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5.1 Regolamento dell'istituto scolastico comunale di Lugano del 16 dicembre 1963

Lugano · 16176698 · communal act

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Contents: 164 provisions
  1. Art. 1 Istituto, istituti di zona e comprensori
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 P. 2 di 41
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 maggio 1992, RLSc, art. 72)
  10. Art. 10
  11. Art. 11 (LSc, art. 3)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Organi di conduzione e di rappresentanza
  18. Art. 18 a) Direzione dell'istituto
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 c) Consiglio di zona
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 P. 7 di 41
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 d) Collegio generale d'istituto
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 e) Collegio di zona
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 P. 10 dí 41
  47. Art. 47 fi Ufficio presidenziale
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 g Collegio di comprensorio
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 (LSc, art. 41 e 42; RLSc, art. 63 e 64)
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Comitato dell'assemblea dei genitori
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Organi cantonali e comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 In generale
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 P. 16 dí 41
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 P. 19 dí 41
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Biblioteche
  90. Art. 90 P. 23 dí 41
  91. Art. 91 (L SI-SE, art. 38 e 39; RA L SI-SE, da art. 60 ad art. 70)
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Uscite di studio
  98. Art. 98 (LSc, art. 63; L SI-SE, art. 33; RA L SI-SE, da art. 75 a 90)
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 P. 26 dí 41
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 problemi comportamentali (Dipsa)
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Consiglio di classe (Cdc)
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110 P. 28 dí 41
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113 Diritti e doveri
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 P. 31 dí 41
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 P. 32 dí 41
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Norme varie
  131. Art. 131
  132. Art. 132 P. 33 dí 41
  133. Art. 133
  134. Art. 134 (LSc, da art. 41 a art. 44 e da art. 53 a art. 55)
  135. Art. 135
  136. Art. 136 P. 35 dí 41
  137. Art. 137 SERVIZI VARI
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 In generale
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149 P. 38 dí 41
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153 P. 39 dí 41
  154. Art. 154 Progetti didattici-pedagogici
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157 Principi etico-ambientali
  158. Art. 158 Cellula di crisi
  159. Art. 159
  160. Art. 160
  161. Art. 162 DISPOSIZIONI FINALI
  162. Art. 163
  163. Art. 164
  164. Art. 165

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164 provisions

Art. 41 e) Collegio di zona

a) Definizione e composizione 1 Il CO|legio di zona è la riunione plenaria obbligatoria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti ricorrenti della zona d'appartenenza. 2 1 docenti MS, SSP e gli OE aventi diritto di voto giusta l'art. 35 cpv. 1 del presente Regolamento che operano in più zone sono tenuti a partecipare ai collegi di zona dove esercitano il monte ore più alto. Essi hanno il diritto di partecipare a quelli delle altre zone in cui operano, in qualità di uditori. 3 1 docenti di scuola speciale, gli operatori cantonali del SSP e gli OE senza diritto di voto, operanti nelle sedi dell'istituto, possono presenziarvi in qualità di uditori (LSc, art. 36).

Propose a change

Art. 42

b) Convocazione e conduzione 1 Il CO|legio di zona è convocato, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, dal direttore di zona o dal presidente dell'UP che di regola lo presiede, rispettivamente, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei membri o di un comprensorio. 2 La convocazione deve pervenire con almeno 10 giorni di preavviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e dal verbale della seduta precedente (RLSc, art. 49 e 29).

Propose a change

Art. 43

c) Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione La partecipazione al collegio di zona è obbligatoria. In caso di assenza il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta all'UP. 2 Ripetute assenze non giustificate sono segnalate al Municipio.

Propose a change

Art. 44

d) Compiti I compiti del collegio di zona sono definiti dalla LSc, art. 37. AI collegio di zona possono essere invitate persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto.

Propose a change

Art. 45

e) Quorum, delibere e nomine 1 olegio di zona può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri: in mancaza del numero legale per la delibera è riconvocato entro due settimane (RLSc, art. 49 e 30). 2 Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio di zona dal presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano. 3 Tutte le delibere, nonché le nomine dei membri, vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti. A richiesta anche solo di un partecipante le nomine vanno effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio (RLSc art. 49 e 31).

Propose a change

Art. 46 P. 10 dí 41

f) Verbale Della seduta del collegio di zona viene redatto un verbale che deve essere approvato alla seduta seguente. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse generale l'estratto del verbale va trasmesso ai docenti delle altre zone tramite il segretario dell'UP.

Propose a change

Art. 47 fi Ufficio presidenziale

a) Composizione 1 Ogni collegio di zona dispone di un UP, che è formato dai delegati di comprensorio (vedi art. 57 del presente Regolamento) i quali, al loro interno, decidono l'assunzione delle cariche di presidente, vicepresidente e segretario. 2 Nel caso di istituti di zona con due comprensori, l'UP è formato dal presidente e dal segretario, che assume anche la carica di vicepresidente. 3 Nel caso di istituti di zona con più di tre comprensori, l'UP è diretto dal presidente; gli altri membri si sostituiscono vicendevolmente nelle altre cariche.

Propose a change

Art. 48

b) Impegno I membri possono incontrarsi fino a quattro mezze giornate all'anno, durante l'orario scolastico. I membri svolgono il resto del lavoro al di fuori dell'orario scolastico.

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Art. 49

c) Compiti L'UP assume i seguenti compiti: a. rappresenta il collegio di zona nei rapporti con la direzione dell'istituto, la direzione dell'istituto di zona e il consiglio di zona; b. presiede, tramite il presidente, il collegio di zona e ne coordina la seduta; c. riunisce, tramite il presidente, il collegio di zona a seconda delle necessità e fuori dall'orario scolastico; d. stabilisce, d'intesa con la direzione dell'istituto di zona, l'ordine del giorno del collegio di zona e ha la facoltà di invitare alle sedute, e solo a titolo consultivo, delle rappresentanze; e. partecipa, su richiesta del direttore di zona o dei consiglieri di zona, alle loro sedute; f. collabora con il direttore dell'istituto all'organizzazione del collegio generale d'istituto, secondo le modalità previste dall'art. 36 del presente Regolamento; g. redige l'essenzialità del verbale che, prima della distribuzione, sottopone al presidente per la convalida; h. allega il verbale alla prossima convocazione del collegio di zona; P. 11 dí 41 i. invia, nel caso in cui il verbale avesse dei contenuti di carattere generale, un estratto agli UP delle altre zone.

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Art. 50

d) Suddivisione dei compiti I membri dell'UP decidono la suddivisione dei compiti al loro interno.

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Art. 51 g Collegio di comprensorio

a) Definizione e composizione 1 I| CO|legio di comprensorio è la riunione plenaria obbligatoria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti ricorrenti appartenenti al comprensorio. 2 1 docenti MS, SSP e gli OE aventi diritto di voto che operano in più comprensori, sono tenuti a partecipare ai collegi del comprensorio dove esercitano il monte ore più alto. Essi hanno anche il diritto di partecipare a quelli degli altri comprensori in cui operano, con diritto di voto se direttamente coinvolti nei progetti. 3 1 docenti di scuola speciale, gli operatori cantonali del SSP e gli OE senza diritto di voto, operanti nel comprensorio, possono presenziarvi in qualità di uditori.

Propose a change

Art. 52

b) Convocazione e conduzione 1 legio di comprensorio è convocato, in seduta ordinaria, e presieduto, dal delegato (vedi art. 57 del presente Regolamento), che ha la facoltà di invitare persone non appartenenti alla comunità scolastica dell'istituto. Esso può pure essere convocato, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei membri o dai docenti di una sede. 2 La convocazione deve pervenire, con almeno 10 giorni di preaviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e dal verbale della seduta precedente. (RLSc, art. 49 e 29).

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Art. 53

c) Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione 1 1 docenti, in caso di assenza, sono tenuti a presentare una giustificazione scritta al delegato. Ripetute assenze non giustificate saranno segnalate al Municipio.

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Art. 54

d) Compiti Il collegio di comprensorio stimola la collaborazione al suo interno e tra le sedi scolastiche, nel rispetto del contesto ambientale. Inoltre: a. studia e realizza attività pedagogico-didattiche-culturali (progetti di comprensorio); b. propone attività di interesse generale da presentare al collegio di zona; P. 12 dí 41 c. promuove e mantiene i contatti con l'assemblea dei genitori del comprensorio; d. gestisce il credito annuo assegnato al comprensorio; e. designa un delegato ed eventualmente un suo vice; f. può organizzare delle commissioni (fiananze, cultura, ricreative, altre) con adesione facoltativa; g. affronta le dinamiche e/0 le problematiche del comprensorio.

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Art. 55

e) Quorum e delibere 1 Il CO|legio di comprensorio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri (RLSc, art. 49 e 30): in mancanza del numero legale per la delibera è riconvocato quindici minuti dopo. 2 Gli argomenti in votazione sono sottoposti al collegio dal delegato e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano. 3 Tutte le delibere vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti (RLSc, art. 49 e 31).

Propose a change

Art. 56

f) Verbale Della seduta del collegio di comprensorio viene redatto un verbale che deve essere approvato alla seduta seguente e trasmesso alla direzione dell'istituto di zona. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse generale, l'estratto del verbale va trasmesso anche agli altri comprensori.

Propose a change

Art. 57

Delegato di comprensorio 1 11 docente che intende assumere la carica di delegato deve aver cumulato minimo due anni d'insegnamento, dei quali almeno uno all'interno dell'istituto. Un docente può cumulare, di regola, al massimo due bienni consecutivi. Se viè un unico candidato la nomina avviene in forma tacita; nel caso si avesse un numero superiore di candidati, ha luogo una votazione. 3 Le dimissioni devono essere avanzate per iscritto al collegio di com rensorio. 4 Il delegato ha il compito di: a. rappresentare il comprensorio nei rapporti con il consiglio di zona e l'assemblea dei genitori; b. convocare e gestire le riunioni del collegio di comprensorio; c. assicurarsi che venga redatto un verbale da esporre all'albo, da approvare nella riunione successiva e di inviarne copia alla direzione dell'isituto di zona. Nel caso vi fossero dei contenuti di interesse generale, egli deve provvedere a trasmettere un estratto dello stesso agli altri comprensori. P. 13 dí 41 Assemblea dei genitori

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Art. 58 (LSc, art. 41 e 42; RLSc, art. 63 e 64)

a) Definizione e composizione Llord 'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi SI e SE appartenenti al comprensorio.

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Art. 59

b) Istituzione 1 Lassemblea è istituita di regola in ogni comprensorio. La decisione di renderla operativa spetta ai membri. 2 L'assemblea costituisce al proprio interno un comitato.

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Art. 60

c) Finalità Le assemblee partecipano alla vita dell'istituto, secondo le norme di legge vigenti, al fine di perseguire le finalità indicate dalla LSc, art. 2.

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Art. 61

d) Compiti L'assemblea dei genitori: a. approva il proprio Regolamento ed eventuali sue modifiche; b. favorisce i rapporti tra genitori e scuola, al fine di armonizzare le relazioni tra le varie componenti del comprensorio/istituto; c. promuove iniziative per meglio conoscere la realtà del comprensorio/istituto; d. sottopone le proprie richieste con adeguato anticipo all'attenzione del delegato di comprensorio o della direzione dell'istituto di zona, tramite il comitato; e. ha facoltà d'istituire il consiglio dei genitori che riunisce i rappresentanti di ogni sezione.

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Art. 62

e) Finanziamento e strutture L'espletamento dei compiti amministrativi (stampa del materiale informativo) può essere finanziata mediante i mezzi dell'istituto, previa autorizzazione della direzione dell'istituto di zona. 2 In ogni sede sono messi a disposizione dell'assemblea un albo per i comunicati e, se possibile, gli spazi per le riunioni e le attività ritenute pertinenti dalla direzione dell'istituto di zona. P. 14 dí 41

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Art. 63 Comitato dell'assemblea dei genitori

a) Definizione e finalità Il comitato dell'assemblea dei genitori è l'organo esecutivo dell'assemblea dei genitori e la rappresentanza verso i terzi.

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Art. 64

b) Compiti Il comitato dei genitori ha il compito di: a. convocare l'assemblea; b. formulare proposte da sottoporre all'assemblea; c. attuare le decisioni prese dall'assemblea; d. rendere conto all'assemblea dell'attività svolta; e. assistere quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti come dalla LSc, art. 55; f. gestire il proprio albo e assicurare che i contenuti siano in linea con i principi educativi dell'istituto. Sezione B

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Art. 65 Organi cantonali e comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza

Promovimento, coordinamento e vigilanza cantonali Gli organi cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono: a. l'ispettore di circondario e il rispettivo collegio degli ispettori scolastici (in seguito CISCo); b. il capogruppo del SSP.

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Art. 66

Promovimento, coordinamento e vigilanza comunali Gli organi comunali di promovimento, coordinamento e vigilanza sono: a. il Municipio; b. la commissione scolastica; c. la direzione dell'istituto, limitatamente al direttore; d. la direzione dell'istituto di zona.

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Art. 67

Finalità degli organi comunali Gli organi comunali, in collaborazione con gli organi cantonali preposti, esercitano il promovimento, il coordinamento e la vigilanza nel rispetto delle norme previste dalla LORD, dalla LSc, dal RLSc, dal RA L SI-SE, dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano (in seguito ROD) e da ogni altra disposizione applicativa. P. 15 dí 41 TITOLO 11 FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CAPITOLO 1 NORME PER I DOCENTI Sezione A

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Art. 68 In generale

Incontro d'inizio anno scolastico e presa di contatto 1 Ogni docente titolare organizza un incontro con tutti i genitori entro la metà di ottobre e comunica preventivamente la data alla direzione dell'istituto di zona. Durante questo incontro il docente è tenuto ad esporre i propri obiettivi cognitivi e educativi, il programma, gli spazi e l'organizzazione del lavoro in ossequio alle disposizioni del CISCo. 3 L'incontro deve avvenire fuori dall'orario scolastico accordandosi possibilmente con i genitori per identificare la fascia oraria più favorevole. All'incontro partecipano, almeno parzialmente, i docenti MS e SSP che operano per la prima volta nella sezione. 4 1 docenti che a settembre sono titolari di una prima elementare sono tenuti ad organizzare una prima presa di contatto con gli allievi e i loro genitori durante la settimana precedente l'inizio della scuola. Per i docenti SI la presa di contatto aviene unicamente con i nuovi allievi e i loro gen itor.

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Art. 69

Colloqui, riunioni, valutazioni scritte 1 Durante l'anno scolastico ogni docente è tenuto ad organizzare dei colloqui e delle riunioni con i genitori secondo le necessità. La consegna delle valutazioni scritte deve avvenire in ossequio alle disposizioni del CISCo. 3 1 docenti titolari sono tenuti ad organizzare colloqui regolari con i genitori degli allievi seguiti dal SSP in accordo e alla presenza degli operatori SSP coinvolti (vedi art. 103 cpv. 6e7 del presente Regolamento).

Propose a change

Art. 70

Visibilità della vita scolastica Per favorire la visibilità della vista scolastica i docenti SI, SE, MS e SSP hanno la possibilità di organizzare momenti di scuola aperta o di attivare altre modalità comunicative.

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Art. 71 P. 16 dí 41

Albo docenti Ogni sede è tenuta ad allestire un albo interno, eventualmente elettronico, riguardante la vita della sede, del comprensorio e dell'istituto. All'albo sono consultabili i verbali del collegio e del consiglio del proprio istituto di zona, come pure gli estratti dei verbali degli altri collegi di zona e dei collegi di comprensorio, relativi a temi di interesse generale. 3 1 docenti sono tenuti a consultare l'albo e la posta elettronica personale; è applicabile per analogia l'Ordinanza municipale sull'uso e la gestione della posta elettronica del 29 ottobre 2001.

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Art. 72

Acquisto materiale 1 1 docenti hanno a disposizione il catalogo del materiale dell'economato, allestito dalla direzione dell'istituto, la quale stabilisce le modalità di ordinazione, ne cura la distribuzione e definisce i limiti d'acquisto per docente. 2 1 docenti titolari, i docenti MS, SSP e gli OE allestiscono la comanda del materiale necessario per l'anno scolastico successivo entro il termine fissato della direzione dell'istituto. 3 Le richieste di materiale sono da presentare tramite l'apposito formulario secondo le modalità definite dalla direzione dell'istituto. 4 Ogni docente ha la facoltà di consultare trimestralmente il proprio credito residuo presso la segreteria di zona. 5 Tutti i docenti hanno la facoltà di acquistare materiale non disponibile in economato dell'Istituto presso le ditte autorizzate dalla direzione dell'istituto, previo accordo della direzione dell'istituto di zona.

Propose a change

Art. 73

Materiale didattico, arredamento e lavori di manutenzione 1 Ogni docente titolare deve avere a disposizione nella propria aula il materiale didattico e tecnico necessario secondo la lista messa a disposizione dalla direzione dell'istituto. Ogni sede ha a disposizione un deposito di materiale didattico utilizzabile da tutte le sezioni e da tutte le classi in quantità adeguate alla realtà della sede. 3 Nelle sedi, nei comprensori e nelle zone sono allestite delle liste d'uso da controfirmare al momento del prelievo e della riconsegna del materiale didattico e/0 tecnico. 4 Ogni docente può utilizzare le attrezzature di sede ed è tenuto a riconsegnarle in tempi ragionevoli. 5 Ogi na mette a disposizione dei docenti mezzi informatici e audiovisivi in numero adeguato alla realtà dei comprensori secondo la lista messa a disposizione dalla direzione dell'istituto. Ogni sede scolastica SE e SI è dotata di una fotocopiatrice a disposizione di tutti gli operatori scolastici. Il numero delle fotocopie è stabilito dal CISCO. P. 17 dí 41 Ogni sede è dotata di un numero adeguato di computers, con connessione a internet, a disposizione di tutti i docenti della sede. 8 Ogni docente s'impegna affinché il materiale e gli spazi a sua disposizione siano trattati con cura. 9 Ogni docente segnala tempestivamente alla direzione dell'istituto di zona eventuali perdite o rotture del materiale didattico e tecnico, affinché venga riparato o sostituito in tempi ragionevoli, e informa i colleghi di sede. Le richieste per l'acquisto di mobili e arredamenti vari, macchine ed attrezzi, sussidi e giochi didattici vanno presentate, per il tramite del docente coordinatore, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. 11 Le richieste per i lavori di manutenzione (stabili, attrezzature, mobili e arredamento) vanno presentate, per il tramite del docente coordinatore, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. 12 piccolo materiale delle palestre è di uso esclusivo dei docenti del comprensorio, di chi usufruisce dello spazio durante l'orario scolastico; in caso di locazione dello spazio durante l'orario scolastico; in caso di locazione delle palestre a terzi valgono le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto (RA L SI-SE, art. 99 e art. 100).

Propose a change

Art. 74

Uso parsimonioso del materiale I docenti devono usare il materiale didattico e tecnico con parsimonia, senza sprechi e veicolare questo messaggio ai propri allievi.

Propose a change

Art. 75

Assenze 1 1 docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente la direzione dell'istituto di zona e la sede per ogni assenza e per il relativo rientro. 2 1 docenti sono tenuti a presentare il certificato medico alla direzione dell'istituto di zona in caso di assenza superiore ai tre giorni. Dopo tre assenze per ragioni di salute di durata non superiore a tre giorni, il dipendente deve produrre un certificato medico per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso dell'anno (ROD, art. 19). Queste disposizioni valgono anche per i docenti impiegati a tempo parziale. 3 1 docenti assenti sono suppliti secondo le norme del Regolamento sulle supplenze dei docenti, del 13 febbraio 1996.

Propose a change

Art. 76

Supplenze 1 11 docenteè tenuto ad assumere, in modo compatibile con l'orario e le esigenze della propria sezione, supplenze interne non superiori alla mezza giornata. 2 La supplenza per i docenti di materie speciali (attività creative, educazione fisica e musicale), in seguito MS, è prevista per le assenze che ragionevolmente si pensa possano essere superiori a una settimana. P. 18 dí 41 3 La designazione dei supplenti è di competenza della direzione dell'istituto di zona. Per le supplenze di lunga durata la direzione dell'istituto di zona valuta la scelta con la direzione dell'istituto.

Propose a change

Art. 77

Presenze, vacanze e congedi 1 1 docenti sono tenuti a essere reperibili e se richiesto, presenti in sede o altrove due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine, per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali (LORD, art. 44 cpv. 2). 2 1 docenti titolari, i docenti MS e SSP sono tenuti a essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o dell'ingresso per la SI (RA L SI-SE, art. 39 cpv. 1 e 3). 3 Tutti i diritti relativi alle vacanze, a congedi pagati e non pagati sono precisati nella LORD e dagli art.li 44 a 50. e nel ROD, da art. 64 a 70. 4 Per quanto riguarda la formazione promossa dall'istituto, fanno stato le disposizioni emanate dalla direzione dell'istituto.

Propose a change

Art. 78

Responsabilità verso gli allievi 1 11 docente titolare è il primo responsabile della sorveglianza degli allievi durante la ricreazione. Gli altri docenti presenti in sede concorrono a garantire un comportamento corretto degli allievi sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello della convivenza sociale, all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico (RA L SI-SE, art. 39 cpv. 2; LORD, art. 22 cpv. 2 e 4; disposizioni CISCo). 2 11 docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti MS. Egli, unitamente al docente MS, valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni. In situazioni particolari, l'assistenza o la partecipazione può essere richiesta dall'ispettore e dai direttori. Il docente titolare che non assiste alle lezioni di MS, rimane nella sede ed è sempre reperibile (disposizioni CISCo). 3 11 docente titolare deve occuparsi degli allievi che non frequentano le lezioni di ER in un luogo separato da dove vengono impartite. 4 11 docente titolare deve occuparsi degli allievi che non seguono le lezioni di MS.

Propose a change

Art. 79

Sede di lavoro 1 Le sedi di lavoro, assegnate dalla direzione dell'istituto o del capogruppo del SSP, non sono attribuite in forma definitiva e permanente. Nel caso di uno spostamento, la direzione dell'istituto è tenuta a contattare tempestivamente il docente interessato. 2 Ogni docente ha la facoltà di inoltrare i desiderata in merito alla sede di lavoro, entro la data stabilita dalla direzione dell'istituto. 3 Il monte ore dei docenti MS può essere ripartito su più sedi.

Propose a change

Art. 80 P. 19 dí 41

Sezione e classe Le classi sono assegnate ai docenti dalla direzione dell'istituto, sentiti i rispettivi consigli di zona. Nel caso di un cambiamento della sezione o della classe, la direzione dell'istituto è tenuta a comunicarlo tempestivamente al docente interessato. 2 Ogni docente SE deve avere l'opportunità di operare con tutte le classi. 3 Ogni docente ha la facoltà di inoltrare i desiderata in merito alla classe e alla sezione, entro la data stabilita dalla direzione dell'istituto.

Propose a change

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5.1 Regolamento dell'istituto scolastico comunale di Lugano del 16 dicembre 1963