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5.1 Regolamento dell'istituto scolastico comunale di Lugano del 16 dicembre 1963

Lugano · 16176698 · communal act

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Contents: 164 provisions
  1. Art. 1 Istituto, istituti di zona e comprensori
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 P. 2 di 41
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 maggio 1992, RLSc, art. 72)
  10. Art. 10
  11. Art. 11 (LSc, art. 3)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Organi di conduzione e di rappresentanza
  18. Art. 18 a) Direzione dell'istituto
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 c) Consiglio di zona
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 P. 7 di 41
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 d) Collegio generale d'istituto
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 e) Collegio di zona
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 P. 10 dí 41
  47. Art. 47 fi Ufficio presidenziale
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 g Collegio di comprensorio
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 (LSc, art. 41 e 42; RLSc, art. 63 e 64)
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Comitato dell'assemblea dei genitori
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Organi cantonali e comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 In generale
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 P. 16 dí 41
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 P. 19 dí 41
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Biblioteche
  90. Art. 90 P. 23 dí 41
  91. Art. 91 (L SI-SE, art. 38 e 39; RA L SI-SE, da art. 60 ad art. 70)
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Uscite di studio
  98. Art. 98 (LSc, art. 63; L SI-SE, art. 33; RA L SI-SE, da art. 75 a 90)
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 P. 26 dí 41
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 problemi comportamentali (Dipsa)
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Consiglio di classe (Cdc)
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 P. 28 dí 41
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Diritti e doveri
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 P. 31 dí 41
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 P. 32 dí 41
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Norme varie
  131. Art. 131
  132. Art. 132 P. 33 dí 41
  133. Art. 133
  134. Art. 134 (LSc, da art. 41 a art. 44 e da art. 53 a art. 55)
  135. Art. 135
  136. Art. 136 P. 35 dí 41
  137. Art. 137 SERVIZI VARI
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 In generale
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149 P. 38 dí 41
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 P. 39 dí 41
  154. Art. 154 Progetti didattici-pedagogici
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157 Principi etico-ambientali
  158. Art. 158 Cellula di crisi
  159. Art. 159
  160. Art. 160
  161. Art. 162 DISPOSIZIONI FINALI
  162. Art. 163
  163. Art. 164
  164. Art. 165

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164 provisions

Art. 81

Onere di servizio Lonere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola (LORD, art. 78). 2 L'orario settimanale d'insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all'intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici (LORD, art. 79 cpv. 1).

Propose a change

Art. 82

Diritti I docenti hanno il diritto: a. alla libertà d'insegnamento e all'autonomia didattica nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi (LS, art. 46); b. di chiedere l'attivazione del consiglio di classe (in seguito Cdc) (vedi art. 109 cpv. 1 del presente Regolamento) e del docente incaricato di promuovere il sostegno e l'aiuto agli allievi con problemi comportamentali (in seguito Dipsa, vedi art. 104 cpv. 2 del presente Regolamento); c. ad un'assistenza al primo anno d'impiego (RLSc, art. 36 let. b) secondo le modalità definite dalla direzione dell'istituto; d. di ottenere, al momento di un passaggio di sezione e di settore (da SI a SE), dal docente titolare e da eventuali altri educatori, informazioni sulla sezione stessa, sugli allievi e sul programma svolto; e. ad un'informazione completa sulla vita dell'istituto, della zona, del comprensorio e della sede; f. di visionare i verbali del collegio di comprensorio, di zona, d'istituto e del consiglio di zona fatta eccezione per gli aspetti discrezionali riguardanti le persone; g. di sperimentare, previa richiesta alla direzione dell'istituto di zona, l'utilizzazione di nuovi strumenti e materiali didattici, riservate le competenze dipartimentali (LSc art. 13); h. di accedere per motivi professionali alle proprie sedi scolastiche, rispettando le misure di sicurezza; P. 20 dí 41 i. di ricercare e attivare nuove modalità di collaborazione con le altre componenti della scuola e della società; j. di richiedere la collaborazione di persone qualificate esterne all'istituto, previa autorizzazione della direzione dell'istituto di zona ed eventualmente dell'ispettorato, limitatamente ai mezzi finanziari a disposizione e previa valutazione dei costi/benefici; k. di proporre iniziative culturali riferite al mondo degli allievi, dei docenti e dei genitori; 1. di far capo al credito annuale dell'istituto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento sul credito a disposizione degli Istituti scolastici dell'8 luglio 1992; m. a momenti di aggiornamento e formazione facoltativi in orario scolastico e non, secondo le disposizione che regolano la formazione interna all'istituto; n. di richiedere al Municipio eventuali sussidi e rimborsi previsti per i corsi di aggiornamento conformemente alle norme vigenti; o. al rispetto da parte degli allievi, dei loro genitori, dei colleghi e delle autorità; p. ad essere immediatamente informati qualora giungessero lamentele sul loro operato da parte dei genitori o di altri; q. di essere messi a conoscenza delle accuse loro mosse e dei risultati dell'inchiesta, di giustificarsi, farsi assistere, prendere visione dell'incarto, nel caso di un'inchiesta a loro carico, e di chiedere un complemento d'inchiesta (ROD, art. 32; LORD da art. 36 ad art. 40; LOC, art. 134); r. di conoscere le valutazioni dei superiori; s. di proporre modifiche al presente Regolamento.

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Art. 83

Doveri a) In generale I docenti hanno il dovere di: a. agire in conformità alle leggi (LORD, art. 22 cpv. 1); b. svolgere coscienziosamente i compiti loro affidati contribuendo, con spirito d'iniziativa e di collaborazione, al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla comunità scolastica (LORD, art. 22 cpv. 2); c. aiutarsi e sostituirsi vicendevolmente nel loro servizio (LORD, art. 22 cpv. 4); d. mostrarsi degni della stima e della fiducia richieste dalla loro funzione pubblica e tenere un contegno e un aspetto adeguati ai fini educativi sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata (LORD, art. 23 cp v . ) ; e. comportarsi con tatto e cortesia, evitando ogni forma di discriminazione, nelle relazioni con gli allievi, i genitori, i superiori e i colleghi (LORD, art. 23 cpv. 2); P. 21 dí 41 f. non chiedere, accettare o farsi promettere, per sè o per gli altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio (LORD, art. 28 cpv. 1); g. non divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, le loro circostanze o in virtù d'istruzioni speciali (LORD, art. 29); h. non asportare documenti d'ufficio nè deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che essi conoscono in virtù della loro carica e delle loro funzioni senza il permesso dell'autorità di nomina (LORD, art. 30); i. essere coscienti e sensibili ai continui cambiamenti del mondo e delle società; j. sostenere l'elaborazione di progetti didattico-educativi; k. sostenere il collega in difficoltà nel controllare gli allievi nelle diverse aree scolastiche e intervenire prontamente qualora essi assumessero comportamenti e atteggiamenti trasgressivi o lesivi verso persone e cose; 1. essere disponibili a lavorare in gruppo e a collaborare con i colleghi e le altre persone che intervengono nella scuola; m. partecipare o sostenere i progetti educativi-formativi ritenuti obbligatori dai collegi; n. allestire, nelle due settimane antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, insieme ai collaboratori di direzione, la bozza della loro griglia oraria, da sottoporre per l'approvazione alla direzione d'istituto.

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Art. 84

b) Aggiornamento e formazione I docenti hanno il dovere di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dall'autorità cantonale o dalla direzione dell'istituto ed essere disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale (LORD, art. 22 cpv. 3).

Propose a change

Art. 85

c) Verso gli allievi I docenti hanno il dovere di: a. rispettare la persona del bambino nella sua integrità fisica, intellettuale, affettiva ed emotiva; b. tutelare l'allievo se la sua integrità fisica, psichica o morale è in pericolo; c. non ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse (LORD, art. 25); d. istruire ed educare gli allievi nello spirito delle finalità della scuola (LSc, art. 45 cpv. 1) e nel rispetto dei programmi vigenti; e. assicurare, attraverso un'efficace attività culturale e didattica la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partcipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturali (LSc, art. 45 cpv. 2); f. svolgere la loro attività nel rispetto dei diritti degli allievi tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola (LSc, art. 46 cpv. 2); P. 22 dí 41 g. favorire lo sviluppo globale armonioso dell'allievo; h. adoperarsi per la socializzazione e l'integrazione degli allievi nella sezione; i. assicurare un buon clima di apprendimento e di lavoro; j. proporre agli allievi attività che abbiano obiettivi precisi e legati alla programmazione.

Propose a change

Art. 86

d) Verso i colleghi I docenti hanno il dovere di: a. trasmettere le informazioni ritenute importanti per l'accoglienza degli allievi e la conduzione della sezione ai docenti che subentrano; b. trasmettere le informazioni sul programma svolto ai docenti che subentrano; c. mettere ragionevolmente a disposizione dei colleghi le proprie competenze ed esperienze; d. rispettare il lavoro dei colleghi e affrontare/risolvere eventuali divergenze all'interno della scuola; e. sostenere i colleghi in difficoltà e collaborare alla ricerca di soluzioni nei limiti delle proprie possibilità e competenze; f. collaborare anche con le altre figure educative quali il Dipsa, il DoLII, le persone coinvolte nel Cdc, gli OE e con i servizi di prevenzione secondo le disposizioni del CISCo e dell'ufficio scuole comunali (in seguito USCo).

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Art. 87

e) Verso l'istituto docenti sono tenuti a: a. partecipare alla conduzione dell'istituto (LSc, art. 45 cpv. 1); b. mettere a disposizione, ragionevolmente, della comunità scolastica le proprie competenze.

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Art. 88

f) Verso i genitori docenti sono tenuti a: a. collaborare nell'educazione e nella formazione dell'allievo, mantenendo regolari contatti; b. aiutarli a capire e condividere i principi educativi dell'istituto; c. fornire un'adeguata informazione in caso di una programmazione o di un progetto straordinari. Sezione B

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Art. 89 Biblioteche

Finalità La biblioteca deve favorire negli allievi il piacere della lettura e offrire al mondo scolastico la documentazione atta a ricerche ed arrichimenti personali e di gruppo (RA L SI-SE, art. 21).

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Art. 90 P. 23 dí 41

Tipologie 1 Ogi comprensorio o ogni sede, in assenza di una "biblioteca dei ragazzi" che soddisfi i propri bisogni, organizza una biblioteca composta di: testi narrativi e letterari per allievi e docenti; testi strumentali per richerche e approfondimenti. 2 Ogni Comprensorio o ogni sede adibisce uno spazio dove accogliere la biblioteca di sede. 3 Ogni zona organizza una biblioteca con testi di consultazione per la formazione di docenti SI e SE. Sulla base di un progetto, ogni sede può chiedere l'utilizzo di una parte del credito di comprensorio e/0 d'istituto per arrichire la biblioteca di s e d e . 5 1 docenti sono responsabili della biblioteca di sede, e possono scegliere autonomamente la sua organizzazione. 6 Ogni sezione è dotata di una sua biblioteca (ogni docente utilizza il credito annuale stabilito secondo le disposizioni della direzione dell'istituto). 7 1 docenti sono invitati a consultare la lista dei libri di testo redatta dal CISCo, come punto di riferimento per nuovi acquisti. 8 1 docenti SE mettono a disposizione dei colleghi i testi adeguati all'età degli allievi. 9 Ogni docente è invitato ad usufruire delle strutture e delle attività delle biblioteche dei ragazzi del quartiere. 10 L'istituto mette a disposizione dei docenti e degli allievi un archivio centralizzato. Sezione C Scuole fuori sede

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Art. 91 (L SI-SE, art. 38 e 39; RA L SI-SE, da art. 60 ad art. 70)

Ordinarie a) Finalità 11 Municipio, per il tramite della direzione dell'istituto, può organizzare periodi di scuola fuori sede, i quali devono connotarsi come momento educativo e socializzante finalizzato all'arrichimento del programma annuale.

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Art. 92

b) Generalità La direzione dell'istituto comunica i periodi di soggiorno, che si svolgono di regola, dal lunedì al venerdì, alle direzioni degli istituti di zona, le quali organizzano e assegnano questi periodi in accordo con i docenti titolari. 2 1 docenti MS possono partecipare a due settimane di scuola fuori sede previa presentazione di un progetto in collaborazione con il docente titolare. I docenti di educazione fisica (EF), limitatamente alla scuola fuori sede invernale, sono esonerati dalla presentazione di un progetto. P. 24 dí 41 3 1 docenti titolari sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione; in caso di docenti a metà tempo, questi hanno la facoltà di partecipare all'intero periodo. 4 1 docenti titolari sono responsabili degli allievi per tutta la durata della scuola fuori sede. 5 La direzione dell'istituto provvederà, nel caso di allievi con malattie gravi, ad affiancare docenti titolari una persona specializzata. 6 Le spese per la scuola fuori sede sono a carico del Comune, che può richiedere una partecipazione ai genitori. La direzione dell'istituto mette a disposizione dei genitori che ne hanno bisogno tutto il materiale e l'abbigliamento necessario.

Propose a change

Art. 93

c) Compiti dei docenti titolari 1 1 docenti titolari si occupano, in accordo con i responsabili delle scuole montane, della preparazione didattica e dell'organizzazione di tutte le attività previste, ad eccezione di quelle sportive; essi sono pure tenuti a comunicare al responsabile eventuali intolleranze alimentari degli allievi o diete particolari cui devono sottoporsi. 2 Nel caso di incidenti i docenti titolari sono tenuti a chiamare eventuali soccorsi e ad avvisare immediatamente i detentori dell'autorità parentale e la direzione dell'istituto di zona. 3 1 docenti titolari possono somministrare medicamenti agli allievi previo accordo con i detentori dell'autorità parentale e/0 il medico curante.

Propose a change

Art. 94

c) Compiti dei responsabili delle sedi di scuola montana 1 I Compiti dei responsabili delle sedi di scuola montana e del personale dei servizi sono precisati nei rispettivi mansionari, di competenza municipale. La refezione deve soddisfare le norme igienico sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito: DECS) (RA L SI-SE, art. 71) e dalla direzione dell'istituto.

Propose a change

Art. 95

d) Compiti dei monitori di sport I monitori di sport organizzano, animano e conducono tutte le attività sportive previste nella scuola fuori sede, nel rispetto delle regole e delle direttive emanate dalla direzione dell'istituto e dal DECS, collaborando con i docenti titolari nel caso di sospensione delle attività sportive giornaliere.

Propose a change

Art. 96

Su iniziativa del docente titolare Pure il docente titolare può organizzare attività fuori sede per la durata di due o più giorni, previa presentazione di un progetto pedagogico che dovrà essere autorizzato dalla direzione dell'istituto, sentita la direzione dell'istituto di zona, rispettivamente approvato dall'ispettore scolastico. P. 25 dí 41 Sezione D

Propose a change

Art. 97 Uscite di studio

Finalità Le uscite di studio devono connotarsi come momenti educativi e socializzanti, finalizzati all'arricchimento del programma annuale. 2 Pr le uscite di studio fanno stato le norme concernenti l'organizzazione delle attività ginnico-sportive di EF emante dal DECS, dal CISCo e dalla direzione dell'istituto. Sezione E Servizio di sostegno pedagogico (SSP)

Propose a change

Art. 98 (LSc, art. 63; L SI-SE, art. 33; RA L SI-SE, da art. 75 a 90)

a) Composizione 11 SSP è organizzato in un gruppo formato dal capogruppo, dai docenti SSP e dagli operatori cantonali (logopedisti e psicomotricisti).

Propose a change

Art. 99

b) Finalità 1 SP si propone di favorire negli allievi in difficoltà di sviluppo e di apprendimento la massima espressione delle proprie potenzialità, al fine di mirare ad una regolare frequenza scolastica. 2 Gli interventi del SSP integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi. 3 Lopera di prevenzione si attua a partire dall'entrata dell'allievo alla SI.

Propose a change

Art. 100

c) Sede e compiti 11 SSP: a. svolge la sua attività nelle sedi SI e SE dell'istituto; b. è garante, per gli allievi seguiti, della comunicazione nei confronti delle varie componenti dell'istituto (passaggio SI-SE, cambiamento di docente, passaggio SE-Scuole medie); c. è mediatore, per gli allievi seguiti, tra le varie istituzioni e tra queste ultime e i diversi servizi interessati esterni alla scuola; d. si fa promotore di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate al disadattamento, mettendo in atto diverse modalità ed è disponibile all'ascolto degli allievi, dei docenti e dei genitori; e. partecipa e collabora alla vita dell'istituto.

Propose a change

Art. 101 P. 26 dí 41

d) Segnalazioni I docenti titolari effettuano la segnalazione al docente SSP del comprensorio.

Propose a change

Art. 102

e) Collaborazione dei genitori L'ammissione alle attività del SSP è accompagnata da un'adeguata informazione ai genitori (RA L SI-SE, art. 77 cpv. 2). 2 I caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l'ispettore decide sulle misure da adottare sentiti il capogruppo e il direttore di zona. (RA L SI-SE, art. 77 c p v . ) .

Propose a change

Art. 103

f) Progetto pedagogico La presa a carico del SSP implica l'elaborazione diun progetto pedagogico, ovvero il programma d'intervento coordinato tra le parti. 2 Le modalità, il luogo di intervento e i tempi di intervento sono da concordare con il docente titolare. 3 SU richiesta delle direzioni del capogruppo o dell'ispettore, il docente SSP e/0 l'OE è tenuto ad esporre un bilancio del lavoro svolto. 4 11 SP mantiene regolari contatti con i genitori degli allievi alla presenza dei docenti titolari. 5 11 Spè tenuto a presenziare, se richiesto, agli incontri con i genitori pianificati dal docente titolare. 6 1 docenti SSP possono essere consultati dal consiglio di zona per la formazione delle sezioni. Sezione F Docente incaricato di promuovere il sostegno e l'aiuto agli allievi con gravi

Propose a change

Art. 104 problemi comportamentali (Dipsa)

a) Definizione e attivazione Lstituto mette a disposizione dei docenti titolari previo consenso del Municipio, un docente che collabori alla gestione di allievi con gravi problemi comportamentali (in seguito Dipsa). 2 11 Dipsa è attivato dalla direzione dell'istituto su richiesta del docente titolare, del supplente di lunga durata, del SSP o del consiglio di classe (in seguito: Cdc).

Propose a change

Art. 105

b) Compiti 11 Dipsa ha il compito di: a. interagire regolarmente a stretto contatto con il docente titolare e il direttore di zona; b. riunirsi almeno due-tre volte l'anno con il direttore dell'istituto; P. 27 dí 41 c. redigere periodicamente, ogni due-tre mesi, di comune accordo con il docente titolare e il direttore di zona, un piano d'intervento con semplici obiettivi da raggiungere; d. tenere un diario giornaliero delle attività svolte; e. redigere un rapporto completo alla fine dell'anno scolastico.

Propose a change

Art. 106

c) Diritti 11 Dipsa ha il diritto di: a. lavorare in modo autonomo avendo piena libertà di interagire direttamente con tutte le persone strettamente coinvolte; b. avere la massima collaborazione da parte dei docenti titolari e, all'occorrenza, dei servizi interni ed esterni all'istituto. c. gestire gli interventi in modo flessibile in accordo con il docente titolare e la direzione dell'istituto di zona o la direzione dell'istituto. Sezione G

Propose a change

Art. 107 Consiglio di classe (Cdc)

a) Definizione 11 Cdc è un approccio sistemico per affrontare situazioni difficili di gestione di uno o più allievi o del gruppo classe.

Propose a change

Art. 108

b) Composizione 1 Di regola, fanno parte del Cdc il docente titolare, i codocenti, i docenti MS, il docente SSP e il direttore di zona. Possono essere coinvolte altre persone quali il DoLII, il responsabile della scuola fuori sede, l'educatore della mensa o figure professionali ritenute significative. Ogni Cdc identifica un capo-progetto che si incaricherà di tenere i contatti, convocare il gruppo, verbalizzare le decisioni.

Propose a change

Art. 109

c) Attivazione e chiusura La richiesta di attivazione del Cdc può essere avanzata dai docenti titolari o dai supplenti di lunga durata, dal SSP, dai docenti MS, dagli OE, dai direttori e dall'ispettore e va indirizzata al consiglio di zona. 2 11 Consiglio di zona si attiva nell'eventuale raccolta di informazioni per l'approfondimento del caso e formula le sue proposte alla direzione dell'istituto. 3 La direzione dell'istituto decide circa l'istituzione del Cdc. 4 La direzione dell'istituto decide: sulle proposte del Cdc; sulla chiusura dell'attività del Cdc, previa consultazione dei membri.

Propose a change

Art. 110 P. 28 dí 41

d) Diritti dei membri I membri del Cdc hanno il diritto di: a. disporre di un'adeguata supervisione esterna; b. far capo a risorse istituzionali: ispettore, capogruppo, servizio medico psicologico (in seguito SMP), centro psicoeducativo (in seguito CPE) e Dipsa; c. ottenere, previa autorizzazione della direzione dell'istituto, degli sgravi orari per partecipare a momenti formativi e a colloqui fermo restando le competenze finanziarie della direzione dell'istituto e del Municipio; d. proporre alla direzione dell'istituto altre misure operative fermo restando le competenze finanziarie della direzione dell'istituto e del Municipio.

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Art. 111

e) Doveri dei membri I membri del Cdc hanno il dovere di: a. confrontare le diverse visioni soggettive così da giungere ad identificare obiettivi e strategie comuni, nei confronti della sezione, del singolo allievo, dei genitori o di altre figure ritenute significative; b. concordare cosa e quando comunicare agli allievi, ai genitori, ai servizi o ad altre figure professionali ritenute significative; c. fissare dei bilanci parziali o finali. Sezione H Docente di lingua italiana e integrazione (DoLII) (LSc, art. 72; Protocollo d'accoglienza per gli allievi non italofani del 1° settembre 2006 della direzione dell'istituto scolastico comunale di Lugano; Regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994).

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Art. 112

Finalità Il servizio è indirizzato all'accoglienza delle famiglie, alla conoscenza reciproca e alla costruzione del senso della scuola, oltre che a fornire all'allievo un primo approccio alla lingua italiana e un appoggio al docente titolare. 2 1 Corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione sono organizzate nell'intento di favorire un'adeguata padronanza della lingua italiana e l'integrazione di allievi di altra lingua (in seguito definiti allievi alloglotti) nel nostro contesto sociale e culturale; essi completano le iniziative promosse dagli altri docenti nell'ambito della loro attività d'insegnamento. 3 In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i programmi d'insegnamento e di conoscere l'ambiente sociale e culturale in cui sono inseriti. (LSc, da art. 56 ad art. 58) P. 29 dí 41 Se necessario è possibile far capo a un mediatore interculturale esterno all'istituto. La direzione dell'istituto, su proposta della direzione dell'istituto di zona, decide circa la sua attivazione. CAPITOLO 2 NORME PER GLI ALLIEVI Sezione A

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Art. 113 Diritti e doveri

Diritti a) Ambiente educativo Gli allievi, nelle forme e nelle modalità adatte alla loro età, hanno diritto di: a. frequentare le SI e le SE gratuitamente (LSc, art. 7 cpv. 1); b. crescere in un ambiente sereno, tollerante, rispettoso e stimolante; c. ricevere fiducia, considerazione e ascolto; d. essere considerati attori del loro apprendimento, coinvolti nella definizione degli obiettivi, nel rispetto dei loro bisogni, capacità e ritmi; e. essere stimolati nel desiderio di apprendere e di agire con un sempre maggior grado di autonomia e autovalutazione; f. avere sia a casa che a scuola un carico di lavoro commisurato alle loro possibilità; g. poter beneficiare dei servizi speciali a dipendenza dei bisogni e delle offerte particolari dell'istituto a dipendenza degli interessi; h. non essere allontanati, per punizione, dal luogo doce si sta svolgendo l'attività; i. poter usufruire di sussidi didattici e materiali adatti, per qualità e quantità, al loro sviluppo cognitivo e creativo; j. avere a disposizione spazi interni ed esterni, strutture e giochi non pericolosi e in perfetto stato, adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche, di ricreazione e del tempo libero.

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Art. 114

b) Ricreazione e uscite in giardino Nella SE gli allievi hanno diritto alla ricreazione, momento di svago, di rilassamento e di recupero delle energie mentali. Lo stesso principio è valido per le uscite in giardino nella SI.

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Art. 115

c) Comunicazioni Gli allievi, nelle forme e nelle modalità adatte alla loro età, hanno diritto di: a. essere informati sulla loro situazione scolastica; b. ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto; P. 30 dí 41 c. richiedere e ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono.

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Art. 116

d) Albo Gli allievi possono avere a disposizione un albo. Il materiale da esporre deve essere preventivamente visionato dai docenti della sede.

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Art. 117

Doveri a) Comportamento 1 Ogi allievo deve tenere un comportamento corretto e deve quindi rispettare: a. tutte le persone con le quali è a contatto: compagni, docenti, OE e personale dei servizi; b. gli ambienti scolastici interni ed esterni e le rispettive attrezzature; c. il proprio materiale e quello d'uso comune. Quali forme di rispetto nei confronti della comunità vanno intese: a. l'uso di un linguaggio corretto e appropriato; b. la cura dell'aspetto e dell'igiene personale; c. l'utilizzo di un abbigliamento confacente a un ambito educativo. 3 I caso di manchevolezze, il docente richiede la collaborazione dei genitori e, in situazioni più gravi, informa la direzione dell'istituto di zona.

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Art. 118

b) Frequenza Ogni allievo è tenuto a frequentare la scuola nella sede dell'istituto in cui è stato assegnato e a rispettare: a. il calendario scolastico stabilito dal DECS; b. l'orario scolastico con puntualità.

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Art. 119

c) Impegno Ogni allievo è tenuto a partecipare all'attività scolastica con impegno, serietà, continuità e puntualità nella consegna dei lavori, dei documenti o di altro materiale.

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Art. 120

d) Arrivo e partenza 1 Gli allievi accedono all'interno dell'edificio scolastico durante il momento dell'ingresso che precede l'inizio delle lezioni e lo lasciano dopo il termine delle stesse. Allievi impegnati in attività particolari, quali il doposcuola o la refezione, possono rimanere presso la sede ed usufruire dei locali adibiti allo scopo. Ogni sede ha la facoltà di stabilire delle regole specifiche e adeguate alle proprie esigenze, previa autorizzazione della direzione dell'istituto di zona.

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