione dell'istituto.
3 Le richieste di materiale sono da presentare tramite l'apposito formulario
secondo le modalità definite dalla direzione dell'istituto.
4 Ogni docente ha la facoltà di consultare trimestralmente il proprio credito
residuo presso la segreteria di zona.
5 Tutti i docenti hanno la facoltà di acquistare materiale non disponibile in
economato dell'Istituto presso le ditte autorizzate dalla direzione
dell'istituto, previo accordo della direzione dell'istituto di zona.
Materiale didattico, arredamento e lavori di manutenzione
1 Ogni docente titolare deve avere a disposizione nella propria aula il
materiale didattico e tecnico necessario secondo la lista messa a
disposizione dalla direzione dell'istituto.
Ogni sede ha a disposizione un deposito di materiale didattico utilizzabile
da tutte le sezioni e da tutte le classi in quantità adeguate alla realtà della
sede.
3 Nelle sedi, nei comprensori e nelle zone sono allestite delle liste d'uso da
controfirmare al momento del prelievo e della riconsegna del materiale
didattico e/0 tecnico.
4 Ogni docente può utilizzare le attrezzature di sede ed è tenuto a
riconsegnarle in tempi ragionevoli.
5 Ogi na mette a disposizione dei docenti mezzi informatici e audiovisivi
in numero adeguato alla realtà dei comprensori secondo la lista messa a
disposizione dalla direzione dell'istituto.
Ogni sede scolastica SE e SI è dotata di una fotocopiatrice a disposizione
di tutti gli operatori scolastici. Il numero delle fotocopie è stabilito dal
CISCO.
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Ogni sede è dotata di un numero adeguato di computers, con
connessione a internet, a disposizione di tutti i docenti della sede.
8 Ogni docente s'impegna affinché il materiale e gli spazi a sua disposizione
siano trattati con cura.
9 Ogni docente segnala tempestivamente alla direzione dell'istituto di zona
eventuali perdite o rotture del materiale didattico e tecnico, affinché
venga riparato o sostituito in tempi ragionevoli, e informa i colleghi di
sede.
Le richieste per l'acquisto di mobili e arredamenti vari, macchine ed
attrezzi, sussidi e giochi didattici vanno presentate, per il tramite del
docente coordinatore, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla
direzione dell'istituto.
11 Le richieste per i lavori di manutenzione (stabili, attrezzature, mobili e
arredamento) vanno presentate, per il tramite del docente coordinatore,
secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto.
12 piccolo materiale delle palestre è di uso esclusivo dei docenti del
comprensorio, di chi usufruisce dello spazio durante l'orario scolastico; in
caso di locazione dello spazio durante l'orario scolastico; in caso di
locazione delle palestre a terzi valgono le modalità stabilite dalla direzione
dell'istituto (RA L SI-SE, art. 99 e art. 100).
Uso parsimonioso del materiale
I docenti devono usare il materiale didattico e tecnico con parsimonia, senza
sprechi e veicolare questo messaggio ai propri allievi.
Assenze
1 1 docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente la direzione dell'istituto
di zona e la sede per ogni assenza e per il relativo rientro.
2 1 docenti sono tenuti a presentare il certificato medico alla direzione
dell'istituto di zona in caso di assenza superiore ai tre giorni. Dopo tre
assenze per ragioni di salute di durata non superiore a tre giorni, il
dipendente deve produrre un certificato medico per qualsiasi ulteriore
assenza che si verifichi nel corso dell'anno (ROD, art. 19). Queste
disposizioni valgono anche per i docenti impiegati a tempo parziale.
3 1 docenti assenti sono suppliti secondo le norme del Regolamento sulle
supplenze dei docenti, del 13 febbraio 1996.
Supplenze
1 11 docenteè tenuto ad assumere, in modo compatibile con l'orario e le
esigenze della propria sezione, supplenze interne non superiori alla mezza
giornata.
2 La supplenza per i docenti di materie speciali (attività creative, educazione
fisica e musicale), in seguito MS, è prevista per le assenze che
ragionevolmente si pensa possano essere superiori a una settimana.
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3 La designazione dei supplenti è di competenza della direzione dell'istituto
di zona. Per le supplenze di lunga durata la direzione dell'istituto di zona
valuta la scelta con la direzione dell'istituto.
Presenze, vacanze e congedi
1 1 docenti sono tenuti a essere reperibili e se richiesto, presenti in sede o
altrove due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due
settimane dopo la fine, per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre
necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali (LORD, art.
44 cpv. 2).
2 1 docenti titolari, i docenti MS e SSP sono tenuti a essere presenti nella
sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o
dell'ingresso per la SI (RA L SI-SE, art. 39 cpv. 1 e 3).
3 Tutti i diritti relativi alle vacanze, a congedi pagati e non pagati sono
precisati nella LORD e dagli art.li 44 a 50. e nel ROD, da art. 64 a 70.
4 Per quanto riguarda la formazione promossa dall'istituto, fanno stato le
disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto.
Responsabilità verso gli allievi
1 11 docente titolare è il primo responsabile della sorveglianza degli allievi
durante la ricreazione. Gli altri docenti presenti in sede concorrono a
garantire un comportamento corretto degli allievi sia dal punto di vista
della sicurezza sia da quello della convivenza sociale, all'interno e
all'esterno dell'edificio scolastico (RA L SI-SE, art. 39 cpv. 2; LORD, art. 22
cpv. 2 e 4; disposizioni CISCo).
2 11 docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni
impartite dai docenti MS. Egli, unitamente al docente MS, valuta la
necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni. In
situazioni particolari, l'assistenza o la partecipazione può essere richiesta
dall'ispettore e dai direttori. Il docente titolare che non assiste alle lezioni
di MS, rimane nella sede ed è sempre reperibile (disposizioni CISCo).
3 11 docente titolare deve occuparsi degli allievi che non frequentano le
lezioni di ER in un luogo separato da dove vengono impartite.
4 11 docente titolare deve occuparsi degli allievi che non seguono le lezioni
di MS.
Sede di lavoro
1 Le sedi di lavoro, assegnate dalla direzione dell'istituto o del capogruppo
del SSP, non sono attribuite in forma definitiva e permanente. Nel caso di
uno spostamento, la direzione dell'istituto è tenuta a contattare
tempestivamente il docente interessato.
2 Ogni docente ha la facoltà di inoltrare i desiderata in merito alla sede di
lavoro, entro la data stabilita dalla direzione dell'istituto.
3 Il monte ore dei docenti MS può essere ripartito su più sedi.
Sezione e classe
Le classi sono assegnate ai docenti dalla direzione dell'istituto, sentiti i
rispettivi consigli di zona. Nel caso di un cambiamento della sezione o
della classe, la direzione dell'istituto è tenuta a comunicarlo
tempestivamente al docente interessato.
2 Ogni docente SE deve avere l'opportunità di operare con tutte le classi.
3 Ogni docente ha la facoltà di inoltrare i desiderata in merito alla classe e
alla sezione, entro la data stabilita dalla direzione dell'istituto.